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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1311/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 1311/2021 e rimessa al Collegio all'udienza del 13/11/2024, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
promossa da
(CF: ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Cirò Marina (KR), alla Via Sele, snc, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio, in Cirò Marina (KR) alla Via Vico Nono Mandorleto, 14, presso lo studio dell'Avv.
Giovanna Abbruzzino, giusta procura in atti;
-parte ricorrente -
nei confronti di
(CF: ), nato a [...], il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], int. 1, ed elettivamente domiciliato in Firenze alla Via Ottavio
Rinuccini n. 27 G, presso lo studio dell'Avv. Nicodemo Ieritano, giusta procura in atti.
-parte resistente-
PUBBLICO MINISTERO - intervenuto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- E hanno contratto matrimonio in Cirò Parte_1 Controparte_1
Marina in data 16.08.2000, con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune con atto n. 43, Parte II, Serie A, dell'anno 2000;
- dalla loro unione nascevano i figli: nato il [...] a [...]; Persona_1 Per_2
nato il [...] a [...]; nato il [...] a [...];
[...] CP_2 CP_3
, nato il [...] a [...];
[...]
- nell'anno 2019 le parti si sono separate dinanzi al Tribunale di Crotone con sentenza n.
1474/2019, pubbl. il 19.12.2019. Con ricorso depositato in data 08.07.2021 chiedeva: dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affido esclusivo dei figli minori e stante CP_2 CP_3 il totale e completo disinteresse del padre nei confronti dei figli;
porre a carico del resistente la somma di Euro 800,00 quale contributo mensile per il mantenimento della prole, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 16.11.2021, non compariva ed il Presidente, Controparte_1 verificata la regolarità della notifica, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti:
“1. Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente ed a fissare la propria residenza dovunque lo vorranno.
2. Conferma nel resto le condizioni già fissate con la sentenza che ha sancito la separazione.”
La prima udienza dinanzi al giudice relatore del 02.02.2022 veniva rinviata ai fini della verifica della regolarità della notifica nei confronti del sig. ; dopo una serie di rinvii disposti per Controparte_1 consentire il perfezionamento della notifica nei confronti di parte resistente, in data 13.09.2023 si costituiva , il quale si opponeva a tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto Controparte_1
e chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre;
- rigetto della domanda di mantenimento dei figli, stante la sua impossibilità oggettiva a lavorare, in quanto affetto da una grave invalidità riconosciuta dall' . CP_4
Alla successiva udienza del 22.11.2023 compariva personalmente ed il giudice Controparte_1 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6, c.p.c.
Con decreto del 26.04.2024 il giudice disponeva la trattazione scritta dell'udienza, già fissata per il
05.06.2024 ex art. 127 ter c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte.
Per l'udienza del 05.06.2024 le parti depositavano note scritte, contenenti le rispettive istanze ed il giudice successivamente ammetteva con ordinanza i mezzi istruttori.
Alla successiva udienza del 02.10.2024 parte resistente rinunciava all'escussione dei testi già ammessi e si procedeva all'interrogatorio formale del sig. . Controparte_1
Con ordinanza del 04.10.2024 il Giudice, sciolta la riserva, si pronunciava in merito alle istanze formulate dalle parti in udienza e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.11.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Alla suddetta udienza i difensori delle parti depositavano note scritte ed il giudice con ordinanza del
13.11.2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini 190 c.p.c.
*****
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata in data 08.01.2019; i coniugi si sono separati con sentenza n. 1474/2019 pubbl. il 19.12.2019; il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato in data 08.07.2021.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Sulla domanda di affido esclusivo. Deve preliminarmente essere precisato che nelle more del procedimento il figlio (classe 2004) CP_2 ha raggiunto la maggiore età, ragion per cui la domanda di affido esclusivo deve ritenersi circoscritta al figlio minore . CP_3
La domanda di affido esclusivo del figlio minore deve essere rigettata. CP_3
Infatti la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che
“l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore” (v. ex multis Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010).
Ebbene, dall'istruttoria svolta è emerso che anche quando parte resistente viveva in Germania manteneva i rapporti con i figli (su stessa ammissione della parte ricorrente, v. verbale di udienza del
11.01.2023: “Non lo sento dalla separazione, si sente solo con i figli”); è altresì emerso che di recente vi è stato un ulteriore avvicinamento tra i figli e il padre;
in particolare, il Signor è tornato a CP_1 vivere a Cirò Marina e sta cercando di aiutare i figli a trovare un lavoro (v. verbale di udienza del
22.11.2023).
Per tali ragioni e non essendo emersi, ad esito dell'istruttoria svolta, elementi indicativi di inidoneità
o di mancanza di competenze genitoriali tali da rendere dannoso per il regime dell'affido CP_3 condiviso – peraltro, concordato in sede di separazione –, il Tribunale reputa opportuno disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. CP_3
Quanto alle frequentazioni tra il figlio ed il genitore non collocatario, deve disporsi che le visite siano libere, subordinate ad un congruo preavviso alla madre e condizionate all'effettivo interesse del padre a coltivare la relazione genitoriale, sempre nel rispetto delle esigenze e della volontà di CP_3
Sul contributo nel mantenimento della prole.
Deve premettersi che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (v. di recente Cass.
Civ., Sez. I, ord. 11 settembre 2024 n. 24391).
Venendo al primo figlio nato nel 2001, analizzando la documentazione medica depositata Per_1 dalla parte ricorrente deve ritenersi che egli non presenta condizioni che gli impediscano l'attività lavorativa o lo svolgimento di una normale vita quotidiana. Considerata l'età di (24 anni), Per_1 il fatto che avrebbe dovuto completare da tempo il percorso di studi e l'assenza di prove circa una sua iscrizione universitaria o ad altri percorsi formativi, non sussistono giustificazioni per il suo mancato inserimento nel mondo del lavoro, con conseguente insussistenza di un obbligo a contribuire al suo mantenimento. Riguardo a nato nel 2002, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente attesta lo Per_2 svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato in qualità di cameriere, circostanza che esclude la sussistenza del diritto al mantenimento. Invero, l'espletamento pregresso di attività lavorativa da parte del figlio, ancorché questi versi attualmente in stato di non autosufficienza economica, costituisce prova del raggiungimento di adeguata capacità lavorativa, determinando l'estinzione dell'obbligo di mantenimento gravante sul genitore. Né, secondo la giurisprudenza, assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, ad esempio, la negatività dell'andamento dell'attività commerciale dal medesimo espletata), le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (v. ex multis Cass. Civ. Sez. VI, Ord. n. 2344/2023).
In ordine al figlio nato nel 2004, occorre rilevare che egli ha acquisito lo status di CP_2 maggiorenne solo di recente e che, dall'esame della documentazione versata in atti, si evince che le attività lavorative da lui espletate si qualificano come rapporti di tirocinio, ascrivibili pertanto alla sfera formativa piuttosto che all'ambito lavorativo stricto sensu.
Ne consegue, pertanto, l'obbligo del padre a contribuire nel mantenimento di e di , CP_2 CP_3 ancora minorenne (classe 2013).
Relativamente a quanto dedotto da parte resistente circa il venir meno dell'obbligo di mantenimento della prole in considerazione del proprio stato di salute precario – trovandosi nella condizione di percettore di assegno di invalidità –, benché sia condivisibile la sussistenza di un interesse pubblico, quale diretta esplicazione del principio di solidarietà sociale cristallizzato nell'art. 38 della
Costituzione, volto a garantire alla persona inabile al lavoro un trattamento “adeguato alle esigenze di vita”, detto principio deve necessariamente contemperarsi con quello, di pari rango, che impone ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli. Tale obbligo, anch'esso espressamente sancito dalla Carta fondamentale all'art. 30, grava parimenti sul soggetto pensionato, il quale assume simultaneamente la qualifica di beneficiario di un trattamento pensionistico adeguato e di obbligato nei confronti della prole, fermo restando il limite delle proprie concrete possibilità economiche (cfr.
Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, Ordinanza n. 4801/2018).
Applicando il suesposto principio giurisprudenziale al caso di specie, considerato peraltro che il
è percettore di assegno di invalidità ma non inabile al lavoro (essendo iscritto al Centro per CP_1
l'Impiego di Cirò Marina - v. doc. 4 fasc. parte resistente) e che la madre svolge lavori saltuari, il
Tribunale reputa opportuno disporre che versi in favore di , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , CP_2 CP_3
l'importo di € 125,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di € 250,00, importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, mentre le spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Crotone, previamente concordate tra i genitori, saranno sostenute da entrambi in misura del 50%.
Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
Spese di lite.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1311/2021, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
E che hanno contratto matrimonio in Cirò Marina in data
[...] Controparte_1
16/08/2000, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune con atto n. 43,
Parte II, Serie A, dell'anno 2000;
2) Rigetta la domanda di affido esclusivo del figlio CP_3
3) Dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione CP_3 presso la madre e che le frequentazioni padre-figlio siano libere e previo congruo preavviso alla madre, sempre nel rispetto dell'interesse e volontà del minore;
4) Dispone che versi in favore di , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , l'importo di € 125,00 CP_2 CP_3 mensili per ciascun figlio, per un totale di € 250,00, importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, mentre le spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Crotone, previamente concordate tra i genitori salvi i casi di urgenza, saranno sostenute da entrambi in misura del 50%;
5) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cirò Marina, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Crotone, nella Camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 1311/2021 e rimessa al Collegio all'udienza del 13/11/2024, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
promossa da
(CF: ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Cirò Marina (KR), alla Via Sele, snc, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio, in Cirò Marina (KR) alla Via Vico Nono Mandorleto, 14, presso lo studio dell'Avv.
Giovanna Abbruzzino, giusta procura in atti;
-parte ricorrente -
nei confronti di
(CF: ), nato a [...], il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], int. 1, ed elettivamente domiciliato in Firenze alla Via Ottavio
Rinuccini n. 27 G, presso lo studio dell'Avv. Nicodemo Ieritano, giusta procura in atti.
-parte resistente-
PUBBLICO MINISTERO - intervenuto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- E hanno contratto matrimonio in Cirò Parte_1 Controparte_1
Marina in data 16.08.2000, con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune con atto n. 43, Parte II, Serie A, dell'anno 2000;
- dalla loro unione nascevano i figli: nato il [...] a [...]; Persona_1 Per_2
nato il [...] a [...]; nato il [...] a [...];
[...] CP_2 CP_3
, nato il [...] a [...];
[...]
- nell'anno 2019 le parti si sono separate dinanzi al Tribunale di Crotone con sentenza n.
1474/2019, pubbl. il 19.12.2019. Con ricorso depositato in data 08.07.2021 chiedeva: dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affido esclusivo dei figli minori e stante CP_2 CP_3 il totale e completo disinteresse del padre nei confronti dei figli;
porre a carico del resistente la somma di Euro 800,00 quale contributo mensile per il mantenimento della prole, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 16.11.2021, non compariva ed il Presidente, Controparte_1 verificata la regolarità della notifica, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti:
“1. Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente ed a fissare la propria residenza dovunque lo vorranno.
2. Conferma nel resto le condizioni già fissate con la sentenza che ha sancito la separazione.”
La prima udienza dinanzi al giudice relatore del 02.02.2022 veniva rinviata ai fini della verifica della regolarità della notifica nei confronti del sig. ; dopo una serie di rinvii disposti per Controparte_1 consentire il perfezionamento della notifica nei confronti di parte resistente, in data 13.09.2023 si costituiva , il quale si opponeva a tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto Controparte_1
e chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre;
- rigetto della domanda di mantenimento dei figli, stante la sua impossibilità oggettiva a lavorare, in quanto affetto da una grave invalidità riconosciuta dall' . CP_4
Alla successiva udienza del 22.11.2023 compariva personalmente ed il giudice Controparte_1 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6, c.p.c.
Con decreto del 26.04.2024 il giudice disponeva la trattazione scritta dell'udienza, già fissata per il
05.06.2024 ex art. 127 ter c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte.
Per l'udienza del 05.06.2024 le parti depositavano note scritte, contenenti le rispettive istanze ed il giudice successivamente ammetteva con ordinanza i mezzi istruttori.
Alla successiva udienza del 02.10.2024 parte resistente rinunciava all'escussione dei testi già ammessi e si procedeva all'interrogatorio formale del sig. . Controparte_1
Con ordinanza del 04.10.2024 il Giudice, sciolta la riserva, si pronunciava in merito alle istanze formulate dalle parti in udienza e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.11.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Alla suddetta udienza i difensori delle parti depositavano note scritte ed il giudice con ordinanza del
13.11.2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini 190 c.p.c.
*****
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata in data 08.01.2019; i coniugi si sono separati con sentenza n. 1474/2019 pubbl. il 19.12.2019; il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato in data 08.07.2021.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Sulla domanda di affido esclusivo. Deve preliminarmente essere precisato che nelle more del procedimento il figlio (classe 2004) CP_2 ha raggiunto la maggiore età, ragion per cui la domanda di affido esclusivo deve ritenersi circoscritta al figlio minore . CP_3
La domanda di affido esclusivo del figlio minore deve essere rigettata. CP_3
Infatti la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che
“l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore” (v. ex multis Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010).
Ebbene, dall'istruttoria svolta è emerso che anche quando parte resistente viveva in Germania manteneva i rapporti con i figli (su stessa ammissione della parte ricorrente, v. verbale di udienza del
11.01.2023: “Non lo sento dalla separazione, si sente solo con i figli”); è altresì emerso che di recente vi è stato un ulteriore avvicinamento tra i figli e il padre;
in particolare, il Signor è tornato a CP_1 vivere a Cirò Marina e sta cercando di aiutare i figli a trovare un lavoro (v. verbale di udienza del
22.11.2023).
Per tali ragioni e non essendo emersi, ad esito dell'istruttoria svolta, elementi indicativi di inidoneità
o di mancanza di competenze genitoriali tali da rendere dannoso per il regime dell'affido CP_3 condiviso – peraltro, concordato in sede di separazione –, il Tribunale reputa opportuno disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. CP_3
Quanto alle frequentazioni tra il figlio ed il genitore non collocatario, deve disporsi che le visite siano libere, subordinate ad un congruo preavviso alla madre e condizionate all'effettivo interesse del padre a coltivare la relazione genitoriale, sempre nel rispetto delle esigenze e della volontà di CP_3
Sul contributo nel mantenimento della prole.
Deve premettersi che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (v. di recente Cass.
Civ., Sez. I, ord. 11 settembre 2024 n. 24391).
Venendo al primo figlio nato nel 2001, analizzando la documentazione medica depositata Per_1 dalla parte ricorrente deve ritenersi che egli non presenta condizioni che gli impediscano l'attività lavorativa o lo svolgimento di una normale vita quotidiana. Considerata l'età di (24 anni), Per_1 il fatto che avrebbe dovuto completare da tempo il percorso di studi e l'assenza di prove circa una sua iscrizione universitaria o ad altri percorsi formativi, non sussistono giustificazioni per il suo mancato inserimento nel mondo del lavoro, con conseguente insussistenza di un obbligo a contribuire al suo mantenimento. Riguardo a nato nel 2002, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente attesta lo Per_2 svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato in qualità di cameriere, circostanza che esclude la sussistenza del diritto al mantenimento. Invero, l'espletamento pregresso di attività lavorativa da parte del figlio, ancorché questi versi attualmente in stato di non autosufficienza economica, costituisce prova del raggiungimento di adeguata capacità lavorativa, determinando l'estinzione dell'obbligo di mantenimento gravante sul genitore. Né, secondo la giurisprudenza, assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, ad esempio, la negatività dell'andamento dell'attività commerciale dal medesimo espletata), le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (v. ex multis Cass. Civ. Sez. VI, Ord. n. 2344/2023).
In ordine al figlio nato nel 2004, occorre rilevare che egli ha acquisito lo status di CP_2 maggiorenne solo di recente e che, dall'esame della documentazione versata in atti, si evince che le attività lavorative da lui espletate si qualificano come rapporti di tirocinio, ascrivibili pertanto alla sfera formativa piuttosto che all'ambito lavorativo stricto sensu.
Ne consegue, pertanto, l'obbligo del padre a contribuire nel mantenimento di e di , CP_2 CP_3 ancora minorenne (classe 2013).
Relativamente a quanto dedotto da parte resistente circa il venir meno dell'obbligo di mantenimento della prole in considerazione del proprio stato di salute precario – trovandosi nella condizione di percettore di assegno di invalidità –, benché sia condivisibile la sussistenza di un interesse pubblico, quale diretta esplicazione del principio di solidarietà sociale cristallizzato nell'art. 38 della
Costituzione, volto a garantire alla persona inabile al lavoro un trattamento “adeguato alle esigenze di vita”, detto principio deve necessariamente contemperarsi con quello, di pari rango, che impone ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli. Tale obbligo, anch'esso espressamente sancito dalla Carta fondamentale all'art. 30, grava parimenti sul soggetto pensionato, il quale assume simultaneamente la qualifica di beneficiario di un trattamento pensionistico adeguato e di obbligato nei confronti della prole, fermo restando il limite delle proprie concrete possibilità economiche (cfr.
Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, Ordinanza n. 4801/2018).
Applicando il suesposto principio giurisprudenziale al caso di specie, considerato peraltro che il
è percettore di assegno di invalidità ma non inabile al lavoro (essendo iscritto al Centro per CP_1
l'Impiego di Cirò Marina - v. doc. 4 fasc. parte resistente) e che la madre svolge lavori saltuari, il
Tribunale reputa opportuno disporre che versi in favore di , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , CP_2 CP_3
l'importo di € 125,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di € 250,00, importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, mentre le spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Crotone, previamente concordate tra i genitori, saranno sostenute da entrambi in misura del 50%.
Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
Spese di lite.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1311/2021, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
E che hanno contratto matrimonio in Cirò Marina in data
[...] Controparte_1
16/08/2000, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune con atto n. 43,
Parte II, Serie A, dell'anno 2000;
2) Rigetta la domanda di affido esclusivo del figlio CP_3
3) Dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione CP_3 presso la madre e che le frequentazioni padre-figlio siano libere e previo congruo preavviso alla madre, sempre nel rispetto dell'interesse e volontà del minore;
4) Dispone che versi in favore di , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , l'importo di € 125,00 CP_2 CP_3 mensili per ciascun figlio, per un totale di € 250,00, importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, mentre le spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Crotone, previamente concordate tra i genitori salvi i casi di urgenza, saranno sostenute da entrambi in misura del 50%;
5) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cirò Marina, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Crotone, nella Camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli