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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/12/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3063 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezioni Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3063/2020 promossa da:
), in persona del liquidatore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata a Napoli, Centro Direzionale-Isola G7, presso lo studio dell'Avv.
OL NN che, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Conte Claudia, la rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
attore-opponente contro
), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata a Rimini, via A. CP_1 P.IVA_2
Gambalunga n. 102, presso lo studio degli Avv. Boldrini NN, Boldrini Marco e Pesaresi
Moreno, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
convenuto-opposto
CONCLUSIONI: All'udienza del 17/05/2025, tenutasi mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte già depositate in atti. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
La società (di seguito ha proposto opposizione avverso il Parte_1 Pt_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini n. 807/2020 del 23/07/2020 con cui è stato alla stessa ingiunto il pagamento della somma di euro 49.934,35 – oltre interessi e spese di procedura – in favore della società CP_1
Quest'ultima, nel ricorso per ingiunzione, ha allegato di vantare nei confronti della società n Pt_1 credito di euro 49.934,35 a titolo di corrispettivo per la fornitura di merci effettuate nell'anno
2018/2019.
A fondamento dell'opposizione, pur non negando l'esistenza dei rapporti con l'opposta, ha Pt_1 rappresentato di essersi trovata in difficoltà nell'esecuzione dei pagamenti e ha censurato la condotta della controparte, che non si è mai resa disponibile a stipulare un piano di rientro.
Preliminarmente, si osserva come parte opponente, con istanza depositata in data 16/09/2025, abbia chiesto che sia dichiarata l'interruzione del processo poiché, nelle more, è sopravvenuta la morte di
, liquidatore della società cfr. certificato di morte allegato all'istanza). Persona_1 Pt_1
Tale richiesta deve essere disattesa.
Assume, in proposito, rilievo il co. 5 dell'art. 300 c.p.c., che espressamente dispone “Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso della riapertura dell'istruzione”. Gli eventi cui fa riferimento la norma sono individuati dall'art. 299 c.p.c. e consistono nella sopravvenuta morte o capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza. Ne deriva, dunque, che l'art. 300 co. 5 c.p.c. introduce espressamente un limite temporale entro cui il giudice, al verificarsi di uno degli eventi indicati dall'art. 299 c.p.c., deve dichiarare l'interruzione del giudizio.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di interruzione del processo, la morte o la perdita della capacità della parte costituita in giudizio, qualora sia dichiarata o notificata successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non produce alcun effetto interruttivo, atteso che, nella disciplina introdotta dalla
l. n. 353 del 1990, tale ipotesi è equiparabile a quella in cui l'evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio” (cfr. Cass. n. 14472/2017). Sempre con riferimento all'interruzione del processo, la Suprema Corte ha altresì precisato che si ha “riapertura dell'istruzione, ai sensi dell'art. 300, quinto comma, c.p.c., con la conseguente rilevanza degli eventi interruttivi successivi alla chiusura della discussione, quando il procedimento regredisce dalla fase decisoria ad una fase precedente, in cui può svolgersi attività istruttoria, a prescindere dalla circostanza che quest'ultima abbia effettivamente luogo;
pertanto, allorché il tribunale, in composizione monocratica, dopo aver trattenuto la causa in decisione, fissi una nuova udienza davanti a sé per “chiarimenti” (che costituiscono attività istruttoria) e vi riceva la dichiarazione del procuratore circa l'avvenuto decesso del cliente, deve constatare l'interruzione del processo, restando irrilevante che in tale udienza sia effettivamente svolta attività istruttoria” (Cfr. Cass. n.
7789/2012).
Ebbene, nel caso di specie risulta per tabulas che il Giudice in data 17/05/2025 ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (termine decorrente dalla comunicazione del provvedimento e, dunque, dal 19/05/2025), trattenendo all'esito la causa in decisione;
l'intervenuto decesso del liquidatore pro tempore della società opponente è stato dichiarato solo in data 16/09/2025 (con il deposito dell'istanza contenente la richiesta di interruzione del processo) e, pertanto, ben oltre la scadenza dei termini fissati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (rispettivamente 18/07/2025 e 08/09/2025). L'evento interruttivo cui l'opponente vorrebbe attribuire rilevanza è stato comunicato quando la causa era già stata trattenuta in decisione ed entrambe le parti avevano già depositato le memorie conclusionali e le memorie di replica.
Ne deriva, pertanto, che nel caso di specie la morte del liquidatore pro tempore della parte opponente costituita in giudizio non può produrre alcun effetto interruttivo.
Ciò premesso, l'opposizione deve essere rigettata alla luce dell'infondatezza e della genericità delle deduzioni svolte in atti dall'opponente.
Invero, come noto, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incombe sul creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare l'an ed il quantum della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio;
incombe, invece, sulla parte opponente (convenuta in senso sostanziale) l'onere di provare il fatto estintivo del credito azionato dalla controparte o di una sua parte e, in ogni caso, di fornire la prova dei fatti e delle contestazioni dedotti a fondamento del giudizio di opposizione.
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente non ha assolto all'onere probatorio imposto dall'art. 2697
c.c.. Invero, nulla ha provato a fondamento delle proprie ragioni, essendosi limitata a Pt_1 rappresentare che ha avuto difficoltà ad adempiere alle obbligazioni di pagamento sulla stessa gravanti (poiché nel 2019 l'opponente ha avuto significativi problemi di salute) e che, in ogni caso, vi era l'intenzione di stipulare un piano di rientro per saldare i debiti (cfr. pag. 2 atto di citazione in opposizione). Nell'atto di opposizione non risultano contestati i fatti costitutivi del diritto affermati da né risultano precise e specifiche contestazioni neppure a seguito della costituzione in CP_1 giudizio dell'opposta, essendosi l'opponente limitata – anche nei successivi atti processuali – a ribadire quanto già esposto nell'atto introduttivo, senza null'altro aggiungere. In particolare, si evidenzia come non abbia svolto contestazioni sull'an e sul quantum della pretesa creditoria Pt_1 azionata dalla controparte con il procedimento monitorio. In proposito, viene in rilievo quanto precisato dalla Suprema Corte secondo cui ciascuna parte ha l'onere di allegare e provare – in modo specifico – le contestazioni sollevate, non potendosi limitare ad allegazioni generiche che, in quanto tali, devono ritenersi tamquat non esset (cfr. Cass. n. 7775/2014 che richiama i principi di cui alle
SS.UU. n. 761/2002).
Invero, sin dall'avvio del presente giudizio, l'opponente ha espressamente riconosciuto di essere debitore della controparte in virtù delle forniture di merci da quest'ultima eseguite in suo favore (ne deriva, dunque, che deve ritenersi pacifica ex art. 115 c.p.c. l'avvenuta consegna della merce a cura di . CP_1
Né può attribuirsi rilievo alla censura relativa all'indisponibilità di di concludere un piano CP_1 di rientro con l'opponente. A prescindere dalla circostanza per cui tale affermazione risulta smentita dagli atti di causa (cfr. doc. n. 1 e 2 allegati alla comparsa di costituzione e relativi ad una scrittura transattiva sottoscritta tra le parti il 6/11/2020 al fine di evitare il contenzioso giudiziario – accordo, peraltro, non rispettato dall'opponente), si evidenzia come non vi sia alcun obbligo legale in capo al soggetto creditore di stipulare un piano di rientro al fine di ottenere il soddisfacimento del proprio credito (la decisione di accettare o meno un piano di rientro è a discrezione del creditore, che potrebbe preferire perseguire il recupero del debito attraverso altre azioni, anche tenuto conto della condotta del debitore nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale).
Irrilevante, poi, risulta la deduzione dell'opponente in ordine alla mancata correttezza di CP_1 che, stante il perdurante inadempimento di controparte (che stessa riconduce genericamente Pt_1 alle condizioni di salute di ovvero alle criticità derivanti dal manifestarsi del Covid- Persona_1
19), non ha accettato di concedere a quest'ultima un'ulteriore proroga per l'esecuzione dei pagamenti.
Anche con riguardo alla scrittura privata del 06/11/2020 l'opponente non ha negato il proprio inadempimento;
invero, il riconoscimento del debito da parte dell'opponente trova espressa conferma nelle dichiarazioni rese a verbale in data 21/04/2021 ove si è espressamente dato atto che “è manifesta la volontà del debitore di adempiere ma lo stesso ha avuto gravi problemi di salute che non gli hanno consentito di far fronte al pagamento delle rate, pur dopo il regolare adempimento di alcune di esse”.
Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va respinta in quanto l'opposta
– a fronte di contestazioni totalmente generiche di parte opponente – ha fornito ampio riscontro probatorio circa la sussistenza e la legittimità del credito vantato, dimostrando altresì di essersi più volte attivata, sia prima che dopo l'instaurazione del procedimento monitorio, per ottenere il soddisfacimento del proprio credito (anche accordando, con il piano di rientro sottoscritto il
06/11/2020 e non rispettato da controparte, privo di efficacia novativa, una riduzione dell'importo originariamente dovuto;
cfr. doc.ti nn. 3, 6, 7, 9 allegati alla seconda memoria istruttoria di parte opposta).
Invero, il credito azionato da (oltre a non essere stato contestato da parte opponente) CP_1 risulta, in ogni caso, provato dalla documentazione prodotta agli atti e, nello specifico, dalle fatture e dai d.d.t regolarmente firmati da cfr. doc.ti allegati al fascicolo monitorio). Pt_1
Ciò posto, si prende atto che l'opposta, con note autorizzate depositate in data 21/11/2023, ha dichiarato di aver raggiunto un ulteriore accordo transattivo con la controparte in esecuzione del quale
“si impegnava a corrispondere a favore di la somma omnicomprensiva di euro Pt_1 CP_1
20.000,00 di cui euro 8.000,00 mediante bonifico bancario e la restante somma di euro 12.000,00 mediante n. 12 rate mensili di euro 1.000,00 cadauna a decorrere dal 30/06/2022 a mezzo titoli cambiari, anche eventualmente rilasciati da soggetto terzo”. Il suddetto accordo prevedeva l'abbandono del presente giudizio secondo il meccanismo di cui all'art. 309 c.p.c..
L'opposta ha altresì dichiarato di aver ricevuto, in esecuzione di tale accordo, solo la somma di euro
9.000,00 (trattenuta a titolo di acconto), mentre i restanti titoli forniti dalla controparte sono ritornati protestati, con conseguente risoluzione – per inadempimento di – anche di tale ulteriore Pt_1 accordo transattivo. Si osserva come l'opponente non abbia svolto alcuna contestazione circa la ricostruzione offerta dalla controparte.
In conseguenza di ciò, l'opposta ha precisato le conclusioni chiedendo, in via principale, di dichiarare l'estinzione del giudizio per abbandono e/o rinuncia all'opposizione da parte di con Pt_1 conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e definitività del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La domanda formulata in via principale dall'opposta con le note scritte autorizzate non può essere accolta poiché risulta per tabulas che l'opponente non ha abbandonato la causa, avendo tempestivamente depositato sia le comparse conclusionali che le memorie di replica, insistendo nell'accoglimento delle proprie conclusioni (peraltro, l'accordo richiamato dall'opposta, privo di effetto novativo, è per sua stessa ammissione da intendersi risolto per inadempimento della controparte).
Preso atto, dunque, dei pagamenti effettuati dall'opponente in corso di causa e trattenuti a titolo di acconto da parte di (euro 7.000,00 indicati in comparsa di costituzione e risposta ed euro CP_1
9.000,00 indicati nelle note scritte autorizzate e nelle memorie conclusionali e di replica), il decreto ingiuntivo opposto va revocato e parte opponente, stante l'infondatezza dell'opposizione avanzata, va condannata al pagamento del residuo importo di euro 33.934,35.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014
e successive modifiche come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio in ragione della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del mancato svolgimento di attività istruttoria da compendiare negli scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
3063/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- preso atto delle somme trattenute a titolo di acconto in corso di causa, revoca il d.i. n. 807/2020 emesso dal Tribunale di Rimini;
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 CP_1
33.934,35, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.p.c. dalla data di deposito del ricorso al saldo;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 che si liquidano in euro 3.809,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna al pagamento in favore di delle spese della fase monitoria Parte_1 CP_1 come già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 15/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezioni Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3063/2020 promossa da:
), in persona del liquidatore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata a Napoli, Centro Direzionale-Isola G7, presso lo studio dell'Avv.
OL NN che, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Conte Claudia, la rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
attore-opponente contro
), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata a Rimini, via A. CP_1 P.IVA_2
Gambalunga n. 102, presso lo studio degli Avv. Boldrini NN, Boldrini Marco e Pesaresi
Moreno, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
convenuto-opposto
CONCLUSIONI: All'udienza del 17/05/2025, tenutasi mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte già depositate in atti. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
La società (di seguito ha proposto opposizione avverso il Parte_1 Pt_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini n. 807/2020 del 23/07/2020 con cui è stato alla stessa ingiunto il pagamento della somma di euro 49.934,35 – oltre interessi e spese di procedura – in favore della società CP_1
Quest'ultima, nel ricorso per ingiunzione, ha allegato di vantare nei confronti della società n Pt_1 credito di euro 49.934,35 a titolo di corrispettivo per la fornitura di merci effettuate nell'anno
2018/2019.
A fondamento dell'opposizione, pur non negando l'esistenza dei rapporti con l'opposta, ha Pt_1 rappresentato di essersi trovata in difficoltà nell'esecuzione dei pagamenti e ha censurato la condotta della controparte, che non si è mai resa disponibile a stipulare un piano di rientro.
Preliminarmente, si osserva come parte opponente, con istanza depositata in data 16/09/2025, abbia chiesto che sia dichiarata l'interruzione del processo poiché, nelle more, è sopravvenuta la morte di
, liquidatore della società cfr. certificato di morte allegato all'istanza). Persona_1 Pt_1
Tale richiesta deve essere disattesa.
Assume, in proposito, rilievo il co. 5 dell'art. 300 c.p.c., che espressamente dispone “Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso della riapertura dell'istruzione”. Gli eventi cui fa riferimento la norma sono individuati dall'art. 299 c.p.c. e consistono nella sopravvenuta morte o capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza. Ne deriva, dunque, che l'art. 300 co. 5 c.p.c. introduce espressamente un limite temporale entro cui il giudice, al verificarsi di uno degli eventi indicati dall'art. 299 c.p.c., deve dichiarare l'interruzione del giudizio.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di interruzione del processo, la morte o la perdita della capacità della parte costituita in giudizio, qualora sia dichiarata o notificata successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non produce alcun effetto interruttivo, atteso che, nella disciplina introdotta dalla
l. n. 353 del 1990, tale ipotesi è equiparabile a quella in cui l'evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio” (cfr. Cass. n. 14472/2017). Sempre con riferimento all'interruzione del processo, la Suprema Corte ha altresì precisato che si ha “riapertura dell'istruzione, ai sensi dell'art. 300, quinto comma, c.p.c., con la conseguente rilevanza degli eventi interruttivi successivi alla chiusura della discussione, quando il procedimento regredisce dalla fase decisoria ad una fase precedente, in cui può svolgersi attività istruttoria, a prescindere dalla circostanza che quest'ultima abbia effettivamente luogo;
pertanto, allorché il tribunale, in composizione monocratica, dopo aver trattenuto la causa in decisione, fissi una nuova udienza davanti a sé per “chiarimenti” (che costituiscono attività istruttoria) e vi riceva la dichiarazione del procuratore circa l'avvenuto decesso del cliente, deve constatare l'interruzione del processo, restando irrilevante che in tale udienza sia effettivamente svolta attività istruttoria” (Cfr. Cass. n.
7789/2012).
Ebbene, nel caso di specie risulta per tabulas che il Giudice in data 17/05/2025 ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (termine decorrente dalla comunicazione del provvedimento e, dunque, dal 19/05/2025), trattenendo all'esito la causa in decisione;
l'intervenuto decesso del liquidatore pro tempore della società opponente è stato dichiarato solo in data 16/09/2025 (con il deposito dell'istanza contenente la richiesta di interruzione del processo) e, pertanto, ben oltre la scadenza dei termini fissati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (rispettivamente 18/07/2025 e 08/09/2025). L'evento interruttivo cui l'opponente vorrebbe attribuire rilevanza è stato comunicato quando la causa era già stata trattenuta in decisione ed entrambe le parti avevano già depositato le memorie conclusionali e le memorie di replica.
Ne deriva, pertanto, che nel caso di specie la morte del liquidatore pro tempore della parte opponente costituita in giudizio non può produrre alcun effetto interruttivo.
Ciò premesso, l'opposizione deve essere rigettata alla luce dell'infondatezza e della genericità delle deduzioni svolte in atti dall'opponente.
Invero, come noto, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incombe sul creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare l'an ed il quantum della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio;
incombe, invece, sulla parte opponente (convenuta in senso sostanziale) l'onere di provare il fatto estintivo del credito azionato dalla controparte o di una sua parte e, in ogni caso, di fornire la prova dei fatti e delle contestazioni dedotti a fondamento del giudizio di opposizione.
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente non ha assolto all'onere probatorio imposto dall'art. 2697
c.c.. Invero, nulla ha provato a fondamento delle proprie ragioni, essendosi limitata a Pt_1 rappresentare che ha avuto difficoltà ad adempiere alle obbligazioni di pagamento sulla stessa gravanti (poiché nel 2019 l'opponente ha avuto significativi problemi di salute) e che, in ogni caso, vi era l'intenzione di stipulare un piano di rientro per saldare i debiti (cfr. pag. 2 atto di citazione in opposizione). Nell'atto di opposizione non risultano contestati i fatti costitutivi del diritto affermati da né risultano precise e specifiche contestazioni neppure a seguito della costituzione in CP_1 giudizio dell'opposta, essendosi l'opponente limitata – anche nei successivi atti processuali – a ribadire quanto già esposto nell'atto introduttivo, senza null'altro aggiungere. In particolare, si evidenzia come non abbia svolto contestazioni sull'an e sul quantum della pretesa creditoria Pt_1 azionata dalla controparte con il procedimento monitorio. In proposito, viene in rilievo quanto precisato dalla Suprema Corte secondo cui ciascuna parte ha l'onere di allegare e provare – in modo specifico – le contestazioni sollevate, non potendosi limitare ad allegazioni generiche che, in quanto tali, devono ritenersi tamquat non esset (cfr. Cass. n. 7775/2014 che richiama i principi di cui alle
SS.UU. n. 761/2002).
Invero, sin dall'avvio del presente giudizio, l'opponente ha espressamente riconosciuto di essere debitore della controparte in virtù delle forniture di merci da quest'ultima eseguite in suo favore (ne deriva, dunque, che deve ritenersi pacifica ex art. 115 c.p.c. l'avvenuta consegna della merce a cura di . CP_1
Né può attribuirsi rilievo alla censura relativa all'indisponibilità di di concludere un piano CP_1 di rientro con l'opponente. A prescindere dalla circostanza per cui tale affermazione risulta smentita dagli atti di causa (cfr. doc. n. 1 e 2 allegati alla comparsa di costituzione e relativi ad una scrittura transattiva sottoscritta tra le parti il 6/11/2020 al fine di evitare il contenzioso giudiziario – accordo, peraltro, non rispettato dall'opponente), si evidenzia come non vi sia alcun obbligo legale in capo al soggetto creditore di stipulare un piano di rientro al fine di ottenere il soddisfacimento del proprio credito (la decisione di accettare o meno un piano di rientro è a discrezione del creditore, che potrebbe preferire perseguire il recupero del debito attraverso altre azioni, anche tenuto conto della condotta del debitore nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale).
Irrilevante, poi, risulta la deduzione dell'opponente in ordine alla mancata correttezza di CP_1 che, stante il perdurante inadempimento di controparte (che stessa riconduce genericamente Pt_1 alle condizioni di salute di ovvero alle criticità derivanti dal manifestarsi del Covid- Persona_1
19), non ha accettato di concedere a quest'ultima un'ulteriore proroga per l'esecuzione dei pagamenti.
Anche con riguardo alla scrittura privata del 06/11/2020 l'opponente non ha negato il proprio inadempimento;
invero, il riconoscimento del debito da parte dell'opponente trova espressa conferma nelle dichiarazioni rese a verbale in data 21/04/2021 ove si è espressamente dato atto che “è manifesta la volontà del debitore di adempiere ma lo stesso ha avuto gravi problemi di salute che non gli hanno consentito di far fronte al pagamento delle rate, pur dopo il regolare adempimento di alcune di esse”.
Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va respinta in quanto l'opposta
– a fronte di contestazioni totalmente generiche di parte opponente – ha fornito ampio riscontro probatorio circa la sussistenza e la legittimità del credito vantato, dimostrando altresì di essersi più volte attivata, sia prima che dopo l'instaurazione del procedimento monitorio, per ottenere il soddisfacimento del proprio credito (anche accordando, con il piano di rientro sottoscritto il
06/11/2020 e non rispettato da controparte, privo di efficacia novativa, una riduzione dell'importo originariamente dovuto;
cfr. doc.ti nn. 3, 6, 7, 9 allegati alla seconda memoria istruttoria di parte opposta).
Invero, il credito azionato da (oltre a non essere stato contestato da parte opponente) CP_1 risulta, in ogni caso, provato dalla documentazione prodotta agli atti e, nello specifico, dalle fatture e dai d.d.t regolarmente firmati da cfr. doc.ti allegati al fascicolo monitorio). Pt_1
Ciò posto, si prende atto che l'opposta, con note autorizzate depositate in data 21/11/2023, ha dichiarato di aver raggiunto un ulteriore accordo transattivo con la controparte in esecuzione del quale
“si impegnava a corrispondere a favore di la somma omnicomprensiva di euro Pt_1 CP_1
20.000,00 di cui euro 8.000,00 mediante bonifico bancario e la restante somma di euro 12.000,00 mediante n. 12 rate mensili di euro 1.000,00 cadauna a decorrere dal 30/06/2022 a mezzo titoli cambiari, anche eventualmente rilasciati da soggetto terzo”. Il suddetto accordo prevedeva l'abbandono del presente giudizio secondo il meccanismo di cui all'art. 309 c.p.c..
L'opposta ha altresì dichiarato di aver ricevuto, in esecuzione di tale accordo, solo la somma di euro
9.000,00 (trattenuta a titolo di acconto), mentre i restanti titoli forniti dalla controparte sono ritornati protestati, con conseguente risoluzione – per inadempimento di – anche di tale ulteriore Pt_1 accordo transattivo. Si osserva come l'opponente non abbia svolto alcuna contestazione circa la ricostruzione offerta dalla controparte.
In conseguenza di ciò, l'opposta ha precisato le conclusioni chiedendo, in via principale, di dichiarare l'estinzione del giudizio per abbandono e/o rinuncia all'opposizione da parte di con Pt_1 conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e definitività del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La domanda formulata in via principale dall'opposta con le note scritte autorizzate non può essere accolta poiché risulta per tabulas che l'opponente non ha abbandonato la causa, avendo tempestivamente depositato sia le comparse conclusionali che le memorie di replica, insistendo nell'accoglimento delle proprie conclusioni (peraltro, l'accordo richiamato dall'opposta, privo di effetto novativo, è per sua stessa ammissione da intendersi risolto per inadempimento della controparte).
Preso atto, dunque, dei pagamenti effettuati dall'opponente in corso di causa e trattenuti a titolo di acconto da parte di (euro 7.000,00 indicati in comparsa di costituzione e risposta ed euro CP_1
9.000,00 indicati nelle note scritte autorizzate e nelle memorie conclusionali e di replica), il decreto ingiuntivo opposto va revocato e parte opponente, stante l'infondatezza dell'opposizione avanzata, va condannata al pagamento del residuo importo di euro 33.934,35.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014
e successive modifiche come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio in ragione della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del mancato svolgimento di attività istruttoria da compendiare negli scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
3063/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- preso atto delle somme trattenute a titolo di acconto in corso di causa, revoca il d.i. n. 807/2020 emesso dal Tribunale di Rimini;
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 CP_1
33.934,35, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.p.c. dalla data di deposito del ricorso al saldo;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 che si liquidano in euro 3.809,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna al pagamento in favore di delle spese della fase monitoria Parte_1 CP_1 come già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 15/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti