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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/07/2025, n. 11526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11526 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7583/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
NA GI Presidente
NT Di UL IC
Corrado Bile IC relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nato il [...] in [...] Parte_1 de la Habana (Cuba), con il patrocinio dell'avv. Stefano Baccarini nei confronti della
[...]
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per Controparte_1
l'impugnazione del provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione speciale, emesso dalla Questura di il 7.06.2024 e notificato il 21.01.2025. CP_1
*****
Parte ricorrente ha riferito di aver presentato il 23.02.2023 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 del D. Lgs. 286/1998 e di aver ricevuto un provvedimento di rigetto da parte della Questura di il 7.06.2024 emesso sulla base del CP_1 parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Roma in data 26.03.2024.
Il ricorrente nell'impugnare il diniego di protezione speciale ricevuto ha evidenziato che l'amministrazione resistente ha mancato di tenere in opportuna considerazione il significativo percorso di integrazione da lui effettuato sul territorio italiano. Ha in particolare precisato quanto segue: “in attesa che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Roma esprimesse il parere in merito alla predetta istanza, il Sig. Parte_1 veniva assunto con regolare contratto di lavoro con decorrenza dal 09.06.2023, presso la Società
“ALL'ITALIANA S.R.L.”, in qualità di lavapiatti (all. 3). Successivamente veniva assunto presso la
Società “VIRGHO S.R.L.”, sempre come lavapiatti (all. 4-5), iniziando proficuamente un percorso di inserimento lavorativo sul territorio nazionale”. Ha quindi aggiunto di poter fare affidamento, sul territorio nazionale, della presenza madre, sig.ra titolare di Parte_2 permesso di soggiorno ex art. 20 dir. 2004/38/CE, della sorella sig.ra titolare Parte_3 anch'ella di permesso di soggiorno ex art. 20 dir. 2004/38/CE e della nipote sig.ra Parte_4
cittadina italiana.
[...]
Parte ricorrente ha concluso evidenziando che un eventuale allontanamento dello stesso dal territorio italiano comporterebbe un intollerabile sradicamento dalla realtà nella quale è ormai ben integrato nonché una forte esposizione alla condizione di insicurezza che vivrebbe nel suo paese d'origine.
Il si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
****
Il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: contratto di lavoro con decorrenza dal 09.06.2023, presso la Società “ALL'ITALIANA S.R.L.”, in qualità di lavapiatti;
contratto di lavoro con decorrenza dal 21.06.2024, presso la Società “VIRGHO S.R.L.”, in qualità di lavapiatti con relative buste paga;
estratto contributivo INPS del 12.02.2025; CU 2024 relativa all'anno 2023; documenti dei familiari;
Il tempo trascorso in Italia, lo svolgimento di un'attiva lavorativa stabile nonché la presenza di familiari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Per_1
Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, SL
c. Austria, n. 1638/03).
Sussistono pertanto giusti motivi per accogliere il ricorso.
Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio
2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la documentazione lavorativa sulla quale è stato fondato l'accoglimento della domanda di parte ricorrente è stata prodotta per la prima volta in sede di ricorso, senza dare quindi all'amministrazione l'opportunità di tenerne in considerazione prima dell'emissione del provvedimento di rigetto impugnato, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a nato il [...] in [...] la Habana (Cuba) Parte_1 il diritto al riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n.
130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 7 luglio 2025
La Presidente
NA GI
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
NA GI Presidente
NT Di UL IC
Corrado Bile IC relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nato il [...] in [...] Parte_1 de la Habana (Cuba), con il patrocinio dell'avv. Stefano Baccarini nei confronti della
[...]
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per Controparte_1
l'impugnazione del provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione speciale, emesso dalla Questura di il 7.06.2024 e notificato il 21.01.2025. CP_1
*****
Parte ricorrente ha riferito di aver presentato il 23.02.2023 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 del D. Lgs. 286/1998 e di aver ricevuto un provvedimento di rigetto da parte della Questura di il 7.06.2024 emesso sulla base del CP_1 parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Roma in data 26.03.2024.
Il ricorrente nell'impugnare il diniego di protezione speciale ricevuto ha evidenziato che l'amministrazione resistente ha mancato di tenere in opportuna considerazione il significativo percorso di integrazione da lui effettuato sul territorio italiano. Ha in particolare precisato quanto segue: “in attesa che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Roma esprimesse il parere in merito alla predetta istanza, il Sig. Parte_1 veniva assunto con regolare contratto di lavoro con decorrenza dal 09.06.2023, presso la Società
“ALL'ITALIANA S.R.L.”, in qualità di lavapiatti (all. 3). Successivamente veniva assunto presso la
Società “VIRGHO S.R.L.”, sempre come lavapiatti (all. 4-5), iniziando proficuamente un percorso di inserimento lavorativo sul territorio nazionale”. Ha quindi aggiunto di poter fare affidamento, sul territorio nazionale, della presenza madre, sig.ra titolare di Parte_2 permesso di soggiorno ex art. 20 dir. 2004/38/CE, della sorella sig.ra titolare Parte_3 anch'ella di permesso di soggiorno ex art. 20 dir. 2004/38/CE e della nipote sig.ra Parte_4
cittadina italiana.
[...]
Parte ricorrente ha concluso evidenziando che un eventuale allontanamento dello stesso dal territorio italiano comporterebbe un intollerabile sradicamento dalla realtà nella quale è ormai ben integrato nonché una forte esposizione alla condizione di insicurezza che vivrebbe nel suo paese d'origine.
Il si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
****
Il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: contratto di lavoro con decorrenza dal 09.06.2023, presso la Società “ALL'ITALIANA S.R.L.”, in qualità di lavapiatti;
contratto di lavoro con decorrenza dal 21.06.2024, presso la Società “VIRGHO S.R.L.”, in qualità di lavapiatti con relative buste paga;
estratto contributivo INPS del 12.02.2025; CU 2024 relativa all'anno 2023; documenti dei familiari;
Il tempo trascorso in Italia, lo svolgimento di un'attiva lavorativa stabile nonché la presenza di familiari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Per_1
Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, SL
c. Austria, n. 1638/03).
Sussistono pertanto giusti motivi per accogliere il ricorso.
Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio
2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la documentazione lavorativa sulla quale è stato fondato l'accoglimento della domanda di parte ricorrente è stata prodotta per la prima volta in sede di ricorso, senza dare quindi all'amministrazione l'opportunità di tenerne in considerazione prima dell'emissione del provvedimento di rigetto impugnato, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a nato il [...] in [...] la Habana (Cuba) Parte_1 il diritto al riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n.
130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 7 luglio 2025
La Presidente
NA GI