Articolo 2 della Legge 28 ottobre 1994, n. 637
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 novembre 1994
Art. 2. 2. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 della convenzione medesima.
Entrata in vigore il 23 novembre 1994