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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 3252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3252 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 18.9.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.304/25 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.257/2025 pubblicata l'1.2.2025 dal Tribunale di Santa Maria AP Vetere
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti G. F. Poggiali e E. Nembri
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to G. Cinque CP_1
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Nel giudizio di primo grado il aveva impugnato il CP_1 licenziamento disciplinare irrogatogli dalla Parte_1 alle cui dipendenze lavorava sin dall'1.7.1998 (da ultimo in qualità di responsabile della filiale di AP), con raccomandata del
20.1.2023.
In fatto aveva esposto di aver ricevuto il 2.1.2023 la seguente contestazione disciplinare: ““Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 legge n. 300/1970 e 48 CCNL Credito, la
[...]
dopo aver svolto i necessari approfondimenti Parte_2
a seguito delle segnalazioni pervenute al Coordinatore
[...]
e al Responsabile della Regione Tirrenica Per_1 [...]
, Le contesta quanto segue in ordine ai comportamenti da Lei Per_2 tenuti nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3
dipendenti della filiale AP. Controparte_4
1. Caso IA ZI (AII. 1 - 11)
La dipendente, in data 11.11.2022 poco dopo la ripresa in servizio presso la filiale di AP a seguito del congedo parentale goduto per la nascita della figlia, durante un pranzo con le colleghe
e proponeva alle stesse di scattarsi Controparte_4 CP_5 una fotografia insieme e di pubblicarla sul suo profilo Instagram.
Nell'occasione la informava del fatto che Controparte_4 Pt_3 avrebbe usato tale immagine per fare qualche commento maligno e successivamente la metteva al corrente della circostanza che Pt_3 aveva l'abitudine da quasi due anni di copiare le foto pubblicate sul profilo personale Instagram di e di usarle per CP_2 screditare la stessa e le sue colleghe.
Rientrate in filiale dopo la pausa pranzo, e le colleghe CP_2 venivano informate da del fatto che LA, avendo Controparte_3 visto la foto pubblicata sul profilo Instagram di gliela CP_2
pag. 2/25 aveva inviata commentando malevolmente "Inutile dire che manca la mia preferita!" chiedendole come mai non avesse partecipato al pranzo con le colleghe, insinuando che le stesse non l'avessero invitata con l'intento deliberato di escluderla.
diceva a di non aveva creduto a tali CP_3 CP_2 insinuazioni, ma sia lei che le colleghe si mostravano avvilite per
l'accaduto e, a quel punto, venivano fatti vedere a numerosi CP_2 messaggi che LA aveva inviato e che contenevano screenshot delle fotografie Instagram di (almeno una trentina) accompagnate CP_2 da commenti oltraggiosi ed umilianti.
Oltre alle fotografie di , risultava che LA avesse altresì CP_2 inviato lo screenshot di una foto della figlia di pochi mesi della stessa (sempre tratto dal profilo Instagram della dipendente), corredata da un commento volgare e inopportuno.
e informavano altresì che LA le CP_4 CP_3 CP_2 contattava anche fuori dall'orario di lavoro e durante i fine settimana e nell'occasione la denigrava come donna, madre e lavoratrice.
2. Caso MA EL (AII. 12 -13)
Nei confronti della dipendente, LA ha tenuto un comportamento gravemente denigratorio e ha utilizzato un linguaggio volgare, sessista e del tutto inappropriato in particolare con espressioni del tipo:
"MA, nel rapporto con i convenzionati, vende sé stessa e non il nome dell'azienda".
- "sì, anche le ragazze escono, vanno a fare le postine";
- "tu puoi seguire questi quattro convenzionati che stanno nelle campagne qua intorno"
pag. 3/25 Nel corso di alcune pause pranzo LA ha più volte screditato
l'omosessualità maschile e femminile mentre spesso nei fine settimana commentava le foto di pubblicate sui social con CP_3 allusioni a sfondo sessuale a cui la dipendente, sentendosi a disagio, non rispondeva.
Il lunedì successivo, LA chiedeva alla dipendente come mai non avesse risposto ai suoi commenti e non ottenendo spiegazioni la prendeva in giro scimmiottando le amiche della stessa che comparivano nelle foto, denigrandole sia dal punto di vista fisico, sia per l'abbigliamento sia per i locali che frequentavano.
Ciò, ad esempio, rivolgendosi alla dipendente in CP_3 presenza di , e pronunciando le seguenti frasi "vedi CP_4 CP_3 grazie a me ti sei elevata, ti ho tolta dall'alito pesante dei clienti, quei poveracci, dalla puzza dei neri, non sei più un'operaia" con l'intento, nel confronto con di svilire e CP_4 umiliare quest'ultima.
Ed ancora, in presenza della collega LA rivolgendosi a CP_3
ha proferito le seguenti affermazioni: "stare allo sportello CP_4 significa raccogliere l'alito pestilente dei clienti invece il commerciale è un'altra cosa"; "i neri, la clientela extracomunitaria non è prevalente nella filiale, non devono entrare perché puzzano";
"ma tu sei sposata, hai un figlio penso che non puoi crescere professionalmente".
LA, inoltre, inviava alla dipendente le foto di copiate CP_2 dal profilo Instagram della stessa, con i seguenti commenti "ciao collega povera", "buonasera squattrinati", "buongiorno grassi e brutti", "odio la tristezza di voi altri nullatenenti", "ciao collega nullatenente", "buona domenica poveracci!" insinuando che quello fosse il pensiero di nei confronti della collega. CP_2
pag. 4/25 A settembre 2022, LA, facendo riferimento al fatto che CP_4 aveva applicato le extension ai capelli, ironizzava quotidianamente in merito e utilizzava anche una foto della collega tratta CP_2 dal profilo Instagram della stessa con il seguente commento: "Ciao, capellona! Sappi che le mie extension costano 20 mila euro!".
Tale comportamento era fonte di umiliazione per al punto che CP_4 la stessa preferiva togliere le extension piuttosto che continuare a subire simili offese.
LA, altresì, inviava messaggi inopportuni sul profilo Instagram della dipendente quali "azz'', "esci subito", "vattene subito",
"bellissima", "la più bella è la mia !!le altre i tuoi occhi CP_4
e zigomi se li sognano", "bellissima la mia collega", "che bella donna!" "quando vado da gliela faccio vedere", Parte_4 intromettendosi continuamente nella sua sfera personale e mettendola in forte imbarazzo anche nei confronti del dealer auto Parte_4 con il quale LA faceva più volte allusioni sulla dipendente.
Il lunedì a volte LA chiedeva a sarcasticamente se fosse CP_4 stata a pranzo da sua madre ben sapendo, essendo nota la circostanza
a tutti i colleghi della filiale, che la madre di era morta CP_4 di un male incurabile, del quale peraltro era affetta anche la sorella ed in relazione al qual stessa dipendente doveva sottoporsi
a periodici screening preventivi.
Inoltre un venerdì mattina, in occasione dell'abituale incontro con
i venditori del dealer Automontreal Group al bar del Sole situato nei pressi del casello autostradale di Santa Maria AP Vetere, mentre la dipendente arrivata per ultima scendeva dalla propria autovettura, LA davanti a tutti diceva: "quando sono sceso stavi mettendoti le scarpe", alludendo così ad un precedente incontro intimo con la stessa in realtà mai avvenuto, circostanza che ha provocato la reazione sdegnata di . CP_3 pag. 5/25 LA, in svariate occasioni, si è altresì rivolto alla dipendente con frasi inopportune, sessiste e provocatorie quali "sei proprio una bella ragazza. Intelligente, piena di passioni ma lavori qua in questo posto e con questi convenzionati di basso livello. Non potrai mai trovare nessuno qui. Qualche volta, dopo il lavoro, vogliamo andarci a mangiare e bere qualcosa in un posto qua vicino?"; ciò anche in occasione di tragitti in macchina per recarsi da un convenzionato dicendo "bella questa casa perché non ce la compriamo?" o, quando il venerdì pomeriggio la famiglia della dipendente passava a prenderla, affermando "stasera passa mia suocera, esco la vengo a salutare, mio cognato come sta?".
Inoltre, LA, in data 13.11.2022, commentando il contenuto di un libro scritto dalla dipendente dal titolo "Il caldo arriverà" e pubblicato nel 2022 dalla casa editrice identificando CP_6
con il personaggio di , le ha inviato il seguente CP_3 Per_3 messaggio whatsapp dal contenuto volgare e offensivo: "testa o croce? Non c'è bisogno del conforto del risultato dell'alea del sorteggio per affermare senza timore alcuno di smentita alcuna che
è na granda !!" e, in conseguenza della risposta di Per_3 Pt_5
la quale faceva presente che il personaggio di sua CP_3 invenzione era una donna libera, LA ha replicato "Ora è solo una troia libera. Prima, durante il matrimonio na grandissima proasona!".
Infine, è stata testimone di diversi episodi in cui LA CP_3 ha proferito frasi razziste nei confronti della clientela extracomunitaria della filiale, definita come "i neri che puzzano".
3. Caso AL AS (All.14 -26)
LA, nei confronti della dipendente, ha tenuto un comportamento denigratorio e sessista svilendo quotidianamente sia la sua attività
pag. 6/25 di gestore addetta allo sportello, sia la sua condizione di donna e di madre lavoratrice.
, non osando "bloccarla" sui social temendo ritorsioni in CP_4 ambito lavorativo, tentava di sottrarsi a tali continue intromissioni e l'estate scorsa creava un altro profilo social, ma
LA la individuava ugualmente e commentava il fatto come segue: "ma che fai? hai un altro profilo? sappi che io ti devo seguire ovunque".
Tanto premesso, la Direzione Centrale Risorse Umane Le contesta di aver tenuto reiteratamente, nei confronti delle dipendenti Pt_1 sopra elencate facenti parte della filiale AP, una condotta gravemente lesiva non solo dei più elementari principi comportamentali ispirati a correttezza, buona fede, rispetto e civile convivenza, ma anche delle disposizioni contenute nel Codice
Disciplinare della Banca che richiamano quanto stabilito in tema di politica di gestione delle risorse umane dal Codice Etico, dal
Codice di Condotta e non ultimo dalla Direttiva di Gruppo su comportamenti vessatori, bullismo e molestie.
La Banca, in piena sintonia con il Gruppo di appartenenza:
i ritiene gravemente censurabile la condotta del superiore gerarchico, tenuta nei confronti di altro soggetto operante nell'ambiente di lavoro, caratterizzata da comportamenti ostili, in forme di prevaricazione o persecuzione psicologica da cui possa conseguire mortificazione morale e/o emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità;
ii ritiene altresì gravemente censurabile l'esercizio, nel contesto lavorativo, di qualunque forma di molestia, intendendo con essa qualsiasi comportamento indesiderato, espresso in forma fisica,
pag. 7/25 verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto, di per sé o per la sua insistenza, di violare la dignità e la libertà di un lavoratore o di una lavoratrice e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Il comportamento da Lei tenuto, ispirato ad una concezione sessista
e razzista dell'individuo e della donna in particolare, è del tutto incompatibile con i valori etici perseguiti dalla Banca e dal Gruppo
Mediobanca ed appare particolarmente odioso tenuto conto del ruolo da Lei ricoperto di Responsabile della filiale di AP che avrebbe dovuto viceversa vederla impegnato in prima persona nel favorire la prevenzione di qualunque comportamento discriminatorio e di molestia nell'ambito lavorativo.
In considerazione della gravità dei comportamenti contestatile, LA
è sospeso cautelarmente dal servizio sino al termine dell'intero procedimento disciplinare, con normale decorrenza della retribuzione…”.
Il ricorrente censurava il provvedimento espulsivo in quanto ritorsivo e comunque illegittimo per insussistenza dei fatti, concludendo per la declaratoria di nullità/illegittimità del licenziamento, con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie previste dalla normativa in materia.
La resisteva alla domanda rimarcando che i Parte_1 comportamenti offensivi e degradanti, così come le espressioni sessiste e discriminatorie, di cui alla lettera di contestazione disciplinare, rientravano pacificamente nel concetto di molestie e di molestie sessuali di cui all'art.26 D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità) ed in quanto tali giustificavano appieno il recesso datoriale.
pag. 8/25 Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso annullando il licenziamento irrogato, ordinava alla di Parte_1 reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro occupato prima del licenziamento e la condannava al pagamento in favore dello stesso di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal dovuto al soddisfo, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione del ricorrente;
condannava altresì la società resistente al pagamento delle spese di lite pari ad € 4.000,00.
Proponeva appello la eccependo: Parte_1
-che il Tribunale non aveva neppure esaminato la possibile conversione in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, domanda spiegata in via subordinata né valutato il profilo della proporzionalità,
-che l'atteggiamento iniziale di essa non poteva Pt_1 assolutamente essere letto come una sottovalutazione del problema avendo i propri dirigenti gestito la vicenda con estrema cautela proponendo anche al soluzioni “tampone” (smart working e CP_1 proposte di trasferimento),
-che i fatti contestati e posti a base del licenziamento erano pacifici ed ammessi dallo stesso , CP_1
-che la contestazione disciplinare nei confronti di era CP_1 decisamente più articolata di quanto ricostruito dal Tribunale avendo la imputato al predetto svariati comportamenti e Pt_1 violazioni disciplinari, non solo la violazione di specifiche norme di legge e procedure interne, ma anche di aver tenuto comportamenti contrari al c.d. minimo etico e alla civile convivenza pag. 9/25 (comportamenti e atteggiamenti che non rientrano in quelli eticamente accettabili, tenuti in violazione della civile convivenza e delle basilari regole di comportamento generali e nell'ambiente lavorativo),
-che il Giudice di primo grado aveva, quindi, chiaramente errato nel ritenere che la contestazione e la conseguente sanzione disciplinare si basassero esclusivamente sulla violazione del c.d. Codice delle
Pari opportunità,
-che la ricostruzione dei fatti che avevano visto coinvolta la dipendente da parte del Tribunale era errata e non CP_2 corrispondente alla realtà e alla denuncia fatta dalla stessa, errando inoltre il GL nel ritenere che il potesse CP_1 liberamente denigrarla e umiliarla purché alla lavoratrice tale comportamento non fosse noto e cioè avvenisse a sua insaputa,
-che anche in relazione alla posizione di la Controparte_4 ricostruzione operata dal Giudice di prime cure era erronea e contraddetta dalla documentazione in atti, atteso che nella contestazione disciplinare non ci si limitava a richiamare i commenti alle foto della ma anche frasi, atteggiamenti e CP_2 messaggi di rivolti espressamente alla CP_1 CP_4
-che quanto alla vicenda descritta da era errato Controparte_3 il richiamo all'art.49 c.p. contenuto nella sentenza poiché il non aveva pensato di fare una affermazione razzista ma CP_1
l'aveva fatta, pertanto, non era rimasta una mera intenzione ma si era tradotta in un fatto concreto,
-che, sempre in relazione alla la sentenza aveva CP_3 considerato solo l'episodio “delle scarpe” omettendo di considerare tutti gli altri episodi riportati nella contestazione disciplinare pag. 10/25 (in particolare le affermazioni di di cui ai messaggi CP_1 prodotti sub doc. 17 fascicolo primo grado),
-che il Tribunale aveva erroneamente interpretato la condotta aziendale laddove aveva ritenuto la reazione non immediata avendo, invece, immediatamente spostato temporaneamente la ed CP_2 adottato provvedimenti “gestionali” urgenti che permettessero di garantire l'operatività della filiale e di consentire alle altre dipendenti di proseguire la loro attività lavorativa in un clima sereno,
-che il Tribunale aveva erroneamente disapplicato l'art.2087 cc che impone al datore di lavoro di adottare le misure che siano necessarie a tutelare non solo l'integrità fisica, ma anche la personalità morale dei prestatori di lavoro,
chiedendo in via principale il rigetto del ricorso di CP_1
e le domande tutte in esso formulate, in subordine la conversione dell'intimato licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo e quindi con preavviso, in estremo subordine di portare in detrazione da quanto dovuto al ricorrente
l'aliunde perceptum e/o percipiendum.
Si costituiva il spiegando anche appello incidentale. CP_1
In ordine alle repliche all'appello spiegato dalla ex datrice di lavoro il evidenziava: CP_1
-che nell'arco di venticinque anni di lavoro non era mai stato sottoposto ad alcun procedimento disciplinare,
-che i ventisei allegati, da cui sarebbero state espunte le espressioni “gravemente inopportune, sessiste, provocatorie e razziste”, erano stati estratti da una chat privata e chiusa di pag. 11/25 Whatsapp tra lui e la (alcuni scambiati anche nella chat di CP_4
Whatsapp, sempre privata e chiusa, con la ), CP_3
-che la corrispondenza privata con la era lunga circa due CP_4 anni (dal 4 agosto 2020) e vi era un rapporto personale e confidenziale con la predetta, esteso anche al figlio piccolo della stessa, come emergeva dalla trascrizione integrale della chat privata e chiusa,
-che le altre chat private e chiuse tra i colleghi della filiale di
AP (la prima, da lui introdotta il 30 giugno 2020 al suo arrivo a
AP, denominata “ mundi”, composta stabilmente dal medesimo CP_7
e dalle dipendenti , , ed CP_2 CP_4 CP_8 Per_4
, oltre a neoassunti presenti episodicamente e la seconda,
[...] creata da il 14 ottobre 2021, composta da lui e Controparte_3 sempre dalle colleghe e , oltre a qualche neoassunto, CP_2 CP_4 denominata inizialmente “ poi rinominata “E Controparte_9 invece?”) erano un espediente distensivo, goliardico, fatto di immagini, video, allegati simpatici, luoghi di vacanza, momenti di convivialità, ristoranti, cene, alberghi, episodi familiari, confidenze, riflessioni, critiche e commenti, da parte di tutti i partecipanti, oltre che strumenti per comunicazioni di lavoro,
-che con la corrispondenza avveniva tramite le Controparte_3 chat condivise in azienda “APt Mundi”, dal giugno 2020, e “E invece”???” creata il 14 ottobre 2021 proprio dalla CP_3 oltre ad una chat chiusa iniziata a giugno 2020 con i cellulari privati;
egli inoltre era suo follower sul social “Instagram”; la corrispondenza seguiva parallelamente il comune impegno professionale e la vita privata con lo scambio di foto, immagini e commenti,
-che con la corrispondenza era intrattenuta Controparte_2 mediante la chat chiusa “APt Mundi” (dove la era stata CP_2
pag. 12/25 inserita il 30 giugno 2020), la chat chiusa “E invece???” e la chat
Whatsapp del 13 luglio 2020 chiusa e su cellulari privati;
anche della egli era follower su Instagram, CP_2
-che era censurabile l'illecita intromissione della datrice di lavoro in chat private e chiuse a fini disciplinari,
-che era stato conferito a commenti privati un significato inesistente di infamia e denigrazione, postumo e generico, laddove vi era solo un linguaggio disinibito e talvolta scurrile notoriamente diffuso nella corrispondenza via social,
-che gli undici contributi contestati in sede disciplinare relativamente alla riguardavano l'alto tenore di vita CP_4 condotto dalla che veniva simpaticamente rimarcato anche CP_2 nelle chat di filiale e il timore manifestato dalla verso il CP_2
Covid; che tutti i predetti allegati erano stati decontestualizzati ed alcuni riportati non integralmente,
-che in relazione a l'addebito era generico, Controparte_3 senza indicazione di qualsivoglia circostanza di tempo e di luogo;
che la frase “si anche le ragazze escono a fare le postine” era umoristica, tipica del “mondo Compass” ed utilizzata da oltre 25 anni;
che non era veritiera la frase “Tu puoi seguire questi quattro convenzionati che stanno nelle campagne qua attorno”; che il reale significato della frase “mi sto infilando le scarpe” era riconducibile alla stessa che una volta per giustificare CP_3 il suo ritardo ad un appuntamento con i venditori aveva detto
“aspettate mi sto infilando le scarpe” (e da allora ogni ritardo veniva così enfatizzato); che il commento del 13.11.2022 era riferito alla protagonista del libro pubblicato nel 2022 dalla Per_3
(intitolato “Il caldo arriverà”) e non alla CP_3 CP_3
pag. 13/25 -che i messaggi estratti dalla chat Instagram con la erano CP_4 stati volutamente manipolati, privati sistematicamente del contesto e talvolta addirittura delle stesse risposte che ne rivelano la pacifica e ilare condivisione,
-che era generico il richiamo al codice disciplinare, al codice etico e di condotta della banca nonché estraneo alle condotte descritte che non erano state pubblicamente diffuse e costituivano una libera manifestazione del pensiero,
-che era inverosimile che in circa due anni e mezzo di colleganza nessuna delle tre colleghe avesse manifestato l'insostenibilità della situazione,
-che egli era stato licenziato perché aveva rifiutato il
“trasferimento punitivo” che gli era stato intimato dai tre dirigenti,
-che le colleghe , e avevano denunciato i CP_2 CP_4 CP_3 fatti non per esigenza personale ma per un'esplicita richiesta dei loro diretti superiori come risultava dal contenuto delle segnalazioni,
-che la manifesta violazione della direttiva di gruppo su comportamenti discriminatori e molestie ad opera di tutto il personale della banca coinvolto nei fatti di causa, sommata ai contenuti aleatori ed offensivi delle tre denunce, seguite appena dopo il suo rifiuto di volersi/potersi trasferire rivela(va)no il carattere ritorsivo del licenziamento o, quanto meno,
l'insussistenza di una giusta causa,
-che le tre denunce erano sorrette da stralci di corrispondenza capziosamente selezionati, estrapolati dal loro contesto e addirittura alterati,
pag. 14/25 -che vi era stato un comune e diffusissimo pettegolezzo tra colleghi, proprio di un certo tipo di corrispondenza privata, trasformato in molestia consumata solo da lui,
-che l'appello era inammissibile mancando gli elementi necessari ad evidenziare e rendere comprensibili l'ambito e le ragioni del gravame,
-che il primo motivo (erroneo inquadramento della fattispecie relativa agli addebiti contestati) era inammissibile per violazione del divieto di nova in appello ex art.437 c.p.c. avendo il primo grado la fondato la sussistenza della giusta causa Pt_1 esclusivamente sulla violazione dei citati articoli di legge e non sulla contrarietà a “svariate direttive aziendali” e al “c.d. minimo etico”,
-che il secondo motivo di appello (errata interpretazione del caso di era inammissibile avendo la Controparte_2 Pt_1 identificato la giusta causa di recesso esclusivamente nella violazione della disciplina di legge sulle molestie e non sulla responsabilità di “denigrare e umiliare la dipendente con le altre addette che lavoravano nella stessa filiale”,
-che in relazione al caso il motivo di appello era Controparte_4 inammissibile atteso che la documentazione prodotta era costituita proprio dalla contestazione disciplinare esaminata dal Tribunale,
-che in relazione al caso di la banca aveva Controparte_3 impugnato una parte soltanto del capo della sentenza relativo alla denuncia della ragazza (quella concernente le presunte opinioni razziste del ma non quella in cui veniva fatto riferimento CP_1
a supposte “avances”,
pag. 15/25 -che in ordine alla rilevanza disciplinare degli addebiti contestati l'appello non conteneva alcun esame o contestazione del ragionamento decisorio del Giudice di primo grado,
-che la sproporzione del recesso era stata smentita dalla proposta di trasferimento in altra filiale ed inoltre la datrice aveva omesso di appellare la statuizione che nega(va) la sussistenza della giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., di fronte alla proposta di trasferimento,
-che la pretesa immediatezza del recesso risultava smentita dalla constatazione che la reazione più immediata della banca nei suoi confronti era stata quella di trasferirlo in altra sede e non di licenziarlo,
-che era inammissibile il settimo motivo (erronea disapplicazione art.2087 c.c.) per divieto di nova in appello ex art. 437, c.p.c..
Il ha, poi, spiegato appello incidentale ex art.436 c.p.c. CP_1 sostenendo la sussistenza di un motivo unico ritorsivo e rilevando:
-che il procedimento disciplinare era seguito al suo rifiuto di trasferirsi presso le sedi di Frosinone e Scafati,
-che il Tribunale aveva omesso di considerare le circostanze allegate in sede disciplinare nella lettera di giustificazioni del 4 gennaio 2023, le quali, oltre a non essere mai state compiutamente smentite dalla banca, avevano trovato conferma negli scritti difensivi depositati dalla controparte,
-che dopo l'incontro del 9 dicembre 2022 egli non aveva mai più fatto ritorno in ufficio, essendogli stato imposto un periodo di smart working “punitivo” dal 12 al 16 dicembre 2022, incompatibile con la sua qualifica di responsabile di filiale, seguito dalla sospensione cautelativa e infine dalla sanzione espulsiva.
pag. 16/25 Il ha, altresì, impugnato il rigetto della domanda di CP_1 risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali evidenziando che la condotta datoriale aveva provocato documentati danni alla sua salute nonché a quella della moglie e del figlio (per i quali si riservava azione), la perdita di differenze retributive, di indennità risarcitorie e di poste contributive previdenziali e assistenziali nonché riflessi negativi sul piano esistenziale, della vita di relazione familiare nonché morale, quantificando la richiesta risarcitoria (secondo l'indice parametrico della RAL, cui
è stato sommato il danno patrimoniale, limitato alle spese mediche sostenute a causa della condotta illecita di controparte, pari ad €
6.232,05) in euro 63.728,00.
Con ordinanza del 27.3.25 il Collegio rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata avanzata dalla condannandola al pagamento della pena pecuniaria Parte_1 di euro 250,00.
Concesso alla udienza del 26.6.25 all'appellante principale termine per replicare all'appello incidentale, disposta la trattazione scritta ex art.127 ter cpc ed acquisite le note alla udienza del
18.9.25 la causa è stata introitata in decisione.
*********
Premessa l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello principale atteso che nel ricorso sono bene evidenziate le censure avanzate alla sentenza di primo grado in punto di errata valutazione dei fatti addebitati al ed evidenziato che il CP_1 ricorso contiene una chiara e completa ricostruzione del petitum e della causa petendi, che, infatti, ha consentito allo stesso CP_1 una compiuta ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio e una accurata difesa, nel merito l'appello principale è infondato osservando il Collegio, in via generale ed assorbente, come le pag. 17/25 censure spiegate dalla appellante non intacchino affatto la ricostruzione del valore e significato dei fatti contestati come riportata nella sentenza di primo grado e condivisa in questa sede.
Il Tribunale ha operato, infatti, una ricostruzione analitica di tutte le vicende che hanno riguardato i rapporti svoltisi tra il e le tre giovani donne addette alla filiale e coinvolte CP_1 nella vicenda, procedendo alla disamina completa di tutte le chat
(di gruppo e private) con le tre donne ed alla interpretazione di molte delle frasi rivolte dal (anche in presenza) alle CP_1 colleghe, riconducendo gli scambi a dinamiche relazionali consolidate, frequenti e connotate da reciprocità quanto allo stesso contenuto delle frasi scambiate.
Il Giudice di primo grado argomenta infatti a seguito dell'”attento esame della notevole mole documentale depositata a corredo del ricorso, costituita prevalentemente dalla trascrizione integrale delle conversazioni via whatsapp intrattenute nel corso di circa due anni dal ricorrente con i colleghi di filiale (in specie, con le denuncianti), da cui sono tratti anche i brani e le foto allegate alle denunce– chat”, che dalla trascrizione integrale della chat privata tra il ricorrente e la emergevano scambi di messaggi CP_4 di auguri, di notizie sullo stato di salute personale o dei familiari, comunicazioni di servizio, che nella chat “APt Mundi”
e poi in quella “E invece”???” (cui partecipavano anche altri colleghi di lavoro) vi era la pubblicazione di foto estive e momenti ludici, un costante scambio di informazioni personali e di lavoro, foto di famiglia, momenti celebrativi, condivisione di fatti, notizie e risultati afferenti alla sfera lavorativa;
che la corrispondenza con riguardava la reciproca vita Controparte_3 professionale e privata, attraverso un continuativo scambio di foto, immagini e commenti, scambi di opinioni, nonché una lusinghiera pag. 18/25 recensione del al romanzo pubblicato dalla giovane donna di CP_1 cui vi era una copia con dedica destinata proprio al Mancino, scritta di pugno dalla;
che analoghe modalità e contenuti CP_3 si rivenivano nella messaggistica tra il ricorrente e la . Il CP_2 tutto sempre connotato dalla continua reciprocità degli scambi e dalla reciprocità anche dei toni usati.
Dalla analisi della mole dei messaggi, foto e commenti, il Tribunale ha condivisibilmente argomentato (la sottolineatura è del Collegio) circa “la riconducibilità della vicenda entro i limiti del mero pettegolezzo, del chiacchiericcio, dello scambio di commenti e battute ironiche (laddove è opportuno sottolineare il termine
“scambio”, non rinvenendosi tra gli atti allegati giammai
l'unidirezionalità delle comunicazioni;
lo scambio è avvenuto sempre tra il serio e il faceto, due livelli di comunicazione che frequentemente si intersecano e talvolta si confondono all'interno delle cd. “chat” di gruppo, come tali chiuse e limitate ai soli interlocutori in esse inseriti. È evidente dal tenore di tutte le conversazioni via whatsapp prodotte dalle parti che le chat venivano utilizzate indistintamente da tutti i partecipanti sia per informazioni di servizio che per condividere momenti di vita privata
e familiare, sempre e comunque per comune iniziativa sia delle denuncianti che del ricorrente, dal che è impossibile desumere alcuna forma di “imposizione” da parte di quest'ultimo, al quale vengono imputate condotte che appaiono prive di oggettiva idoneità offensiva;
tant'è vero che, di frequente, i messaggi del CP_1 intervenivano in risposta a quelli delle colleghe, e non viceversa.
Il tono per lo più goliardico e assolutamente confidenziale che si percepisce dai brani delle chat, estrapolati e prodotti in giudizio sia dal ricorrente che dalla Società convenuta, è indubbiamente indicativo di rapporti cordiali ed amichevoli, non certo formali, e quindi non incasellabili all'interno di rigidi schemi
pag. 19/25 comportamentali. Ciò autorizza a credere che vi fosse tra tutti i membri dei gruppi whatsapp e delle chat private un clima di assoluta serenità ed anche una certa “libertà” nell'uso del linguaggio, la cui pretesa volgarità non può che essere valutata (e giustificata) all'interno del contesto in cui si inserisce, e dal quale non può essere asetticamente enucleata senza che si rischi di fuorviare
l'interprete rispetto al significato delle espressioni adoperate.”.
Anche il Collegio, esaminando il contenuto degli scambi e le trasposizioni integrali che ne fa l'appellato (che riporta CP_1 per esteso le conversazioni, quindi non solo le frasi da lui rivolte alle colleghe ma le risposte delle stesse ed anche i messaggi inviati di iniziativa delle colleghe), ritiene che quanto riportato nella contestazione non rivesta affatto i caratteri della persecuzione o della molestia.
Tale essendo la ricostruzione in cui incasellare gli scambi avvenuti tra il e le tre colleghe alcuna incidenza può avere la CP_1 censura della in ordine alla asserita mancata valutazione da Pt_1 parte del Giudice della violazione del cd. minimo etico e civile convivenza, non avendo il Giudice limitato la valutazione al solo codice delle pari opportunità ma fornito una ricostruzione fattuale del reale tenore dei messaggi, frasi, foto e scambi, tale da escludere la collocabilità delle condotte sia nella violazione delle specifiche norme di legge e procedure interne invocate dalla datrice sia nella violazione delle regole etiche e civili.
Anche i singoli motivi di doglianza riferiti ai distinti tre “casi”
(uno per ciascuna delle giovani donne) non hanno incidenza sulla complessiva ricostruzione fatta dal Tribunale, in quanto la Pt_1 si limita in sostanza a suggerire al Collegio una rivalutazione di singoli episodi e frasi senza offrire validi argomenti in ordine alla complessiva ricostruzione operata nella sentenza appellata.
pag. 20/25 Proprio dalla ricostruzione della vicenda operata nella sentenza e qui condivisa deriva anche l'infondatezza della censura in ordine alla mancata applicazione da parte del Giudice di primo grado dell'art.2087 cc poiché in presenza di reciprocità negli scambi
(spesso di estrema confidenza) durati oltre due anni senza che alcuna delle tre ragazze abbia mai manifestato disagio (neanche con le colleghe o i colleghi) o fatto alcuna segnalazione ai superiori, appare meramente allegata la lesione della personalità delle tre lavoratrici rispetto alla quale la datrice invoca gli obblighi di tutela datoriale.
Infondata è, infine, la reiterata richiesta della datrice di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo in quanto le condotte del CP_1
(per come ricostruite nella sentenza appellata e ulteriormente chiarite in questo grado) non configurano, sul piano oggettivo, alcun inadempimento colpevole del lavoratore (cfr. Cassazione sentenze n.12884/14, n.837/08, n.17604/07).
Quanto alla eccezione di aliunde perceptum e/o percipiendum deve rilevarsi che secondo quanto affermato dalla S.C. (ordinanza n.
1636/2020 ex plurimis) “In tema di azione per risarcimento danni, la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd. "aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art.
2697 c.c.”. Nel caso di specie l'eccezione della società datrice era
(ed è) del tutto generica già sotto il profilo allegatorio
(risolvendosi in una mera clausola di stile), né ai fini probatori è ammissibile un intervento esplorativo del Giudice laddove non pag. 21/25 risultino ritualmente acquisite al giudizio circostanze di fatto in ordine a tale aspetto (cfr. Cassazione ordinanza n.30330/2019 tra le tante).
Infondato è anche l'appello incidentale spiegato dal . CP_1
La ricostruzione operata dal legata alla successione CP_1 temporale del licenziamento alla proposta di trasferimento è una ricostruzione che segue il verificarsi dei fatti di rilievo disciplinare ritenuti illegittimi e gravi dalla datrice di lavoro ed a lui già contestati;
al momento della contestazione (ed anche al momento della proposta di trasferimento e di irrogazione del recesso) i fatti di rilievo disciplinare erano sussistenti e ritenuti gravi dalla datrice, solo con l'emissione della sentenza gli stessi sono stati ritenuti sussistenti ma privi di illiceità. La stessa proposta di trasferimento, che il ammette avrebbe CP_1 accettato laddove la filiale non fosse stata troppo distante (e riservandosi di decidere allorquando gli è stata comunicata la possibile destinazione di Scafati;
cfr. punti 2.8 e s.s. dell'appello), denota come la datrice avesse ritenuto i comportamenti contestati di gravità tale da impedire che il CP_1 potesse continuare a lavorare nel medesimo ambito, per cui è escluso in radice che l'irrogazione del recesso sia stata la conseguenza del rifiuto di trasferirsi quanto piuttosto, all'evidenza, la scelta
“obbligata” a fronte della valutata e ritenuta gravità dei comportamenti contestati (e non una ingiustificata vendetta); non risulta configurabile alcun motivo ritorsivo poiché (come precisato anche nella sentenza della S.C. 16 marzo 2025 n.6966 citata dal
) la ragione addotta a fondamento del recesso non era CP_1 meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa.
Infatti poiché il licenziamento per ritorsione costituisce la reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, ove il potere pag. 22/25 di recesso sia esercitato a fronte di una condotta inadempiente di rilievo disciplinare, la concreta valutazione di gravità dell'addebito nel senso della sproporzione della sanzione espulsiva, se pure può avere rilievo presuntivo, non può tuttavia portare a giudicare automaticamente ritorsivo il licenziamento, occorrendo, perché il motivo illecito possa assurgere a fattore unico e determinate, che la ragione addotta e comprovata risulti meramente formale o apparente o sia, comunque, tale, per le concrete circostanze di fatto o per la modestissima rilevanza disciplinare, da degradare a semplice pretesto per l'intimazione del licenziamento, sì che questo risulti non solo sproporzionato ma volutamente punitivo (cfr. Cassazione n.15330/25 e n.741/24).
Neppure la richiesta di risarcimento danni patrimoniali (sub specie di spese sanitarie sostenute per euro 6.232,05) e non patrimoniali
(alla salute e vita di relazione) può essere accolta.
Secondo la difesa del è censurabile la motivazione del primo CP_1
Giudice nella parte in cui ha derubricato a “fisiologica” conseguenza dell'ingiusto licenziamento, la prostrazione psichica di un intero nucleo familiare del lavoratore, privato della sua unica fonte di reddito a causa di gravissime azioni persecutrici e denigratorie contro il suo capo famiglia, espulso dal lavoro con le stimmate del “molestatore”, e tuttavia a sostegno della censura egli si limita a allegare un elenco di certificazioni mediche dalle quali emergono (solo) diagnosi di ansia/stress/depressione e prescrizione di farmaci antidepressivi senza mai indicarsi un collegamento causale con la condotta espulsiva, né una anamnesi specifica, né uno sconvolgimento dell'esistenza e in particolare delle abitudini di vita con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che pag. 23/25 all'esterno del nucleo familiare (cfr. Cassazione n.29335/23 citata nell'appello incidentale).
Nell'atto di appello il contesta che il primo Giudice CP_1 avrebbe non avrebbe tenuto conto di tutte le conseguenze peggiorative causate dal licenziamento sul piano della salute, di quello esistenziale e di vita di relazione familiare nonché di quello morale, sostenendo di aver puntualmente allegato e provato le relative circostanze di fatto, ma in realtà nessuna specifica prova
è stata fornita se non le generiche (quanto alla gravità ed alla eziologia) certificazioni mediche in atti.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
compensa le spese di lite del grado.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
pag. 24/25 Napoli 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Laura Scarlatelli dr.ssa Anna Carla Catalano
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 18.9.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.304/25 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.257/2025 pubblicata l'1.2.2025 dal Tribunale di Santa Maria AP Vetere
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti G. F. Poggiali e E. Nembri
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to G. Cinque CP_1
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Nel giudizio di primo grado il aveva impugnato il CP_1 licenziamento disciplinare irrogatogli dalla Parte_1 alle cui dipendenze lavorava sin dall'1.7.1998 (da ultimo in qualità di responsabile della filiale di AP), con raccomandata del
20.1.2023.
In fatto aveva esposto di aver ricevuto il 2.1.2023 la seguente contestazione disciplinare: ““Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 legge n. 300/1970 e 48 CCNL Credito, la
[...]
dopo aver svolto i necessari approfondimenti Parte_2
a seguito delle segnalazioni pervenute al Coordinatore
[...]
e al Responsabile della Regione Tirrenica Per_1 [...]
, Le contesta quanto segue in ordine ai comportamenti da Lei Per_2 tenuti nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3
dipendenti della filiale AP. Controparte_4
1. Caso IA ZI (AII. 1 - 11)
La dipendente, in data 11.11.2022 poco dopo la ripresa in servizio presso la filiale di AP a seguito del congedo parentale goduto per la nascita della figlia, durante un pranzo con le colleghe
e proponeva alle stesse di scattarsi Controparte_4 CP_5 una fotografia insieme e di pubblicarla sul suo profilo Instagram.
Nell'occasione la informava del fatto che Controparte_4 Pt_3 avrebbe usato tale immagine per fare qualche commento maligno e successivamente la metteva al corrente della circostanza che Pt_3 aveva l'abitudine da quasi due anni di copiare le foto pubblicate sul profilo personale Instagram di e di usarle per CP_2 screditare la stessa e le sue colleghe.
Rientrate in filiale dopo la pausa pranzo, e le colleghe CP_2 venivano informate da del fatto che LA, avendo Controparte_3 visto la foto pubblicata sul profilo Instagram di gliela CP_2
pag. 2/25 aveva inviata commentando malevolmente "Inutile dire che manca la mia preferita!" chiedendole come mai non avesse partecipato al pranzo con le colleghe, insinuando che le stesse non l'avessero invitata con l'intento deliberato di escluderla.
diceva a di non aveva creduto a tali CP_3 CP_2 insinuazioni, ma sia lei che le colleghe si mostravano avvilite per
l'accaduto e, a quel punto, venivano fatti vedere a numerosi CP_2 messaggi che LA aveva inviato e che contenevano screenshot delle fotografie Instagram di (almeno una trentina) accompagnate CP_2 da commenti oltraggiosi ed umilianti.
Oltre alle fotografie di , risultava che LA avesse altresì CP_2 inviato lo screenshot di una foto della figlia di pochi mesi della stessa (sempre tratto dal profilo Instagram della dipendente), corredata da un commento volgare e inopportuno.
e informavano altresì che LA le CP_4 CP_3 CP_2 contattava anche fuori dall'orario di lavoro e durante i fine settimana e nell'occasione la denigrava come donna, madre e lavoratrice.
2. Caso MA EL (AII. 12 -13)
Nei confronti della dipendente, LA ha tenuto un comportamento gravemente denigratorio e ha utilizzato un linguaggio volgare, sessista e del tutto inappropriato in particolare con espressioni del tipo:
"MA, nel rapporto con i convenzionati, vende sé stessa e non il nome dell'azienda".
- "sì, anche le ragazze escono, vanno a fare le postine";
- "tu puoi seguire questi quattro convenzionati che stanno nelle campagne qua intorno"
pag. 3/25 Nel corso di alcune pause pranzo LA ha più volte screditato
l'omosessualità maschile e femminile mentre spesso nei fine settimana commentava le foto di pubblicate sui social con CP_3 allusioni a sfondo sessuale a cui la dipendente, sentendosi a disagio, non rispondeva.
Il lunedì successivo, LA chiedeva alla dipendente come mai non avesse risposto ai suoi commenti e non ottenendo spiegazioni la prendeva in giro scimmiottando le amiche della stessa che comparivano nelle foto, denigrandole sia dal punto di vista fisico, sia per l'abbigliamento sia per i locali che frequentavano.
Ciò, ad esempio, rivolgendosi alla dipendente in CP_3 presenza di , e pronunciando le seguenti frasi "vedi CP_4 CP_3 grazie a me ti sei elevata, ti ho tolta dall'alito pesante dei clienti, quei poveracci, dalla puzza dei neri, non sei più un'operaia" con l'intento, nel confronto con di svilire e CP_4 umiliare quest'ultima.
Ed ancora, in presenza della collega LA rivolgendosi a CP_3
ha proferito le seguenti affermazioni: "stare allo sportello CP_4 significa raccogliere l'alito pestilente dei clienti invece il commerciale è un'altra cosa"; "i neri, la clientela extracomunitaria non è prevalente nella filiale, non devono entrare perché puzzano";
"ma tu sei sposata, hai un figlio penso che non puoi crescere professionalmente".
LA, inoltre, inviava alla dipendente le foto di copiate CP_2 dal profilo Instagram della stessa, con i seguenti commenti "ciao collega povera", "buonasera squattrinati", "buongiorno grassi e brutti", "odio la tristezza di voi altri nullatenenti", "ciao collega nullatenente", "buona domenica poveracci!" insinuando che quello fosse il pensiero di nei confronti della collega. CP_2
pag. 4/25 A settembre 2022, LA, facendo riferimento al fatto che CP_4 aveva applicato le extension ai capelli, ironizzava quotidianamente in merito e utilizzava anche una foto della collega tratta CP_2 dal profilo Instagram della stessa con il seguente commento: "Ciao, capellona! Sappi che le mie extension costano 20 mila euro!".
Tale comportamento era fonte di umiliazione per al punto che CP_4 la stessa preferiva togliere le extension piuttosto che continuare a subire simili offese.
LA, altresì, inviava messaggi inopportuni sul profilo Instagram della dipendente quali "azz'', "esci subito", "vattene subito",
"bellissima", "la più bella è la mia !!le altre i tuoi occhi CP_4
e zigomi se li sognano", "bellissima la mia collega", "che bella donna!" "quando vado da gliela faccio vedere", Parte_4 intromettendosi continuamente nella sua sfera personale e mettendola in forte imbarazzo anche nei confronti del dealer auto Parte_4 con il quale LA faceva più volte allusioni sulla dipendente.
Il lunedì a volte LA chiedeva a sarcasticamente se fosse CP_4 stata a pranzo da sua madre ben sapendo, essendo nota la circostanza
a tutti i colleghi della filiale, che la madre di era morta CP_4 di un male incurabile, del quale peraltro era affetta anche la sorella ed in relazione al qual stessa dipendente doveva sottoporsi
a periodici screening preventivi.
Inoltre un venerdì mattina, in occasione dell'abituale incontro con
i venditori del dealer Automontreal Group al bar del Sole situato nei pressi del casello autostradale di Santa Maria AP Vetere, mentre la dipendente arrivata per ultima scendeva dalla propria autovettura, LA davanti a tutti diceva: "quando sono sceso stavi mettendoti le scarpe", alludendo così ad un precedente incontro intimo con la stessa in realtà mai avvenuto, circostanza che ha provocato la reazione sdegnata di . CP_3 pag. 5/25 LA, in svariate occasioni, si è altresì rivolto alla dipendente con frasi inopportune, sessiste e provocatorie quali "sei proprio una bella ragazza. Intelligente, piena di passioni ma lavori qua in questo posto e con questi convenzionati di basso livello. Non potrai mai trovare nessuno qui. Qualche volta, dopo il lavoro, vogliamo andarci a mangiare e bere qualcosa in un posto qua vicino?"; ciò anche in occasione di tragitti in macchina per recarsi da un convenzionato dicendo "bella questa casa perché non ce la compriamo?" o, quando il venerdì pomeriggio la famiglia della dipendente passava a prenderla, affermando "stasera passa mia suocera, esco la vengo a salutare, mio cognato come sta?".
Inoltre, LA, in data 13.11.2022, commentando il contenuto di un libro scritto dalla dipendente dal titolo "Il caldo arriverà" e pubblicato nel 2022 dalla casa editrice identificando CP_6
con il personaggio di , le ha inviato il seguente CP_3 Per_3 messaggio whatsapp dal contenuto volgare e offensivo: "testa o croce? Non c'è bisogno del conforto del risultato dell'alea del sorteggio per affermare senza timore alcuno di smentita alcuna che
è na granda !!" e, in conseguenza della risposta di Per_3 Pt_5
la quale faceva presente che il personaggio di sua CP_3 invenzione era una donna libera, LA ha replicato "Ora è solo una troia libera. Prima, durante il matrimonio na grandissima proasona!".
Infine, è stata testimone di diversi episodi in cui LA CP_3 ha proferito frasi razziste nei confronti della clientela extracomunitaria della filiale, definita come "i neri che puzzano".
3. Caso AL AS (All.14 -26)
LA, nei confronti della dipendente, ha tenuto un comportamento denigratorio e sessista svilendo quotidianamente sia la sua attività
pag. 6/25 di gestore addetta allo sportello, sia la sua condizione di donna e di madre lavoratrice.
, non osando "bloccarla" sui social temendo ritorsioni in CP_4 ambito lavorativo, tentava di sottrarsi a tali continue intromissioni e l'estate scorsa creava un altro profilo social, ma
LA la individuava ugualmente e commentava il fatto come segue: "ma che fai? hai un altro profilo? sappi che io ti devo seguire ovunque".
Tanto premesso, la Direzione Centrale Risorse Umane Le contesta di aver tenuto reiteratamente, nei confronti delle dipendenti Pt_1 sopra elencate facenti parte della filiale AP, una condotta gravemente lesiva non solo dei più elementari principi comportamentali ispirati a correttezza, buona fede, rispetto e civile convivenza, ma anche delle disposizioni contenute nel Codice
Disciplinare della Banca che richiamano quanto stabilito in tema di politica di gestione delle risorse umane dal Codice Etico, dal
Codice di Condotta e non ultimo dalla Direttiva di Gruppo su comportamenti vessatori, bullismo e molestie.
La Banca, in piena sintonia con il Gruppo di appartenenza:
i ritiene gravemente censurabile la condotta del superiore gerarchico, tenuta nei confronti di altro soggetto operante nell'ambiente di lavoro, caratterizzata da comportamenti ostili, in forme di prevaricazione o persecuzione psicologica da cui possa conseguire mortificazione morale e/o emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità;
ii ritiene altresì gravemente censurabile l'esercizio, nel contesto lavorativo, di qualunque forma di molestia, intendendo con essa qualsiasi comportamento indesiderato, espresso in forma fisica,
pag. 7/25 verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto, di per sé o per la sua insistenza, di violare la dignità e la libertà di un lavoratore o di una lavoratrice e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Il comportamento da Lei tenuto, ispirato ad una concezione sessista
e razzista dell'individuo e della donna in particolare, è del tutto incompatibile con i valori etici perseguiti dalla Banca e dal Gruppo
Mediobanca ed appare particolarmente odioso tenuto conto del ruolo da Lei ricoperto di Responsabile della filiale di AP che avrebbe dovuto viceversa vederla impegnato in prima persona nel favorire la prevenzione di qualunque comportamento discriminatorio e di molestia nell'ambito lavorativo.
In considerazione della gravità dei comportamenti contestatile, LA
è sospeso cautelarmente dal servizio sino al termine dell'intero procedimento disciplinare, con normale decorrenza della retribuzione…”.
Il ricorrente censurava il provvedimento espulsivo in quanto ritorsivo e comunque illegittimo per insussistenza dei fatti, concludendo per la declaratoria di nullità/illegittimità del licenziamento, con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie previste dalla normativa in materia.
La resisteva alla domanda rimarcando che i Parte_1 comportamenti offensivi e degradanti, così come le espressioni sessiste e discriminatorie, di cui alla lettera di contestazione disciplinare, rientravano pacificamente nel concetto di molestie e di molestie sessuali di cui all'art.26 D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità) ed in quanto tali giustificavano appieno il recesso datoriale.
pag. 8/25 Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso annullando il licenziamento irrogato, ordinava alla di Parte_1 reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro occupato prima del licenziamento e la condannava al pagamento in favore dello stesso di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal dovuto al soddisfo, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione del ricorrente;
condannava altresì la società resistente al pagamento delle spese di lite pari ad € 4.000,00.
Proponeva appello la eccependo: Parte_1
-che il Tribunale non aveva neppure esaminato la possibile conversione in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, domanda spiegata in via subordinata né valutato il profilo della proporzionalità,
-che l'atteggiamento iniziale di essa non poteva Pt_1 assolutamente essere letto come una sottovalutazione del problema avendo i propri dirigenti gestito la vicenda con estrema cautela proponendo anche al soluzioni “tampone” (smart working e CP_1 proposte di trasferimento),
-che i fatti contestati e posti a base del licenziamento erano pacifici ed ammessi dallo stesso , CP_1
-che la contestazione disciplinare nei confronti di era CP_1 decisamente più articolata di quanto ricostruito dal Tribunale avendo la imputato al predetto svariati comportamenti e Pt_1 violazioni disciplinari, non solo la violazione di specifiche norme di legge e procedure interne, ma anche di aver tenuto comportamenti contrari al c.d. minimo etico e alla civile convivenza pag. 9/25 (comportamenti e atteggiamenti che non rientrano in quelli eticamente accettabili, tenuti in violazione della civile convivenza e delle basilari regole di comportamento generali e nell'ambiente lavorativo),
-che il Giudice di primo grado aveva, quindi, chiaramente errato nel ritenere che la contestazione e la conseguente sanzione disciplinare si basassero esclusivamente sulla violazione del c.d. Codice delle
Pari opportunità,
-che la ricostruzione dei fatti che avevano visto coinvolta la dipendente da parte del Tribunale era errata e non CP_2 corrispondente alla realtà e alla denuncia fatta dalla stessa, errando inoltre il GL nel ritenere che il potesse CP_1 liberamente denigrarla e umiliarla purché alla lavoratrice tale comportamento non fosse noto e cioè avvenisse a sua insaputa,
-che anche in relazione alla posizione di la Controparte_4 ricostruzione operata dal Giudice di prime cure era erronea e contraddetta dalla documentazione in atti, atteso che nella contestazione disciplinare non ci si limitava a richiamare i commenti alle foto della ma anche frasi, atteggiamenti e CP_2 messaggi di rivolti espressamente alla CP_1 CP_4
-che quanto alla vicenda descritta da era errato Controparte_3 il richiamo all'art.49 c.p. contenuto nella sentenza poiché il non aveva pensato di fare una affermazione razzista ma CP_1
l'aveva fatta, pertanto, non era rimasta una mera intenzione ma si era tradotta in un fatto concreto,
-che, sempre in relazione alla la sentenza aveva CP_3 considerato solo l'episodio “delle scarpe” omettendo di considerare tutti gli altri episodi riportati nella contestazione disciplinare pag. 10/25 (in particolare le affermazioni di di cui ai messaggi CP_1 prodotti sub doc. 17 fascicolo primo grado),
-che il Tribunale aveva erroneamente interpretato la condotta aziendale laddove aveva ritenuto la reazione non immediata avendo, invece, immediatamente spostato temporaneamente la ed CP_2 adottato provvedimenti “gestionali” urgenti che permettessero di garantire l'operatività della filiale e di consentire alle altre dipendenti di proseguire la loro attività lavorativa in un clima sereno,
-che il Tribunale aveva erroneamente disapplicato l'art.2087 cc che impone al datore di lavoro di adottare le misure che siano necessarie a tutelare non solo l'integrità fisica, ma anche la personalità morale dei prestatori di lavoro,
chiedendo in via principale il rigetto del ricorso di CP_1
e le domande tutte in esso formulate, in subordine la conversione dell'intimato licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo e quindi con preavviso, in estremo subordine di portare in detrazione da quanto dovuto al ricorrente
l'aliunde perceptum e/o percipiendum.
Si costituiva il spiegando anche appello incidentale. CP_1
In ordine alle repliche all'appello spiegato dalla ex datrice di lavoro il evidenziava: CP_1
-che nell'arco di venticinque anni di lavoro non era mai stato sottoposto ad alcun procedimento disciplinare,
-che i ventisei allegati, da cui sarebbero state espunte le espressioni “gravemente inopportune, sessiste, provocatorie e razziste”, erano stati estratti da una chat privata e chiusa di pag. 11/25 Whatsapp tra lui e la (alcuni scambiati anche nella chat di CP_4
Whatsapp, sempre privata e chiusa, con la ), CP_3
-che la corrispondenza privata con la era lunga circa due CP_4 anni (dal 4 agosto 2020) e vi era un rapporto personale e confidenziale con la predetta, esteso anche al figlio piccolo della stessa, come emergeva dalla trascrizione integrale della chat privata e chiusa,
-che le altre chat private e chiuse tra i colleghi della filiale di
AP (la prima, da lui introdotta il 30 giugno 2020 al suo arrivo a
AP, denominata “ mundi”, composta stabilmente dal medesimo CP_7
e dalle dipendenti , , ed CP_2 CP_4 CP_8 Per_4
, oltre a neoassunti presenti episodicamente e la seconda,
[...] creata da il 14 ottobre 2021, composta da lui e Controparte_3 sempre dalle colleghe e , oltre a qualche neoassunto, CP_2 CP_4 denominata inizialmente “ poi rinominata “E Controparte_9 invece?”) erano un espediente distensivo, goliardico, fatto di immagini, video, allegati simpatici, luoghi di vacanza, momenti di convivialità, ristoranti, cene, alberghi, episodi familiari, confidenze, riflessioni, critiche e commenti, da parte di tutti i partecipanti, oltre che strumenti per comunicazioni di lavoro,
-che con la corrispondenza avveniva tramite le Controparte_3 chat condivise in azienda “APt Mundi”, dal giugno 2020, e “E invece”???” creata il 14 ottobre 2021 proprio dalla CP_3 oltre ad una chat chiusa iniziata a giugno 2020 con i cellulari privati;
egli inoltre era suo follower sul social “Instagram”; la corrispondenza seguiva parallelamente il comune impegno professionale e la vita privata con lo scambio di foto, immagini e commenti,
-che con la corrispondenza era intrattenuta Controparte_2 mediante la chat chiusa “APt Mundi” (dove la era stata CP_2
pag. 12/25 inserita il 30 giugno 2020), la chat chiusa “E invece???” e la chat
Whatsapp del 13 luglio 2020 chiusa e su cellulari privati;
anche della egli era follower su Instagram, CP_2
-che era censurabile l'illecita intromissione della datrice di lavoro in chat private e chiuse a fini disciplinari,
-che era stato conferito a commenti privati un significato inesistente di infamia e denigrazione, postumo e generico, laddove vi era solo un linguaggio disinibito e talvolta scurrile notoriamente diffuso nella corrispondenza via social,
-che gli undici contributi contestati in sede disciplinare relativamente alla riguardavano l'alto tenore di vita CP_4 condotto dalla che veniva simpaticamente rimarcato anche CP_2 nelle chat di filiale e il timore manifestato dalla verso il CP_2
Covid; che tutti i predetti allegati erano stati decontestualizzati ed alcuni riportati non integralmente,
-che in relazione a l'addebito era generico, Controparte_3 senza indicazione di qualsivoglia circostanza di tempo e di luogo;
che la frase “si anche le ragazze escono a fare le postine” era umoristica, tipica del “mondo Compass” ed utilizzata da oltre 25 anni;
che non era veritiera la frase “Tu puoi seguire questi quattro convenzionati che stanno nelle campagne qua attorno”; che il reale significato della frase “mi sto infilando le scarpe” era riconducibile alla stessa che una volta per giustificare CP_3 il suo ritardo ad un appuntamento con i venditori aveva detto
“aspettate mi sto infilando le scarpe” (e da allora ogni ritardo veniva così enfatizzato); che il commento del 13.11.2022 era riferito alla protagonista del libro pubblicato nel 2022 dalla Per_3
(intitolato “Il caldo arriverà”) e non alla CP_3 CP_3
pag. 13/25 -che i messaggi estratti dalla chat Instagram con la erano CP_4 stati volutamente manipolati, privati sistematicamente del contesto e talvolta addirittura delle stesse risposte che ne rivelano la pacifica e ilare condivisione,
-che era generico il richiamo al codice disciplinare, al codice etico e di condotta della banca nonché estraneo alle condotte descritte che non erano state pubblicamente diffuse e costituivano una libera manifestazione del pensiero,
-che era inverosimile che in circa due anni e mezzo di colleganza nessuna delle tre colleghe avesse manifestato l'insostenibilità della situazione,
-che egli era stato licenziato perché aveva rifiutato il
“trasferimento punitivo” che gli era stato intimato dai tre dirigenti,
-che le colleghe , e avevano denunciato i CP_2 CP_4 CP_3 fatti non per esigenza personale ma per un'esplicita richiesta dei loro diretti superiori come risultava dal contenuto delle segnalazioni,
-che la manifesta violazione della direttiva di gruppo su comportamenti discriminatori e molestie ad opera di tutto il personale della banca coinvolto nei fatti di causa, sommata ai contenuti aleatori ed offensivi delle tre denunce, seguite appena dopo il suo rifiuto di volersi/potersi trasferire rivela(va)no il carattere ritorsivo del licenziamento o, quanto meno,
l'insussistenza di una giusta causa,
-che le tre denunce erano sorrette da stralci di corrispondenza capziosamente selezionati, estrapolati dal loro contesto e addirittura alterati,
pag. 14/25 -che vi era stato un comune e diffusissimo pettegolezzo tra colleghi, proprio di un certo tipo di corrispondenza privata, trasformato in molestia consumata solo da lui,
-che l'appello era inammissibile mancando gli elementi necessari ad evidenziare e rendere comprensibili l'ambito e le ragioni del gravame,
-che il primo motivo (erroneo inquadramento della fattispecie relativa agli addebiti contestati) era inammissibile per violazione del divieto di nova in appello ex art.437 c.p.c. avendo il primo grado la fondato la sussistenza della giusta causa Pt_1 esclusivamente sulla violazione dei citati articoli di legge e non sulla contrarietà a “svariate direttive aziendali” e al “c.d. minimo etico”,
-che il secondo motivo di appello (errata interpretazione del caso di era inammissibile avendo la Controparte_2 Pt_1 identificato la giusta causa di recesso esclusivamente nella violazione della disciplina di legge sulle molestie e non sulla responsabilità di “denigrare e umiliare la dipendente con le altre addette che lavoravano nella stessa filiale”,
-che in relazione al caso il motivo di appello era Controparte_4 inammissibile atteso che la documentazione prodotta era costituita proprio dalla contestazione disciplinare esaminata dal Tribunale,
-che in relazione al caso di la banca aveva Controparte_3 impugnato una parte soltanto del capo della sentenza relativo alla denuncia della ragazza (quella concernente le presunte opinioni razziste del ma non quella in cui veniva fatto riferimento CP_1
a supposte “avances”,
pag. 15/25 -che in ordine alla rilevanza disciplinare degli addebiti contestati l'appello non conteneva alcun esame o contestazione del ragionamento decisorio del Giudice di primo grado,
-che la sproporzione del recesso era stata smentita dalla proposta di trasferimento in altra filiale ed inoltre la datrice aveva omesso di appellare la statuizione che nega(va) la sussistenza della giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., di fronte alla proposta di trasferimento,
-che la pretesa immediatezza del recesso risultava smentita dalla constatazione che la reazione più immediata della banca nei suoi confronti era stata quella di trasferirlo in altra sede e non di licenziarlo,
-che era inammissibile il settimo motivo (erronea disapplicazione art.2087 c.c.) per divieto di nova in appello ex art. 437, c.p.c..
Il ha, poi, spiegato appello incidentale ex art.436 c.p.c. CP_1 sostenendo la sussistenza di un motivo unico ritorsivo e rilevando:
-che il procedimento disciplinare era seguito al suo rifiuto di trasferirsi presso le sedi di Frosinone e Scafati,
-che il Tribunale aveva omesso di considerare le circostanze allegate in sede disciplinare nella lettera di giustificazioni del 4 gennaio 2023, le quali, oltre a non essere mai state compiutamente smentite dalla banca, avevano trovato conferma negli scritti difensivi depositati dalla controparte,
-che dopo l'incontro del 9 dicembre 2022 egli non aveva mai più fatto ritorno in ufficio, essendogli stato imposto un periodo di smart working “punitivo” dal 12 al 16 dicembre 2022, incompatibile con la sua qualifica di responsabile di filiale, seguito dalla sospensione cautelativa e infine dalla sanzione espulsiva.
pag. 16/25 Il ha, altresì, impugnato il rigetto della domanda di CP_1 risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali evidenziando che la condotta datoriale aveva provocato documentati danni alla sua salute nonché a quella della moglie e del figlio (per i quali si riservava azione), la perdita di differenze retributive, di indennità risarcitorie e di poste contributive previdenziali e assistenziali nonché riflessi negativi sul piano esistenziale, della vita di relazione familiare nonché morale, quantificando la richiesta risarcitoria (secondo l'indice parametrico della RAL, cui
è stato sommato il danno patrimoniale, limitato alle spese mediche sostenute a causa della condotta illecita di controparte, pari ad €
6.232,05) in euro 63.728,00.
Con ordinanza del 27.3.25 il Collegio rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata avanzata dalla condannandola al pagamento della pena pecuniaria Parte_1 di euro 250,00.
Concesso alla udienza del 26.6.25 all'appellante principale termine per replicare all'appello incidentale, disposta la trattazione scritta ex art.127 ter cpc ed acquisite le note alla udienza del
18.9.25 la causa è stata introitata in decisione.
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Premessa l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello principale atteso che nel ricorso sono bene evidenziate le censure avanzate alla sentenza di primo grado in punto di errata valutazione dei fatti addebitati al ed evidenziato che il CP_1 ricorso contiene una chiara e completa ricostruzione del petitum e della causa petendi, che, infatti, ha consentito allo stesso CP_1 una compiuta ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio e una accurata difesa, nel merito l'appello principale è infondato osservando il Collegio, in via generale ed assorbente, come le pag. 17/25 censure spiegate dalla appellante non intacchino affatto la ricostruzione del valore e significato dei fatti contestati come riportata nella sentenza di primo grado e condivisa in questa sede.
Il Tribunale ha operato, infatti, una ricostruzione analitica di tutte le vicende che hanno riguardato i rapporti svoltisi tra il e le tre giovani donne addette alla filiale e coinvolte CP_1 nella vicenda, procedendo alla disamina completa di tutte le chat
(di gruppo e private) con le tre donne ed alla interpretazione di molte delle frasi rivolte dal (anche in presenza) alle CP_1 colleghe, riconducendo gli scambi a dinamiche relazionali consolidate, frequenti e connotate da reciprocità quanto allo stesso contenuto delle frasi scambiate.
Il Giudice di primo grado argomenta infatti a seguito dell'”attento esame della notevole mole documentale depositata a corredo del ricorso, costituita prevalentemente dalla trascrizione integrale delle conversazioni via whatsapp intrattenute nel corso di circa due anni dal ricorrente con i colleghi di filiale (in specie, con le denuncianti), da cui sono tratti anche i brani e le foto allegate alle denunce– chat”, che dalla trascrizione integrale della chat privata tra il ricorrente e la emergevano scambi di messaggi CP_4 di auguri, di notizie sullo stato di salute personale o dei familiari, comunicazioni di servizio, che nella chat “APt Mundi”
e poi in quella “E invece”???” (cui partecipavano anche altri colleghi di lavoro) vi era la pubblicazione di foto estive e momenti ludici, un costante scambio di informazioni personali e di lavoro, foto di famiglia, momenti celebrativi, condivisione di fatti, notizie e risultati afferenti alla sfera lavorativa;
che la corrispondenza con riguardava la reciproca vita Controparte_3 professionale e privata, attraverso un continuativo scambio di foto, immagini e commenti, scambi di opinioni, nonché una lusinghiera pag. 18/25 recensione del al romanzo pubblicato dalla giovane donna di CP_1 cui vi era una copia con dedica destinata proprio al Mancino, scritta di pugno dalla;
che analoghe modalità e contenuti CP_3 si rivenivano nella messaggistica tra il ricorrente e la . Il CP_2 tutto sempre connotato dalla continua reciprocità degli scambi e dalla reciprocità anche dei toni usati.
Dalla analisi della mole dei messaggi, foto e commenti, il Tribunale ha condivisibilmente argomentato (la sottolineatura è del Collegio) circa “la riconducibilità della vicenda entro i limiti del mero pettegolezzo, del chiacchiericcio, dello scambio di commenti e battute ironiche (laddove è opportuno sottolineare il termine
“scambio”, non rinvenendosi tra gli atti allegati giammai
l'unidirezionalità delle comunicazioni;
lo scambio è avvenuto sempre tra il serio e il faceto, due livelli di comunicazione che frequentemente si intersecano e talvolta si confondono all'interno delle cd. “chat” di gruppo, come tali chiuse e limitate ai soli interlocutori in esse inseriti. È evidente dal tenore di tutte le conversazioni via whatsapp prodotte dalle parti che le chat venivano utilizzate indistintamente da tutti i partecipanti sia per informazioni di servizio che per condividere momenti di vita privata
e familiare, sempre e comunque per comune iniziativa sia delle denuncianti che del ricorrente, dal che è impossibile desumere alcuna forma di “imposizione” da parte di quest'ultimo, al quale vengono imputate condotte che appaiono prive di oggettiva idoneità offensiva;
tant'è vero che, di frequente, i messaggi del CP_1 intervenivano in risposta a quelli delle colleghe, e non viceversa.
Il tono per lo più goliardico e assolutamente confidenziale che si percepisce dai brani delle chat, estrapolati e prodotti in giudizio sia dal ricorrente che dalla Società convenuta, è indubbiamente indicativo di rapporti cordiali ed amichevoli, non certo formali, e quindi non incasellabili all'interno di rigidi schemi
pag. 19/25 comportamentali. Ciò autorizza a credere che vi fosse tra tutti i membri dei gruppi whatsapp e delle chat private un clima di assoluta serenità ed anche una certa “libertà” nell'uso del linguaggio, la cui pretesa volgarità non può che essere valutata (e giustificata) all'interno del contesto in cui si inserisce, e dal quale non può essere asetticamente enucleata senza che si rischi di fuorviare
l'interprete rispetto al significato delle espressioni adoperate.”.
Anche il Collegio, esaminando il contenuto degli scambi e le trasposizioni integrali che ne fa l'appellato (che riporta CP_1 per esteso le conversazioni, quindi non solo le frasi da lui rivolte alle colleghe ma le risposte delle stesse ed anche i messaggi inviati di iniziativa delle colleghe), ritiene che quanto riportato nella contestazione non rivesta affatto i caratteri della persecuzione o della molestia.
Tale essendo la ricostruzione in cui incasellare gli scambi avvenuti tra il e le tre colleghe alcuna incidenza può avere la CP_1 censura della in ordine alla asserita mancata valutazione da Pt_1 parte del Giudice della violazione del cd. minimo etico e civile convivenza, non avendo il Giudice limitato la valutazione al solo codice delle pari opportunità ma fornito una ricostruzione fattuale del reale tenore dei messaggi, frasi, foto e scambi, tale da escludere la collocabilità delle condotte sia nella violazione delle specifiche norme di legge e procedure interne invocate dalla datrice sia nella violazione delle regole etiche e civili.
Anche i singoli motivi di doglianza riferiti ai distinti tre “casi”
(uno per ciascuna delle giovani donne) non hanno incidenza sulla complessiva ricostruzione fatta dal Tribunale, in quanto la Pt_1 si limita in sostanza a suggerire al Collegio una rivalutazione di singoli episodi e frasi senza offrire validi argomenti in ordine alla complessiva ricostruzione operata nella sentenza appellata.
pag. 20/25 Proprio dalla ricostruzione della vicenda operata nella sentenza e qui condivisa deriva anche l'infondatezza della censura in ordine alla mancata applicazione da parte del Giudice di primo grado dell'art.2087 cc poiché in presenza di reciprocità negli scambi
(spesso di estrema confidenza) durati oltre due anni senza che alcuna delle tre ragazze abbia mai manifestato disagio (neanche con le colleghe o i colleghi) o fatto alcuna segnalazione ai superiori, appare meramente allegata la lesione della personalità delle tre lavoratrici rispetto alla quale la datrice invoca gli obblighi di tutela datoriale.
Infondata è, infine, la reiterata richiesta della datrice di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo in quanto le condotte del CP_1
(per come ricostruite nella sentenza appellata e ulteriormente chiarite in questo grado) non configurano, sul piano oggettivo, alcun inadempimento colpevole del lavoratore (cfr. Cassazione sentenze n.12884/14, n.837/08, n.17604/07).
Quanto alla eccezione di aliunde perceptum e/o percipiendum deve rilevarsi che secondo quanto affermato dalla S.C. (ordinanza n.
1636/2020 ex plurimis) “In tema di azione per risarcimento danni, la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd. "aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art.
2697 c.c.”. Nel caso di specie l'eccezione della società datrice era
(ed è) del tutto generica già sotto il profilo allegatorio
(risolvendosi in una mera clausola di stile), né ai fini probatori è ammissibile un intervento esplorativo del Giudice laddove non pag. 21/25 risultino ritualmente acquisite al giudizio circostanze di fatto in ordine a tale aspetto (cfr. Cassazione ordinanza n.30330/2019 tra le tante).
Infondato è anche l'appello incidentale spiegato dal . CP_1
La ricostruzione operata dal legata alla successione CP_1 temporale del licenziamento alla proposta di trasferimento è una ricostruzione che segue il verificarsi dei fatti di rilievo disciplinare ritenuti illegittimi e gravi dalla datrice di lavoro ed a lui già contestati;
al momento della contestazione (ed anche al momento della proposta di trasferimento e di irrogazione del recesso) i fatti di rilievo disciplinare erano sussistenti e ritenuti gravi dalla datrice, solo con l'emissione della sentenza gli stessi sono stati ritenuti sussistenti ma privi di illiceità. La stessa proposta di trasferimento, che il ammette avrebbe CP_1 accettato laddove la filiale non fosse stata troppo distante (e riservandosi di decidere allorquando gli è stata comunicata la possibile destinazione di Scafati;
cfr. punti 2.8 e s.s. dell'appello), denota come la datrice avesse ritenuto i comportamenti contestati di gravità tale da impedire che il CP_1 potesse continuare a lavorare nel medesimo ambito, per cui è escluso in radice che l'irrogazione del recesso sia stata la conseguenza del rifiuto di trasferirsi quanto piuttosto, all'evidenza, la scelta
“obbligata” a fronte della valutata e ritenuta gravità dei comportamenti contestati (e non una ingiustificata vendetta); non risulta configurabile alcun motivo ritorsivo poiché (come precisato anche nella sentenza della S.C. 16 marzo 2025 n.6966 citata dal
) la ragione addotta a fondamento del recesso non era CP_1 meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa.
Infatti poiché il licenziamento per ritorsione costituisce la reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, ove il potere pag. 22/25 di recesso sia esercitato a fronte di una condotta inadempiente di rilievo disciplinare, la concreta valutazione di gravità dell'addebito nel senso della sproporzione della sanzione espulsiva, se pure può avere rilievo presuntivo, non può tuttavia portare a giudicare automaticamente ritorsivo il licenziamento, occorrendo, perché il motivo illecito possa assurgere a fattore unico e determinate, che la ragione addotta e comprovata risulti meramente formale o apparente o sia, comunque, tale, per le concrete circostanze di fatto o per la modestissima rilevanza disciplinare, da degradare a semplice pretesto per l'intimazione del licenziamento, sì che questo risulti non solo sproporzionato ma volutamente punitivo (cfr. Cassazione n.15330/25 e n.741/24).
Neppure la richiesta di risarcimento danni patrimoniali (sub specie di spese sanitarie sostenute per euro 6.232,05) e non patrimoniali
(alla salute e vita di relazione) può essere accolta.
Secondo la difesa del è censurabile la motivazione del primo CP_1
Giudice nella parte in cui ha derubricato a “fisiologica” conseguenza dell'ingiusto licenziamento, la prostrazione psichica di un intero nucleo familiare del lavoratore, privato della sua unica fonte di reddito a causa di gravissime azioni persecutrici e denigratorie contro il suo capo famiglia, espulso dal lavoro con le stimmate del “molestatore”, e tuttavia a sostegno della censura egli si limita a allegare un elenco di certificazioni mediche dalle quali emergono (solo) diagnosi di ansia/stress/depressione e prescrizione di farmaci antidepressivi senza mai indicarsi un collegamento causale con la condotta espulsiva, né una anamnesi specifica, né uno sconvolgimento dell'esistenza e in particolare delle abitudini di vita con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che pag. 23/25 all'esterno del nucleo familiare (cfr. Cassazione n.29335/23 citata nell'appello incidentale).
Nell'atto di appello il contesta che il primo Giudice CP_1 avrebbe non avrebbe tenuto conto di tutte le conseguenze peggiorative causate dal licenziamento sul piano della salute, di quello esistenziale e di vita di relazione familiare nonché di quello morale, sostenendo di aver puntualmente allegato e provato le relative circostanze di fatto, ma in realtà nessuna specifica prova
è stata fornita se non le generiche (quanto alla gravità ed alla eziologia) certificazioni mediche in atti.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
compensa le spese di lite del grado.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
pag. 24/25 Napoli 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Laura Scarlatelli dr.ssa Anna Carla Catalano
pag. 25/25