Rigetto
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/06/2025, n. 5072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5072 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 05072/2025REG.PROV.COLL.
N. 02390/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2390 del 2023, proposto da IO AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Cacchione, Angelo Carandente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casoria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 5260/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il Cons. Raffaello Sestini;
Viste le conclusioni del Comune appellato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Il ricorrente è proprietario, in comunione pro indiviso con altri, di un immobile sito in Casoria (NA) in via G. Leopardi n.10. Riferisce che l’immobile, un antico fabbricato rurale, sarebbe stato oggetto di lavori edilizi di restauro e risanamento conservativo con la sostituzione di materiali tecnologicamente superati, arrugginiti e pericolosi, mediante la ristrutturazione e ridistribuzione dei vani interni senza nessun aumento di volumetrie e/o alterazione di sagome esterne.
2 - Tali lavori erano accertati dalla Polizia Locale con verbale prot. 51834 del 2018. Il dirigente del settore VIII Pianificazione e Controllo del Territorio della città di Casoria, con ordinanza n.79/2018, riteneva le opere abusive e ordinava la demolizione e la riduzione in pristino del fabbricato, (un manufatto in cemento armato di 315 m² ) entro il termine di 90 giorni.
3 - Veniva presentata istanza di accertamento di conformità ex artt. 36 e 37 del DPR n.380/2001, tuttavia, l’amministrazione procedeva all’annullamento in autotutela della CILA, già perfezionatosi. Tali atti venivano impugnati davanti al TAR. L’amministrazione non si costituiva in giudizio.
Era anche impugnata, con ulteriore ricorso, l’ordinanza di demolizione 79/2018 avente ad oggetto ulteriori abusi realizzati nello stesso immobile. Anche in questo caso l’amministrazione non si costituiva in giudizio.
4 - Con la sentenza appellata il TAR per la Campania disponeva la riunione dei ricorsi contro le ordinanze nn. 71/2018 e 79/2018 e li riteneva infondati.
5 – La citata sentenza del TAR è stata impugnata con il ricorso in epigrafe. Il Comune di Casoria si è costituito in giudizio per argomentare l’esattezza della sentenza appellata e la legittimità del proprio operato. Con il ricorso vengono dedotti i motivi d’appello di seguito sintetizzati.
5.1 - Con l’appello si deduce in primo luogo la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione contenuta nella sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per violazione dei principi dell’obbligo di motivazione degli atti giurisdizionali e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
5.2 - In particolare, il T.A.R. avrebbe omesso di valutare in modo adeguato la documentazione depositata in giudizio, e segnatamente la licenza edilizia n. 615/1960, rilasciata dalla stessa Amministrazione resistente (Comune di Casoria), che è menzionata negli atti impugnati ed è dunque provata per tabulas . Nonostante tale evidenza, i primi Giudici hanno ritenuto infondata la doglianza formulata in primo grado, assumendo l’assenza di prova circa la consistenza originaria del manufatto, senza tuttavia considerare la documentazione allegata e senza disporre accertamenti istruttori, pur in presenza di richieste espressamente formulate in tal senso dalla parte ricorrente.
5.3 - La medesima sentenza avrebbe altresì omesso ogni valutazione circa la circostanza, riconosciuta dalla stessa Amministrazione, secondo cui molte delle opere oggetto del provvedimento sanzionatorio risultavano risalenti a decenni addietro, rendendosi quindi verosimile la loro realizzazione in epoca anteriore all’apposizione di vincoli e alle modifiche normative sopravvenute, e dunque la loro almeno potenziale riconducibilità al titolo edilizio originario.
5.4 - Al riguardo, il Collegio avrebbe erroneamente attribuito l’intero onere probatorio in capo all’appellante, disattendendo il corretto riparto processuale e omettendo di applicare il principio di non contestazione, rilevante nel caso di specie in quanto l’Amministrazione non si era costituita in giudizio ed in quanto lo stesso provvedimento impugnato aveva richiamato espressamente il titolo abilitativo.
5.5 - Tutto ciò avrebbe quindi determinato anche la violazione dell’art. 64 c.p.a., che impone il rispetto del principio di collaborazione tra le parti ai fini dell’accertamento della verità materiale.
5.6 - Inoltre, il T.A.R. non si sarebbe pronunciato sulle istanze istruttorie presentate dalla parte ricorrente, che aveva richiesto l’ammissione di una verificazione tecnica ovvero una consulenza tecnica d’ufficio, al fine di accertare l’effettiva consistenza delle opere, distinguendo tra quelle preesistenti e legittimate e quelle eventualmente abusive. L’omissione su tali richieste avrebbe quindi precluso all’interessato ogni possibilità di prova alternativa, determinando una lesione del diritto di difesa e una violazione del principio del giusto processo sancito dall’art. 111 Cost.
5.6 - Sotto altro profilo, la sentenza sarebbe affetta da manifesta contraddittorietà nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’effetto ablativo conseguente all’inosservanza dell’ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001, affermando la possibilità di procedere in un momento successivo alla determinazione dell’area di sedime e di quella eventualmente ulteriore da acquisire al patrimonio comunale. Una simile ricostruzione si porrebbe, infatti, in evidente contrasto con il principio di certezza giuridica, in quanto non consentirebbe al destinatario del provvedimento di conoscere con precisione l’oggetto dell’acquisizione. Sarebbe inoltre lesiva del diritto di proprietà garantito dall’art. 42 Cost., nonché del principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.
5.7 - Infine, il T.A.R. avrebbe indebitamente rigettato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 del DPR n. 380/2001, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost.,, con una motivazione del tutto apodittica, senza tener conto della natura sanzionatoria-espropriativa della norma e senza svolgere un bilanciamento tra la finalità repressiva dell’abuso edilizio e il principio del previo indennizzo, nonché circa il diritto del privato a una tutela giurisdizionale piena ed effettiva.
6 – Le plurime censure in precedenza sintetizzate possono essere esaminate congiuntamente stante la loro stretta connessione. Le stesse, peraltro, non sono fondate.
6.1 – In linea generale, la sentenza appellata ha non illegittimamente respinto le censure dedotte in primo grado con una pur sintetica motivazione volta a richiamare la ormai consolidata giurisprudenza negativa formatasi sui medesimi punti. Così:
a) quanto alla dedotta incompetenza nell’impugnata adozione delle ordinanze di demolizione, ha chiarito la spettanza di tale potere ai dirigenti e responsabili degli uffici comunali come previsto dagli artt. 27, 31 e 35 del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia);
b) quanto alle ulteriori censure di ordine procedimentale concernenti la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, ha citato la costante giurisprudenza secondo cui l’ordinanza di demolizione, in quanto provvedimento dovuto a contenuto vincolato, non necessita di comunicazione preventiva;
c) quanto alla mancata indicazione puntuale delle opere abusive da demolire, si è richiamata alle pronunce che ritengono che l’abuso possa essere individuato dal Comune nella sua unitarietà;
d) quanto alla mancata puntuale indicazione delle aree da acquisire, ha riferito che un tale onere è ritenuto dalla giurisprudenza non necessario ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione, attenendo alla successiva fase di attuazione dell’ordinanza.
e) riguardo alla prevista acquisizione dell’area di sedime in caso di mancata demolizione, il TAR ha altresì rinviato alla oramai acclarata legittimità costituzionale dell’art. art 31 del T.U. dell’edilizia, trattandosi di un effetto automatico operante ope legis derivante dal superiore interesse pubblico al ripristino del territorio, mediante l’applicazione di una sanzione amministrativa legittima e proporzionata, compatibile con gli artt. 3 e 42 Cost. e non subordinata a indennizzo (Corte Costituzionale, sentt. n. 345/1991 e 71/2015).
6.2 – Al contrario, con il ricorso la parte ricorrente non ha fornito alcun principio di prova circa l’esistenza, affermata anche in sede d’appello, di una preesistente struttura legittimamente edificata, in quanto fra censure di primo grado non figura alcun espresso riferimento alla pregressa concessione edilizia del 1960 né la stessa risulta allegata in atti o fatta oggetto di istanza di acquisizione, rendendosi impossibile ogni confronto con una solo affermata situazione originaria conforme a diritto.
Tale profilo, che rende inammissibile la censura, è stato, peraltro, prospettato alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., con riferimento alla assenza di contestazioni mosse in primo grado sulla esistenza di una concessione edilizia del 1960.
6.3 – Ciò ha consentito al TAR di rilevare come il ricorrente, pur sostenendo di aver effettuato solo modesti interventi su un fabbricato rurale esistente, in realtà non aveva fornito alcun elemento probatorio (titoli abilitativi, documentazione fotografica o grafica) che attestasse la consistenza dell’edificio preesistente, di modo che il Comune aveva legittimamente disposto la demolizione del manufatto abusivo ai sensi del T.U. per l’edilizia, senza dover verificare la possibilità tecnica di ripristino dell’immobile preesistente.
6.4 – Tale ultima considerazione depone -così come statuito dal TAR- per la legittimità dell’impugnato ordine di demolizione, anche in relazione alla censura del difetto di istruttoria su quanto in precedenza già assentito.
6.5 – A tale riguardo, ai fini della definizione della specifica fattispecie a quo devono essere altresì richiamate le pregresse considerazioni circa l’infondatezza delle censure, peraltro formulate in modo inammissibile in appello con un mero richiamo ai motivi di primo grado, riferite alla mancata specificazione dell’area di sedime ai fini dell’acquisizione gratuita, in linea con l’indirizzo secondo cui non è necessaria l’individuazione puntuale e immediata dell’area, che può e deve essere precisata in un secondo momento (Cons. Stato, sez. VI, n. 487/2022), a seguito della concreta verifica, in contraddittorio fra le parti in sede di esecuzione dell’ordine di demolizione, delle specifiche opere tecnicamente suscettibili di abbattimento (Cons. Stato, sez. VI, n. 5267/2021.
7 – In conclusione, l’appello deve essere respinto, nei sensi indicati in motivazione.
8 – La descritta peculiarità della fattispecie giustifica, infine, la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO