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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/08/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 6428/2023 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Rilascio di immobile detenuto senza titolo,
promossa dal:
C.F. Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Giovanni FERASIN
CONTRO
Controparte_1 CodiceFiscale_1
con l'avv. Elisa CASTRILLI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
IL COMUNE:
Nel merito
1) preso atto, ad ogni effetto di legge, che il resistente rilasciava gli immobili per cui è lite in data
22 ottobre 2024, come riconosciuto da entrambe le parti, dichiararsi cessata la materia del contendere, con ogni conseguente statuizione,
2) con vittoria di spese e compensi professionali,
IL CONVENUTO:
1 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, ed emesse le più opportune condanne e declaratorie:
I. In via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità del procedimento per difetto di valida mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs 28/2010 e comunque l'estinzione del procedimento per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 101 c.p.c.
II. In via pregiudiziale subordinata: dichiarare la nullità assoluta / inesistenza o comunque l'inammissibilità del ricorso per omessa indicazione degli elementi di cui all'art. 281 undecies con richiamo all'art. 163 c.p.c., per difetto dei requisiti di cui all'art. 83 c.p.c. e della legitimatio ad processum e la nullità assoluta / inesistenza della mediazione per mancata partecipazione personale del ricorrente e difetto di procura sostanziale del delegato
III. In ulteriore subordine: respingersi nel merito tutte le domande di controparte in quanto sfornite di prova.
IV. In via istruttoria: si contestano tutte le istanze istruttorie di controparte, la produzione documentale in quanto parziale e l'interrogatorio formale in quanto i capitoli sono generici,
valutativi e vertono su fatti da provarsi documentalmente.
V. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari o quantomeno loro compensazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Con ricorso di rito semplificato “Cartabia”, il di chiedeva (dicembre 2023) di Pt_1 Parte_1
accertare l'occupazione senza titolo, da parte di , di un immobile posto nel Controparte_1
territorio comunale, e ciò a seguito di una precedente procedura di acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, giusta le Ordinanze del 22/6/21 e del 10/3/22 (era accaduto infatti che,
riscontrati degli abusi edilizi, il non aveva ripristinato lo stato dei luoghi e non aveva CP_1
eliminato le difformità).
Il concludeva per l'emissione di un ordine di rilascio in danno del convenuto. Pt_1
2 Dopo la costituzione del e su segnalazione di quest'ultimo, il Giudice osservava che il CP_1
tentativo obbligatorio di mediazione, previsto per legge (vertendosi in tema di diritti reali) non era stato esperito, sicché dava termine alle parti per poterlo avviare (marzo 2024).
In ottobre, nuovamente in udienza, le parti dichiaravano che la fase del tentativo di mediazione non si era ancora conclusa, e che però, nel frattempo, l'immobile era stato rilasciato (esattamente il 22
ottobre 2024).
Il 4 giugno 2025, in occasione dell'udienza fissata per la discussione della causa, le parti dichiaravano che la fase del tentativo di mediazione si era conclusa con esito negativo.
Esse precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa è dunque in decisione.
* * *
Come richiesto da parte attrice, si deve dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto è
palese che, intervenuto il rilascio dell'immobile da parte del non sussiste più quella CP_1
situazione di fatto che giustificava la proposizione delle domande qui azionate da parte attrice.
In vista, però, della decisione relativa alla regolamentazione delle spese di lite, in base al principio della soccombenza virtuale, parte convenuta ha sottoposto al Tribunale una serie di questioni ed eccezioni, che qui si riportano (la numerazione non è della parte, ma è del Giudice, per comodità):
1) il ha agito in forza di una procura invalida, la quale recava, nell'indicazione dei Pt_1
nomi delle parti, la dicitura / + altri”, anziché Parte_1 Controparte_1
soltanto ”; Controparte_1
2) inoltre, non risulta che la Giunta comunale avesse autorizzato il Sindaco a conferire il mandato difensivo all'avv. Ferasin,
3) il non avrebbe provato in modo rituale e completo il suo diritto di proprietà Pt_1
sull'immobile per cui è causa,
4) in pendenza della fase del tentativo obbligatorio di mediazione, nessuna attività processuale può essere svolta, essendo quel tentativo una condizione di procedibilità delle domande
3 azionate in causa, e finché essa non si realizza, il Giudice non può “entrare nel merito della controversia”; ora, nel caso concreto la liberazione dell'immobile è avvenuta (22 ottobre
2024) nel mentre quella fase era ancora in corso, sicché è successo che la materia del contendere è cessata prima ancora che si realizzasse quella condizione che avrebbe permesso al Giudice di conoscere della controversia e dunque anche della soccombenza virtuale;
per di più, la fase del tentativo obbligatorio di mediazione sarebbe stata anche viziata dal fatto che non vi hanno partecipato le parti personalmente, il che porta a ritenere che (ancora oggi) la condizione di procedibilità non si è realizzata.
* * *
Le prime due eccezioni di parte convenuta non sono fondate.
L'imprecisione della dicitura del nome delle parti nella procura rilasciata all'avv. Ferasin, infatti, è
un mero refuso privo di qualsiasi valore sostanziale, mentre, d'altro canto, è noto che nel nuovo assetto delle Autonomie locali non vi è più bisogno che l'iniziativa del Sindaco, di dare mandato ad un legale per proporre una causa nell'interesse del sia autorizzata dalla Giunta. Pt_1
Anche la terza eccezione è priva di pregio, in quanto le Ordinanze prodotte sono titoli più che sufficienti per riconoscere in capo al il diritto di proprietà sull'immobile per cui è causa. Pt_1
La quarta eccezione è la più articolata, e tuttavia, benché essa esponga delle considerazioni in parte vere (in pendenza della fase del tentativo obbligatorio di mediazione, nessuna attività processuale può essere svolta, essendo quel tentativo una condizione di procedibilità delle domande azionate in causa, e il Giudice non può entrare nel merito della controversia;
e la liberazione dell'immobile è
avvenuta nel mentre quella fase era ancora in corso), essa non si sottrae tuttavia ad un rilievo di strumentalità e di infondatezza, per le ragioni che si stanno per esporre.
Si considerino, innanzi tutto, i seguenti rilievi:
• fu il convenuto ad eccepire in causa la mancanza della fase del tentativo obbligatorio di mediazione;
questo era ovviamente un suo diritto (ed il rilievo poteva esser fatto anche
4 d'ufficio), che in ogni caso esprimeva una volontà di trovare una soluzione conciliativa alla vertenza;
• è impossibile prendere posizione sull'eccezione del vizio della fase del tentativo obbligatorio di mediazione non essendo stato prodotto alcun verbale di essa,
• il mentre era impegnato nella predetta fase, avente il naturale “fine” di condurre CP_1
ad una conciliazione, poneva in essere di fatto un'azione (la liberazione dell'immobile) che
“esauriva” le richieste formulate in ricorso dal e che consistevano solamente nella Pt_1
liberazione dell'immobile;
• nonostante la “coincidenza” fra l'agire di fatto del e l'esaurimento del motivo della CP_1
lite (per cui sembrava che in ogni caso la fase del tentativo obbligatorio di mediazione aveva raggiunto il suo scopo), detta fase non si concludeva con un verbale positivo, con un'intesa, con un accordo;
al contrario, come entrambe le parti hanno dichiarato in questo giudizio, essa dava esito negativo,
• nessun verbale di tale fase è stato però prodotto in questa causa, per cui nulla si conosce del suo svolgimento, né dei motivi per cui essa ha dato esito negativo nonostante la realizzazione di una situazione di fatto corrispondente ad una “intesa” fra le parti (mediante il soddisfacimento dell'interesse di parte attrice);
• parte convenuta però ritiene che ancora oggi la condizione di procedibilità non si è realizzata, a causa del vizio di “costituzione” delle parti nella fase del tentativo obbligatorio di mediazione.
Ora, dunque, ciò che appare, nel contegno del è che: egli ha dapprima espresso una CP_1
volontà di cercare un accordo conciliativo;
poi è andato in mediazione;
poi, senza produrre alcun verbale, ha eccepito l'esistenza di un vizio che avrebbe inficiato tutta la fase;
nonostante questo ha proseguito nella mediazione ed anzi ha addirittura soddisfatto l'interesse per cui l'attore aveva agito;
eppure non ha concluso con la controparte un verbale positivo di mediazione, ma ha portato
5 la fase fino ad una conclusione negativa, per poi sfruttare la durata della fase, nonché un vizio che non è in grado di provare, per poter affermare che la condizione di procedibilità non si è verificata e dunque sarebbe precluso al Giudice di conoscere della questione della soccombenza virtuale.
Ebbene, la strumentalità di tale comportamento appare innegabile: il convenuto ha precostituito una situazione (pur lecita) nella quale ha agito in modo irrazionale: sostenendo l'esistenza di un vizio senza provarlo, portando avanti la procedura che egli riteneva viziata, soddisfacendo addirittura l'interesse dell'attore eppure senza mai dare esito positivo alla fase, per poi lamentare che per la sua durata e per il vizio predetto la condizione di procedibilità non si è avverata.
Al contrario, è corretto affermare che, in mancanza di prova di alcun vizio, la condizione si è
avverata, e dunque il Giudice può oggi conoscere della soccombenza virtuale che, indubbiamente,
sta in capo al convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione della materia del contendere,
2. per il principio della soccombenza virtuale, condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 1701 per la fase di studio, euro 1204 per la fase introduttiva, ed euro 2905 per la fase decisoria, oltre ad euro 545 per esborsi, IVA e CPA e spese forfettarie 15%
Vicenza, il 21 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
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