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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/09/2025, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 680 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2020 – avente a oggetto: ripetizione d'indebito tra
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
Ricorrente Contro (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 resen zi Resistente Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************* Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, notificato a mezzo pec in data 22.05.2023, la società
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari la Parte_1 Controparte_2
, spiegando azione di ripetizione d'indebito. CP_1 Riferiva di aver intrattenuto, con la , poi incorporata in Controparte_3 Controparte_2
, il rapporto di c/c n. 175152, e 5.2022 con saldo p
[...] enziava di aver sottoscritto, in data 12.11.2009, un contratto di swap, preceduto in data 06.11.2009 da un accordo quadro per clienti al dettaglio e professionali (all. n. 1 e 2 fasc. ricorrente) i cui flussi negativi regolati dalla banca sul c/c avevano generato un saldo a debito per la correntista pari ad €.44.145,70. In data 09.11.2013 aveva adito il Tribunale di Pescara al fine di sentir dichiarare nullo il contratto di swap e condannare l'odierna convenuta al rimborso dei differenziali negativi corrisposti fino alla data della domanda. La sentenza emessa dal Tribunale veniva impugnata con conseguente pronuncia della Corte d'Appello di L'Aquila (sentenza n. 1315/2021) che statuiva la nullità del contratto di swap e rigettava la domanda di rimborso dei flussi swap, per difetto di prova. La sentenza della Corte d'Appello (all. n. 6a fasc. ricorrente) era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione ex art. 124 disp. Att. cpc, prodotta dalla stessa parte ricorrente (all. n. 6b fasc. ricorrente). Sosteneva di voler esercitare, con il presente giudizio, il proprio diritto alla rideterminazione del saldo finale del c/c con espunzione delle poste indebite e condanna della banca al rimborso di quanto illegittimamente trattenuto e che il saldo finale del c/c doveva essere pari alla somma di € 93.760,74 e non a quella di € 56,70 di cui al saldo nominale, somma già richiesta in ripetizione dalla ricorrente con comunicazione del 23.11.2021 (all. n. 7 fasc. ricorrente), rimasta priva di riscontro. Concludeva, quindi, chiedendo di: - accertare e dichiarare illegittime e quindi indebite le annotazioni in c/c n. 175152 dei flussi generati negli anni 2011-2013 dal contratto di swap “tasso fisso IRS” del 12.11.2009 dichiarato nullo con sentenza definitiva della Corte di Appello di L'Aquila n. 1315/2021;
- accertare e dichiarare altresì indebiti ed illegittimi gli interessi e le commissioni conteggiate dalla in conto corrente sugli importi di cui alle suddette annotazioni indebite;
CP_2
- co re la alla restituzione della somma di € 93.704,04 Controparte_2 dovuta dalla diff di € 93.760,74 e quello nominale di € 56,70, vinte le spese di lite. Con comparsa del 13.06.2023 si costituiva in giudizio la (oggi Controparte_2 [...]
), chiedendo l'integrale rigetto del ricorso. CP_1 ente, eccepiva l'improcedibilità del ricorso per violazione del divieto del ne bis in idem, essendo la domanda di ripetizione stata oggetto di due precedenti giudizi, di cui quello in Corte d'Appello conclusosi con sentenza passata in giudicato;
l'inammissibilità del ricorso per come proposto ex art. 281 undecies cpc, attesa la mancanza dei presupposti di rapidità e pronta soluzione della controversia utili ai fini dell'applicazione della predetta norma. Nel merito, sosteneva la genericità e l'infondatezza della domanda di ripetizione, chiedendo la condanna altresì di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 cpc. Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. Trattandosi di causa nella quale il Tribunale decide in composizione monocratica, già con ordinanza del 08.07.2023 veniva ammesso il ricorso al rito semplificato, attesa la possibilità di ricorso a tale rito pur in difetto degli altri presupposti previsti per i casi obbligatori, sì come disposto dall'art. 281 decies ultimo comma cpa. L'eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente va, pertanto, rigettata. Di contro, l'eccezione preliminare di violazione del divieto di ne bis in idem è fondata e merita di essere accolta. Deve osservarsi che l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cassazione civile sez. I, 04/07/2022, n.21087). Inoltre, in tema di efficacia vincolante del giudicato, il mutamento della prospettazione giuridica tra due domande, aventi lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in termini di diversità, con la conseguenza che è precluso al giudice il riesame dell'identico punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo giudizio (Cassazione civile sez. II, 21/03/2024, n.7555). A ciò deve aggiungersi che l'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato (Cassazione civile sez. III, 06/05/2025, n.11887). Orbene, nel caso di specie è circostanza accertata ed incontrovertibile che oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, passata in giudicato, erano la domanda di nullità del contratto di swap sottoscritto il 12.11.2009 dalla odierna ricorrente nonché la domanda di ripetizione delle somme relative alle indebite annotazioni sul c/c n. 175152. Vi è, dunque, tra i due giudizi piena identità degli elementi soggettivi (parti in causa) ed oggettivi (contratto swap e c/c n. 175152), a nulla rilevando l'eventuale diverso scopo attribuito dalla società all'odierno giudizio, rispetto al precedente, atteso che la Parte_1 domanda di ripetizion nzata nel presente giudizio si appalesa uguale a quella avanzata nel giudizio svoltosi in Corte d'Appello e rigettata per mancanza di prova ossia con decisione resa nel merito della domanda. Parte ricorrente, infatti, non ha chiesto esclusivamente la rideterminazione del saldo del c/c oggetto di giudizio, ma ha avanzato, altresì, domanda di ripetizione di indebito, sì come avvenuto nel precedente giudizio. Va poi sottolineato che l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito). Con la conseguenza che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. Tanto significa che l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, pertanto, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando conseguentemente irrilevante l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (Cassazione civile sez. III, 14/12/2024, n.32547). Tanto può ravvisarsi nella specie, essendo identici non solo i soggetti, ma anche il petitum e la causa petendi. Essendosi, pertanto, formato il giudicato, su questo giudicante incombe il divieto di pronunciarsi su una materia che ha costituito oggetto di una pronuncia passata la quale è diventata definitiva. La pronuncia su tale questione preliminare può ritenersi assorbente ai fini della decisione della controversia, esonerando, quindi, il giudicante dall'esaminare le ulteriori questioni sollevate dalle parti. Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 cpc, avanzata da parte resistente, la stessa non può essere pronunciata, non essendo stata fornita la prova del danno concretamente subito a causa dell'azione intentata, diverso da quello ristorabile con la condanna alle spese di lite. Alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda è infondata e va rigettata. Le spese seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., con ricorso ex 22.05.2023 nei confronti di (oggi , così provvede: Controparte_2 CP_1
1. DICHIAR;
2. CONDANNA la società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al paga (oggi Controparte_2 CP_1
), in persona del legale rappresentante p. che l
[...] 03,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%. Bari, 11/09/2025
Il Giudice Assunta Napoliello
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
Ricorrente Contro (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 resen zi Resistente Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************* Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, notificato a mezzo pec in data 22.05.2023, la società
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari la Parte_1 Controparte_2
, spiegando azione di ripetizione d'indebito. CP_1 Riferiva di aver intrattenuto, con la , poi incorporata in Controparte_3 Controparte_2
, il rapporto di c/c n. 175152, e 5.2022 con saldo p
[...] enziava di aver sottoscritto, in data 12.11.2009, un contratto di swap, preceduto in data 06.11.2009 da un accordo quadro per clienti al dettaglio e professionali (all. n. 1 e 2 fasc. ricorrente) i cui flussi negativi regolati dalla banca sul c/c avevano generato un saldo a debito per la correntista pari ad €.44.145,70. In data 09.11.2013 aveva adito il Tribunale di Pescara al fine di sentir dichiarare nullo il contratto di swap e condannare l'odierna convenuta al rimborso dei differenziali negativi corrisposti fino alla data della domanda. La sentenza emessa dal Tribunale veniva impugnata con conseguente pronuncia della Corte d'Appello di L'Aquila (sentenza n. 1315/2021) che statuiva la nullità del contratto di swap e rigettava la domanda di rimborso dei flussi swap, per difetto di prova. La sentenza della Corte d'Appello (all. n. 6a fasc. ricorrente) era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione ex art. 124 disp. Att. cpc, prodotta dalla stessa parte ricorrente (all. n. 6b fasc. ricorrente). Sosteneva di voler esercitare, con il presente giudizio, il proprio diritto alla rideterminazione del saldo finale del c/c con espunzione delle poste indebite e condanna della banca al rimborso di quanto illegittimamente trattenuto e che il saldo finale del c/c doveva essere pari alla somma di € 93.760,74 e non a quella di € 56,70 di cui al saldo nominale, somma già richiesta in ripetizione dalla ricorrente con comunicazione del 23.11.2021 (all. n. 7 fasc. ricorrente), rimasta priva di riscontro. Concludeva, quindi, chiedendo di: - accertare e dichiarare illegittime e quindi indebite le annotazioni in c/c n. 175152 dei flussi generati negli anni 2011-2013 dal contratto di swap “tasso fisso IRS” del 12.11.2009 dichiarato nullo con sentenza definitiva della Corte di Appello di L'Aquila n. 1315/2021;
- accertare e dichiarare altresì indebiti ed illegittimi gli interessi e le commissioni conteggiate dalla in conto corrente sugli importi di cui alle suddette annotazioni indebite;
CP_2
- co re la alla restituzione della somma di € 93.704,04 Controparte_2 dovuta dalla diff di € 93.760,74 e quello nominale di € 56,70, vinte le spese di lite. Con comparsa del 13.06.2023 si costituiva in giudizio la (oggi Controparte_2 [...]
), chiedendo l'integrale rigetto del ricorso. CP_1 ente, eccepiva l'improcedibilità del ricorso per violazione del divieto del ne bis in idem, essendo la domanda di ripetizione stata oggetto di due precedenti giudizi, di cui quello in Corte d'Appello conclusosi con sentenza passata in giudicato;
l'inammissibilità del ricorso per come proposto ex art. 281 undecies cpc, attesa la mancanza dei presupposti di rapidità e pronta soluzione della controversia utili ai fini dell'applicazione della predetta norma. Nel merito, sosteneva la genericità e l'infondatezza della domanda di ripetizione, chiedendo la condanna altresì di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 cpc. Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. Trattandosi di causa nella quale il Tribunale decide in composizione monocratica, già con ordinanza del 08.07.2023 veniva ammesso il ricorso al rito semplificato, attesa la possibilità di ricorso a tale rito pur in difetto degli altri presupposti previsti per i casi obbligatori, sì come disposto dall'art. 281 decies ultimo comma cpa. L'eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente va, pertanto, rigettata. Di contro, l'eccezione preliminare di violazione del divieto di ne bis in idem è fondata e merita di essere accolta. Deve osservarsi che l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cassazione civile sez. I, 04/07/2022, n.21087). Inoltre, in tema di efficacia vincolante del giudicato, il mutamento della prospettazione giuridica tra due domande, aventi lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in termini di diversità, con la conseguenza che è precluso al giudice il riesame dell'identico punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo giudizio (Cassazione civile sez. II, 21/03/2024, n.7555). A ciò deve aggiungersi che l'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato (Cassazione civile sez. III, 06/05/2025, n.11887). Orbene, nel caso di specie è circostanza accertata ed incontrovertibile che oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, passata in giudicato, erano la domanda di nullità del contratto di swap sottoscritto il 12.11.2009 dalla odierna ricorrente nonché la domanda di ripetizione delle somme relative alle indebite annotazioni sul c/c n. 175152. Vi è, dunque, tra i due giudizi piena identità degli elementi soggettivi (parti in causa) ed oggettivi (contratto swap e c/c n. 175152), a nulla rilevando l'eventuale diverso scopo attribuito dalla società all'odierno giudizio, rispetto al precedente, atteso che la Parte_1 domanda di ripetizion nzata nel presente giudizio si appalesa uguale a quella avanzata nel giudizio svoltosi in Corte d'Appello e rigettata per mancanza di prova ossia con decisione resa nel merito della domanda. Parte ricorrente, infatti, non ha chiesto esclusivamente la rideterminazione del saldo del c/c oggetto di giudizio, ma ha avanzato, altresì, domanda di ripetizione di indebito, sì come avvenuto nel precedente giudizio. Va poi sottolineato che l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito). Con la conseguenza che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. Tanto significa che l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, pertanto, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando conseguentemente irrilevante l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (Cassazione civile sez. III, 14/12/2024, n.32547). Tanto può ravvisarsi nella specie, essendo identici non solo i soggetti, ma anche il petitum e la causa petendi. Essendosi, pertanto, formato il giudicato, su questo giudicante incombe il divieto di pronunciarsi su una materia che ha costituito oggetto di una pronuncia passata la quale è diventata definitiva. La pronuncia su tale questione preliminare può ritenersi assorbente ai fini della decisione della controversia, esonerando, quindi, il giudicante dall'esaminare le ulteriori questioni sollevate dalle parti. Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 cpc, avanzata da parte resistente, la stessa non può essere pronunciata, non essendo stata fornita la prova del danno concretamente subito a causa dell'azione intentata, diverso da quello ristorabile con la condanna alle spese di lite. Alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda è infondata e va rigettata. Le spese seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., con ricorso ex 22.05.2023 nei confronti di (oggi , così provvede: Controparte_2 CP_1
1. DICHIAR;
2. CONDANNA la società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al paga (oggi Controparte_2 CP_1
), in persona del legale rappresentante p. che l
[...] 03,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%. Bari, 11/09/2025
Il Giudice Assunta Napoliello