Rigetto
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/06/2025, n. 5541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5541 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 05541/2025REG.PROV.COLL.
N. 04327/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4327 del 2023, proposto dal fallimento "Power Wash s.r.l. in liquidazione", in persona del curatore ME pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Lieto e Raffaele Guerritore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Nocera Inferiore, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Carmine De Vita in Roma, via Gallia n. 122;
il Consorzio di bonifica integrale del Comprensorio Sarno - Bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell'Irno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Acocella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
il Coordinamento provinciale di Salerno delle guardie ambientali d'Italia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. II, 27 dicembre 2022, n. 3647, che ha dichiarato estinto il giudizio instaurato da Power Wash s.r.l.:
A) per l'annullamento:
- del provvedimento del Comune di Nocera Inferiore del 2 novembre 2017, recante intimazione all'interruzione degli scarichi di acque reflue e meteoriche nei collettori consortili del canale Fosso Imperatore, e quindi a trattare le suddette acque reflue come rifiuti liquidi;
- dell'ordinanza sindacale del Comune di Nocera Inferiore n. 47 del 2 novembre 2017;
- della diffida del 30 novembre 2017, sempre a cura del Comune di Nocera Inferiore;
- per quanto di ragione, della deliberazione del 27 ottobre 2017 del commissario straordinario del Consorzio di bonifica integrale del Comprensorio Sarno;
B) per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore e del Consorzio di bonifica integrale del Comprensorio Sarno - Bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell'Irno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Martina Arrivi e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il presente appello verte sulla legittimità della declaratoria di estinzione del giudizio, pronunciata dal giudice di primo grado in ragione della mancata prosecuzione o riassunzione, nei termini di legge, del processo interrottosi a causa del fallimento della parte ricorrente.
2. I fatti di causa possono essere riassunti come segue.
Con ricorso notificato e depositato il 24 novembre 2017, la società Power Wash s.r.l., autorizzata allo svolgimento, con emissioni in atmosfera, dell'attività di tintoria di tessuti in cotone e denim e di fissaggi meccanici in località Fosso Imperatore, nel comune di Nocera Inferiore, ha impugnato, dinanzi al T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, i provvedimenti con cui il Comune di Nocera Inferiore ha vietato alle imprese operanti in loco , tra cui la Power Wash s.r.l., lo scarico delle acque reflue e meteoriche nel canale Fosso Imperatore. Le decisioni comunali hanno fatto seguito a un provvedimento – parimenti impugnato dalla società, quale atto presupposto – del Consorzio di bonifica integrale del Comprensorio Sarno, con il quale era stato riscontrato un diffuso inquinamento delle acque del canale consortile Fosso Imperatore ed era stato revocato il nulla osta idraulico facente capo al Comune di Nocera Inferiore, nonché era stato intimato al Comune il ripristino dello stato dei luoghi.
Con atto di motivi aggiunti, la società Power Wash s.r.l. ha, inoltre, proposto una domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei provvedimenti avversati, avendo dovuto chiudere la propria attività.
Si sono costituiti il Comune di Nocera Inferiore e il Consorzio di bonifica integrale del Comprensorio Sarno. È, inoltre, intervenuto ad opponendum il Coordinamento provinciale di Salerno delle guardie ambientali d'Italia.
All'esito dell'incidente cautelare, è stata respinta la richiesta della ricorrente di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Successivamente, con sentenza del Tribunale di Nola pubblicata il 21 ottobre 2020, la società Power Wash s.r.l. è stata dichiarata fallita. Detta sentenza è stata depositata in giudizio dal Consorzio di bonifica il 22 ottobre 2022.
Il 9 novembre 2022, il curatore del fallimento della Power Wash s.r.l. ha notificato e depositato un atto di intervento ad ND , onde costituirsi nel giudizio interrotto. All'atto di intervento, il curatore ha allegato l'autorizzazione a proseguire il giudizio, emessa dal giudice delegato il 2 febbraio 2021, su conforme istanza della curatela datata 1° febbraio 2021.
Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'estinzione del giudizio per tardiva prosecuzione dello stesso, dal momento che la curatela era a conoscenza dell'evento interruttivo quantomeno dal 1° febbraio 2021, data in cui ha richiesto l'autorizzazione giudiziale alla prosecuzione del processo.
Con sentenza n. 3647 del 27 dicembre 2022, il T.A.R., dopo una ricostruzione delle posizioni giurisprudenziali sul tema, ha ritenuto preferibile far decorrere il termine di tre mesi per la prosecuzione del processo interrotto ( ex artt. 80 cod. proc. amm. e 305 cod. proc. civ.) dalla data di dichiarazione del fallimento, indi dal 21 ottobre 2020, e pertanto, stante la tardività dell'intervento ad ND depositato dalla curatela ME, ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'art. 35, co. 2, lett. a), cod. proc. amm.
3. Con ricorso notificato il 18 maggio 2023 e depositato il giorno successivo, il fallimento della Power Wash s.r.l. ha appellato la sentenza, sostenendo l'erroneità della declaratoria di estinzione: l'appellante ha richiamato l'orientamento, da accreditare alle Sezioni unite della Cassazione (v. infra ), secondo il quale il termine per la prosecuzione e per la riassunzione del processo interrotto per fallimento di una parte decorre sempre dalla comunicazione, nelle forme di legge, del provvedimento con cui il giudice a quo dichiara l'interruzione del giudizio; di conseguenza, giacché nel caso in esame l'interruzione non è stata mai dichiarata, la prosecuzione del giudizio, avvenuta il 9 novembre 2022, sarebbe tempestiva.
In subordine, l'appellante ha richiesto il riconoscimento dell'errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., stanti le incertezze giurisprudenziali sulla tematica.
4. Costituendosi in giudizio, tanto il Comune di Nocera Inferiore quanto il Consorzio di bonifica integrale del Comprensorio Sarno hanno insistito per la tardività dell'atto di prosecuzione ( rectius , dell'atto di intervento ad ND ) della curatela ME, sia rispetto alla data della sentenza di fallimento (21 ottobre 2020) sia rispetto alla data della legale conoscenza dell'intervenuta interruzione dello specifico giudizio, ricavabile dalla domanda di autorizzazione a proseguirlo (1° febbraio 2021). In subordine, le amministrazioni hanno fatto presente che l'autorizzazione alla prosecuzione era stata chiesta e rilasciata unicamente per la domanda risarcitoria, sicché, ove il processo dovesse seguire, il thema decidendum risulterebbe ristretto rispetto a quello originario.
5. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 27 febbraio 2025.
DIRITTO
6. La questione controversa nel presente giudizio è quale sia il dies a quo del termine trimestrale entro il quale il curatore ME ha l'onere di proseguire il processo interrotto per fallimento dell'impresa. È, infatti, dalla sua risoluzione che dipende la conferma della sentenza appellata, che ha dichiarato il giudizio estinto per intempestività dell'atto di prosecuzione, oppure, in caso contrario, la riforma della pronuncia, con rinvio della causa al primo giudice, a norma dell'art. 105, co. 1, cod. proc. amm.
Più precisamente, nel caso di specie si prospettano tre possibili esiti del giudizio:
- se il termine decorre dalla data del fallimento (21 ottobre 2020), come affermato dal T.A.R., va constatata l'estinzione del giudizio di primo grado e confermata la sentenza appellata;
- se il termine decorre dalla data in cui il curatore della procedura ME ha domandato di essere autorizzato alla prosecuzione del giudizio (1° febbraio 2021) o, al più, dalla data dell'autorizzazione del giudice delegato (2 febbraio 2021), occorre ugualmente constatare la tardività dell'atto di costituzione in giudizio del curatore del 9 novembre 2022 e confermare, seppur con diversa motivazione, la sentenza di primo grado;
- se il termine decorre dalla data della comunicazione al curatore della dichiarazione di interruzione del processo, la sentenza deve essere riformata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, co. 1, cod. proc. amm., poiché il presente giudizio non è mai stato dichiarato interrotto e, di conseguenza, non è neppure mai sorto l'onere di proseguirlo.
7. L'interruzione del processo per causa di fallimento di una parte è disciplinata dall'art. 43 r.d. 267/1942 (l. fall), che – dopo aver premesso che nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore (co. 1), mentre il fallito può intervenire in giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge (co. 2) – sancisce, al comma 3, che «[l] 'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo ».
La disposizione appena citata è stata introdotta con l'art. 41 d.lgs. 5/2006, onde separare il fallimento dagli altri casi di perdita della capacità processuale della parte costituita a mezzo di difensore, per i quali l'art. 300, co. 1 e 2, cod. proc. civ. prevede che l'interruzione ha luogo solo dal momento in cui il procuratore costituito dichiara in giudizio o notifica all'altra parte l'evento interruttivo. Si è concordato, in dottrina come in giurisprudenza, che la modifica legislativa abbia determinato la nascita di una nuova ipotesi di interruzione automatica del processo, oltre a quelle codicistiche di cui agli artt. 299, 300, co. 3, e 301 cod. proc. civ. (ad esempio, la morte o l'impedimento del difensore), operante ipso iure a partire dalla dichiarazione giudiziale di fallimento di una delle parti, senza che rilevi il momento in cui siffatta circostanza faccia ingresso nel giudizio pendente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 20 marzo 2008, n. 7443; Corte Cost., 21 gennaio 2010, n. 17). La novella è stata approntata al dichiarato fine, espressamente enunciato nella relazione illustrativa del d.lgs. 5/2006, di « accelerare le procedure applicabili alle controversie fallimentari », non essendo più necessario attendere l'iniziativa del difensore costituito per l'interruzione del processo e, correlatamente, per la sua riattivazione.
La succitata ipotesi interruttiva, contenuta in una normativa trasversale, opera anche nel processo amministrativo, il cui codice non individua autonomamente i casi di interruzione del giudizio, ma rinvia alla disciplina processualcivilistica (art. 79, co. 2, cod. proc. amm.).
8. Come noto, il giudizio interrotto deve essere proseguito dalla parte che ha subito la causa interruttiva o riassunto dalle altre parti, entro un termine perentorio, altrimenti si estingue (artt. 305 e 307 cod. proc. civ.; artt. 35 e 80 cod. proc. amm.). L'art. 43 l. fall., tuttavia, non si occupa di regolare la riattivazione del processo interrotto, sicché si deve fare diretto riferimento alle norme dei codici di rito.
È opportuno precisare fin da subito che di tale disciplina si è fatto, in parte, carico il d.lgs. 14/2019, recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (c.c.i.i.). Infatti, l'art. 143, co. 3, c.c.i.i., che è norma sostitutiva dell'art. 43, co. 3, l. fall., prescrive: « L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice ». La nuova disposizione, appena menzionata, però, non è applicabile alla fattispecie per cui è causa, in quanto vigente per liquidazioni giudiziali successive al 15 luglio 2022 (artt. 389 e 390 c.c.i.i.), mentre la società Power Wash s.r.l. è stata dichiarata fallita il 21 ottobre 2020. L'impatto dell'art. 143 c.c.i.i. sul processo amministrativo sarà, comunque, oggetto di una più approfondita riflessione nel prosieguo.
Tanto precisato, nel processo civile, il termine perentorio per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto è di tre mesi, decorrente – a norma dell'art. 305 cod. proc. civ., come interpolato dalla Corte costituzionale (Corte Cost., 15 dicembre 1967, n. 139; Id., 6 luglio 1971, n. 159) – dalla conoscenza dell'evento interruttivo, che con il tempo la giurisprudenza della Cassazione ha inteso come conoscenza "legale", cioè acquisita mediante una dichiarazione, una notificazione o una certificazione rappresentativa dell'evento interruttivo (cfr., ex multis , Cass. Civ., Sez. Lav., 7 marzo 2013, n. 5650; Id., Sez. VI, 25 febbraio 2015, n. 3782; Id., Sez. III, 28 dicembre 2016, n. 27165).
Rispetto al giudizio amministrativo, è previsto che, se non avviene la prosecuzione, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione (art. 80, co. 3, cod. proc. amm). L'art. 80, co. 2, cod. proc. amm. si limita a stabilire che il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta una nuova istanza di fissazione di udienza, ma non fissa un termine a pena di decadenza. Tuttavia, che anche per la prosecuzione esista un termine e che questo sia perentorio si ricava, per via esegetica, dall'art. 305 cod. proc. civ., che uniforma il trattamento dei due strumenti di riattivazione del processo, e dall'art. 35, co. 2, lett. a), cod. proc. amm., che considera causa di estinzione del giudizio la mancata prosecuzione o riassunzione nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice. Pertanto, per concorde giurisprudenza, anche la parte colpita dalla causa di interruzione del processo ha l'onere di proseguirlo, mediante la presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza, e deve farlo nel rispetto del termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., applicabile in virtù del rinvio esterno al diritto processuale comune ex artt. 39 e 79, co. 2, cod. proc. amm. (Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 405; Id., Sez. IV, 8 agosto 2016, n. 3534; Id., 3 ottobre 2017, n. 4587; Id., 20 gennaio 2020, n. 447; Id., Sez. VII, 16 giugno 2022, n. 4917).
9. Il fatto che il processo si interrompa automaticamente dalla data del fallimento ex art. 43, co. 3, l. fall. non implica, quindi, che il termine per la prosecuzione o riassunzione del giudizio decorra dalla medesima data, anche perché l'interruzione, da un lato, e la prosecuzione o riassunzione, dall'altro, sono istituti aventi distinte finalità e meccaniche di funzionamento.
L'interruzione, che si concretizza in una stasi processuale con divieto di espletamento di attività (artt. 298 e 304 cod. proc. civ.), protegge la parte colpita dall'evento interruttivo dallo svolgimento di un processo al quale non potrebbe efficacemente partecipare, il tutto al fine di rendere effettivo il contraddittorio processuale.
La prosecuzione e la riassunzione sono mezzi di ripresa del processo previsti in rispondenza al principio dell'impulso processuale; giacché essi sottendono un onere di tempestiva attivazione, è imprescindibile che le incombenze richieste alle parti siano esigibili, sicché la decorrenza del termine perentorio per il loro espletamento presuppone la conoscenza dell'evento interruttivo, a prescindere da quando esso si sia verificato (cfr. Corte Cost. 15 dicembre 1967, n. 139; Id., 6 luglio 1971, n. 159, che si sono pronunciate sulla legittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ.).
Tra i due momenti, interruttivo e di ripresa, si colloca la dichiarazione giudiziale di interruzione, che però non ha mai effetti costitutivi – perché l'interruzione, sia essa automatica (artt. 299, 300, co. 3, 301 cod. proc. civ.; art. 43 l. fall.) o meno (art. 300, co. 1, 2 e 4, cod. proc. civ.), ha luogo al realizzarsi dei relativi presupposti – ma soltanto dichiarativi dell'effetto già verificatosi.
10. Occorre, in definitiva, appurare quale è il momento in cui possa dirsi acquisita la conoscenza dell'evento interruttivo da parte del curatore ME, onerato di proseguire il giudizio interrottosi per il fallimento dell'impresa, con la precisazione che detta conoscenza, a norma dell'art. 80, co. 3, cod. proc. amm. (che recepisce normativamente le acquisizioni ermeneutiche della Cassazione), deve essere "legale", cioè deve constare da una dichiarazione, una notificazione o una certificazione rappresentativa dell'evento.
11. Il giudice di primo grado, nella sentenza quivi appellata, ha ritenuto che la conoscenza legale del fatto interruttivo per il curatore del fallimento coincida con la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento. Ad avviso del giudice di prime cure, infatti, « l'unico atto tipico che consente di ancorare in modo inequivoco e temporalmente indiscutibile la decorrenza del termine di riassunzione alla conoscenza legale dell'evento interruttivo non può che essere per il curatore la sentenza dichiarativa di fallimento ».
Siffatta opzione ermeneutica, a volte riscontrabile nella giurisprudenza di primo grado, sembrerebbe trarre linfa da una pronuncia della Corte costituzionale che – nel fornire l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 305 cod. proc. civ., in base alla quale, per le parti diverse da quella fallita, l'onere di riassunzione del processo scatta solo dalla legale conoscenza dell'evento interruttivo e non automaticamente dalla sentenza di fallimento – ha messo in evidenza la possibilità che il dies a quo di cui all'art. 305 cod. proc. civ. sia differente per la parte fallita rispetto alle altre parti (Corte Cost., 21 gennaio 2010, n. 17), come a potersene desumere a contrario – ancorché la pronuncia del giudice delle leggi mai lo affermi – che per la curatela il termine per la prosecuzione del processo decorra dalla data del fallimento.
12. Ciò non di meno, l'orientamento è da respingere, posto che da molto tempo la giurisprudenza, tanto civile quanto amministrativa, ha messo in luce che, al fine del decorso del termine per la ripresa del processo, non è sufficiente la sola cognizione, da parte del curatore, della dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio, sul quale il detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare (cfr., ex plurimis , Cass. Civ., Sez. Lav., 7 marzo 2013, n. 5650; Id., Sez. III, 27 giugno 2018, n. 16887; Cons. Stato, Sez. VII, 29 gennaio 2015, n. 405; Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. Giur., 17 luglio 2020, n. 627; Cons. Stato, Sez. VI, 11 marzo 2021, n. 2083). Infatti, la sentenza di fallimento – di cui il curatore, quale organo della procedura ME, non può che essere sin da subito al corrente – non contiene informazioni in ordine ai processi pendenti in capo al fallito, sicché la conoscenza di tale provvedimento non permette al curatore di valutare l'opportunità di riattivare, a beneficio della massa creditoria, un determinato giudizio interrottosi a seguito del fallimento. L'opzione interpretativa seguita dal giudice di prime cure, dunque, finisce per compromette l'effettività del diritto di difesa della parte.
13. Proprio l'esigenza della specifica conoscenza legale, in capo al curatore ME, dell'incidenza del fallimento su uno specifico giudizio ha fatto maturare e consolidare l'orientamento giurisprudenziale per cui qualsiasi dichiarazione, notificazione o certificazione attestante con certezza detta conoscenza faccia scattare il dies a quo del termine di tre mesi entro cui il curatore ha l'onere di domandare la fissazione dell'udienza di discussione ai fini della prosecuzione del giudizio, pena la sua estinzione (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 29 gennaio 2015, n. 405, che ha respinto un'eccezione di estinzione del giudizio poiché la parte resistente non aveva provato l'avvenuta conoscenza, da parte del curatore, della pendenza del giudizio interrotto in data anteriore al deposito dell'istanza di prosecuzione del giudizio; cfr., più nello specifico, Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2022, n. 9785, che ha giudicato acquisita la legale conoscenza dal curatore con la comunicazione, da parte del giudice delegato, dell'autorizzazione alla prosecuzione del giudizio a quo ; ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2023, n. 10737, che ha dichiarato estinto un giudizio perché non tempestivamente proseguito dalla curatela ME entro tre mesi dal deposito dell'istanza di interruzione; cfr., altresì, Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. Giur., 12 novembre 2024, n. 895, che ha fatto coincidere la legale conoscenza con la data di un sopralluogo, verbalizzato, in cui si è dato atto al curatore della pendenza dello specifico giudizio).
14. Senonché, le Sezioni unite della Cassazione hanno sposato la diversa tesi per cui, tanto dal lato del curatore del fallimento, quanto da quello delle controparti, il termine per la prosecuzione o riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 305 cod. proc. civ. decorre dalla comunicazione, nelle forme proprie del processo, della dichiarazione d'interruzione, e quindi dalla sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, co. 2, cod. proc. civ. – per le parti presenti o che dovevano comparirvi – o dalla notificazione o comunicazione del provvedimento alle parti non costituite e al curatore (Cass. Civ., Sez. Un., 7 maggio 2021, n. 12154; in termini, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4 luglio 2024, n. 18285; Id., 9 dicembre 2024, n. 31660).
L'indirizzo ermeneutico solcato delle Sezioni unite individua proprio nella comunicazione, nelle forme di legge, della pronuncia di interruzione del giudizio il momento di conoscenza legale dell'evento interruttivo per tutte le parti di quel giudizio, in modo, per un verso, da unificare il dies a quo del termine per la ripresa del processo – ferme le eventuali diversità delle date in cui la comunicazione perviene ai singoli interessati – e, per altro verso, da semplificare gli interrogativi insorti nella giurisprudenza – invero, più con riferimento alla parte in bonis che rispetto al curatore – sulle forme legali idonee a integrare la conoscenza dell'avvenuta interruzione, evitando la rincorsa a un catalogo empirico non agevolmente prevedibile, il tutto con l'intento finale di assicurare l'osservanza del principio di sècuritè juridique , che, secondo la declinazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, tende a garantire stabilità delle situazioni giuridiche e a favorire la fiducia nella giustizia, quali elementi fondamentali di uno Stato di diritto.
La predetta soluzione interpretativa viene rinforzata dalla previsione dell'art. 143, co. 3, c.c.i.i., che – come già preannunciato – stabilisce che «[i] l termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice », sul presupposto che il legislatore abbia voluto dissipare i dubbi concernenti l'individuazione della conoscenza legale dell'interruzione, che il richiamo normativo alla "riassunzione" sia da estendere anche alla prosecuzione e che sia da intendere come riferito, pur sempre, alla comunicazione – e non soltanto all'emissione – del provvedimento giurisdizionale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 7 maggio 2021, n. 12154).
Ulteriormente, viene precisato che « esigere la declaratoria giudiziale dell'interruzione "perchè scatti l'onere di riassunzione del processo non significa affatto ripristinare il regime in base al quale l'interruzione non era automatica" », poiché il giudice procederebbe comunque d'ufficio alla dichiarazione di interruzione, pur in assenza di una formale dichiarazione delle parti nel processo con le formalità di cui all'art. 300, co. 1, cod. proc. civ. e tanto basta a escludere « la temuta "vanificazione" del principio di automaticità […, che] ricorrerebbe solo ove il ruolo assegnato alla dichiarazione giudiziale si esaurisse nel riconsegnare al mero discrezionale impulso delle parti (rectius dei difensori) l'intera operatività dell'istituto » (Cass. Civ., Sez. Un., 7 maggio 2021, n. 12154).
15. La tesi della coincidenza della conoscenza legale dell'evento, indi del dies a quo del termine per la ripresa del processo, con la comunicazione della dichiarazione interruttiva, sebbene persegua un pregevole intento semplificatorio, non risulta, però, coerente con il quadro normativo.
In primo luogo, gli artt. 305 cod. proc. civ. e 80 cod. proc. amm. non preselezionano i fatti idonei a notiziare le parti dell'effetto interruttivo, evidentemente nella consapevolezza che essi possono essere i più vari e diversificati da soggetto a soggetto, mentre l'art. 80, co. 3, cod. proc. amm. si cura di cristallizzare i mezzi di conoscenza legale, sicché il disposto normativo induce a ritenere che qualsivoglia dichiarazione, notificazione o certificazione attestante l'esistenza di un fallimento e di un giudizio su cui il fallimento ha inciso costituisce forma di legale conoscenza dell'interruzione e fa scattare l'onere di riassumere o proseguire il processo.
In secondo luogo, il costrutto codicistico non affida alla pronuncia giudiziale di interruzione alcun effetto processuale, poiché, come si è già osservato, le conseguenze dell'interruzione ( i.e. la stasi processuale e la nullità degli atti eventualmente compiuti, ex artt. 298 e 304 cod. proc. civ.) hanno luogo dall'evento interruttivo – sia esso automatico, come nel fallimento, o richieda l'iniziativa del difensore della parte colpita – e l'onere di riattivazione decorre, ex artt. 305 cod. proc. civ. e 80 cod. proc. amm., dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo. Pertanto, detta pronuncia – che, nel processo amministrativo, è preferibilmente resa in forma di decreto presidenziale ex art. 79, co. 2, cod. proc. amm., mentre addirittura nel processo civile non è neppure normata, benché normalmente emessa con ordinanza – potrebbe anche mancare, laddove nessuno renda noto al giudice il fatto interruttivo. In definitiva, dalla strutturazione del sistema emerge che la pronuncia di interruzione è concepita come una eventualità e, pertanto, non ha rifluenza sull'andamento del processo, né ai fini della decorrenza dell'effetto interruttivo, di cui si limita a dar notizia, né ai fini della riattivazione del processo, posto che tale riattivazione, di cui le parti sono onerate onde evitare l'estinzione del giudizio, non può dipendere da una pronuncia potenzialmente mancante. Se, infatti, l'interruzione non dovesse essere dichiarata dal giudice – come, in effetti, avvenuto nella fattispecie – ma al contempo essa fosse la condicio sine qua non per la decorrenza del termine di prosecuzione o riassunzione, tale termine non decorrerebbe e il processo mai si estinguerebbe, rimanendo in una situazione di stallo a tempo indefinito, almeno sino alla perenzione (artt. 81 e ss. cod. proc. amm.), che, peraltro, è un mezzo di estinzione del solo processo amministrativo, sconosciuto a quello civile.
La subordinazione della decorrenza del termine di riattivazione del processo interrotto alla comunicazione della dichiarazione giudiziale finisce, così, per penalizzare la celerità del processo, tradendo proprio quell'intento acceleratorio che ha sorretto l'introduzione, ad opera del d.lgs. 5/2006, dell'art. 43, co. 3, l. fall., con l'evidente rischio di compromissione della certezza dei rapporti giuridici, rischio che, come si esporrà a breve, è particolarmente grave con riferimento ai rapporti giuridici di diritto pubblico.
Non può sottacersi, ulteriormente, che il differimento della ripresa processuale varrebbe per il solo fallimento e non anche per le altre ipotesi interruttive, ivi incluse quelle automatiche, nonostante il loro trattamento giuridico, ai fini della prosecuzione o riassunzione del giudizio, faccia unitariamente capo agli artt. 305 e 80 cod. proc. amm.
Certamente, la ricezione del provvedimento di interruzione del giudizio – ove emesso – è mezzo di legale conoscenza dell'evento interruttivo, ma nulla esclude che la singola parte possa essere già consapevole della circostanza. In tale secondo caso, attendere l'emanazione del decreto (o dell'ordinanza) di interruzione non risponde a un interesse meritevole di tutela. Si è già osservato, infatti, che tanto la riassunzione quanto la prosecuzione sono adempimenti processuali che presuppongono la conoscenza dell'evento interruttivo (cfr. artt. 305 cod. proc. civ., come rimodulato dalle pronunce della Corte costituzionale, e 80, co. 3, cod. proc. amm.), ma tanto basta a rendere esigibile la specifica attività richiesta alla parte onde evitare l'estinzione del giudizio, sicché una ulteriore attesa per la decorrenza del termine trimestrale si rileverebbe inutile e potrebbe prestarsi ad approfittamenti dilatori di chi, sebbene consapevole dell'interruzione, abbia interesse a ritardare il più possibile l'esito del giudizio. Pertanto, far coincidere il dies a quo del termine per la prosecuzione o riassunzione del processo sempre e comunque con la comunicazione della dichiarazione giudiziale di interruzione oltrepassa la finalità sottesa al requisito della conoscenza (legale) di cui agli artt. 305 cod. proc. civ. e 80 cod. proc. amm.
D'altra parte, se il fine semplificatorio perseguito attraverso la tesi perorata dalla suprema Corte non può travalicare il dato normativo, le esigenze di certezza che ugualmente sospingono tale impostazione giurisprudenziale ben possono essere soddisfatte attraverso la rigorosa selezione delle fonti di conoscenza dell'evento interruttivo, le quali, coerentemente con il disposto dell'art. 80, co. 3, cod. proc. amm., devono essere contenute solo in dichiarazioni, notificazioni o certificazioni, senza che si possa attribuire rilievo a prove indiziarie o non documentali.
16. In conclusione, nel quadro normativo applicabile ratione temporis , contrassegnato dal combinato disposto degli artt. 305 e 80 cod. proc. amm., il termine per la prosecuzione o la riassunzione del giudizio interrotto decorre non solo dalla comunicazione della dichiarazione giudiziale di interruzione, ma anche da qualsiasi ulteriore fatto idoneo a comprovare con certezza la previa conoscenza dell'evento interruttivo, sempre che esso sia attestato nei mezzi di legale conoscenza indicati all'art. 80, co. 3, cod. proc. amm.
17. Prospetticamente, si pone l'interrogativo se tale conclusione sia destinata a mutare in relazione alle liquidazioni giudiziali assoggettate al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, avuto riguardo al disposto dell'art. 143, co. 3, d.lgs. 14/2019, che fa decorrere il termine per la "riassunzione" del processo interrotto « da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice ».
Invero, la formulazione della disposizione solleva dei dubbi esegetici, tra i quali il quesito se, a dispetto del tenore letterale, il dies a quo debba farsi coincidere – come sembra invero imporre una interpretazione costituzionalmente orientata – dal momento della comunicazione, nelle forme di legge, della dichiarazione di fallimento piuttosto che dalla dichiarazione ex se , nonché, ulteriormente, il dubbio se il riferimento testuale alla riassunzione, che è adempimento a carico delle parti diverse da quella fallita, sia intenzionale oppure se debba essere inteso come comprensivo – secondo una interpretazione extraletterale della norma – della prosecuzione del giudizio ad opera del curatore ME, soluzione, quest'ultima, prediletta dalle Sezioni unite della Cassazione, sempre nell'ottica semplificatoria che caratterizza tale pronuncia (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 7 maggio 2021, n. 12154).
Al di là di tali quesiti, per così dire intrinseci al testo normativo, si pone il più generale dubbio se l'art. 143, co. 3, c.c.i.i. sia applicabile al processo amministrativo.
A favore di una risposta negativa milita la diversa formulazione dell'art. 80, co. 3, cod. proc. amm., che fa decorrere il dies a quo della riassunzione e – per uniformità, alla luce degli artt. 305 cod. proc. civ. e 35, co. 1, lett. a), cod. proc. amm. – della prosecuzione del giudizio interrotto « dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione », conoscenza legale che, per le ragioni già diffusamente esposte, non necessariamente coincide con la comunicazione della dichiarazione di interruzione, ma va verificata caso per caso.
In ordine al rapporto tra l'art. 80, co. 3, cod. proc. amm. e l'art. 143, co. 3, c.c.i.i., diversi elementi inducono a ritenere che la prima disposizione sia speciale rispetto alla seconda. L'art. 80 cod. proc. amm. è norma dedicata specificamente al giudizio amministrativo e mira a disciplinare uniformemente la ripresa del processo a seguito di qualunque evento interruttivo, ivi incluso, evidentemente, il fallimento di una parte. Si noti che il codice di rito, mentre non individua autonomamente i casi di interruzione del processo, rinviando alla disciplina del processo civile e, implicitamente, ai risvolti processualcivilistici della disciplina ME (art. 79, co. 2, cod. proc. amm.), all'opposto si premura di dettare una regolazione completa e autonoma della riassunzione e della prosecuzione del processo interrotto, non del tutto coincidente con quella applicabile al processo civile. Difatti, si è osservato che « nel nuovo codice del processo amministrativo la disciplina della estinzione, della prosecuzione e della riassunzione del giudizio ha acquisito carattere di autonomia, avendo trovato nell'art. 80 del codice unitaria e compiuta regolamentazione, in coerenza con le esigenze di celerità che lo caratterizzano stante la tutela degli interessi pubblici coinvolti, come da principi espressi da questo Consiglio di Stato con le decisioni dell'Adunanza Plenaria n. 3 del 2010 e n. 28 del 2014 » (Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2015, n. 2193; Id., Sez. VI, 23 luglio 2019, n. 5188).
18. Sono proprio le esigenze di celerità che sovraintendono il processo amministrativo che verrebbero sacrificate ove dovesse applicarsi una disciplina – come quella emergente dall'art. 143, co. 3, c.c.i.i., nonchè quella individuata in via esegetica dalla giurisprudenza civile rispetto all'assetto normativo previgente – che fa decorrere il termine per la riattivazione del processo solo dalla dichiarazione giudiziale di interruzione, sempre che essa abbia luogo, quand'anche le parti siano ben prima a conoscenza dell'evento interruttivo.
La celerità del processo amministrativo è imposta, del resto, dal costante coinvolgimento di interessi pubblici nelle controversie e, più precisamente, dall'implicazione diretta o – nelle materie di giurisdizione esclusiva in cui si fa questione di diritti soggettivi – indiretta del pubblico potere (cfr. Corte Cost., 6 luglio 2004, n. 204), il che impone di conferire, quanto prima, certezza ai rapporti giuridici controversi. In ciò, il processo amministrativo si distanzia, assiologicamente, dal processo civile, che mira a regolamentare prettamente interessi privati. Per tale ragione, nell'ambito delle controversie di diritto pubblico, è tantomeno accettabile una quiescenza sine die del processo.
Nella fattispecie in esame, ad esempio, in cui sono contestati provvedimenti funzionali alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, non è concepibile – né sul piano normativo né sul piano degli interessi in gioco – che, a fronte di una certa conoscenza dell'incidenza del fallimento della Power Wash s.r.l. sul processo in corso, questo permanga in uno stato indefinito di stallo, sol perché il giudice non è stato prontamente notiziato dell'apertura della procedura ME e non abbia, pertanto, pronunciato l'interruzione del processo.
19. Alla luce di quanto esposto, la prosecuzione del giudizio da parte del curatore del fallimento della Power Wash s.r.l. va dichiarato tardivo.
Questi, infatti, ha senz'altro ha avuto conoscenza dell'interruzione dello specifico giudizio quantomeno a far data dal 1° febbraio 2021, quando ha domandato al giudice delegato per il fallimento di essere autorizzato a costituirsi in tale giudizio onde insistere nella domanda risarcitoria. Tale conoscenza è, inoltre, legale, ai sensi dell'art. 80, co. 3, cod. proc. amm., poiché attestata nella dichiarazione resa dallo stesso curatore ME (posto che la norma non specifica da chi debba provenire la dichiarazione rappresentativa dell'evento interruttivo), oltre che certificata dal decreto autorizzativo del giudice delegato.
Da tale momento è iniziato a decorrere il termine trimestrale entro il quale il curatore avrebbe dovuto proseguire il processo mediante il deposito di una nuova istanza di fissazione dell'udienza. Viceversa, il curatore ha atteso fino al 9 novembre 2022 per costituirsi in giudizio, oltretutto senza neppure adempiere alla formalità richiesta dall'art. 80, co. 2, cod. proc. amm., poiché, a seguito del deposito dell'atto di intervento ad ND , non ha mai domandato la fissazione dell'udienza.
A tal proposito, occorre rilevare che « l'unica ma essenziale formalità richiesta per la prosecuzione è la presentazione dell'istanza di fissazione di udienza nel termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo » (Cons. Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2020, n. 447), sicché essa non ammette equipollenti.
Né rileva che una udienza di discussione fosse già fissata, poiché il dettato normativo è chiaro nel richiedere la presentazione di una "nuova" istanza di fissazione dell'udienza, pretendendo, perciò, dalla parte un atto di impulso specificamente volto alla riattivazione del processo in stallo ed escludendo che questa si possa avvalere di istanze precedenti.
20. Da ultimo, va respinta la richiesta della curatela appellante di essere rimessa in termini per errore scusabile, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. amm.
Il beneficio dell'errore scusabile, che a norma dell'art. 37 cod. proc. amm. può essere riconosciuto in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, è un istituto eccezionale, in quanto delinea una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini del processo amministrativo, e, pertanto, la sua concessione va scrutinata con particolare rigore, al fine di evitare una generalizzata disapplicazione delle decadenze processuali, con conseguente compromissione del principio di parità delle parti e con gravi riflessi sulla stabilità dei rapporti di diritto pubblico (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4219; Id., 15 giugno 2016, n. 2638; Id., Sez. V, 13 gennaio 2020, n. 274).
Rispetto al dies a quo del termine di prosecuzione del giudizio interrotto, il quadro normativo applicabile ratione temporis – in particolare, l'art. 80, co. 3, cod. proc. amm. – è chiaro nello stabilire che esso coincida con la conoscenza legale dell'evento interruttivo, né constano, nella giurisprudenza amministrativa, significative oscillazioni in grado di legittimare l'attesa del curatore. Si è già dato conto che – fatta eccezione per alcune pronunce di primo grado che, addirittura, fanno dipartire il termine dalla stessa sentenza di fallimento – la giurisprudenza amministrativa si è consolidata nell'affermare che il curatore ME ha l'onere di attivarsi a partire dal momento in cui ha acquisito conoscenza (legale) della pendenza dello specifico giudizio interrotto per effetto del fallimento. L'indirizzo innovativo, solcato dalle Sezioni unite della Cassazione, con una sentenza peraltro successiva (7 maggio 2021) alla conoscenza acquisita dal curatore ME dell'interruzione del giudizio (certificata al 1° febbraio 2021), non si è radicato nella presente giurisdizione a tal punto da delineare lo stato di obiettiva incertezza evocato dall'art. 37 cod. proc. amm.
Parimenti, non emergono impedimenti di fatto alla pronta attivazione dell'organo ME, tenuto anche conto che l'autorizzazione giudiziale alla prosecuzione del giudizio è stata resa il giorno successivo alla richiesta. Si ravvisa, semmai, una negligente applicazione delle norme procedurali, stante la mancata formulazione della domanda di fissazione dell'udienza, richiesta dall'art. 80, co. 2, cod. proc. amm.
21. In conclusione, va constata l'intervenuta estinzione del giudizio di primo grado, per mancata prosecuzione dello stesso a seguito dell'interruzione, ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. a), cod. proc. amm. L'appello va, dunque, respinto e la sentenza di primo grado confermata, sebbene con diversa motivazione.
22. Le spese del secondo grado di giudizio sono compensate, in ragione della particolarità della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione.
Spese del secondo grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO