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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/05/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1674 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PUTIGNANO Parte_1 Parte_2
CESARE, giusta delega in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di SA, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
data 26.04.2008 in Albisola Superiore (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del
Comune di Albisola Superiore al numero 5, parte I, anno 2008, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Albisola Superiore di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo,
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in Parte_1 Parte_2
data 26.04.2008, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Albisola
Superiore al n. 5, Parte 1, Serie anno 2008, ordinando al Comune di Albisola Superiore di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) confermare le seguenti CONDIZIONI 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2) la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione presso la madre, in Albisola Superiore, ove è stata fissata la residenza anagrafica con consenso ed autorizzazione del padre;
3) il Signor verserà, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore Parte_2 [...]
, alla SI , la somma mensile di € 300,00 a mezzo bonifico bancario ovvero Per_1 Parte_1
mediante altra modalità da concordarsi di volta in volta, entro e non oltre i primi 15 giorni di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT da calcolarsi annualmente con decorrenza dall'anno successivo alla sentenza di omologa della separazione;
4) il Signor verserà, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_2 Per_2
maggiorenne non autosufficiente, attualmente residente presso la madre, alla SI Parte_1
, la somma mensile di € 300,00 a mezzo bonifico bancario ovvero mediante altra modalità da
[...]
concordarsi di volta in volta, entro e non oltre i primi 15 giorni di ogni mese, oltre rivalutazione
ISTAT da calcolarsi annualmente con decorrenza dall'anno successivo al decreto di omologa della separazione;
5) le parti danno atto che rientrano nella quantificazione dell'assegno di mantenimento le seguenti spese: le spese alimentari, di igiene personale, vestiario, acquisto di materiale di cancelleria;
con riguardo alle spese sanitarie si intendono quelle relative a una normale visita medica di controllo o all'acquisto di medicinali da banco e quelle relative a prestazioni sanitarie mutuabili;
6) il Signor si obbliga altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si Parte_2
renderanno necessarie per i figli, come identificate ed individuate secondo il Protocollo di SA
(spese ortodontiche, oculistiche, ginecologiche, visite mediche specialistiche, spese per trattamenti psicoterapeutici;
spese per intervento chirurgico;
spese per viaggi fuori sede anche all'estero, per motivi di studio;
spese per medicinali necessari per fronteggiare situazioni che non rientrano nella normale gestione di vita quotidiana dei figli;
spese per corsi di specializzazione;
tasse universitarie;
spese per la permanenza fuori casa, presso la sede universitaria;
spese per iscrizioni a corsi;
spese ludiche e ricreative).
Dette spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori ed il rimborso avverrà
comunque su presentazione del rispettivo documento e/o ricevuta di spesa.
A parziale deroga di quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di SA, le parti convengono la ripartizione nella misura del 50% delle spese relative all'istruzione ivi compresi i costi sostenuti per libri e strumenti di studio come il computer ovvero i costi di abbonamento del trasporto scolastico,
ad eccezione del materiale di cancelleria.
7) il Signor potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni volta che Parte_2 Persona_1
vorrà previo accordo tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici, ludici, ricreativi e sportivi della minore;
8) il Signor potrà vedere e tenere con sé la figlia minore nel periodo dello Parte_2 Persona_1
stop didattico nonché per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo;
il periodo di ferie dovrà essere concordato tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno e nel rispetto degli impegni della minore;
9) il Signor verserà, a titolo di contributo per il mantenimento, alla SI Parte_2 Parte_1
la somma di € 100,00 mensili a mezzo bonifico bancario ovvero mediante altra modalità da
[...]
concordarsi di volta in volta, entro e non oltre i primi 15 giorni di ogni mese, oltre rivalutazione
ISTAT da calcolarsi annualmente con decorrenza dall'anno successivo al decreto di omologa della separazione;
10) le parti prevedono espressamente che, laddove dovesse venire meno l'obbligo di contribuzione in favore della SI , il Signor si impegni ed obblighi a versare il Parte_1 Parte_2
corrispondente importo di € 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ad integrazione delle somme già previste e così per un importo complessivo pari ad € 700,00 da suddividersi in pari importo per ciascun figlio;
11) le parti danno atto che la casa coniugale, sita in Albisola Superiore alla Via Alessandro Volta n.
6/2, è di proprietà esclusiva della SI e che quest'ultima si impegna ed obbliga Parte_1
al versamento del mutuo gravante sull'immobile, senza che il Signor abbia nulla a che Parte_2
pretendere per nessun titolo e/o ragione, anche mai fatta valere prima d'ora, sull'immobile stesso;
12) l'autovettura targata ET732GW intestata alla SI rimarrà ancora in uso al Parte_1
Signor che provvederà ad accollarsi ogni relativa spesa, nessuna esclusa;
Parte_2
13) la SI ed il Signor dichiarano di avere già definito Parte_1 Parte_2
consensualmente e definitivamente risolto ogni altro loro rapporto economico e, pertanto, dichiarano di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo e/o ragione, sia in relazione ai rapporti personali, economici e patrimoniali, salvo il puntuale adempimento degli obblighi scaturenti dalle condizioni pattuite;
a tal fine dichiarano che le condizioni di cui al presente ricorso avranno efficacia tra le parti a decorrere dal deposito dello stesso presso il Tribunale adito;
14) i coniugi danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio anche per la figlia minore.
15) Dichiarare compensate le spese legali.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa NA Canaparo