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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 876/2022 R.G., vertente
TRA
, nata a [...], il [...], Parte_1
rapp.ta e difesa dagli avv.ti CATTAFI C.F._1
ALESSANDRO e TORRE GIORGIO
appellante
CONTRO
, nato a Barcellona Pozzo di Gotto Controparte_1
(ME), il 13/03/1969, , e C.F._2 CP_2
, nata a [...] P.G. il 19/06/1970, cod. fisc.
[...]
, rapp.ti e difesi dall'avv. CAMPO C.F._3
ALESSANDRO
appellati
nata a [...] P.G. (ME) il 08/06/1951, CP_3
C.F. e CodiceFiscale_4 Controparte_4
1
[...] nato a [...] P.G. (ME) il 15/03/1950, C.F.
, rapp.ti e difesi dall'avv. Lucia Caccamo C.F._5
terzi chiamati
Ogg: appello ad ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa il
28.11.2022 dal Tribunale di Barcellona P.G.
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 16.12.2022 proponeva Parte_1
appello all'ordinanza di cui all'intestazione con la quale il
Tribunale di Barcellona P.G., definendo il giudizio proposto dalla medesima appellante nei confronti di e Controparte_1
i quali chiamavano in causa Controparte_2 CP_3
e rigettava la domanda proposta dalla Controparte_4
, condannandola al pagamento delle spese nei confronti sia Pt_1
dei convenuti sia dei chiamati.
Si costituivano gli appellati.
Con ordinanza del 18.4.24, emessa in esito a trattazione scritta, la causa, previa precisazione delle conclusioni era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
Primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , -premesso: a) Parte_1
di essere proprietaria dell'immobile sito in Barcellona P.G. in catasto alla particella n. 1337 (già n. 398 b - di estensione pari a are 0,80 - derivante da atto di divisone ereditaria dell'intero
2 cespite, avente estensione pari ad are 1,60 costituito da fabbricato rurale e striscia di terreno retrostante) in virtù di atto di donazione del 13.1.1983 ai rogiti del notaio Per_1
, da potere della propria madre
[...] Persona_2
(parte, unitamente alla germana , della detta divisione dei beni del comune ascendente); b) di aver utilizzato, dal 1983 al
2008, la corte retrostante il fabbricato insistente sulla particella
1337 “come ricovero per strumenti di irrigazione nonché come orto”; c) che i resistenti , resisi acquirenti nel Controparte_5
2005 della particella 398 b e di altre limitrofe, avevano realizzato un muro ed un cancello, i quali impedivano l'accesso alla suddetta corte;
d) che i medesimi avevano rifiutato la consegna delle chiavi del cancello, richiesta dalla ricorrente - ha chiesto l'accertamento del diritto di proprietà del terreno retrostante il fabbricato posto sulla particella 1337, con ordine di cessazione della turbativa del proprio diritto, e la dichiarazione “ove necessario”, dell'acquisto per usucapione del diritto di accesso alla corte retrostante.
e contestavano la Controparte_1 Controparte_2
fondatezza della pretesa, rilevando, tra l'altro, la insussistenza di possesso alcuno della corte retrostante il fabbricato, per essere,
l'intero terreno, interessato da lottizzazione e privo di strada poderale/interpoderale, nonché, a monte, in titolarità esclusiva e già detenuto dalla dante causa , in virtù di atto di CP_3
divisione del 16.4.1982, avente ad oggetto il solo fabbricato e
3 non anche il terreno. Chiedevano, preliminarmente, la chiamata in causa dei propri danti causa e -nel Controparte_6
merito- il rigetto della pretesa.
I terzi chiamati si costituivano, concludendo per il rigetto/inammissibilità della domanda nei loro confronti.
Il Tribunale decideva la causa nei termini sopra sintetizzati, con le seguenti argomentazioni:
-trattasi di domanda di rivendica, per cui incombeva sull'attrice l'onere di fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario;
-nello specifico non emerge con certezza che oggetto del trasferito diritto di proprietà sia anche la porzione di terreno retrostante il fabbricato insistente sulla particella n. 1337 e, in ogni caso, l'atto di divisione del 16.4.1982 non costituisce idonea prova della titolarità del diritto in capo alla dante causa della ricorrente.
- ferme le argomentazioni poste alla base della valutazione di inammissibilità della CTU tecnica richiesta dalla ricorrente, non può condurre a diversa valutazione della fattispecie la visura catastale versata in atti, atteso il valore meramente indiziario e, dunque, la inidoneità di essa a sopperire ai titoli di acquisto;
e ancora - pure a prescindere dall'eccezione dei resistenti, in ordine alla tardività delle produzioni documentali- le evidenze riconducibili al documento denominato “progetto di intervento di
4 restauro e di risanamento conservativo di un fabbricato sito in
c/da Pagano del Comune di Barcellona P.G.” non possono reputarsi idonea prova della titolarità di un bene (porzione di terreno) non desumibile con certezza di per sé dal titolo d'acquisto.
- infine, non può trovare accoglimento la domanda fondata sulla deduzione del fatto acquisitivo a titolo originario (usucapione), posto che la fattispecie acquisitiva viene prospettata come avente ad oggetto, non già la detta corte, ma il diritto di accesso ad essa attraverso la “stradella interpoderale ivi esistente”.
-In ogni caso, osta all'accoglimento di tale pretesa l'insussistenza
-nell'atto di provenienza prodotto, ossia la donazione del
13.1.1983- di evidenze in ordine al trasferimento della titolarità della corte, cosa che rende il detto atto di acquisto -inter vivos ed a titolo gratuito- inidoneo a coprire il ventennio richiesto dalla probatio diabolica, tenuto conto della contestazione in ordine alla circostanza in sé del possesso.
Appello
Il proposto gravame è stato affidato ai seguenti argomenti:
I) Sull'inidoneità dell'atto di divisione del 16.4.1982 quale prova della titolarità del diritto in capo alla dante causa della ricorrente.
Il Tribunale ha ritenuto di giustificare la decisione con il principio per il quale “Nel giudizio di rivendica di un immobile, ai fini della prova della proprietà non è sufficiente un atto di
5 divisione,” per poi spingersi ad affermare che dal titolo di provenienza (atto di donazione del 13.1.1983) non emerge con certezza che l'oggetto del trasferimento del diritto di proprietà sia costituito anche dalla porzione di terreno retrostante il fabbricato”.
Nel fare ciò, tuttavia ha errato, perché l'attrice non intendeva fondare la proprietà sull'atto di divisione, essendo che -come si evince da tale atto- essa è pervenuta a , madre e Controparte_7
donante della ricorrente, per legato testamentario. L'atto di divisione, dunque, si limita a certificare tale passaggio (avvenuto alla morte della e dell'apertura del testamento) CP_8
specificando i beni che nel testamento di erano CP_8
Per_ oggetto di legato alla FI ed alla FI , ossia metà Per_2
ciascuno in superficie del fabbricato rurale, adibito a cantina nell'intero di are una e centiare sessanta, …In catasto Articolo
3194 C.T. Barcellona, Foglio 2 particella 398 di are 1,60, senza redditi.
L'atto di divisione, poi, attesta l'avvenuto frazionamento -
n.5/1982, costituente allegato B della divisione- della particella
398 in due porzioni, di cui la b) ha assunto successivamente il numero 1337.
Quanto -ancora- all'affermazione del Tribunale di Barcellona
P.G. secondo cui “dal titolo di provenienza (i.e. atto di donazione del 13.1.1983) non emerge con certezza che l'oggetto del trasferimento del diritto di proprietà sia costituito anche dalla
6 porzione di terreno retrostante il fabbricato”, rileva notare che nell'atto di donazione sono menzionati chiaramente i confinanti e la strada interpoderale e che dalla planimetria del frazionamento
è evidente l'esistenza della corte aggraffata al rudere quale sua pertinenza.
II) Sulla condanna alle spese, sull'eventuale centralità dell'atto notarile di divisione e la consolidata giurisprudenza in merito alla non idoneità del medesimo atto a fare piena prova del diritto di proprietà attribuito ai condividenti nei confronti dei terzi.
Il Giudice di prime cure pronunciando il rigetto della domanda attorea per non essere stata fornita adeguata prova, dichiarava tuttavia assorbite le domande delle controparti e rigettava la domanda di risarcimento per temerarietà della lite con l'inciso
“Non sussistono, invero, le condizioni per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria”.
Ora le domande delle controparti, non possono dirsi assorbite da una decisione sulla domanda attorea che è stata rigettata, non perché infondata, ma per non essere stato fornito adeguato riscontro probatorio. La formulazione del terzo chiamato di una richiesta di accertamento di possesso per oltre vent'anni assume più i connotati di una domanda riconvenzionale che non quella di eccezione riconvenzionale. L'aver di fatto emesso un rigetto - perché non emerge chiaramente che la corte faccia parte della particella oggetto di causa- non è un provvedimento di pieno
7 riconoscimento della titolarità della proprietà in capo alle controparti, quanto una omessa pronuncia sulla loro domanda.
A ciò si aggiunga che il mancato accoglimento della richiesta di controparte alla condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., nonostante il rigetto della domanda attorea configura un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
In ogni caso, ove si ritenesse corretto il ragionamento del
Tribunale, fondato sulla centralità dell'atto di divisione datato
1982, e della sua inidoneità a spiegare valenza probatoria nei confronti dei terzi per ciò che attiene alla titolarità della proprietà dei beni indicati e/o richiamati, l'orientamento giurisprudenziale richiamato a supporto dal Giudice non era affatto definito e granitico al tempo in cui venne introitato il giudizio.
III) Allegazione nuovo documento indispensabile ai fini della decisione
Stante il differente dettato normativo dell'art. 702 quater c.p.c. che disciplina l'appello al giudizio sommario di cognizione ex art.702 bis c.p.c., rispetto all'art. 345 c.p.c., la produzione del testamento di deve ritenersi ammissibile, perché CP_8
documento indispensabile, come la Suprema Corte ha affermato nella seguente massima “Ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., sono considerati nuovi mezzi di prova o documenti indispensabili per la decisione, quelli idonei ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla sentenza gravata
8 senza lasciare margini di dubbio, ovvero quelli che, provano quello che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, indipendentemente dal rilievo e dalle ragioni della mancata deduzione o produzione in primo grado.” Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n.11867.
Nello specifico, infatti, il testamento ha questa funzione, essendo che così in esso si dispone: “Dei rimanenti suoi beni dispone come segue: assegna alla FI ME in Controparte_9
estensione del fabbricato a pian terreno addetto a cantina e precisamente quella metà a confinare col magazzino della sorella della testatrice . …assegna col Persona_4
Per_ presente alla FI , l'altra metà del fabbricato a pian terreno addetto a cantina, stante che l'altra metà deve essere assegnata alla FI e precisamente quella metà in Per_2
estensione a confinare col terreno in precedenza donato ad essa Per_
e col magazzino che costei ha ereditato dall'avo Persona_5
.
[...]
Per_ Essa FI per espressa disposizione di me testatrice, dovrà accedere alla detta sua metà di cantina, servendosi esclusivamente dell'accesso che il magazzino a lei pervenuto dall'avo, che, sullo spiazzo comune, affaccia dal limitrofo suo terreno, stante che l'attuale accesso a detta cantina dovrà servire esclusivamente alla FI . Il muro che dovrà Per_2
dividere le due metà di essa cantina deve essere costruito a spese comuni e su terreno comune delle due sorelle…”.
9 IV) Sulla documentazione indiziaria e sulla richiesta di CTU
In merito alla produzione di documentazione sopravvenuta in corso di causa, si insiste per la considerazione del valore quantomeno indiziario e rafforzativo della pretesa dell'attrice.
D'altra parte, il documento denominato “progetto di intervento di restauro e di risanamento conservativo di un fabbricato sito in
c/da Pagano del Comune di Barcellona P.G.”, mostra che il fabbricato oggetto dell'intervento di “risanamento” dei convenuti
è, tra l'altro, quello della particella 398 a), di are 0,80.
Il documento evidenzia, che già in sede di presentazione, da parte della ditta Reitano-Recupero, del progetto “il fabbricato di altra ditta”, ovvero quella della ricorrente, si componesse anche della relativa corte. Anche il documento “dettaglio foglio di mappa”, in cui viene evidenziato in giallo che la particella 1337 si compone di due porzioni tra loro aggraffate (il fabbricato e la relativa corte), altro non fa che essere d'ausilio alla lettura del documento precedente.
Ulteriore valore indiziario ha il documento “perizia di stima e progetto di divisione” che menziona il fabbricato adibito a cantina e la circostanza che tale particella 398, divisa pro quota, avesse diritto alla corte.
Considerazioni della Corte
L'attrice ha inteso provare il diritto di proprietà sulla corte del fabbricato, identificato con la particella 1337, non già con l'atto di divisione del 1982, bensì producendo l'atto di donazione del
10 1983, con il quale riceveva dalla madre l'immobile in questione, atto che -risalendo ad oltre 20 anni prima dell'inizio del giudizio,
e comunque ad oltre 20 anni prima rispetto allo spossessamento ad opera dei convenuti risalente al 2008- la esonera dal provare tutti i precedenti passaggi fino al primo acquisto a titolo originario;
resta fermo però l'onere -se il possesso è contestato - di provare di avere posseduto l'immobile continuativamente dalla data del titolo stesso (salva la presunzione, "iuris tantum", di possesso intermedio).
Ciò premesso, quindi, la soluzione della controversia postula da un lato la verifica della trasmissione - a mezzo della donazione- della corte retrostante il fabbricato e, dall'altro, la verifica del possesso ventennale, stante la contestazione dei convenuti.
Orbene, non ha alcuna utilità disquisire sulla trasmissione alla donataria anche della corte, difettando la prova del possesso ventennale.
In proposito, va richiamato che i convenuti a contestazione del possesso in capo alla ricorrente, hanno assunto che non è mai esistita alcuna corte del fabbricato, oggetto di donazione, ma solo un terreno retrostante al fabbricato, terreno di proprietà di e da lei sempre posseduto. CP_10
A dimostrazione dell'inesistenza della corte e, quindi, della possibilità di esercitarne il possesso, hanno rilevato che la Pt_1
non aveva uscite sul retro del fabbricato e che -anzi- la finestra prospiciente sul terreno retrostante (ossia la corte) era stata
11 trasformata in luce all'epoca della divisione, come dimostravano le foto in atti, proprio per impedire a l'esercizio Controparte_7
del diritto di veduta su di esso;
ciò era tanto vero che la nel Pt_1
2012 si faceva rilasciare autorizzazione dal per CP_11
trasformare la luce in apertura allo scopo di crearsi un accesso sulla corte in questione, fatto al quale i resistenti immediatamente reagivano con ricorso per manutenzione del possesso, che veniva accolto.
Orbene, a fronte di tali allegazioni la ricorrente, doveva provare un ventennio di possesso a ritroso dal 2008, cosa che non ha neppure chiesto di fare.
Resta da osservare che, dovendosi definire il giudizio nei termini esposti, irrilevante diventa l'acquisizione del testamento di CP_8
prodotto in questa sede, come pure il “progetto di
[...]
intervento di restauro e di risanamento conservativo di un fabbricato sito in c/da Pagano del Comune di Barcellona P.G.”,
o l'espletamento di CTU.
Se è vero, infatti, che tali atti mostrano una piccola porzione di terreno aggraffata al fabbricato, rimane fermo il fatto che di tale corte non si è dimostrato il possesso (contestato).
Passando all'esame del motivo di appello che attinge la condanna alle spese del primo grado, tale motivo è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui infra.
E' vero che è rimasta soccombente sulla Parte_1
domanda di rivendica;
ma è vero, altresì, che è stata rigettata la
12 domanda ex art. 96 c.p.c., avanzata nei suoi confronti dai terzi chiamati.
Del pari solo ai terzi è riferibile l'eccezione riconvenzionale di usucapione, che il Tribunale ha dichiarato assorbita.
In merito a tale ultima questione non ha senso oggi discutere se si trattasse di eccezione o domanda (la natura di eccezione sembra emergere dalla stessa qualificazione che le ha dato la parte, nonché dalla mancanza di impugnazione sull'omessa pronuncia, ove detta parte avesse voluto proporre domanda di usucapione), se non per dire che, se la si qualifica come domanda, non è possibile ritenerla infondata sic et simpliciter, atteso che non è stata consentita la relativa istruzione in primo grado e che non ha senso procedervi in questa sede.
All'esito, quindi, le spese del primo grado possono compensarsi - solo con i terzi chiamati- in ragione di 1/3 (stante la loro soccombenza sulla domanda di risarcimento danni per lite temeraria) e nella stessa misura vanno compensate anche quelle del grado;
esse seguono, invece, per intero la soccombenza di nei confronti dei coniugi Reitano-Recupero. Parte_1
Tutte si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi dello scaglione di valore della controversia (fino ad € 5.000).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
16.12.2022, da avverso l'ordinanza -ex art. 702 Parte_1
13 bis c.p.c.- emessa il 28.11.2022 dal Tribunale di Barcellona P.G. nel giudizio promosso dall'odierna appellante nei confronti di e nel quale sono stati Controparte_1 Controparte_2
chiamati in causa e così CP_3 Controparte_4
provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto rimane confermata: dichiara compensate per 1/3 le spese tra ed i terzi Parte_1
chiamati condannando la al Controparte_6 Pt_1
pagamento della restante parte, liquidata in € 1.134,00, oltre Iva, cassa e rimborso spese generali;
- condanna al pagamento delle spese del Parte_1
gravame nei confronti degli appellati Reitano-Recupero, che liquida in € 1.458,00, per compensi, oltre Iva, cassa e rimborso spese generali;
- dichiara compensate in ragione di 1/3 le spese del presente giudizio di gravame tra ed i terzi chiamati Parte_1
condannando la al pagamento della Controparte_6 Pt_1
restante parte, liquidata in € 978,00, per compensi, oltre Iva, cassa e rimborso spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 876/2022 R.G., vertente
TRA
, nata a [...], il [...], Parte_1
rapp.ta e difesa dagli avv.ti CATTAFI C.F._1
ALESSANDRO e TORRE GIORGIO
appellante
CONTRO
, nato a Barcellona Pozzo di Gotto Controparte_1
(ME), il 13/03/1969, , e C.F._2 CP_2
, nata a [...] P.G. il 19/06/1970, cod. fisc.
[...]
, rapp.ti e difesi dall'avv. CAMPO C.F._3
ALESSANDRO
appellati
nata a [...] P.G. (ME) il 08/06/1951, CP_3
C.F. e CodiceFiscale_4 Controparte_4
1
[...] nato a [...] P.G. (ME) il 15/03/1950, C.F.
, rapp.ti e difesi dall'avv. Lucia Caccamo C.F._5
terzi chiamati
Ogg: appello ad ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa il
28.11.2022 dal Tribunale di Barcellona P.G.
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 16.12.2022 proponeva Parte_1
appello all'ordinanza di cui all'intestazione con la quale il
Tribunale di Barcellona P.G., definendo il giudizio proposto dalla medesima appellante nei confronti di e Controparte_1
i quali chiamavano in causa Controparte_2 CP_3
e rigettava la domanda proposta dalla Controparte_4
, condannandola al pagamento delle spese nei confronti sia Pt_1
dei convenuti sia dei chiamati.
Si costituivano gli appellati.
Con ordinanza del 18.4.24, emessa in esito a trattazione scritta, la causa, previa precisazione delle conclusioni era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
Primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , -premesso: a) Parte_1
di essere proprietaria dell'immobile sito in Barcellona P.G. in catasto alla particella n. 1337 (già n. 398 b - di estensione pari a are 0,80 - derivante da atto di divisone ereditaria dell'intero
2 cespite, avente estensione pari ad are 1,60 costituito da fabbricato rurale e striscia di terreno retrostante) in virtù di atto di donazione del 13.1.1983 ai rogiti del notaio Per_1
, da potere della propria madre
[...] Persona_2
(parte, unitamente alla germana , della detta divisione dei beni del comune ascendente); b) di aver utilizzato, dal 1983 al
2008, la corte retrostante il fabbricato insistente sulla particella
1337 “come ricovero per strumenti di irrigazione nonché come orto”; c) che i resistenti , resisi acquirenti nel Controparte_5
2005 della particella 398 b e di altre limitrofe, avevano realizzato un muro ed un cancello, i quali impedivano l'accesso alla suddetta corte;
d) che i medesimi avevano rifiutato la consegna delle chiavi del cancello, richiesta dalla ricorrente - ha chiesto l'accertamento del diritto di proprietà del terreno retrostante il fabbricato posto sulla particella 1337, con ordine di cessazione della turbativa del proprio diritto, e la dichiarazione “ove necessario”, dell'acquisto per usucapione del diritto di accesso alla corte retrostante.
e contestavano la Controparte_1 Controparte_2
fondatezza della pretesa, rilevando, tra l'altro, la insussistenza di possesso alcuno della corte retrostante il fabbricato, per essere,
l'intero terreno, interessato da lottizzazione e privo di strada poderale/interpoderale, nonché, a monte, in titolarità esclusiva e già detenuto dalla dante causa , in virtù di atto di CP_3
divisione del 16.4.1982, avente ad oggetto il solo fabbricato e
3 non anche il terreno. Chiedevano, preliminarmente, la chiamata in causa dei propri danti causa e -nel Controparte_6
merito- il rigetto della pretesa.
I terzi chiamati si costituivano, concludendo per il rigetto/inammissibilità della domanda nei loro confronti.
Il Tribunale decideva la causa nei termini sopra sintetizzati, con le seguenti argomentazioni:
-trattasi di domanda di rivendica, per cui incombeva sull'attrice l'onere di fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario;
-nello specifico non emerge con certezza che oggetto del trasferito diritto di proprietà sia anche la porzione di terreno retrostante il fabbricato insistente sulla particella n. 1337 e, in ogni caso, l'atto di divisione del 16.4.1982 non costituisce idonea prova della titolarità del diritto in capo alla dante causa della ricorrente.
- ferme le argomentazioni poste alla base della valutazione di inammissibilità della CTU tecnica richiesta dalla ricorrente, non può condurre a diversa valutazione della fattispecie la visura catastale versata in atti, atteso il valore meramente indiziario e, dunque, la inidoneità di essa a sopperire ai titoli di acquisto;
e ancora - pure a prescindere dall'eccezione dei resistenti, in ordine alla tardività delle produzioni documentali- le evidenze riconducibili al documento denominato “progetto di intervento di
4 restauro e di risanamento conservativo di un fabbricato sito in
c/da Pagano del Comune di Barcellona P.G.” non possono reputarsi idonea prova della titolarità di un bene (porzione di terreno) non desumibile con certezza di per sé dal titolo d'acquisto.
- infine, non può trovare accoglimento la domanda fondata sulla deduzione del fatto acquisitivo a titolo originario (usucapione), posto che la fattispecie acquisitiva viene prospettata come avente ad oggetto, non già la detta corte, ma il diritto di accesso ad essa attraverso la “stradella interpoderale ivi esistente”.
-In ogni caso, osta all'accoglimento di tale pretesa l'insussistenza
-nell'atto di provenienza prodotto, ossia la donazione del
13.1.1983- di evidenze in ordine al trasferimento della titolarità della corte, cosa che rende il detto atto di acquisto -inter vivos ed a titolo gratuito- inidoneo a coprire il ventennio richiesto dalla probatio diabolica, tenuto conto della contestazione in ordine alla circostanza in sé del possesso.
Appello
Il proposto gravame è stato affidato ai seguenti argomenti:
I) Sull'inidoneità dell'atto di divisione del 16.4.1982 quale prova della titolarità del diritto in capo alla dante causa della ricorrente.
Il Tribunale ha ritenuto di giustificare la decisione con il principio per il quale “Nel giudizio di rivendica di un immobile, ai fini della prova della proprietà non è sufficiente un atto di
5 divisione,” per poi spingersi ad affermare che dal titolo di provenienza (atto di donazione del 13.1.1983) non emerge con certezza che l'oggetto del trasferimento del diritto di proprietà sia costituito anche dalla porzione di terreno retrostante il fabbricato”.
Nel fare ciò, tuttavia ha errato, perché l'attrice non intendeva fondare la proprietà sull'atto di divisione, essendo che -come si evince da tale atto- essa è pervenuta a , madre e Controparte_7
donante della ricorrente, per legato testamentario. L'atto di divisione, dunque, si limita a certificare tale passaggio (avvenuto alla morte della e dell'apertura del testamento) CP_8
specificando i beni che nel testamento di erano CP_8
Per_ oggetto di legato alla FI ed alla FI , ossia metà Per_2
ciascuno in superficie del fabbricato rurale, adibito a cantina nell'intero di are una e centiare sessanta, …In catasto Articolo
3194 C.T. Barcellona, Foglio 2 particella 398 di are 1,60, senza redditi.
L'atto di divisione, poi, attesta l'avvenuto frazionamento -
n.5/1982, costituente allegato B della divisione- della particella
398 in due porzioni, di cui la b) ha assunto successivamente il numero 1337.
Quanto -ancora- all'affermazione del Tribunale di Barcellona
P.G. secondo cui “dal titolo di provenienza (i.e. atto di donazione del 13.1.1983) non emerge con certezza che l'oggetto del trasferimento del diritto di proprietà sia costituito anche dalla
6 porzione di terreno retrostante il fabbricato”, rileva notare che nell'atto di donazione sono menzionati chiaramente i confinanti e la strada interpoderale e che dalla planimetria del frazionamento
è evidente l'esistenza della corte aggraffata al rudere quale sua pertinenza.
II) Sulla condanna alle spese, sull'eventuale centralità dell'atto notarile di divisione e la consolidata giurisprudenza in merito alla non idoneità del medesimo atto a fare piena prova del diritto di proprietà attribuito ai condividenti nei confronti dei terzi.
Il Giudice di prime cure pronunciando il rigetto della domanda attorea per non essere stata fornita adeguata prova, dichiarava tuttavia assorbite le domande delle controparti e rigettava la domanda di risarcimento per temerarietà della lite con l'inciso
“Non sussistono, invero, le condizioni per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria”.
Ora le domande delle controparti, non possono dirsi assorbite da una decisione sulla domanda attorea che è stata rigettata, non perché infondata, ma per non essere stato fornito adeguato riscontro probatorio. La formulazione del terzo chiamato di una richiesta di accertamento di possesso per oltre vent'anni assume più i connotati di una domanda riconvenzionale che non quella di eccezione riconvenzionale. L'aver di fatto emesso un rigetto - perché non emerge chiaramente che la corte faccia parte della particella oggetto di causa- non è un provvedimento di pieno
7 riconoscimento della titolarità della proprietà in capo alle controparti, quanto una omessa pronuncia sulla loro domanda.
A ciò si aggiunga che il mancato accoglimento della richiesta di controparte alla condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., nonostante il rigetto della domanda attorea configura un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
In ogni caso, ove si ritenesse corretto il ragionamento del
Tribunale, fondato sulla centralità dell'atto di divisione datato
1982, e della sua inidoneità a spiegare valenza probatoria nei confronti dei terzi per ciò che attiene alla titolarità della proprietà dei beni indicati e/o richiamati, l'orientamento giurisprudenziale richiamato a supporto dal Giudice non era affatto definito e granitico al tempo in cui venne introitato il giudizio.
III) Allegazione nuovo documento indispensabile ai fini della decisione
Stante il differente dettato normativo dell'art. 702 quater c.p.c. che disciplina l'appello al giudizio sommario di cognizione ex art.702 bis c.p.c., rispetto all'art. 345 c.p.c., la produzione del testamento di deve ritenersi ammissibile, perché CP_8
documento indispensabile, come la Suprema Corte ha affermato nella seguente massima “Ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., sono considerati nuovi mezzi di prova o documenti indispensabili per la decisione, quelli idonei ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla sentenza gravata
8 senza lasciare margini di dubbio, ovvero quelli che, provano quello che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, indipendentemente dal rilievo e dalle ragioni della mancata deduzione o produzione in primo grado.” Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n.11867.
Nello specifico, infatti, il testamento ha questa funzione, essendo che così in esso si dispone: “Dei rimanenti suoi beni dispone come segue: assegna alla FI ME in Controparte_9
estensione del fabbricato a pian terreno addetto a cantina e precisamente quella metà a confinare col magazzino della sorella della testatrice . …assegna col Persona_4
Per_ presente alla FI , l'altra metà del fabbricato a pian terreno addetto a cantina, stante che l'altra metà deve essere assegnata alla FI e precisamente quella metà in Per_2
estensione a confinare col terreno in precedenza donato ad essa Per_
e col magazzino che costei ha ereditato dall'avo Persona_5
.
[...]
Per_ Essa FI per espressa disposizione di me testatrice, dovrà accedere alla detta sua metà di cantina, servendosi esclusivamente dell'accesso che il magazzino a lei pervenuto dall'avo, che, sullo spiazzo comune, affaccia dal limitrofo suo terreno, stante che l'attuale accesso a detta cantina dovrà servire esclusivamente alla FI . Il muro che dovrà Per_2
dividere le due metà di essa cantina deve essere costruito a spese comuni e su terreno comune delle due sorelle…”.
9 IV) Sulla documentazione indiziaria e sulla richiesta di CTU
In merito alla produzione di documentazione sopravvenuta in corso di causa, si insiste per la considerazione del valore quantomeno indiziario e rafforzativo della pretesa dell'attrice.
D'altra parte, il documento denominato “progetto di intervento di restauro e di risanamento conservativo di un fabbricato sito in
c/da Pagano del Comune di Barcellona P.G.”, mostra che il fabbricato oggetto dell'intervento di “risanamento” dei convenuti
è, tra l'altro, quello della particella 398 a), di are 0,80.
Il documento evidenzia, che già in sede di presentazione, da parte della ditta Reitano-Recupero, del progetto “il fabbricato di altra ditta”, ovvero quella della ricorrente, si componesse anche della relativa corte. Anche il documento “dettaglio foglio di mappa”, in cui viene evidenziato in giallo che la particella 1337 si compone di due porzioni tra loro aggraffate (il fabbricato e la relativa corte), altro non fa che essere d'ausilio alla lettura del documento precedente.
Ulteriore valore indiziario ha il documento “perizia di stima e progetto di divisione” che menziona il fabbricato adibito a cantina e la circostanza che tale particella 398, divisa pro quota, avesse diritto alla corte.
Considerazioni della Corte
L'attrice ha inteso provare il diritto di proprietà sulla corte del fabbricato, identificato con la particella 1337, non già con l'atto di divisione del 1982, bensì producendo l'atto di donazione del
10 1983, con il quale riceveva dalla madre l'immobile in questione, atto che -risalendo ad oltre 20 anni prima dell'inizio del giudizio,
e comunque ad oltre 20 anni prima rispetto allo spossessamento ad opera dei convenuti risalente al 2008- la esonera dal provare tutti i precedenti passaggi fino al primo acquisto a titolo originario;
resta fermo però l'onere -se il possesso è contestato - di provare di avere posseduto l'immobile continuativamente dalla data del titolo stesso (salva la presunzione, "iuris tantum", di possesso intermedio).
Ciò premesso, quindi, la soluzione della controversia postula da un lato la verifica della trasmissione - a mezzo della donazione- della corte retrostante il fabbricato e, dall'altro, la verifica del possesso ventennale, stante la contestazione dei convenuti.
Orbene, non ha alcuna utilità disquisire sulla trasmissione alla donataria anche della corte, difettando la prova del possesso ventennale.
In proposito, va richiamato che i convenuti a contestazione del possesso in capo alla ricorrente, hanno assunto che non è mai esistita alcuna corte del fabbricato, oggetto di donazione, ma solo un terreno retrostante al fabbricato, terreno di proprietà di e da lei sempre posseduto. CP_10
A dimostrazione dell'inesistenza della corte e, quindi, della possibilità di esercitarne il possesso, hanno rilevato che la Pt_1
non aveva uscite sul retro del fabbricato e che -anzi- la finestra prospiciente sul terreno retrostante (ossia la corte) era stata
11 trasformata in luce all'epoca della divisione, come dimostravano le foto in atti, proprio per impedire a l'esercizio Controparte_7
del diritto di veduta su di esso;
ciò era tanto vero che la nel Pt_1
2012 si faceva rilasciare autorizzazione dal per CP_11
trasformare la luce in apertura allo scopo di crearsi un accesso sulla corte in questione, fatto al quale i resistenti immediatamente reagivano con ricorso per manutenzione del possesso, che veniva accolto.
Orbene, a fronte di tali allegazioni la ricorrente, doveva provare un ventennio di possesso a ritroso dal 2008, cosa che non ha neppure chiesto di fare.
Resta da osservare che, dovendosi definire il giudizio nei termini esposti, irrilevante diventa l'acquisizione del testamento di CP_8
prodotto in questa sede, come pure il “progetto di
[...]
intervento di restauro e di risanamento conservativo di un fabbricato sito in c/da Pagano del Comune di Barcellona P.G.”,
o l'espletamento di CTU.
Se è vero, infatti, che tali atti mostrano una piccola porzione di terreno aggraffata al fabbricato, rimane fermo il fatto che di tale corte non si è dimostrato il possesso (contestato).
Passando all'esame del motivo di appello che attinge la condanna alle spese del primo grado, tale motivo è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui infra.
E' vero che è rimasta soccombente sulla Parte_1
domanda di rivendica;
ma è vero, altresì, che è stata rigettata la
12 domanda ex art. 96 c.p.c., avanzata nei suoi confronti dai terzi chiamati.
Del pari solo ai terzi è riferibile l'eccezione riconvenzionale di usucapione, che il Tribunale ha dichiarato assorbita.
In merito a tale ultima questione non ha senso oggi discutere se si trattasse di eccezione o domanda (la natura di eccezione sembra emergere dalla stessa qualificazione che le ha dato la parte, nonché dalla mancanza di impugnazione sull'omessa pronuncia, ove detta parte avesse voluto proporre domanda di usucapione), se non per dire che, se la si qualifica come domanda, non è possibile ritenerla infondata sic et simpliciter, atteso che non è stata consentita la relativa istruzione in primo grado e che non ha senso procedervi in questa sede.
All'esito, quindi, le spese del primo grado possono compensarsi - solo con i terzi chiamati- in ragione di 1/3 (stante la loro soccombenza sulla domanda di risarcimento danni per lite temeraria) e nella stessa misura vanno compensate anche quelle del grado;
esse seguono, invece, per intero la soccombenza di nei confronti dei coniugi Reitano-Recupero. Parte_1
Tutte si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi dello scaglione di valore della controversia (fino ad € 5.000).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
16.12.2022, da avverso l'ordinanza -ex art. 702 Parte_1
13 bis c.p.c.- emessa il 28.11.2022 dal Tribunale di Barcellona P.G. nel giudizio promosso dall'odierna appellante nei confronti di e nel quale sono stati Controparte_1 Controparte_2
chiamati in causa e così CP_3 Controparte_4
provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto rimane confermata: dichiara compensate per 1/3 le spese tra ed i terzi Parte_1
chiamati condannando la al Controparte_6 Pt_1
pagamento della restante parte, liquidata in € 1.134,00, oltre Iva, cassa e rimborso spese generali;
- condanna al pagamento delle spese del Parte_1
gravame nei confronti degli appellati Reitano-Recupero, che liquida in € 1.458,00, per compensi, oltre Iva, cassa e rimborso spese generali;
- dichiara compensate in ragione di 1/3 le spese del presente giudizio di gravame tra ed i terzi chiamati Parte_1
condannando la al pagamento della Controparte_6 Pt_1
restante parte, liquidata in € 978,00, per compensi, oltre Iva, cassa e rimborso spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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