Art. 13. Applicabilita' di norme
La normativa di cui agli articoli 35-bis e 35-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , deve intendersi applicabile anche al personale e agli amministratori delle unita' sanitarie locali.
Nota all'art. 13:
Il testo degli articoli 35-bis e 35-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 , e' il seguente:
"Art. 35-bis. - 1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprieta' ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.
2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.
3. Le associazioni di cui al precedente comma non possono utilizzare piu' di 10 dipendenti distaccati dagli enti locali, dalle loro aziende e dalle associazioni dei comuni, presso le rispettive sedi nazionali e non piu' di 3 dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale.
Art. 35-ter. - 1. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge relativamente alla posizione e al trattamento dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, delle loro aziende e delle associazioni dei comuni alle attivita' effettuate dagli organi nazionali e regionali dell'ANI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni.
2. Le spese che gli enti locali e le loro aziende ritengono di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi elettivi alle attivita' nazionali e regionali delle associazioni di cui al comma precedente, deliberate dal competente organo dell'ente, dell'azienda o dell'associazione dei comuni, fanno carico al bilancio degli stessi".
La normativa di cui agli articoli 35-bis e 35-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , deve intendersi applicabile anche al personale e agli amministratori delle unita' sanitarie locali.
Nota all'art. 13:
Il testo degli articoli 35-bis e 35-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 , e' il seguente:
"Art. 35-bis. - 1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprieta' ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.
2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.
3. Le associazioni di cui al precedente comma non possono utilizzare piu' di 10 dipendenti distaccati dagli enti locali, dalle loro aziende e dalle associazioni dei comuni, presso le rispettive sedi nazionali e non piu' di 3 dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale.
Art. 35-ter. - 1. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge relativamente alla posizione e al trattamento dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, delle loro aziende e delle associazioni dei comuni alle attivita' effettuate dagli organi nazionali e regionali dell'ANI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni.
2. Le spese che gli enti locali e le loro aziende ritengono di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi elettivi alle attivita' nazionali e regionali delle associazioni di cui al comma precedente, deliberate dal competente organo dell'ente, dell'azienda o dell'associazione dei comuni, fanno carico al bilancio degli stessi".