Articolo 2360 del Codice civile
Articolo 2359 quinquiesArticolo 2361
Versione
19 aprile 1942
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Versione
5 marzo 1986
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 2360.

(( (Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni). )) ((E' vietato alle societa' di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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