Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00236/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00106/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 106 del 2025, proposto da
NA TR, rappresentata e difesa dall'avvocato Amedeo Stoppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'ottemperanza
alla Sentenza n. 181/2024 pubbl. il 14/05/2024, emessa dal Tribunale di Chieti, Sez. Lavoro, nell’ambito del procedimento, RG n. 1096/2023, provvedendo, anche direttamente, all’assegnazione alla Prof.ssa ET NA della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e per un importo complessivo di Euro 1.500,00;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 181/2024, il Tribunale di Chieti, Sez. Lavoro, in accoglimento del ricorso presentato dalla Prof.ssa ET NA confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha così statuito: “ dichiara il diritto di parte ricorrente di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015” e per l’effetto condanna il Ministero resistente all’attribuzione della Carta Elettronica di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli accessori dovuti per legge; condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ”.
La predetta sentenza veniva notificata in data 19.05.2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito in forma esecutiva, come per espressa previsione dell’art. 475 c.p.c. come novellato dal D. L.vo n. 150/2022.
La sentenza del Tribunale di Chieti è divenuta cosa giudicata in quanto il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha proposto appello nei termini di legge.
Tuttavia, alla data odierna, l’Amministrazione intimata non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto in forza del titolo esecutivo innanzi richiamato, nonostante siano decorsi più di 120 giorni dalla notifica dello stesso con formula esecutiva.
2. Con il presente ricorso parte ricorrente lamenta l’inottemperanza del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO e chiede l’esecuzione della predetta sentenza, con conseguente condanna del Ministero resistente a mettere a disposizione della parte la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e per un importo complessivo di Euro 1.500,00.
La parte ricorrente chiede in conseguenza:
- che, previa eventuale assegnazione all’Amministrazione resistente di un termine perentorio per l’adempimento, venga nominato un commissario ad acta che, in sostituzione dell’inadempiente adotti tutti gli atti ed i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione alla sentenza di cui innanzi, disponendo il pagamento in favore della ricorrente delle somme di denaro ad essa dovute;
- che l’Amministrazione intimata venga condannata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
- che l’Amministrazione resistente venga condannata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio per i quali si chiede la maggiorazione obbligatoria ex lege del compenso del 30% ai sensi dell’art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 come modificato dall’art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022, oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente che si dichiara antistatario.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio depositando una relazione difensiva a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico per l’Abruzzo nella quale si rappresenta l’indisponibilità di strumenti per poter dare esecuzione alla sentenza predetta, atteso che la gestione della carta elettronica del docente fa capo attualmente al Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione.
4. Alla camera di consiglio del 23 maggio 2025, la causa è stata riservata per la decisione.
5. Il Collegio ritiene il presente ricorso ammissibile, essendo spirato il termine di 120 giorni dalla notifica all’Amministrazione del titolo in forma esecutiva, come previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997.
Non risulta che l’Amministrazione abbia adottato alcun concreto atto volto a dare attuazione al dictum consacrato nella suddetta sentenza.
6. Il ricorso in esame va, dunque, accolto e deve pertanto essere sancito l’obbligo del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo riportato in epigrafe con condanna a conformarsi al giudicato mediante l’adozione degli atti dovuti e necessari.
In conclusione, è assegnato al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO il termine di giorni novanta (90) dalla notificazione o se anteriore dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, affinché siano soddisfatte le ragioni creditorie della ricorrente.
Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta, il Prefetto di SC, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi e, comunque, tutti gli adempimenti necessari a soddisfare le ragioni della parte ricorrente, entro l’ulteriore termine di sessanta (60) giorni.
La nomina del Commissario assicura il pieno soddisfacimento della pretesa azionata nel presente giudizio, di talché non viene fissata alcuna somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a..
7. Le spese del presente giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo e vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
1. Ordina al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO di dare piena esecuzione al titolo esecutivo meglio indicato in epigrafe, con conseguente condanna del Ministero resistente a mettere a disposizione della parte la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, e per un importo complessivo di € 1.500,00 (millecinquecento/00), entro e non oltre novanta (90) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
2. Nomina fin d’ora, per il caso di ulteriore inadempimento, quale Commissario ad acta, il Prefetto di SC, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta (60) giorni.
3. Condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), più accessori come per legge, oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Silvio Lomazzi, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO