Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/03/2025, n. 1881
TAR
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Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha esaminato l'appello proposto dalla società Sici s.r.l. avverso la sentenza del TAR UG che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado. La società ricorrente aveva originariamente impugnato il silenzio formatosi sulla sua istanza di variante al permesso di costruire n. 29/2018, presentata al Comune di Barletta il 10 novembre 2022, chiedendo in via principale la declaratoria di silenzio assenso o, in subordine, l'annullamento del silenzio inadempimento e la condanna del Comune a provvedere. La controversia traeva origine dalla precedente sospensione del permesso di costruire n. 29/2018, disposta dal Comune di Barletta in autotutela nel 2018, a seguito della quale il TAR aveva respinto un precedente ricorso della società, ritenendo necessaria un'analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica a causa della contaminazione della falda acquifera nelle vicinanze. La società aveva successivamente presentato tale analisi, sostenendo che i contaminanti fossero al di sotto delle soglie di rischio e che non fosse responsabile di alcuna bonifica. Il Comune di Barletta, con nota del 19 settembre 2023, aveva richiesto alla Regione UG la validazione dell'analisi di rischio, atto che il TAR aveva qualificato come provvedimentale, dichiarando così inammissibile il ricorso per silenzio. L'appellante ha sollevato due motivi principali: la violazione dell'art. 73, comma 3, del c.p.a. per aver il giudice di primo grado rilevato d'ufficio una causa di inammissibilità senza invitare le parti a interloquire, ledendo il diritto di difesa e il contraddittorio; e la contestazione della natura provvedimentale della nota del Comune del 19 settembre 2023, ritenuta meramente interlocutoria o, al massimo, preavviso di rigetto.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello, annullando la sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa e lesione del contraddittorio. Il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di appello, evidenziando che il TAR, nel dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado sulla base di una questione di rito rilevata d'ufficio (la qualificazione della nota comunale come provvedimento e l'insussistenza del silenzio), non aveva rispettato l'art. 73, comma 3, del c.p.a., il quale impone al giudice di indicare in udienza le questioni rilevate d'ufficio o, se emerse dopo il passaggio in decisione, di riservare la pronuncia e assegnare un termine per memorie. Tale omissione, in assenza di costituzione in giudizio del Comune di Barletta, ha integrato una violazione del contraddittorio processuale, come confermato dalla giurisprudenza richiamata. Di conseguenza, la sentenza del TAR è stata annullata con rinvio della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 1, del c.p.a., precludendo l'esame delle ulteriori questioni dedotte nell'appello. Le spese di giudizio sono state compensate, data la definizione meramente processuale della controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/03/2025, n. 1881
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1881
    Data del deposito : 5 marzo 2025
    Fonte ufficiale :

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