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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/06/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A R. Gen. N. 1136/2024
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
OGGETTO: nella causa civile n. 1177/2024 R.G. promossa con reclamo depositato il
20.12.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale 16 aprile 2025 Opposizione sentenza di apertura della d a liquidazione giudiziale in persona del legale rappresentante Controparte_1
Codice 174201 pro tempore
con il patrocinio dell'avv. Elisa Corini
RECLAMANTE
c o n t r o
(C.A.P.E.) Controparte_2 [...]
Controparte_3
con il patrocinio dell'avv. Fabio Bertella
pagina 1 di 10 RECLAMATA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI Controparte_1
RECLAMATA CONTUMACE
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Brescia n. 401/2024 pubblicata il 26.11.2024
CONCLUSIONI
Della reclamante
In via principale
- Accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. dell'art. 2
del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e di conseguenza revocare la liquidazione giudiziale sopra indicata anche ai sensi dell'art. 53 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- Condannare al risarcimento Parte_1
dei danni per aver chiesto la dichiarazione della liquidazione giudiziale con colpa;
- porre a carico della le spese Parte_1
della procedura di liquidazione giudiziale e il compenso che sarà liquidato al curatore nominato;
- condannare la stessa alla Parte_1
rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio.
In via subordinata pagina 2 di 10 - rigettare l'eventuale domanda di liquidazione controllata introdotta dalla
. Parte_1
In via istruttoria
- concedere l'esperimento di CTU contabile sui bilanci e sullo stato patrimoniale della al fine di verificare l'insussistenza Controparte_1
dei requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA.
Di C.A.P.E.
In principalità respingere il reclamo proposto dalla Pt_1 Controparte_1
perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 401/2024 pubblicata dal Tribunale di
Brescia in data 26.11.2024; In subordine se accertata la non sottoponibilità
della debitrice alla liquidazione giudiziale, perché imprenditore minore, si chiede venga dichiarata l'apertura della liquidazione controllata dell'impresa c.f. e p. iva con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Brescia (BS) Via Corsica n. 124. In entrambi i casi, respingere la domanda risarcitoria ex adverso proposta;
Con vittoria di spese e competenze di lite. In
via istruttoria si chiede di ordinare ex art. 210 cpc al Liquidatore Dott.ssa lo stato passivo esecutivo della procedura di liquidazione Persona_1
giudiziale n. 218/2024 Tribunale di Brescia Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 10 Con sentenza n. 401/2024 del 26.11.2024 il Tribunale di Brescia ha dichiarato,
su istanza della (di seguito Parte_1
, l'apertura della liquidazione giudiziale della società CP_4 [...]
. Controparte_1
Il Tribunale ha dato atto della regolarità della notificazione ai sensi dell'art. 40
CCII, della sussistenza del requisito di procedibilità di cui all'art. 49 ultimo comma CCII, della insussistenza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 primo comma lett. D) CCII, della sussistenza di uno stato d'insolvenza desunto da decreto ingiuntivo, atto di precetto, pignoramenti con esito negativo, cartelle esattoriali, debiti contributivi.
Ha proposto reclamo in persona del legale Controparte_1
rappresentante chiedendo la revoca della liquidazione giudiziale.
Si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo o l'accoglimento della CP_4
domanda subordinata.
All'udienza del 5 marzo 2025 è stata dichiarata la contumacia della e la causa è stata posta in decisione. Controparte_5
Con ordinanza del 6 marzo 2025 la Corte ha rimesso sul ruolo il giudizio chiedendo informazioni al Curatore della Liquidazione Giudiziale.
All'udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 10 L'effetto devolutivo pieno del reclamo determina la necessità di un compiuto esame dello stesso e della documentazione prodotta dalla società reclamante per la prima volta in questa sede;
la prova della sussistenza dei requisiti della c.d. impresa minore non incontra preclusioni.
La reclamante contesta lo stato di insolvenza accertato dal Tribunale e, in ogni caso, censura la ritenuta assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale per assenza dei requisiti di cui all'art. 2 lettera d) CCII.
Sotto il primo profilo rileva che, come desumibile dai bilanci e dal Modello
IVA che allega, prima della liquidazione giudiziale aveva un volume di affari pari ad euro 50.223,00 ed un attivo patrimoniale sempre superiore alle passività non scadute e utili di esercizio superiori alle perdite, non potendo quindi considerarsi un'impresa in stato di crisi o di insolvenza ed evidenzia che quello nei confronti di è un mero inadempimento. CP_4
Quanto ai limiti dimensionali, sostiene che dai bilanci del 2021, 2022 e 2023,
peraltro redatti secondo lo schema delle microimprese, e dai modelli Iva
2022/2023/2024 risulta il loro mancato superamento e che, quanto all'ammontare dei debiti, quello vantato da è pari a poco più di euro CP_4
4.000,00.
Contesta la domanda subordinata con cui ha chiesto disporsi la CP_4
liquidazione controllata della società non Controparte_1
sussistendo lo stato di insolvenza che legittima i creditori a potere chiedere pagina 5 di 10 l'apertura di tale procedura né il presupposto dell'esistenza di debiti scaduti e non pagati superiore ad euro 50.000,00.
*****
L'art. 2 lettera d) CCII, richiamato dall'art. 121 CCII, definisce <
minore>> quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: <<1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila>>.
E' principio giurisprudenziale ormai consolidato che la prova della sussistenza dei limiti dimensionali che impedisce la dichiarazione di fallimento, non debba essere necessariamente data con il deposito di bilanci degli ultimi tre esercizi: “In tema di dichiarazione di fallimento” – ma il principio è
applicabile anche in caso di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale essendo i medesimi i requisiti richiesti – “per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, L.F., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, L.F. non assurgono a prova pagina 6 di 10 legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi,
suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa”(Cass. 25025/2020; in senso conforme Cass.
31171/2023, 3581/2022; 21188/2021).
La reclamante ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi (2021-2022-
2023), ma anche i modelli IVA anni 2022/2023/2024, che registrano valori ampiamente al di sotto dei requisiti dettati dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII.
Essi hanno, peraltro, trovato conferma nelle informazioni, aggiornate anche per l'esercizio 2024, fornite dal Curatore della procedura da cui emerge che trattasi di impresa di ridotte dimensioni, che ha presentato i bilanci come micro-impresa e con ricavi, attivo e passivo di modesto ammontare,
ampiamente sotto soglia, segnatamente:
-un attivo patrimoniale rispettivamente di euro 85.150,00 nell'esercizio 2021,
euro 113.169,00 nell'esercizio 2022 ed euro 109.777,00 nell'esercizio 2023;
-ricavi lordi annui pari rispettivamente ad euro 12.742,00 nell'esercizio 2021,
euro 48.604,00 nell'esercizio 2022, euro 50.223,00 nell'esercizio 2023;
-debiti scaduti insinuati al passivo pari ad euro 63.381,61 al privilegio ed euro
10.971,94 al chirografo.
Può, dunque, ritenersi raggiunta la prova della ricorrenza dei requisiti pagina 7 di 10 dimensionali di cui alla lettera d) dell'art.2 CCII, in ciò rimanendo assorbita ogni questione in ordine alla insolvenza.
Non può essere esaminata in questo grado la domanda di apertura della liquidazione controllata avanzata, in via subordinata, da che va CP_4
proposta, ai sensi dell'art. 268 c.p.c., con ricorso al Tribunale competente, che,
valutata la sussistenza dei presupposti, con sentenza nomina il giudice delegato ed il liquidatore e provvede agli altri incombenti previsti dall'art. 270
c.p.c.
In accoglimento del reclamo va, pertanto, disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui all'art.53 secondo comma CCII, con i compiti previsti da tale articolo.
Ai sensi del secondo comma di tale articolo, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.
Vanno posti a carico della reclamante gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, di cui al quarto comma di tale articolo, con cadenza trimestrale a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza cui la debitrice dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Va inoltre posto a carico della reclamante l'obbligo di depositare, con la pagina 8 di 10 medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
In ordine alle spese di lite ne va disposta l'integrale compensazione: la società
reclamante, pur regolarmente citata, non si è, infatti, costituita nel precedente grado per allegare il mancato superamento delle soglie di esclusione della fallibilità ai sensi dell'art. 1 LF, come sarebbe stato suo onere, rendendo necessario il presente giudizio, le cui spese non possono, pertanto, gravare sulla società reclamata né sul fallimento, rimasto contumace.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Brescia n. 401 del 26.11.2024, revoca la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
rigetta la domanda subordinata proposta da Controparte_2
;
[...]
ordina a di procedere, sino al passaggio in giudicato Controparte_1
della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
dichiara compensate le spese di lite.
pagina 9 di 10 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
OGGETTO: nella causa civile n. 1177/2024 R.G. promossa con reclamo depositato il
20.12.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale 16 aprile 2025 Opposizione sentenza di apertura della d a liquidazione giudiziale in persona del legale rappresentante Controparte_1
Codice 174201 pro tempore
con il patrocinio dell'avv. Elisa Corini
RECLAMANTE
c o n t r o
(C.A.P.E.) Controparte_2 [...]
Controparte_3
con il patrocinio dell'avv. Fabio Bertella
pagina 1 di 10 RECLAMATA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI Controparte_1
RECLAMATA CONTUMACE
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Brescia n. 401/2024 pubblicata il 26.11.2024
CONCLUSIONI
Della reclamante
In via principale
- Accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. dell'art. 2
del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e di conseguenza revocare la liquidazione giudiziale sopra indicata anche ai sensi dell'art. 53 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- Condannare al risarcimento Parte_1
dei danni per aver chiesto la dichiarazione della liquidazione giudiziale con colpa;
- porre a carico della le spese Parte_1
della procedura di liquidazione giudiziale e il compenso che sarà liquidato al curatore nominato;
- condannare la stessa alla Parte_1
rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio.
In via subordinata pagina 2 di 10 - rigettare l'eventuale domanda di liquidazione controllata introdotta dalla
. Parte_1
In via istruttoria
- concedere l'esperimento di CTU contabile sui bilanci e sullo stato patrimoniale della al fine di verificare l'insussistenza Controparte_1
dei requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA.
Di C.A.P.E.
In principalità respingere il reclamo proposto dalla Pt_1 Controparte_1
perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 401/2024 pubblicata dal Tribunale di
Brescia in data 26.11.2024; In subordine se accertata la non sottoponibilità
della debitrice alla liquidazione giudiziale, perché imprenditore minore, si chiede venga dichiarata l'apertura della liquidazione controllata dell'impresa c.f. e p. iva con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Brescia (BS) Via Corsica n. 124. In entrambi i casi, respingere la domanda risarcitoria ex adverso proposta;
Con vittoria di spese e competenze di lite. In
via istruttoria si chiede di ordinare ex art. 210 cpc al Liquidatore Dott.ssa lo stato passivo esecutivo della procedura di liquidazione Persona_1
giudiziale n. 218/2024 Tribunale di Brescia Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 10 Con sentenza n. 401/2024 del 26.11.2024 il Tribunale di Brescia ha dichiarato,
su istanza della (di seguito Parte_1
, l'apertura della liquidazione giudiziale della società CP_4 [...]
. Controparte_1
Il Tribunale ha dato atto della regolarità della notificazione ai sensi dell'art. 40
CCII, della sussistenza del requisito di procedibilità di cui all'art. 49 ultimo comma CCII, della insussistenza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 primo comma lett. D) CCII, della sussistenza di uno stato d'insolvenza desunto da decreto ingiuntivo, atto di precetto, pignoramenti con esito negativo, cartelle esattoriali, debiti contributivi.
Ha proposto reclamo in persona del legale Controparte_1
rappresentante chiedendo la revoca della liquidazione giudiziale.
Si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo o l'accoglimento della CP_4
domanda subordinata.
All'udienza del 5 marzo 2025 è stata dichiarata la contumacia della e la causa è stata posta in decisione. Controparte_5
Con ordinanza del 6 marzo 2025 la Corte ha rimesso sul ruolo il giudizio chiedendo informazioni al Curatore della Liquidazione Giudiziale.
All'udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 10 L'effetto devolutivo pieno del reclamo determina la necessità di un compiuto esame dello stesso e della documentazione prodotta dalla società reclamante per la prima volta in questa sede;
la prova della sussistenza dei requisiti della c.d. impresa minore non incontra preclusioni.
La reclamante contesta lo stato di insolvenza accertato dal Tribunale e, in ogni caso, censura la ritenuta assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale per assenza dei requisiti di cui all'art. 2 lettera d) CCII.
Sotto il primo profilo rileva che, come desumibile dai bilanci e dal Modello
IVA che allega, prima della liquidazione giudiziale aveva un volume di affari pari ad euro 50.223,00 ed un attivo patrimoniale sempre superiore alle passività non scadute e utili di esercizio superiori alle perdite, non potendo quindi considerarsi un'impresa in stato di crisi o di insolvenza ed evidenzia che quello nei confronti di è un mero inadempimento. CP_4
Quanto ai limiti dimensionali, sostiene che dai bilanci del 2021, 2022 e 2023,
peraltro redatti secondo lo schema delle microimprese, e dai modelli Iva
2022/2023/2024 risulta il loro mancato superamento e che, quanto all'ammontare dei debiti, quello vantato da è pari a poco più di euro CP_4
4.000,00.
Contesta la domanda subordinata con cui ha chiesto disporsi la CP_4
liquidazione controllata della società non Controparte_1
sussistendo lo stato di insolvenza che legittima i creditori a potere chiedere pagina 5 di 10 l'apertura di tale procedura né il presupposto dell'esistenza di debiti scaduti e non pagati superiore ad euro 50.000,00.
*****
L'art. 2 lettera d) CCII, richiamato dall'art. 121 CCII, definisce <
minore>> quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: <<1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila>>.
E' principio giurisprudenziale ormai consolidato che la prova della sussistenza dei limiti dimensionali che impedisce la dichiarazione di fallimento, non debba essere necessariamente data con il deposito di bilanci degli ultimi tre esercizi: “In tema di dichiarazione di fallimento” – ma il principio è
applicabile anche in caso di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale essendo i medesimi i requisiti richiesti – “per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, L.F., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, L.F. non assurgono a prova pagina 6 di 10 legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi,
suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa”(Cass. 25025/2020; in senso conforme Cass.
31171/2023, 3581/2022; 21188/2021).
La reclamante ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi (2021-2022-
2023), ma anche i modelli IVA anni 2022/2023/2024, che registrano valori ampiamente al di sotto dei requisiti dettati dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII.
Essi hanno, peraltro, trovato conferma nelle informazioni, aggiornate anche per l'esercizio 2024, fornite dal Curatore della procedura da cui emerge che trattasi di impresa di ridotte dimensioni, che ha presentato i bilanci come micro-impresa e con ricavi, attivo e passivo di modesto ammontare,
ampiamente sotto soglia, segnatamente:
-un attivo patrimoniale rispettivamente di euro 85.150,00 nell'esercizio 2021,
euro 113.169,00 nell'esercizio 2022 ed euro 109.777,00 nell'esercizio 2023;
-ricavi lordi annui pari rispettivamente ad euro 12.742,00 nell'esercizio 2021,
euro 48.604,00 nell'esercizio 2022, euro 50.223,00 nell'esercizio 2023;
-debiti scaduti insinuati al passivo pari ad euro 63.381,61 al privilegio ed euro
10.971,94 al chirografo.
Può, dunque, ritenersi raggiunta la prova della ricorrenza dei requisiti pagina 7 di 10 dimensionali di cui alla lettera d) dell'art.2 CCII, in ciò rimanendo assorbita ogni questione in ordine alla insolvenza.
Non può essere esaminata in questo grado la domanda di apertura della liquidazione controllata avanzata, in via subordinata, da che va CP_4
proposta, ai sensi dell'art. 268 c.p.c., con ricorso al Tribunale competente, che,
valutata la sussistenza dei presupposti, con sentenza nomina il giudice delegato ed il liquidatore e provvede agli altri incombenti previsti dall'art. 270
c.p.c.
In accoglimento del reclamo va, pertanto, disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui all'art.53 secondo comma CCII, con i compiti previsti da tale articolo.
Ai sensi del secondo comma di tale articolo, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.
Vanno posti a carico della reclamante gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, di cui al quarto comma di tale articolo, con cadenza trimestrale a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza cui la debitrice dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Va inoltre posto a carico della reclamante l'obbligo di depositare, con la pagina 8 di 10 medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
In ordine alle spese di lite ne va disposta l'integrale compensazione: la società
reclamante, pur regolarmente citata, non si è, infatti, costituita nel precedente grado per allegare il mancato superamento delle soglie di esclusione della fallibilità ai sensi dell'art. 1 LF, come sarebbe stato suo onere, rendendo necessario il presente giudizio, le cui spese non possono, pertanto, gravare sulla società reclamata né sul fallimento, rimasto contumace.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Brescia n. 401 del 26.11.2024, revoca la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
rigetta la domanda subordinata proposta da Controparte_2
;
[...]
ordina a di procedere, sino al passaggio in giudicato Controparte_1
della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
dichiara compensate le spese di lite.
pagina 9 di 10 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
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