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19 aprile 1942
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5 marzo 1986
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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2360.
(( (Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni). )) ((E' vietato alle societa' di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.))
(( (Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni). )) ((E' vietato alle societa' di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.))
Commentari • 13
- 1. Le partecipazioni reciprocheWebmaster@Salazam.Com · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 25 maggio 2026 · 196.02197
[…] Per tale motivo, gli articoli 2359-quinquies e 2360 del Codice civile estendono, con opportuni adattamenti, la disciplina delle azioni proprie alle ipotesi di partecipazioni incrociate. […] La sottoscrizione reciproca tra società. L'articolo 2360 del Codice civile sancisce il divieto di sottoscrizione reciproca di azioni. […]
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Giurisprudenza • 10
- 1. Trib. Bari, decreto 19/09/2023Provvedimento: […] Parte_3 alla consegna da parte di Parte_3 , nella qualità di amministratrice e socia accomandataria della società, della documentazione, oggetto della domanda, sussiste ai sensi dell'art.2360, ultimo comma, c.c. come richiamato ed attuato dall'art. 11 dell'atto costitutivo;Leggi di più...