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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/02/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6726/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente tra
), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NATALE MARIA TERESA , la quale la rappresenta e difende in C.F._2
virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza del 21/02/2025 la ricorrente si è riportata al proprio atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/11/2024, la ricorrente esponeva di aver intrattenuto una relazione con il resistente dalla quale era nato in data [...], riconosciuto da entrambi i Persona_1
genitori. Rilevava che, ancor prima della nascita del figlio, a causa delle condotte violente del resistente, si era trasferita da Vieste a Caserta presso l'abitazione dei suoi genitori. Allegava che il resistente, a causa della ludopatia compulsiva, era completamente assente dalla vita familiare, non
1 contribuendo in alcun modo ai bisogni della famiglia. Aggiungeva che, dopo la nascita del figlio, il resistente era rientrato in Puglia, non partecipando né moralmente né economicamente ai bisogni del figlio, avendolo di fatto visto solo una volta in occasione del ricovero del bambino in tenera età presso l'ospedale Santobono. Dichiarava che il convenuto era stato condannato per maltrattamenti nei confronti propri e verso il minore. Tanto premesso, considerata la totale assenza del resistente, chiedeva l'affido super esclusivo del minore a sé, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e l'obbligo a carico di quest'ultimo di contribuire al mantenimento del figlio versando un assegno di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 21/02/2024, sentita la ricorrente e verificata la regolarità della notifica, il Giudice relatore dichiarava la contumacia del resistente, affidava il minore in via esclusiva alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, regolamentava il calendario dei tempi di permanenza con il padre, poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando €
250,00 al mese, oltre al 50% delle spese extra-assegno, e rimetteva la causa la Collegio per la decisione.
Tanto premesso, va confermato l'affido super esclusivo del minore alla madre con collocamento prevalente presso quest'ultima. Come già emerso all'udienza di comparizione, la violazione sistemica degli obblighi di mantenimento, dei doveri di frequentazione ed educazione da parte del padre è pregiudizievole per la quotidiana condivisione delle scelte in favore del figlio. Inoltre, la sua mancata comparizione in giudizio dimostra il totale disinteresse alle questioni in esame. La condotta del resistente offre quindi elementi da cui poter desumere una prognosi negativa sulle sue competenze genitoriali e giustifica la deroga alla regola dell'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con conseguente affido super esclusivo alla madre, come peraltro richiesto dalla ricorrente.
La domanda della ricorrente volta a ottenere la decadenza dalla responsabilità genitoriale va allo stato disattesa in assenza di ulteriori elementi probatori a sostegno della stessa.
In merito ai tempi di permanenza del figlio minore con il padre, tenuto conto dell'età del ragazzo (15 anni) e della totale assenza di rapporti padre-figlio, va rimessa alla volontà del figlio la Per_1
gestione dei tempi e delle modalità di frequentazione del padre.
Va infine confermato l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla ricorrente un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese extra assegno, tenuto conto dell'assenza di informazioni precise relative all'attuale situazione lavorativa del resistente.
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costituiva necessaria, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica della disciplina di divorzio, così provvede:
2 1) dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocazione presso la stessa e calendario dei tempi di permanenza con il padre come in motivazione;
2) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 250,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
3) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24/02/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente tra
), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NATALE MARIA TERESA , la quale la rappresenta e difende in C.F._2
virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza del 21/02/2025 la ricorrente si è riportata al proprio atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/11/2024, la ricorrente esponeva di aver intrattenuto una relazione con il resistente dalla quale era nato in data [...], riconosciuto da entrambi i Persona_1
genitori. Rilevava che, ancor prima della nascita del figlio, a causa delle condotte violente del resistente, si era trasferita da Vieste a Caserta presso l'abitazione dei suoi genitori. Allegava che il resistente, a causa della ludopatia compulsiva, era completamente assente dalla vita familiare, non
1 contribuendo in alcun modo ai bisogni della famiglia. Aggiungeva che, dopo la nascita del figlio, il resistente era rientrato in Puglia, non partecipando né moralmente né economicamente ai bisogni del figlio, avendolo di fatto visto solo una volta in occasione del ricovero del bambino in tenera età presso l'ospedale Santobono. Dichiarava che il convenuto era stato condannato per maltrattamenti nei confronti propri e verso il minore. Tanto premesso, considerata la totale assenza del resistente, chiedeva l'affido super esclusivo del minore a sé, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e l'obbligo a carico di quest'ultimo di contribuire al mantenimento del figlio versando un assegno di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 21/02/2024, sentita la ricorrente e verificata la regolarità della notifica, il Giudice relatore dichiarava la contumacia del resistente, affidava il minore in via esclusiva alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, regolamentava il calendario dei tempi di permanenza con il padre, poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando €
250,00 al mese, oltre al 50% delle spese extra-assegno, e rimetteva la causa la Collegio per la decisione.
Tanto premesso, va confermato l'affido super esclusivo del minore alla madre con collocamento prevalente presso quest'ultima. Come già emerso all'udienza di comparizione, la violazione sistemica degli obblighi di mantenimento, dei doveri di frequentazione ed educazione da parte del padre è pregiudizievole per la quotidiana condivisione delle scelte in favore del figlio. Inoltre, la sua mancata comparizione in giudizio dimostra il totale disinteresse alle questioni in esame. La condotta del resistente offre quindi elementi da cui poter desumere una prognosi negativa sulle sue competenze genitoriali e giustifica la deroga alla regola dell'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con conseguente affido super esclusivo alla madre, come peraltro richiesto dalla ricorrente.
La domanda della ricorrente volta a ottenere la decadenza dalla responsabilità genitoriale va allo stato disattesa in assenza di ulteriori elementi probatori a sostegno della stessa.
In merito ai tempi di permanenza del figlio minore con il padre, tenuto conto dell'età del ragazzo (15 anni) e della totale assenza di rapporti padre-figlio, va rimessa alla volontà del figlio la Per_1
gestione dei tempi e delle modalità di frequentazione del padre.
Va infine confermato l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla ricorrente un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese extra assegno, tenuto conto dell'assenza di informazioni precise relative all'attuale situazione lavorativa del resistente.
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costituiva necessaria, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica della disciplina di divorzio, così provvede:
2 1) dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocazione presso la stessa e calendario dei tempi di permanenza con il padre come in motivazione;
2) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 250,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
3) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24/02/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
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