Art. 8.
L'indennita' mensile di volo prevista dall' articolo 10 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , e successive modificazioni, e' stabilita, per gli ufficiali facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, nelle misure indicate nell'annessa Tabella II, n. 1), ed e' estesa nelle stesse misure agli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico facenti parte degli equipaggi fissi di volo. Per gli ufficiali non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, fotografi ed elettromeccanici di bordo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, l'indennita' e' stabilita nelle misure indicate nell'annessa Tabella II, n. 2).
Resta ferma nella misura spettante anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennita' mensile di volo dovuta agli ufficiali dell'Aeronautica non compresi nel comma precedente.
L'indennita' di cui al primo comma del presente articolo compete altresi', ricorrendo analoga posizione di impiego, agli ufficiali dell'Esercito e della Marina appartenenti ad Armi, Corpi o Servizi per i quali non e' richiesta la laurea, in possesso del brevetto di specialista di elicottero ed assegnati, per l'attivita' di volo o ad esso connessa, ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nonche' agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attivita' aerea delle singole forze armate e interforze.
Agli ufficiali dell'Esercito e della Marina appartenenti a Corpi o Servizi per i quali e' richiesta la laurea, in possesso del brevetto di specialista di elicottero ed assegnati, per l'attivita' di volo o ad esso connessa, ai reparti o agli organi indicati nel comma precedente, compete, in luogo della indennita' di volo di cui fruiscono attualmente, l'indennita' prevista dall' articolo 9 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , e successive modificazioni, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.
Agli ufficiali medici dell'Esercito e della Marina assegnati per l'attivita' di volo o ad esso connessa, ai reparti o agli organi indicati nel terzo comma del presente articolo, compete l'indennita' prevista dall' articolo 9 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , e successive modificazioni, per gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico. Agli stessi ufficiali, quando facciano parte degli equipaggi fissi di volo, compete invece l'indennita' mensile di volo nella misura stabilita nell'annessa Tabella II, n. 1).
Per la corresponsione dell'indennita' mensile di volo di cui ai precedenti commi terzo, quarto e quinto si osservano, in quanto applicabili, le norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , e successive modificazioni.
L'indennita' mensile di volo prevista dall' articolo 10 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , e successive modificazioni, e' stabilita, per gli ufficiali facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, nelle misure indicate nell'annessa Tabella II, n. 1), ed e' estesa nelle stesse misure agli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico facenti parte degli equipaggi fissi di volo. Per gli ufficiali non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, fotografi ed elettromeccanici di bordo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, l'indennita' e' stabilita nelle misure indicate nell'annessa Tabella II, n. 2).
Resta ferma nella misura spettante anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennita' mensile di volo dovuta agli ufficiali dell'Aeronautica non compresi nel comma precedente.
L'indennita' di cui al primo comma del presente articolo compete altresi', ricorrendo analoga posizione di impiego, agli ufficiali dell'Esercito e della Marina appartenenti ad Armi, Corpi o Servizi per i quali non e' richiesta la laurea, in possesso del brevetto di specialista di elicottero ed assegnati, per l'attivita' di volo o ad esso connessa, ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nonche' agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attivita' aerea delle singole forze armate e interforze.
Agli ufficiali dell'Esercito e della Marina appartenenti a Corpi o Servizi per i quali e' richiesta la laurea, in possesso del brevetto di specialista di elicottero ed assegnati, per l'attivita' di volo o ad esso connessa, ai reparti o agli organi indicati nel comma precedente, compete, in luogo della indennita' di volo di cui fruiscono attualmente, l'indennita' prevista dall' articolo 9 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , e successive modificazioni, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.
Agli ufficiali medici dell'Esercito e della Marina assegnati per l'attivita' di volo o ad esso connessa, ai reparti o agli organi indicati nel terzo comma del presente articolo, compete l'indennita' prevista dall' articolo 9 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , e successive modificazioni, per gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico. Agli stessi ufficiali, quando facciano parte degli equipaggi fissi di volo, compete invece l'indennita' mensile di volo nella misura stabilita nell'annessa Tabella II, n. 1).
Per la corresponsione dell'indennita' mensile di volo di cui ai precedenti commi terzo, quarto e quinto si osservano, in quanto applicabili, le norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , e successive modificazioni.