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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/05/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 02.05.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa avente n. rg. 1674/2020 al quale è riunito il ricorso n. rg. 372/2021.
vertente tra nato a [...] il [...] cf: ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: ed . Controparte_2 Controparte_3
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in Cancelleria in data 28.5.2020 il ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricolo iscritto negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2017 per 102 giornate, aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa presso l'azienda agricola
MAZZURCO MASI SEBASTIANO;
che, l' lo aveva cancellato dagli elenchi per tale anno e che inutile si CP_4 era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate annue, con condanna dell' ad effettuare la suddetta iscrizione, con CP_4 vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' si costituiva contestando le richieste del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_4
Con ulteriore ricorso n. rg. 372/2021 del 8.2.2021 chiedeva l'annullamento della nota Parte_1 CP_ con la quale l' gli richiedeva la restituzione della somma di € 5.358,25, ritenuta indebita per DS agricola
2017.
Rilevava che il ricorso amministrativo era risultato vano.
CP_ In tale giudizio l' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Riuniti i giudizi stante la connessione oggettiva e soggettiva, espletata la prova testimoniale ammessa, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno 2017 per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate, in cui lo stesso avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricolo;
esso si duole poi della circostanza che l' gli ha comunicato di averlo cancellato a causa della insussistenza del rapporto di CP_4 lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dal ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad aver prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame del teste ammesso, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni di questo giudice, che l'ha attentamente osservato durante la deposizione, è emerso che il ricorrente nell'anno 2017 ha lavorato come bracciante agricolo sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta AZ MA BA, per 102 giornate annue.
CP_ Tale dichiarazione non è stata mai contestata dall' presente al momento dell'assunzione.
CP_ Inoltre dalla lettura del verbale ispettivo prodotto dall' si rileva chiaramente che la ditta AZ MA
BA ha espletato attività lavorativa, per cui si è dovuta avvalere dell'ausilio di manodopera agricola ed in atti non vi è prova che il ricorrente non ha svolto attività lavorativa in tale anno, anzi dalle risultanze CP_ processuali non contraddette, né contestate dall'
Consegue che l' deve essere, senz'altro, condannato a procedere all'iscrizione del ricorrente negli CP_4 elenchi anagrafici per l'anno 2017, come chiesto in ricorso.
Analogamente deve essere disposto l'annullamento della nota di indebito del 14.4.2020 oggetto del giudizio n. rg. 372/2021 sussistendo i presupposti per il riconoscimento della Disoccupazione agricola relativa all'anno 2017 in capo al ricorrente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo ex DM 55/14, valore indeterminabile a complessità bassa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara che, nell'anno 2017 il ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta
AZ MA BA per 102 giornate, e, per l'effetto, ordina all' in persona del Presidente CP_4 pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
-annulla la nota di indebito del 14.4.2020 per € 5.358,25 oggetto del giudizio riunito n. rg. 372/2021, disponendo la restituzione delle somme trattenute in virtù ed in esecuzione di detto provvedimento.
-condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_4 giudizio, liquidati in € 3.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 2.05.2025
il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 02.05.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa avente n. rg. 1674/2020 al quale è riunito il ricorso n. rg. 372/2021.
vertente tra nato a [...] il [...] cf: ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: ed . Controparte_2 Controparte_3
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in Cancelleria in data 28.5.2020 il ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricolo iscritto negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2017 per 102 giornate, aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa presso l'azienda agricola
MAZZURCO MASI SEBASTIANO;
che, l' lo aveva cancellato dagli elenchi per tale anno e che inutile si CP_4 era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate annue, con condanna dell' ad effettuare la suddetta iscrizione, con CP_4 vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' si costituiva contestando le richieste del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_4
Con ulteriore ricorso n. rg. 372/2021 del 8.2.2021 chiedeva l'annullamento della nota Parte_1 CP_ con la quale l' gli richiedeva la restituzione della somma di € 5.358,25, ritenuta indebita per DS agricola
2017.
Rilevava che il ricorso amministrativo era risultato vano.
CP_ In tale giudizio l' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Riuniti i giudizi stante la connessione oggettiva e soggettiva, espletata la prova testimoniale ammessa, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno 2017 per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate, in cui lo stesso avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricolo;
esso si duole poi della circostanza che l' gli ha comunicato di averlo cancellato a causa della insussistenza del rapporto di CP_4 lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dal ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad aver prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame del teste ammesso, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni di questo giudice, che l'ha attentamente osservato durante la deposizione, è emerso che il ricorrente nell'anno 2017 ha lavorato come bracciante agricolo sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta AZ MA BA, per 102 giornate annue.
CP_ Tale dichiarazione non è stata mai contestata dall' presente al momento dell'assunzione.
CP_ Inoltre dalla lettura del verbale ispettivo prodotto dall' si rileva chiaramente che la ditta AZ MA
BA ha espletato attività lavorativa, per cui si è dovuta avvalere dell'ausilio di manodopera agricola ed in atti non vi è prova che il ricorrente non ha svolto attività lavorativa in tale anno, anzi dalle risultanze CP_ processuali non contraddette, né contestate dall'
Consegue che l' deve essere, senz'altro, condannato a procedere all'iscrizione del ricorrente negli CP_4 elenchi anagrafici per l'anno 2017, come chiesto in ricorso.
Analogamente deve essere disposto l'annullamento della nota di indebito del 14.4.2020 oggetto del giudizio n. rg. 372/2021 sussistendo i presupposti per il riconoscimento della Disoccupazione agricola relativa all'anno 2017 in capo al ricorrente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo ex DM 55/14, valore indeterminabile a complessità bassa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara che, nell'anno 2017 il ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta
AZ MA BA per 102 giornate, e, per l'effetto, ordina all' in persona del Presidente CP_4 pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
-annulla la nota di indebito del 14.4.2020 per € 5.358,25 oggetto del giudizio riunito n. rg. 372/2021, disponendo la restituzione delle somme trattenute in virtù ed in esecuzione di detto provvedimento.
-condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_4 giudizio, liquidati in € 3.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 2.05.2025
il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena