Art. 2. Interventi a favore delle imprese 1. Per la ripresa dell'attivita' produttiva nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, alle imprese industriali, commerciali, turistiche, artigianali e di servizi danneggiate dagli (( eventi calamitosi )) di cui al presente decreto, e' assegnato un contributo fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di 40 miliardi di lire per l'anno 1996.
3. Le domande di ammissione al contributo di cui al comma 1, sono presentate alle prefetture entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che stabilisce modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione della suddetta provvidenza. Tale decreto sara' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di 40 miliardi di lire per l'anno 1996.
3. Le domande di ammissione al contributo di cui al comma 1, sono presentate alle prefetture entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che stabilisce modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione della suddetta provvidenza. Tale decreto sara' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.