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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/04/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 332/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 332/2022 promossa da:
(P.IVA.: ) con sede legale in GI IT (IS), via Parte_1 P.IVA_1
Calvario n. 46, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Massimo Di Nezza e Cinzia Pizzi, elettivamente domiciliata in Campobasso, via Umberto I n. 43, presso lo studio legale dell'avv. Stefano Scarano;
(parte attrice)
contro
:
(P.IVA: ), con sede in Campobasso, via Genova n. 11, CP_1 P.IVA_2
domiciliata ex lege in Campobasso, via Insorti d'Ungheria, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte convenuta)
Oggetto: revoca finanziamento regionale;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22/01/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto il giudizio Parte_1
incardinato dinanzi al (R.G. n. 199/2020) e definitosi con sentenza n. 283/2021 CP_2
dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, convenendo in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la per chiedere CP_1
l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 2503 del 19/05/2020, con cui la CP_1
ha revocato il finanziamento “POR FESR FSE” 2014/2020”, precedentemente concesso, CP_1
con determinazione dirigenziale n. 5390 del 30/10/2017, dall'ente stesso alla società attrice e ha, conseguentemente, chiesto la restituzione della somma di € 57.000,00, oggetto del finanziamento stesso.
Parte attrice, in particolare, ha, sostanzialmente, lamentato l'illegittimità del provvedimento di revoca
(disposta in ragione del mancato rispetto, da parte della società odierna attrice, dei tempi previsti per la richiesta del saldo), in quanto il mancato rispetto dei tempi previsti sarebbe dipeso esclusivamente da circostanze oggettive, che venivano, infatti, poste a fondamento di una prima richiesta di proroga, accolta dall'ente (che, quindi, riteneva fondate tale circostanze), nonché di una seconda richiesta di proroga, che veniva, invece, immotivatamente negata dall'ente.
Parte attrice ha, quindi, concluso, chiedendo l'annullamento della determinazione dirigenziale di revoca.
Si è costituita in giudizio la contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate, CP_1
e rappresentando, in particolare, che, essendo già stata concessa una proroga di tre mesi (pari, quindi, alla durata massima della proroga prevista dall'Avviso), alcuna ulteriore proroga poteva essere concessa, con conseguente legittimità del provvedimento di revoca per mancato rispetto dei termini previsti.
L'amministrazione convenuta ha, quindi, concluso, chiedendo l'integrale rigetto della domanda.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la società attrice, nella prima memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., ha insistito nella domanda di annullamento della revoca disposta dall'ente e ha, altresì, chiesto di essere rimessa in termini per la conclusione del progetto finanziato.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, rigettata (benché implicitamente), da parte del G.O.P., dott. Michele Dentale, la richiesta di riunione del presente giudizio a quello iscritto al R.G. n. 336/2022 (formulata dalla parte attrice all'udienza del 30/11/2022) e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata, da ultimo, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. del 22 gennaio 2025, poi sostituita mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
È opportuno premettere che il presente giudizio non ha ad oggetto il sindacato circa l'esercizio, da parte dell'amministrazione convenuta, del potere pubblicistico di revoca del finanziamento precedentemente concesso, bensì il sindacato circa l'esercizio, da parte dell'amministrazione convenuta, del potere privatistico di revoca (rectius: del potere privatistico discendente dal diritto potestativo di risolvere il contratto in caso di inadempimento della controparte;
v. infra) del finanziamento precedentemente concesso, alla luce dell'accordo stipulato inter partes. Ne deriva, pertanto, e innanzitutto, che allo scrivente giudice è del tutto precluso vagliare la legittimità
o meno della revoca, disposta dall'amministrazione convenuta, dal punto di vista dell'eccesso di potere, della violazione della legge n. 241/1990, della sua opportunità o della sua proporzionalità
(doglianze che, tipicamente, ineriscono alle modalità attraverso le quali il potere viene esercitato e che, quindi, presuppongono l'esercizio di un potere propriamente pubblicistico-autoritativo da parte dell'amministrazione stessa), essendo limitato, il sindacato rimesso alla scrivente, al vaglio avente ad oggetto la legittimità della revoca disposta dall'amministrazione rispetto alle previsioni di cui all'Avviso pubblico e/o al Disciplinare, trattandosi – come visto – di esercizio di un diritto potestativo privatistico.
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, e venendo alle previsioni di cui all'Avviso pubblico, si osserva che, dalla documentazione depositata in atti, si evince che l'Avviso pubblico “HIGH
[...]
prevedeva: CP_3
- all'art. 5, co. 4, lett. “b”, che “i programmi di investimento devono essere realizzati entro 18 mesi dalla stipula del Disciplinare degli obblighi” e che “eventuali proroghe alla durata del programma di investimento, comunque non superiori a tre mesi, possono essere concesse dal
R.U.P. dietro presentazione di motivata richiesta supportata da una relazione sullo stato di realizzazione del progetto”;
- all'art. 9, co. 5, che “la richiesta di saldo, pena la revoca delle agevolazioni, deve essere presentata dal soggetto beneficiario […] entro 60 giorni dal termine di cui all'art. 5, co. 4, lett.
“b”;
- all'art. 14, co. 1, lett. “e”, che le agevolazioni di cui all'avviso “sono revocate” nel caso in cui
“l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la richiesta del saldo delle agevolazioni di cui all'articolo 9, co. 5”.
Nel caso di specie, l'amministrazione, dopo aver, su richiesta di parte attrice, prorogato di tre mesi il termine originario di cui all'art. 5, co. 4, lett. “b”, con nuova scadenza di tale termine, per effetto della proroga concessa, al 15/08/2019, ha poi, con comunicazione prot. n. 111955 del 16/09/2019, rigettato la richiesta di concessione di un'ulteriore proroga presentata dall'odierna parte attrice, comunicando a quest'ultima che il termine per la presentazione della documentazione a saldo sarebbe, quindi, scaduto in data 15/10/2019 (ossia, 60 giorni dopo dalla scadenza del termine di cui all'art. 5, co. 4, lett. “b”, come già prorogato ai sensi della citata norma).
Con la conseguenza per cui il rigetto dell'ulteriore proroga richiesta ha comportato, inevitabilmente, il mancato rispetto dei termini previsti, con revoca delle agevolazioni.
È, del resto, incontestato che la società, odierna attrice, non abbia presentato la documentazione a saldo nel termine del 15/10/2019 (come già prorogato) ed è, dunque, evidente l'inadempimento della stessa rispetto alle previsioni di cui all'Avviso, con conseguente legittimità della revoca disposta dall'amministrazione.
A nulla rileva la mancata concessione, da parte dell'ente, della seconda e ulteriore proroga, non essendo, del resto, tale possibilità nemmeno prevista dall'Avviso, il quale, al contrario, espressamente dispone che una proroga del termine per la realizzazione del programma di investimento è sì possibile, ma solo nel limite massimo (già concesso) di tre mesi.
Né, del resto, potrebbe ritenersi non legittima la revoca in quanto non proporzionata alla gravità dell'inadempimento, tenuto conto delle circostanze del caso di specie.
Ciò in quanto, come chiarito dalla Suprema corte, “la revoca dei contributi pubblici va equiparata all'avveramento di una clausola risolutiva espressa che, dunque, implica l'irrilevanza della valutazione della gravità dell'inadempimento” (così, di recente: Cass. civ. n. 23794/2023).
Alla luce di tutto quanto osservato, deriva, pertanto, l'integrale rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00, individuato avuto riguardo al petitum), con riconoscimento di tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 332 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
• Condanna l pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1 delle spese di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.052,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Campobasso, 24 aprile 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 332/2022 promossa da:
(P.IVA.: ) con sede legale in GI IT (IS), via Parte_1 P.IVA_1
Calvario n. 46, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Massimo Di Nezza e Cinzia Pizzi, elettivamente domiciliata in Campobasso, via Umberto I n. 43, presso lo studio legale dell'avv. Stefano Scarano;
(parte attrice)
contro
:
(P.IVA: ), con sede in Campobasso, via Genova n. 11, CP_1 P.IVA_2
domiciliata ex lege in Campobasso, via Insorti d'Ungheria, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte convenuta)
Oggetto: revoca finanziamento regionale;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22/01/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto il giudizio Parte_1
incardinato dinanzi al (R.G. n. 199/2020) e definitosi con sentenza n. 283/2021 CP_2
dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, convenendo in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la per chiedere CP_1
l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 2503 del 19/05/2020, con cui la CP_1
ha revocato il finanziamento “POR FESR FSE” 2014/2020”, precedentemente concesso, CP_1
con determinazione dirigenziale n. 5390 del 30/10/2017, dall'ente stesso alla società attrice e ha, conseguentemente, chiesto la restituzione della somma di € 57.000,00, oggetto del finanziamento stesso.
Parte attrice, in particolare, ha, sostanzialmente, lamentato l'illegittimità del provvedimento di revoca
(disposta in ragione del mancato rispetto, da parte della società odierna attrice, dei tempi previsti per la richiesta del saldo), in quanto il mancato rispetto dei tempi previsti sarebbe dipeso esclusivamente da circostanze oggettive, che venivano, infatti, poste a fondamento di una prima richiesta di proroga, accolta dall'ente (che, quindi, riteneva fondate tale circostanze), nonché di una seconda richiesta di proroga, che veniva, invece, immotivatamente negata dall'ente.
Parte attrice ha, quindi, concluso, chiedendo l'annullamento della determinazione dirigenziale di revoca.
Si è costituita in giudizio la contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate, CP_1
e rappresentando, in particolare, che, essendo già stata concessa una proroga di tre mesi (pari, quindi, alla durata massima della proroga prevista dall'Avviso), alcuna ulteriore proroga poteva essere concessa, con conseguente legittimità del provvedimento di revoca per mancato rispetto dei termini previsti.
L'amministrazione convenuta ha, quindi, concluso, chiedendo l'integrale rigetto della domanda.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la società attrice, nella prima memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., ha insistito nella domanda di annullamento della revoca disposta dall'ente e ha, altresì, chiesto di essere rimessa in termini per la conclusione del progetto finanziato.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, rigettata (benché implicitamente), da parte del G.O.P., dott. Michele Dentale, la richiesta di riunione del presente giudizio a quello iscritto al R.G. n. 336/2022 (formulata dalla parte attrice all'udienza del 30/11/2022) e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata, da ultimo, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. del 22 gennaio 2025, poi sostituita mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
È opportuno premettere che il presente giudizio non ha ad oggetto il sindacato circa l'esercizio, da parte dell'amministrazione convenuta, del potere pubblicistico di revoca del finanziamento precedentemente concesso, bensì il sindacato circa l'esercizio, da parte dell'amministrazione convenuta, del potere privatistico di revoca (rectius: del potere privatistico discendente dal diritto potestativo di risolvere il contratto in caso di inadempimento della controparte;
v. infra) del finanziamento precedentemente concesso, alla luce dell'accordo stipulato inter partes. Ne deriva, pertanto, e innanzitutto, che allo scrivente giudice è del tutto precluso vagliare la legittimità
o meno della revoca, disposta dall'amministrazione convenuta, dal punto di vista dell'eccesso di potere, della violazione della legge n. 241/1990, della sua opportunità o della sua proporzionalità
(doglianze che, tipicamente, ineriscono alle modalità attraverso le quali il potere viene esercitato e che, quindi, presuppongono l'esercizio di un potere propriamente pubblicistico-autoritativo da parte dell'amministrazione stessa), essendo limitato, il sindacato rimesso alla scrivente, al vaglio avente ad oggetto la legittimità della revoca disposta dall'amministrazione rispetto alle previsioni di cui all'Avviso pubblico e/o al Disciplinare, trattandosi – come visto – di esercizio di un diritto potestativo privatistico.
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, e venendo alle previsioni di cui all'Avviso pubblico, si osserva che, dalla documentazione depositata in atti, si evince che l'Avviso pubblico “HIGH
[...]
prevedeva: CP_3
- all'art. 5, co. 4, lett. “b”, che “i programmi di investimento devono essere realizzati entro 18 mesi dalla stipula del Disciplinare degli obblighi” e che “eventuali proroghe alla durata del programma di investimento, comunque non superiori a tre mesi, possono essere concesse dal
R.U.P. dietro presentazione di motivata richiesta supportata da una relazione sullo stato di realizzazione del progetto”;
- all'art. 9, co. 5, che “la richiesta di saldo, pena la revoca delle agevolazioni, deve essere presentata dal soggetto beneficiario […] entro 60 giorni dal termine di cui all'art. 5, co. 4, lett.
“b”;
- all'art. 14, co. 1, lett. “e”, che le agevolazioni di cui all'avviso “sono revocate” nel caso in cui
“l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la richiesta del saldo delle agevolazioni di cui all'articolo 9, co. 5”.
Nel caso di specie, l'amministrazione, dopo aver, su richiesta di parte attrice, prorogato di tre mesi il termine originario di cui all'art. 5, co. 4, lett. “b”, con nuova scadenza di tale termine, per effetto della proroga concessa, al 15/08/2019, ha poi, con comunicazione prot. n. 111955 del 16/09/2019, rigettato la richiesta di concessione di un'ulteriore proroga presentata dall'odierna parte attrice, comunicando a quest'ultima che il termine per la presentazione della documentazione a saldo sarebbe, quindi, scaduto in data 15/10/2019 (ossia, 60 giorni dopo dalla scadenza del termine di cui all'art. 5, co. 4, lett. “b”, come già prorogato ai sensi della citata norma).
Con la conseguenza per cui il rigetto dell'ulteriore proroga richiesta ha comportato, inevitabilmente, il mancato rispetto dei termini previsti, con revoca delle agevolazioni.
È, del resto, incontestato che la società, odierna attrice, non abbia presentato la documentazione a saldo nel termine del 15/10/2019 (come già prorogato) ed è, dunque, evidente l'inadempimento della stessa rispetto alle previsioni di cui all'Avviso, con conseguente legittimità della revoca disposta dall'amministrazione.
A nulla rileva la mancata concessione, da parte dell'ente, della seconda e ulteriore proroga, non essendo, del resto, tale possibilità nemmeno prevista dall'Avviso, il quale, al contrario, espressamente dispone che una proroga del termine per la realizzazione del programma di investimento è sì possibile, ma solo nel limite massimo (già concesso) di tre mesi.
Né, del resto, potrebbe ritenersi non legittima la revoca in quanto non proporzionata alla gravità dell'inadempimento, tenuto conto delle circostanze del caso di specie.
Ciò in quanto, come chiarito dalla Suprema corte, “la revoca dei contributi pubblici va equiparata all'avveramento di una clausola risolutiva espressa che, dunque, implica l'irrilevanza della valutazione della gravità dell'inadempimento” (così, di recente: Cass. civ. n. 23794/2023).
Alla luce di tutto quanto osservato, deriva, pertanto, l'integrale rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00, individuato avuto riguardo al petitum), con riconoscimento di tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 332 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
• Condanna l pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1 delle spese di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.052,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Campobasso, 24 aprile 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo