Articolo 1 della Legge 6 ottobre 1967, n. 957
Versione
12 novembre 1967
Art. 1. Articolo unico

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104 , sono inseriti i seguenti comma:
"Tuttavia, qualora ricorrano evidenti ragioni di interesse della Regola o di sviluppo industriale o turistico della zona, potra' essere deliberata l'alienazione o una diversa destinazione di singoli beni, purche' essi abbiano estensione limitata rispetto al patrimonio complessivo della Regola e purche' il ricavato sia impiegato nell'acquisto di altri beni silvo-pastorali o nel miglioramento fondiario dei beni gia' in godimento.
Per le Regole che hanno ottenuto l'approvazione dello statuto ed amministrano direttamente il proprio patrimonio, la deliberazione dovra' essere adottata dall'assemblea con l'intervento di almeno due terzi dei regolari iscritti nell'anagrafe e col voto favorevole di due terzi degli intervenuti in prima convocazione; o in seconda convocazione, da indirsi, con un intervallo di almeno quindici giorni, con l'intervento di almeno meta' dei regolari iscritti nell'anagrafe e col voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.
Dove invece i beni regolieri sono amministrati per delega dal Comune, la deliberazione del Consiglio comunale dovra' essere adottata con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri intervenuti.
In ogni caso la deliberazione dovra' essere approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Belluno, sentito il Consiglio della Magnifica Comunita' di Cadore".

Entrata in vigore il 12 novembre 1967