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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5556/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione unica civile-
Il Tribunale di Trani – sezione civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5556 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Di Vincenzo Marco Pantaleo, giusta procura Parte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Andria alla via Firenze n. 84, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Mazzilli Rino Lucio, giusta procura Controparte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Corato alla via M. R. Imbriani n. 24, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2019, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Corato il 21.12.2005 con la Controparte_1 quale, costituitasi in data 23.1.2020, non si è opposta alla predetta domanda di divorzio, pur proponendo ulteriori domande con riguardo alle statuizioni accessorie.
Depositate le memorie integrative e concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.11.2024 il Giudice, preso atto delle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza ha disposto il mutamento del rito da contenzioso in congiunto alle condizioni di cui alla convenzione del 18.7.2024, come integrata con note sottoscritte personalmente dalle parti e depositate in data 19.11.2024, e fissato l'udienza del 17.12.2024 dinanzi al Collegio.
All'udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno chiesto al
Collegio di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ossia il decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di Trani in data 4.3.2014.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, poiché le parti sono comparse, nel corso del giudizio di separazione, dinanzi al Presidente all'udienza del 24.2.2014 e da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati, non essendo stata l'interruzione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa e le allegazioni di parte ricorrente, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai loro rapporti personali ed economici, anche nell'interesse della figlia minore le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui alla convenzione Per_1
18.7.2024, come integrata con note sottoscritte personalmente dalle parti e depositate in data 19.11.2024, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità previste dalla legge.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione del sopravvenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, garantito l'intervento del P.M. a cui sono stati trasmessi gli atti in data 28.11.2024, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Corato in data 21.12.2005 da e alle condizioni di cui alla convenzione Parte_1 Controparte_1 sottoscritta dalle parti il 18.7.2024, come integrata con note sottoscritte personalmente dalle parti e depositate in data 19.11.2024, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Corato per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Corato al n. 194 Parte
II Serie A Anno 2005);
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 7.1.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione unica civile-
Il Tribunale di Trani – sezione civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5556 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Di Vincenzo Marco Pantaleo, giusta procura Parte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Andria alla via Firenze n. 84, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Mazzilli Rino Lucio, giusta procura Controparte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Corato alla via M. R. Imbriani n. 24, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2019, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Corato il 21.12.2005 con la Controparte_1 quale, costituitasi in data 23.1.2020, non si è opposta alla predetta domanda di divorzio, pur proponendo ulteriori domande con riguardo alle statuizioni accessorie.
Depositate le memorie integrative e concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.11.2024 il Giudice, preso atto delle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza ha disposto il mutamento del rito da contenzioso in congiunto alle condizioni di cui alla convenzione del 18.7.2024, come integrata con note sottoscritte personalmente dalle parti e depositate in data 19.11.2024, e fissato l'udienza del 17.12.2024 dinanzi al Collegio.
All'udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno chiesto al
Collegio di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ossia il decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di Trani in data 4.3.2014.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, poiché le parti sono comparse, nel corso del giudizio di separazione, dinanzi al Presidente all'udienza del 24.2.2014 e da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati, non essendo stata l'interruzione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa e le allegazioni di parte ricorrente, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai loro rapporti personali ed economici, anche nell'interesse della figlia minore le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui alla convenzione Per_1
18.7.2024, come integrata con note sottoscritte personalmente dalle parti e depositate in data 19.11.2024, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità previste dalla legge.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione del sopravvenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, garantito l'intervento del P.M. a cui sono stati trasmessi gli atti in data 28.11.2024, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Corato in data 21.12.2005 da e alle condizioni di cui alla convenzione Parte_1 Controparte_1 sottoscritta dalle parti il 18.7.2024, come integrata con note sottoscritte personalmente dalle parti e depositate in data 19.11.2024, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Corato per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Corato al n. 194 Parte
II Serie A Anno 2005);
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 7.1.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana