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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/07/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4358/2022
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4358/2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall' avv. G. Durante Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “1) In via cautelare si richiede la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento
n.10020210000189119001 con la quale si è intimato il pagamento dell'importo di ben
€.26283,92 , in virtù di un titolo esecutivo costituito dal verbale di contestazione estremi dell'atto “VERBALE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 749318526 già dichiarato nullo ed inefficace, stante l'espressa previsione della sentenza n. 6901/2019 EMESSA DAL
GIUDICE DI PACE DI Salerno n. 6901/2019 depositata in atti, ex art.623 e 624 cp.c relativamente agli importi come richiesti dall'Ente oltre Parte_2 interessi richiesti , stante la fondatezza dei motivi di opposizione e il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrenti da una eventuale esecuzione fortemente ingiusta diretta ad ottenere somme che risultano essere non dovute 2) Nel merito, si chiede
l'annullamento della cartella di pagamento n. 10020210000189119001 con la quale si è intimato il pagamento dell'importo di ben €. 26283,92, per quanto concerne la presente
pagina 1 di 6 opposizione, per intervenuta caducazione originaria del titolo esecutivo costituito
VERBALE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 749318526 già dichiarato nullo ed inefficace, stante l'espressa previsione della sentenza n. 6901/2019 EMESSA DAL
GIUDICE DI PACE DI Salerno n. 6901/2019 depositata in atti e passata in giudicato 3)
Condannare ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c.2043, e 2059c,c , l'Agente della riscossione e lo stesso ente creditore che con colpa grave hanno richiesto il pagamento di crediti non dovuti in favore del ricorrente al per la promossa azione esecutiva promosse dall' ingiustamente intrapresa nei Controparte_2 confronti del ricorrente in assenza di valido titolo nonché di una somma equitativamente determinata a danno delle parti soccombenti ex art. 96, c.p.c. in favore del ricorrente per
i danni patrimoniali e non subiti e subendi dal medesimo che si indicano sin d'ora in E.
2500,00 , anche per lo shock emotivo e lo stato di ansia reattivo subito dal ricorrente e conseguente danno alla salute e il conseguente stato di prostrazione psicologica e senso di pericolo e di impotenza derivati dal rischio di dover versare la complessiva somma di Euro 26283,92, tenuto conto anche della attività di ambulante svolta dal ricorrente nonché per aver dovuto promuovere e resistere ad una richiesta di pagamento in via esecutiva inesistente, ingiustificate e ingiustificabili, danno che può essere disposta e determinata d'ufficio in via equitativa ex art.1226 c.c. . . 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre Iva e C.P.A e le maggiorazioni ex art.14 t.f. in favore del procuratore antistatario in ossequio al principio della soccombenza ex art.91 c.p.c.”.
Per la convenuta: “Voglia codesta Autorità giudiziaria dichiarare l'inammissibilità o comunque rigettare l'avversa azione, con vittoria di spese di lite e onorari.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
pagina 2 di 6
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. impugnava la cartella di Parte_1 pagamento n. 10020210000189119001, notificatagli in data 14/06/2022, con la quale l gli chiedeva il pagamento, quale coobligato in Controparte_1 Controparte_2 solido, della complessiva somma di €. 26.283,92, relativamente agli importi asseritamente dovuti all'Ente Creditore, . A sostegno della Parte_2 domanda precisava che: 1) nella cartella esattoriale in questione, le somme risultavano iscritte nel ruolo n. 2021/0000558, reso esecutivo in data 10.11.2020 e consegnato in data 25.01.2021 dall'ente impositore , testualmente Partita Parte_2
“oviolam201700100000506001 VE201704220790110/19 – 20170422CC-
0002807901102019.” “Verbale violazione amministrativa n. 749318526 elevato dai
Carabinieri Compagnia di elevato in data 22.04.2017 a carico di casella Pt_2 [...]
Targato X57H; 2) che nella descrizione del tributo, venivano indicati i seguenti Pt_3 elementi: a) “Anno 2017, codice tributo 5010: contravvenzione al codice della strada,
Verbale di violazione amministrativa n. 749318526, notificata il 22.04.2017, ente impositore , importo a ruolo € 15.000,00 per infrazioni al codice Parte_2 della strada;
b) “Anno 2017, codice tributo 5011: contravvenzione al codice della strada,
Verbale di violazione amministrativa n. 749318526, notificata il 22.04.2017, ente impositore , importo a ruolo € 10.500,00, oltre spese di notifica per Parte_2
€ 12,44. Ciò posto, evidenziava che il verbale richiamato nella cartella impugnata era stato annullato dal Giudice di Pace di , con sentenza n. 6901/2019, depositata il Pt_2
16.01.2019 e notificata il 28.01.2019, oramai passata in giudicato, ragion per cui chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 10020210000189119001 e la condanna degli enti convenuti in solido al risarcimento danni per temerarietà della lite, ex art.96 c.p.c. e 2043 cc, da liquidarsi anche in via equitativa, ex art.1226 c.c.
Si costituiva per la convenuta l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, la quale eccepiva l'inammissibilità dell'azione per difetto di interesse ad agire, sostenendo che il
Sig. , nell'ottica di garantire rapporti leali tra Amministrazione e Cittadino, Parte_1
pagina 3 di 6 dando la possibilità di assolvere a determinate istanze direttamente in sede amministrativa, avrebbe dovuto attivare il procedimento amministrativo ex art. 1, commi
537 e ss. L. 228/2012. In pratica l'odierno attore, anziché adire il giudice, avrebbe dovuto presentare all'Agente della Riscossione una dichiarazione, che sarebbe stata successivamente trasmessa all'Ente creditore, con la quale documentare che gli atti emessi dall'Ente creditore erano stati annullati in via giurisdizionale, ottenendo la sospensione o lo sgravio della somma dovuta.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il credito posto a fondamento della cartella di pagamento impugnata con il presente giudizio risulta inesigibile e, comunque, non dovuto, atteso che il titolo esecutivo sulla scorta del quale si è agito, ovvero il verbale di violazione amministrativa n. 749318526, elevato nei confronti del sig. dai Carabinieri della Compagnia di Parte_1
in data 22.04.2017, è stato annullato con sentenza n. 6901/2019, resa dal Pt_2
Giudice di Pace di in data 21.11.2018 e notificata in data 28.01.2019, oramai Pt_2 passata in giudicato.
Detta circostanza risulta acclarata, in quanto incontestata.
Ne consegue, pertanto, la nullità assoluta e derivata dell'atto impugnato e del ruolo esattoriale. A tal proposito si rileva che, nonostante l'attrice avesse notificato la citata sentenza in data 21/11/2017 e nonostante la stessa fosse divenuta definitiva per mancata impugnazione, la , in data 10/11/2020, provvedeva, Parte_2 inopinatamente, ad iscrivere a ruolo le somme non dovute, interessando, poi, l
[...]
per provvedere al recupero delle somme messe a ruolo. Controparte_3
Né sono accoglibili le eccezioni formulate dall' - unica Controparte_1 convenuta costituita, risultando contumace la - la quale ritiene Parte_2
l'azione esperita improponibile o, comunque, inammissibile, in quanto non preceduta dalla dichiarazione/istanza rivolta, ex art. art. 1, commi 537 e ss. L. 228/2012, al
Concessionario della Riscossione o, comunque, dalla presentazione di una c.d. istanza di sgravio, con conseguente mancanza di interesse ad agire da parte dell'attore. Ed infatti, l'incardinamento del procedimento amministrativo di cui all'art. art. 1, commi 537
e ss. L. 228/2012, non individua, come erroneamente ritenuto dalla convenuta, un obbligo, in mancanza del quale si configura l'assenza dell'interesse ad agire della parte.
La disposizione richiamata prevede, infatti, unicamente il diritto, e non l'obbligo, della pagina 4 di 6 parte di presentare una dichiarazione con la quale documentare che l'atto emesso dall'Ente creditore sia stato annullato in via giurisdizionale.
Trattandosi di una facoltà e non di un atto dovuto, il contribuente non è vincolato, dunque, a dare corso ad un ulteriore adempimento amministrativo per evitare il recupero coattivo di una somma non dovuta, in quanto azionata in assenza di un valido titolo esecutivo. A maggior ragione nelle ipotesi, quali quelle di specie, in cui l'importo asseritamente richiesto era stato messo a ruolo circa un anno dopo la notifica della sentenza che aveva annullato il verbale posto a fondamento della riscossione.
Il mancato esperimento di tale procedimento in autotutela non costituisce, dunque, un limite alla facoltà del contribuente di richiedere l'annullamento di una cartella esattoriale da cui potrebbe subire un pregiudizio.
Né può rilevarsi una carenza di interesse ad agire.
Non avendo, infatti, effettuato la comunicazione amministrativa di cui trattasi e non avendo ottenuto, dunque, né l'annullamento della cartella successivamente notificata, né un provvedimento di sgravio, era precipuo interesse della parte proporre l'impugnativa della cartella, in quanto, diversamente, avrebbe dovuto versare le somme portate dall'atto impugnato, pur in assenza di un valido titolo.
Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento per lite temeraria, in assenza di prova, anche presuntiva, sul danno effettivamente subito dall'attore
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto, annulla la cartella di pagamento opposta;
2) condanna la , in persona del Controparte_4
Prefetto p.t., a pagare a titolo di competenze legali in favore dell'avv. Gianpaolo
Durante, dichiaratosi procuratore antistatario, la complessiva somma di € 4.046,00 per spese ed € 3.809,00, per competenze, oltre accessori di legge,
Si comunichi.
10.07.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4358/2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall' avv. G. Durante Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “1) In via cautelare si richiede la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento
n.10020210000189119001 con la quale si è intimato il pagamento dell'importo di ben
€.26283,92 , in virtù di un titolo esecutivo costituito dal verbale di contestazione estremi dell'atto “VERBALE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 749318526 già dichiarato nullo ed inefficace, stante l'espressa previsione della sentenza n. 6901/2019 EMESSA DAL
GIUDICE DI PACE DI Salerno n. 6901/2019 depositata in atti, ex art.623 e 624 cp.c relativamente agli importi come richiesti dall'Ente oltre Parte_2 interessi richiesti , stante la fondatezza dei motivi di opposizione e il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrenti da una eventuale esecuzione fortemente ingiusta diretta ad ottenere somme che risultano essere non dovute 2) Nel merito, si chiede
l'annullamento della cartella di pagamento n. 10020210000189119001 con la quale si è intimato il pagamento dell'importo di ben €. 26283,92, per quanto concerne la presente
pagina 1 di 6 opposizione, per intervenuta caducazione originaria del titolo esecutivo costituito
VERBALE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 749318526 già dichiarato nullo ed inefficace, stante l'espressa previsione della sentenza n. 6901/2019 EMESSA DAL
GIUDICE DI PACE DI Salerno n. 6901/2019 depositata in atti e passata in giudicato 3)
Condannare ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c.2043, e 2059c,c , l'Agente della riscossione e lo stesso ente creditore che con colpa grave hanno richiesto il pagamento di crediti non dovuti in favore del ricorrente al per la promossa azione esecutiva promosse dall' ingiustamente intrapresa nei Controparte_2 confronti del ricorrente in assenza di valido titolo nonché di una somma equitativamente determinata a danno delle parti soccombenti ex art. 96, c.p.c. in favore del ricorrente per
i danni patrimoniali e non subiti e subendi dal medesimo che si indicano sin d'ora in E.
2500,00 , anche per lo shock emotivo e lo stato di ansia reattivo subito dal ricorrente e conseguente danno alla salute e il conseguente stato di prostrazione psicologica e senso di pericolo e di impotenza derivati dal rischio di dover versare la complessiva somma di Euro 26283,92, tenuto conto anche della attività di ambulante svolta dal ricorrente nonché per aver dovuto promuovere e resistere ad una richiesta di pagamento in via esecutiva inesistente, ingiustificate e ingiustificabili, danno che può essere disposta e determinata d'ufficio in via equitativa ex art.1226 c.c. . . 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre Iva e C.P.A e le maggiorazioni ex art.14 t.f. in favore del procuratore antistatario in ossequio al principio della soccombenza ex art.91 c.p.c.”.
Per la convenuta: “Voglia codesta Autorità giudiziaria dichiarare l'inammissibilità o comunque rigettare l'avversa azione, con vittoria di spese di lite e onorari.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
pagina 2 di 6
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. impugnava la cartella di Parte_1 pagamento n. 10020210000189119001, notificatagli in data 14/06/2022, con la quale l gli chiedeva il pagamento, quale coobligato in Controparte_1 Controparte_2 solido, della complessiva somma di €. 26.283,92, relativamente agli importi asseritamente dovuti all'Ente Creditore, . A sostegno della Parte_2 domanda precisava che: 1) nella cartella esattoriale in questione, le somme risultavano iscritte nel ruolo n. 2021/0000558, reso esecutivo in data 10.11.2020 e consegnato in data 25.01.2021 dall'ente impositore , testualmente Partita Parte_2
“oviolam201700100000506001 VE201704220790110/19 – 20170422CC-
0002807901102019.” “Verbale violazione amministrativa n. 749318526 elevato dai
Carabinieri Compagnia di elevato in data 22.04.2017 a carico di casella Pt_2 [...]
Targato X57H; 2) che nella descrizione del tributo, venivano indicati i seguenti Pt_3 elementi: a) “Anno 2017, codice tributo 5010: contravvenzione al codice della strada,
Verbale di violazione amministrativa n. 749318526, notificata il 22.04.2017, ente impositore , importo a ruolo € 15.000,00 per infrazioni al codice Parte_2 della strada;
b) “Anno 2017, codice tributo 5011: contravvenzione al codice della strada,
Verbale di violazione amministrativa n. 749318526, notificata il 22.04.2017, ente impositore , importo a ruolo € 10.500,00, oltre spese di notifica per Parte_2
€ 12,44. Ciò posto, evidenziava che il verbale richiamato nella cartella impugnata era stato annullato dal Giudice di Pace di , con sentenza n. 6901/2019, depositata il Pt_2
16.01.2019 e notificata il 28.01.2019, oramai passata in giudicato, ragion per cui chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 10020210000189119001 e la condanna degli enti convenuti in solido al risarcimento danni per temerarietà della lite, ex art.96 c.p.c. e 2043 cc, da liquidarsi anche in via equitativa, ex art.1226 c.c.
Si costituiva per la convenuta l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, la quale eccepiva l'inammissibilità dell'azione per difetto di interesse ad agire, sostenendo che il
Sig. , nell'ottica di garantire rapporti leali tra Amministrazione e Cittadino, Parte_1
pagina 3 di 6 dando la possibilità di assolvere a determinate istanze direttamente in sede amministrativa, avrebbe dovuto attivare il procedimento amministrativo ex art. 1, commi
537 e ss. L. 228/2012. In pratica l'odierno attore, anziché adire il giudice, avrebbe dovuto presentare all'Agente della Riscossione una dichiarazione, che sarebbe stata successivamente trasmessa all'Ente creditore, con la quale documentare che gli atti emessi dall'Ente creditore erano stati annullati in via giurisdizionale, ottenendo la sospensione o lo sgravio della somma dovuta.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il credito posto a fondamento della cartella di pagamento impugnata con il presente giudizio risulta inesigibile e, comunque, non dovuto, atteso che il titolo esecutivo sulla scorta del quale si è agito, ovvero il verbale di violazione amministrativa n. 749318526, elevato nei confronti del sig. dai Carabinieri della Compagnia di Parte_1
in data 22.04.2017, è stato annullato con sentenza n. 6901/2019, resa dal Pt_2
Giudice di Pace di in data 21.11.2018 e notificata in data 28.01.2019, oramai Pt_2 passata in giudicato.
Detta circostanza risulta acclarata, in quanto incontestata.
Ne consegue, pertanto, la nullità assoluta e derivata dell'atto impugnato e del ruolo esattoriale. A tal proposito si rileva che, nonostante l'attrice avesse notificato la citata sentenza in data 21/11/2017 e nonostante la stessa fosse divenuta definitiva per mancata impugnazione, la , in data 10/11/2020, provvedeva, Parte_2 inopinatamente, ad iscrivere a ruolo le somme non dovute, interessando, poi, l
[...]
per provvedere al recupero delle somme messe a ruolo. Controparte_3
Né sono accoglibili le eccezioni formulate dall' - unica Controparte_1 convenuta costituita, risultando contumace la - la quale ritiene Parte_2
l'azione esperita improponibile o, comunque, inammissibile, in quanto non preceduta dalla dichiarazione/istanza rivolta, ex art. art. 1, commi 537 e ss. L. 228/2012, al
Concessionario della Riscossione o, comunque, dalla presentazione di una c.d. istanza di sgravio, con conseguente mancanza di interesse ad agire da parte dell'attore. Ed infatti, l'incardinamento del procedimento amministrativo di cui all'art. art. 1, commi 537
e ss. L. 228/2012, non individua, come erroneamente ritenuto dalla convenuta, un obbligo, in mancanza del quale si configura l'assenza dell'interesse ad agire della parte.
La disposizione richiamata prevede, infatti, unicamente il diritto, e non l'obbligo, della pagina 4 di 6 parte di presentare una dichiarazione con la quale documentare che l'atto emesso dall'Ente creditore sia stato annullato in via giurisdizionale.
Trattandosi di una facoltà e non di un atto dovuto, il contribuente non è vincolato, dunque, a dare corso ad un ulteriore adempimento amministrativo per evitare il recupero coattivo di una somma non dovuta, in quanto azionata in assenza di un valido titolo esecutivo. A maggior ragione nelle ipotesi, quali quelle di specie, in cui l'importo asseritamente richiesto era stato messo a ruolo circa un anno dopo la notifica della sentenza che aveva annullato il verbale posto a fondamento della riscossione.
Il mancato esperimento di tale procedimento in autotutela non costituisce, dunque, un limite alla facoltà del contribuente di richiedere l'annullamento di una cartella esattoriale da cui potrebbe subire un pregiudizio.
Né può rilevarsi una carenza di interesse ad agire.
Non avendo, infatti, effettuato la comunicazione amministrativa di cui trattasi e non avendo ottenuto, dunque, né l'annullamento della cartella successivamente notificata, né un provvedimento di sgravio, era precipuo interesse della parte proporre l'impugnativa della cartella, in quanto, diversamente, avrebbe dovuto versare le somme portate dall'atto impugnato, pur in assenza di un valido titolo.
Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento per lite temeraria, in assenza di prova, anche presuntiva, sul danno effettivamente subito dall'attore
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto, annulla la cartella di pagamento opposta;
2) condanna la , in persona del Controparte_4
Prefetto p.t., a pagare a titolo di competenze legali in favore dell'avv. Gianpaolo
Durante, dichiaratosi procuratore antistatario, la complessiva somma di € 4.046,00 per spese ed € 3.809,00, per competenze, oltre accessori di legge,
Si comunichi.
10.07.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6