Sentenza 30 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 30/03/2023, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/03/2023
N. 00363/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00315/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2018, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Contieri e Bruno Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
a) del provvedimento, emesso in Sanremo l'-OMISSIS-, con il quale il Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) – Questura della provincia di Imperia, ha applicato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, ai sensi dell'art. 2 l. n. 1423/1956, ordinando al ricorrente di “trasferirsi a -OMISSIS- provincia di -OMISSIS-(…) e di presentarsi al comune entro giorni 1 cui dovrà rimettere il presente”, notificato al ricorrente in tale data; b) del verbale del Questore della Provincia di Imperia allegato al provvedimento, dell'-OMISSIS-, con cui si diffida il ricorrente “dal fare ritorno in -OMISSIS- senza la preventiva autorizzazione di questo Ufficio, per il periodo di anni tre, con l'avvertenza che in caso di contravvenzione sarà denunziato all'Autorità Giudiziaria”; c) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Imperia;
Vista la memoria depositata il 14 febbraio 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 marzo 2023 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, a seguito della predetta dichiarazione di parte ricorrente, non resti al collegio che dichiarare il ricorso in esame improcedibile, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe, per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore
Luca Morbelli, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.