TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/06/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 25 settembre 2024 ed iscritta al n.
1547 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2043 da:
- (c.f. ), rappresentata e difesa dal proc. Parte_1 P.IVA_1
dom. avv. Nicola Spadafora del foro di Milano e con elezione di domicilio in Milano, Via Gonzaga n.
5, presso e nello studio del difensore, giusta delega agli atti telematici
OPPONENTE
contro
- (c.f. , rappresentato e difeso dai procc. domm. avv.ti CP_1 C.F._1
Amelia Arnò e Alessandra Basilico del foro di Monza, con elezione di domicilio presso e nello studio del primo difensore sito in Monza, Via Borgazzi n. 13, giusta delega agli atti telematici
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a precetto.
In data 27 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “IN VIA PRINCIPALE: Rilevata, per le ragioni tutte di cui in narrativa, la invalidità/inefficacia del precetto a mezzo del quale il Sig. ha attivato l'esecuzione del credito portato dalla sentenza resa dal CP_1
Tribunale di CC, dichiararne la inefficacia e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione.
IN OGNI CASO: Con condanna del Sig. al pagamento delle spese legali”. CP_1
Per l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di CC:
pagina 1 di 7 - dichiarare inammissibile e/o rigettare l'opposizione proposta dall' perché Controparte_2
infondata in fatto e in diritto per le motivazioni meglio esposte in narrativa;
- condannare l' , in persona del Direttore Generale p.t., C.F. e P. IVA n. Controparte_2
, con sede in alla via dell'Eremo n. 9- 10, al pagamento del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 P.IVA_1 CP_2
c.p.c., di cui si chiede la quantificazione in via equitativa, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con sentenza n. 182/2024 del Tribunale di CC pubblicata il 23.2.2024, l' CP_3
è stata condannata al pagamento in favore di dell'importo di euro 326.781,75 per CP_1
risarcimento del danno non patrimoniale e dell'importo di euro 164.366,28 a titolo di lucro cessante, il tutto oltre rivalutazione e interessi, in conseguenza di malpractice medical (doc. 1 dell'opponente e doc. 1 dell'opposto).
La pronuncia è stata appellata dall' la quale, peraltro, raggiunta in data 16.9.2024 CP_3
dall'atto di precetto con cui veniva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 562.413,19
(doc. 3 dell'opponente e doc. 2 dell'opposto), si è determinata a presentare l'odierna opposizione, nella quale – dopo aver ripercorso la vicenda medica sottostante alla condanna al risarcimento del danno e contestato le conclusioni a cui è giunto il Tribunale – ha sostenuto l'erroneità del conteggio operato nel precetto con riguardo alla rivalutazione monetaria e al calcolo degli interessi. In particolare, ha sostenuto che la somma precettata dovrebbe ammontare alla minor cifra di euro 356.996,00 e che la somma di euro 179.067,00 dovrebbe essere corretta in euro 178.904,12. Inoltre, ha contestato la richiesta, contenuta nel precetto, di distrazione delle spese in favore del procuratore del in CP_1
quanto il difensore non risultava antistatario.
Per tali ragioni, l' di ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della CP_3 CP_2
sentenza e, nel merito, la dichiarazione di invalidità o inefficacia del precetto.
2. - Si è costituito in giudizio il quale, dopo aver confutato la ricostruzione CP_1
della vicenda offerta da controparte, ha rimarcato come, essendo l'esecuzione fondata su un titolo giudiziale, l' potrebbe far valere in questa sede unicamente fatti sopravvenuti alla formazione del CP_3
titolo stesso.
pagina 2 di 7 Quanto ai conteggi in precetto, ne ha ribadito la correttezza, chiarendo che la lieve discrasia tra le cifre dipenda dalla maturazione degli interessi legali. Da ultimo, ha rilevato che la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario è stata disposta in sentenza e che quindi il precetto riporta correttamente la rifusione delle spese di lite con pagamento diretto al legale. Ha così concluso per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza e per il rigetto dell'intera opposizione, con condanna ex art. 96 c.p.c. dell' stante lo scopo meramente dilatorio CP_3
dell'opposizione.
3. - Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., depositata il 27.12.2024, l' CC ha CP_3
dato atto di aver onorato il precetto, provvedendo al pagamento della somma richiesta dal CP_1
All'udienza del 6.2.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, l'udienza di spedizione della causa a decisione è stata sostituita da note di trattazione scritta da depositare entro il termine del
27.5.2025e con concessione delle memorie ex art. 189 c.p.c. a ritroso.
Con nota di deposito del 27.3.2025, l'opposto ha prodotto la sentenza della Corte d'Appello di
Milano n. 787/2025 che ha rigettato l'appello promosso dall' di e ha rideterminato in CP_3 CP_2
aumento il risarcimento in favore del CP_1
Negli scritti conclusivi parte opponente ha dato atto della cessazione della materia del contendere, atteso il pagamento della somma precettata, concludendo tuttavia per l'accoglimento dell'opposizione a precetto. L'opposto ha censurato la condotta dell' rilevando che quest'ultima CP_3
– pur dando atto della cessata materia del contendere già in sede di memorie integrative – ha di fatto continuato a coltivare la causa ed ha chiesto l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia del precetto.
4. - Tanto premesso, nelle more del presente giudizio l'opponente ha dichiarato CP_3
di avere provveduto al pagamento delle somme contenute nel precetto e tale affermazione non è stata contestata dal (il quale ha unicamente lamentato la mancata corresponsione delle ulteriori CP_1
somme dovute in seguito alla sentenza della Corte d'Appello di Milano, che tuttavia non rilevano ai fini del presente giudizio).
Entrambe le parti sono concordi nel ritenere cessata la materia del contendere, atteso che il versamento da parte dell' della somma portata dal precetto esclude la possibilità per l'opponente CP_3
pagina 3 di 7 di ottenere la tutela richiesta con l'opposizione, ossia la facoltà di evitare il pagamento. Atteso, inoltre, che anche dopo il pagamento l'opponente si è limitata a chiedere di dichiarare l'inefficacia del precetto,
senza invece avanzare eventuali domande di restituzione di somme indebitamente pagate, va condivisa la conclusione di cessazione della materia del contendere.
Ma la cessazione della materia del contendere non implica, sic et simpliciter, la compensazione delle spese: in mancanza di un accordo fra le parti – come nel caso di specie – le spese di giudizio vanno regolate dal Giudice secondo il criterio generale della soccombenza (art. 91 c.p.c.), che però sarà
meramente potenziale (c.d. soccombenza virtuale: il punto è pacifico in giurisprudenza, dove, fra le tante, v. Cass. 31.10.2023 n. 30251; Cass. 16.6.2023 n. 17256; Cass. 23.9.2022 n. 27979; Cass.
21.6.2022 n. 20005; Cass. 28.3.2022 n. 9899; Cass.
4.11.2021 n. 31643; Cass. S.U. 21.9.2021 n.
25478; Cass. 21.1.2021 n. 1098; Cass. 19.11.2020 n. 26352; Cass. 14.7.2020 n. 14939; Cass. 8.6.2020
n. 10847; Cass. 17.1.2020 n. 1005).
Muovendosi in questa direzione e sgombrato il campo dalle contestazioni relative al merito della sentenza di primo grado – il cui vaglio esula dal perimetro dell'opposizione a precetto ed è, infatti, stato affrontato in sede di appello, peraltro con rigetto delle richieste dell' – gli CP_3
unici profili rilevanti attengono alla contestazione della correttezza dei calcoli ed alla distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4.1 - Quanto al primo aspetto, la sentenza di primo grado ha liquidato il danno non patrimoniale in euro 326,781,75 “espressi in moneta attuale”. In ordine agli interessi legali, “dovuti dal giorno del fatto, ossia dalla data dell'intervento del 13.11.2015 (c.d. mora ex re) … per evitarne il calcolo sulla
somma già integralmente rivalutata, dovranno essere conteggiati sulle somme devalutate alla data del fatto e via via annualmente rivalutate secondo gli indici Istat (cfr. Cass. S.U. 1712/95)”. Il precetto riporta quale importo devalutato al 13.11.2015 la somma di euro 272.091,38 e quale importo rivalutato con interessi al 16.9.2024 la somma di euro 357.315,65. Secondo i conteggi dell' di (cfr. CP_3 CP_2
relativi docc. 5 e 6), l'importo devalutato dovrebbe essere pari ad euro 271.865,02 e l'importo rivalutato con interessi al 16.9.2024 ad euro 356.996,00.
Sempre la sentenza del Tribunale di CC ha condannato la a pagare la somma di euro CP_3
164.366,28 “a titolo di lucro cessante, oltre interessi legali dalla data di stabilizzazione dei postumi
pagina 4 di 7 permanenti fino al saldo effettivo, da calcolarsi sulla somma devalutata da tale data e via via
annualmente rivalutata secondo gli indici Istat famiglie di operai e impiegati, oltre gli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza fino al pagamento effettivo”. Il precetto riporta, quale importo devalutato al 18.4.2018, la somma di euro 139.293,46 e quale importo rivalutato con interessi al
16.9.2024 la somma di euro 179.067,00. Secondo l'ASST (cfr. conteggi ai docc. 7 e 8 dell'opponente),
l'importo devalutato dovrebbe essere pari ad euro 139.175,51 e l'importo rivalutato con interessi al
16.9.2024 ad euro 178.904,12.
Osserva anzitutto il Giudicante come la fonte più attendibile per il calcolo della svalutazione e della rivalutazione monetaria è il sito dell'ISTAT, mentre, al contrario, la pagina web utilizzata dall'opponente (sito www.avvocatoandreani.it) non può ritenersi a priori attendibile: l' avrebbe CP_3
quindi dovuto attestare la corrispondenza degli importi così calcolati con quelli ottenuti applicando gli indici ISTAT, ma tanto non ha fatto: ciò basterebbe per rigettare le doglianze relative alle somme liquidate in sentenza.
Ad ogni modo, la svalutazione e la rivalutazione monetaria rientrano nei fatti notori, che il
Giudice può porre a fondamento della propria decisione ex art. 115 comma 2 c.p.c., intendendosi con tale definizione i fatti conosciuti da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo (da ultimo
Cass. 15.2.2024 n. 4182) e “riferiti ad eventi di carattere generale ed obiettivo che, proprio perché tali
(come, ad esempio, la svalutazione monetaria, oppure un evento bellico), non hanno bisogno di essere provati nella loro specificità” (così Cass.
6.3.2017 n. 5530).
E' ben possibile, quindi, procedere ai conteggi, senza ausilio di C.T.U., semplicemente consultando il sito dell'ISTAT ed inserendo all'interno della maschera di ricerca i parametri temporali utilizzati concordemente da entrambe le parti (perché ben definiti in sentenza). Così procedendo, si ricava che le somme precettate risultano essere addirittura inferiori al valore corretto emergente dagli indici ISTAT. In particolare:
- la somma di euro 326.781,75 liquidata in sentenza verrebbe ad essere così riquantificata:
importo devalutato pari ad euro 273.686,56; importo rivalutato con interessi al 31.8.2024 pari ad euro
359.049,99;
pagina 5 di 7 - la somma di euro 164.336,28 liquidata in sentenza verrebbe ad essere così riquantificata:
importo devalutato pari ad euro 140.124,71; importo rivalutato con interessi al 31.8.2024 pari ad euro
179.954,24.
È chiaro, quindi, che gli importi precettati di euro 357.315,65 ed euro 179.067,00 sono corretti e, anzi, leggermente più bassi rispetto a quelli risultanti dall'applicazione degli indici ISTAT mediante utilizzo del metodo di calcolo presente sul sito internet dell' . CP_4
Conseguentemente, il precetto di un importo inferiore al dovuto priva l'opponente della possibilità di dolersi dell'ammontare della somma intimata.
4.2 - Quanto alla seconda ragione di opposizione a precetto, il dispositivo della sentenza n.
182/2024 ha previsto la rifusione delle spese di lite in favore dell'attore “con distrazione a CP_1
favore del legale antistatario Avv. Amelia Arnò”: pertanto, è del tutto legittima la richiesta contenuta in precetto di corresponsione delle spese di lite direttamente a favore di quest'ultima.
5. - In conclusione, laddove non fosse intervenuto medio tempore il pagamento dell'importo precettato, l' di sarebbe risultata soccombente nell'odierna opposizione, per modo che va CP_3 CP_2
condannata, per il principio della soccombenza virtuale, a rifondere le spese di lite all'opposto, spese che si liquidano – in assenza di nota, tenuto conto del valore della controversia (pari al precetto di euro
562.413,19) e dell'attività effettivamente espletata (senza reale istruttoria) – in euro 17.046,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
6. - La soccombenza virtuale dell'opponente impone altresì il vaglio della domanda ex art. 96
c.p.c. avanzata dal secondo il quale l'azione intrapresa dall' sarebbe stata meramente CP_1 CP_3
dilatoria. In effetti, l' ha fondato le proprie censure su un conteggio effettuato attraverso un sito CP_3
diverso da quello dell'ISTAT, sulla cui attendibilità nulla è stato provato, nonché sull'errata convinzione della mancata sussistenza dei presupposti per la richiesta di distrazione delle spese, per la risoluzione della quale sarebbe stata sufficiente la lettura del dispositivo della sentenza 182/2024. In
aggiunta, una volta effettuato il pagamento – nelle more dei termini ex art. 171 ter c.p.c. – l'opponente avrebbe ben potuto dare immediatamente atto della cessata materia del contendere, senza dar corso alle successive fasi del giudizio, anche in un'ottica di contenimento delle spese di lite nel frattempo maturate.
pagina 6 di 7 Si dimostra perciò fondata la condanna dell' di al pagamento ex art. 96 comma 3 CP_3 CP_2
c.p.c. della somma di euro 9.000,00 , liquidata equitativamente parametrandola all'ammontare del valore delle spese di lite per le fasi di causa (parte dell'istruttoria e fase di decisione) che avrebbero potuto essere evitate, qualora l'opponente avesse tenuto una condotta maggiormente improntata all'economia processuale e alla buona fede.
L'opponente va altresì condannata al pagamento di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c..
Per Questi Motivi
Il Tribunale di CC, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
DICHIARA
cessata la materia del contendere;
CONDANNA
l' (c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, a pagare, in favore di ex art. 96 comma 3 c.p.c., la somma CP_1
di euro 9.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo, nonché, in favore della Cassa
delle ammende ex art. 96 comma 4 c.p.c., la somma di euro 1.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
CONDANNA
l' (c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, a rifondere a le spese di lite per euro 17.046,00 oltre 15% CP_1
spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in CC il 13 giugno 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 25 settembre 2024 ed iscritta al n.
1547 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2043 da:
- (c.f. ), rappresentata e difesa dal proc. Parte_1 P.IVA_1
dom. avv. Nicola Spadafora del foro di Milano e con elezione di domicilio in Milano, Via Gonzaga n.
5, presso e nello studio del difensore, giusta delega agli atti telematici
OPPONENTE
contro
- (c.f. , rappresentato e difeso dai procc. domm. avv.ti CP_1 C.F._1
Amelia Arnò e Alessandra Basilico del foro di Monza, con elezione di domicilio presso e nello studio del primo difensore sito in Monza, Via Borgazzi n. 13, giusta delega agli atti telematici
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a precetto.
In data 27 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “IN VIA PRINCIPALE: Rilevata, per le ragioni tutte di cui in narrativa, la invalidità/inefficacia del precetto a mezzo del quale il Sig. ha attivato l'esecuzione del credito portato dalla sentenza resa dal CP_1
Tribunale di CC, dichiararne la inefficacia e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione.
IN OGNI CASO: Con condanna del Sig. al pagamento delle spese legali”. CP_1
Per l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di CC:
pagina 1 di 7 - dichiarare inammissibile e/o rigettare l'opposizione proposta dall' perché Controparte_2
infondata in fatto e in diritto per le motivazioni meglio esposte in narrativa;
- condannare l' , in persona del Direttore Generale p.t., C.F. e P. IVA n. Controparte_2
, con sede in alla via dell'Eremo n. 9- 10, al pagamento del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 P.IVA_1 CP_2
c.p.c., di cui si chiede la quantificazione in via equitativa, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con sentenza n. 182/2024 del Tribunale di CC pubblicata il 23.2.2024, l' CP_3
è stata condannata al pagamento in favore di dell'importo di euro 326.781,75 per CP_1
risarcimento del danno non patrimoniale e dell'importo di euro 164.366,28 a titolo di lucro cessante, il tutto oltre rivalutazione e interessi, in conseguenza di malpractice medical (doc. 1 dell'opponente e doc. 1 dell'opposto).
La pronuncia è stata appellata dall' la quale, peraltro, raggiunta in data 16.9.2024 CP_3
dall'atto di precetto con cui veniva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 562.413,19
(doc. 3 dell'opponente e doc. 2 dell'opposto), si è determinata a presentare l'odierna opposizione, nella quale – dopo aver ripercorso la vicenda medica sottostante alla condanna al risarcimento del danno e contestato le conclusioni a cui è giunto il Tribunale – ha sostenuto l'erroneità del conteggio operato nel precetto con riguardo alla rivalutazione monetaria e al calcolo degli interessi. In particolare, ha sostenuto che la somma precettata dovrebbe ammontare alla minor cifra di euro 356.996,00 e che la somma di euro 179.067,00 dovrebbe essere corretta in euro 178.904,12. Inoltre, ha contestato la richiesta, contenuta nel precetto, di distrazione delle spese in favore del procuratore del in CP_1
quanto il difensore non risultava antistatario.
Per tali ragioni, l' di ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della CP_3 CP_2
sentenza e, nel merito, la dichiarazione di invalidità o inefficacia del precetto.
2. - Si è costituito in giudizio il quale, dopo aver confutato la ricostruzione CP_1
della vicenda offerta da controparte, ha rimarcato come, essendo l'esecuzione fondata su un titolo giudiziale, l' potrebbe far valere in questa sede unicamente fatti sopravvenuti alla formazione del CP_3
titolo stesso.
pagina 2 di 7 Quanto ai conteggi in precetto, ne ha ribadito la correttezza, chiarendo che la lieve discrasia tra le cifre dipenda dalla maturazione degli interessi legali. Da ultimo, ha rilevato che la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario è stata disposta in sentenza e che quindi il precetto riporta correttamente la rifusione delle spese di lite con pagamento diretto al legale. Ha così concluso per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza e per il rigetto dell'intera opposizione, con condanna ex art. 96 c.p.c. dell' stante lo scopo meramente dilatorio CP_3
dell'opposizione.
3. - Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., depositata il 27.12.2024, l' CC ha CP_3
dato atto di aver onorato il precetto, provvedendo al pagamento della somma richiesta dal CP_1
All'udienza del 6.2.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, l'udienza di spedizione della causa a decisione è stata sostituita da note di trattazione scritta da depositare entro il termine del
27.5.2025e con concessione delle memorie ex art. 189 c.p.c. a ritroso.
Con nota di deposito del 27.3.2025, l'opposto ha prodotto la sentenza della Corte d'Appello di
Milano n. 787/2025 che ha rigettato l'appello promosso dall' di e ha rideterminato in CP_3 CP_2
aumento il risarcimento in favore del CP_1
Negli scritti conclusivi parte opponente ha dato atto della cessazione della materia del contendere, atteso il pagamento della somma precettata, concludendo tuttavia per l'accoglimento dell'opposizione a precetto. L'opposto ha censurato la condotta dell' rilevando che quest'ultima CP_3
– pur dando atto della cessata materia del contendere già in sede di memorie integrative – ha di fatto continuato a coltivare la causa ed ha chiesto l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia del precetto.
4. - Tanto premesso, nelle more del presente giudizio l'opponente ha dichiarato CP_3
di avere provveduto al pagamento delle somme contenute nel precetto e tale affermazione non è stata contestata dal (il quale ha unicamente lamentato la mancata corresponsione delle ulteriori CP_1
somme dovute in seguito alla sentenza della Corte d'Appello di Milano, che tuttavia non rilevano ai fini del presente giudizio).
Entrambe le parti sono concordi nel ritenere cessata la materia del contendere, atteso che il versamento da parte dell' della somma portata dal precetto esclude la possibilità per l'opponente CP_3
pagina 3 di 7 di ottenere la tutela richiesta con l'opposizione, ossia la facoltà di evitare il pagamento. Atteso, inoltre, che anche dopo il pagamento l'opponente si è limitata a chiedere di dichiarare l'inefficacia del precetto,
senza invece avanzare eventuali domande di restituzione di somme indebitamente pagate, va condivisa la conclusione di cessazione della materia del contendere.
Ma la cessazione della materia del contendere non implica, sic et simpliciter, la compensazione delle spese: in mancanza di un accordo fra le parti – come nel caso di specie – le spese di giudizio vanno regolate dal Giudice secondo il criterio generale della soccombenza (art. 91 c.p.c.), che però sarà
meramente potenziale (c.d. soccombenza virtuale: il punto è pacifico in giurisprudenza, dove, fra le tante, v. Cass. 31.10.2023 n. 30251; Cass. 16.6.2023 n. 17256; Cass. 23.9.2022 n. 27979; Cass.
21.6.2022 n. 20005; Cass. 28.3.2022 n. 9899; Cass.
4.11.2021 n. 31643; Cass. S.U. 21.9.2021 n.
25478; Cass. 21.1.2021 n. 1098; Cass. 19.11.2020 n. 26352; Cass. 14.7.2020 n. 14939; Cass. 8.6.2020
n. 10847; Cass. 17.1.2020 n. 1005).
Muovendosi in questa direzione e sgombrato il campo dalle contestazioni relative al merito della sentenza di primo grado – il cui vaglio esula dal perimetro dell'opposizione a precetto ed è, infatti, stato affrontato in sede di appello, peraltro con rigetto delle richieste dell' – gli CP_3
unici profili rilevanti attengono alla contestazione della correttezza dei calcoli ed alla distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4.1 - Quanto al primo aspetto, la sentenza di primo grado ha liquidato il danno non patrimoniale in euro 326,781,75 “espressi in moneta attuale”. In ordine agli interessi legali, “dovuti dal giorno del fatto, ossia dalla data dell'intervento del 13.11.2015 (c.d. mora ex re) … per evitarne il calcolo sulla
somma già integralmente rivalutata, dovranno essere conteggiati sulle somme devalutate alla data del fatto e via via annualmente rivalutate secondo gli indici Istat (cfr. Cass. S.U. 1712/95)”. Il precetto riporta quale importo devalutato al 13.11.2015 la somma di euro 272.091,38 e quale importo rivalutato con interessi al 16.9.2024 la somma di euro 357.315,65. Secondo i conteggi dell' di (cfr. CP_3 CP_2
relativi docc. 5 e 6), l'importo devalutato dovrebbe essere pari ad euro 271.865,02 e l'importo rivalutato con interessi al 16.9.2024 ad euro 356.996,00.
Sempre la sentenza del Tribunale di CC ha condannato la a pagare la somma di euro CP_3
164.366,28 “a titolo di lucro cessante, oltre interessi legali dalla data di stabilizzazione dei postumi
pagina 4 di 7 permanenti fino al saldo effettivo, da calcolarsi sulla somma devalutata da tale data e via via
annualmente rivalutata secondo gli indici Istat famiglie di operai e impiegati, oltre gli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza fino al pagamento effettivo”. Il precetto riporta, quale importo devalutato al 18.4.2018, la somma di euro 139.293,46 e quale importo rivalutato con interessi al
16.9.2024 la somma di euro 179.067,00. Secondo l'ASST (cfr. conteggi ai docc. 7 e 8 dell'opponente),
l'importo devalutato dovrebbe essere pari ad euro 139.175,51 e l'importo rivalutato con interessi al
16.9.2024 ad euro 178.904,12.
Osserva anzitutto il Giudicante come la fonte più attendibile per il calcolo della svalutazione e della rivalutazione monetaria è il sito dell'ISTAT, mentre, al contrario, la pagina web utilizzata dall'opponente (sito www.avvocatoandreani.it) non può ritenersi a priori attendibile: l' avrebbe CP_3
quindi dovuto attestare la corrispondenza degli importi così calcolati con quelli ottenuti applicando gli indici ISTAT, ma tanto non ha fatto: ciò basterebbe per rigettare le doglianze relative alle somme liquidate in sentenza.
Ad ogni modo, la svalutazione e la rivalutazione monetaria rientrano nei fatti notori, che il
Giudice può porre a fondamento della propria decisione ex art. 115 comma 2 c.p.c., intendendosi con tale definizione i fatti conosciuti da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo (da ultimo
Cass. 15.2.2024 n. 4182) e “riferiti ad eventi di carattere generale ed obiettivo che, proprio perché tali
(come, ad esempio, la svalutazione monetaria, oppure un evento bellico), non hanno bisogno di essere provati nella loro specificità” (così Cass.
6.3.2017 n. 5530).
E' ben possibile, quindi, procedere ai conteggi, senza ausilio di C.T.U., semplicemente consultando il sito dell'ISTAT ed inserendo all'interno della maschera di ricerca i parametri temporali utilizzati concordemente da entrambe le parti (perché ben definiti in sentenza). Così procedendo, si ricava che le somme precettate risultano essere addirittura inferiori al valore corretto emergente dagli indici ISTAT. In particolare:
- la somma di euro 326.781,75 liquidata in sentenza verrebbe ad essere così riquantificata:
importo devalutato pari ad euro 273.686,56; importo rivalutato con interessi al 31.8.2024 pari ad euro
359.049,99;
pagina 5 di 7 - la somma di euro 164.336,28 liquidata in sentenza verrebbe ad essere così riquantificata:
importo devalutato pari ad euro 140.124,71; importo rivalutato con interessi al 31.8.2024 pari ad euro
179.954,24.
È chiaro, quindi, che gli importi precettati di euro 357.315,65 ed euro 179.067,00 sono corretti e, anzi, leggermente più bassi rispetto a quelli risultanti dall'applicazione degli indici ISTAT mediante utilizzo del metodo di calcolo presente sul sito internet dell' . CP_4
Conseguentemente, il precetto di un importo inferiore al dovuto priva l'opponente della possibilità di dolersi dell'ammontare della somma intimata.
4.2 - Quanto alla seconda ragione di opposizione a precetto, il dispositivo della sentenza n.
182/2024 ha previsto la rifusione delle spese di lite in favore dell'attore “con distrazione a CP_1
favore del legale antistatario Avv. Amelia Arnò”: pertanto, è del tutto legittima la richiesta contenuta in precetto di corresponsione delle spese di lite direttamente a favore di quest'ultima.
5. - In conclusione, laddove non fosse intervenuto medio tempore il pagamento dell'importo precettato, l' di sarebbe risultata soccombente nell'odierna opposizione, per modo che va CP_3 CP_2
condannata, per il principio della soccombenza virtuale, a rifondere le spese di lite all'opposto, spese che si liquidano – in assenza di nota, tenuto conto del valore della controversia (pari al precetto di euro
562.413,19) e dell'attività effettivamente espletata (senza reale istruttoria) – in euro 17.046,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
6. - La soccombenza virtuale dell'opponente impone altresì il vaglio della domanda ex art. 96
c.p.c. avanzata dal secondo il quale l'azione intrapresa dall' sarebbe stata meramente CP_1 CP_3
dilatoria. In effetti, l' ha fondato le proprie censure su un conteggio effettuato attraverso un sito CP_3
diverso da quello dell'ISTAT, sulla cui attendibilità nulla è stato provato, nonché sull'errata convinzione della mancata sussistenza dei presupposti per la richiesta di distrazione delle spese, per la risoluzione della quale sarebbe stata sufficiente la lettura del dispositivo della sentenza 182/2024. In
aggiunta, una volta effettuato il pagamento – nelle more dei termini ex art. 171 ter c.p.c. – l'opponente avrebbe ben potuto dare immediatamente atto della cessata materia del contendere, senza dar corso alle successive fasi del giudizio, anche in un'ottica di contenimento delle spese di lite nel frattempo maturate.
pagina 6 di 7 Si dimostra perciò fondata la condanna dell' di al pagamento ex art. 96 comma 3 CP_3 CP_2
c.p.c. della somma di euro 9.000,00 , liquidata equitativamente parametrandola all'ammontare del valore delle spese di lite per le fasi di causa (parte dell'istruttoria e fase di decisione) che avrebbero potuto essere evitate, qualora l'opponente avesse tenuto una condotta maggiormente improntata all'economia processuale e alla buona fede.
L'opponente va altresì condannata al pagamento di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c..
Per Questi Motivi
Il Tribunale di CC, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
DICHIARA
cessata la materia del contendere;
CONDANNA
l' (c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, a pagare, in favore di ex art. 96 comma 3 c.p.c., la somma CP_1
di euro 9.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo, nonché, in favore della Cassa
delle ammende ex art. 96 comma 4 c.p.c., la somma di euro 1.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
CONDANNA
l' (c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, a rifondere a le spese di lite per euro 17.046,00 oltre 15% CP_1
spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in CC il 13 giugno 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 7 di 7