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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/04/2024, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on., dott. Antonino Casdia all'udienza del 05/04/2024, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n.3042/2022 R.G., promossa da:
C.F. , nata il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
AT di FI (ME) in Via Vittorio Emanuele n.9, elettivamente domiciliata in Sant'Agata Militello, alla
Via Medici n. 252, presso lo studio dell'Avv. Teresa Notaro, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: Pensione di inabilità L.118/71- benefici L.104/92.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale previsti dalla L.104/92 art. 3 comma 3, nonché di quelli previsti dall'art. 12 della legge 118/71, che assicura la pensione di inabilità “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa ”.
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del ”. Organizzazione_1
La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. n. 78/09 che ha CP_1 soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il Organizzazione_1
assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1°
[...] luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è
l' CP_1
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato, sia nella relazione che nei chiarimenti resi al giudicante, la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui la stessa è affetta, accertando che il quadro patologico comporta una percentuale invalidante del 100%, a decorrere dal mese di Agosto 2023.
La stessa consulenza porta altresì a riconoscere in capo alla ricorrente, lo status di persona portatrice di handicap ex art.3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n.104, sempre con decorrenza dal mese di Agosto 2023.
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Sussiste, dunque, il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla
L.104/92 art. 3, comma 3, con la decorrenza suindicata (Agosto 2023).
Sussiste altresì la percentuale invalidante utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità
L.118/71, con la decorrenza suindicata (Agosto 2023).
CP_ Tale statuizione per costante giurisprudenza non comporta una esplicita condanna del resistente in quanto la eventuale fase contenziosa che si apre, a mente del sesto comma dell'art. 445bis c.p.c., a seguito della contestazione delle risultanze peritali dell'Accertamento Tecnico Preventivo, è sempre limitata alla sola discussione circa la sussistenza o meno del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta.
La sentenza, che conclude tale fase contenziosa - così come già il decreto di omologa del requisito sanitario
- non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce e non può statuire sulla spettanza della prestazione ri-chiesta e sul conseguente obbligo CP_ dell di erogarla (cfr. Cass. civ., sez. Lav. 02.07.2015 n. 13550, Cass. Civ., sez. Lav. 27.04.2015 n. 8533,
Cass. civ., ord. 6, 17.03.2014 n. 6085, Cass. Civ., 14.03.2014 n. 6010, Cass. Civ. 3373/2021).
In conformità sul punto anche i Tribunali di merito si sono espressi in questo senso. (Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sentenza del 23.05.2017, il Tribunale di Roma sentenza del 4/04/2017, il Tribunale di
Catania sentenza 2/03/2017, Trib. Modena 233/2021, Trib. Roma 6085/2020, e la stessa sezione di questo
Tribunale con diverse pronunzie.
Va rilevato però che la ricorrente ha superato i limiti di età per l'ottenimento della prestazione principale richiesta (pensione di inabilità);
Le spese processuali vista la data di decorrenza, successiva ai vari ricorsi, vanno interamente compensate.
CP_ Le spese di CTU separatamente liquidate vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Parte_1 CP_1
1)Riconosce e dichiara che parte ricorrente , ha una percentuale invalidante del 100%, utile ai Parte_1 fini del riconoscimento della pensione di inabilità ), a decorrere dal mese di Agosto 2023, ma che Numer_1 comunque non potrà ottenere per il raggiungimento del limite di età;
2)Riconosce e dichiara che parte ricorrente , ha una percentuale invalidante utile ai fini del Parte_1 riconoscimento dei benefici previsti dalla L.104/1992 art. 3 comma 3; 3)Compensa le spese di lite;
CP_ 4)Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla C.T.U., liquidate con separato provvedimento;
Patti, 05/04/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on., dott. Antonino Casdia all'udienza del 05/04/2024, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n.3042/2022 R.G., promossa da:
C.F. , nata il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
AT di FI (ME) in Via Vittorio Emanuele n.9, elettivamente domiciliata in Sant'Agata Militello, alla
Via Medici n. 252, presso lo studio dell'Avv. Teresa Notaro, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: Pensione di inabilità L.118/71- benefici L.104/92.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale previsti dalla L.104/92 art. 3 comma 3, nonché di quelli previsti dall'art. 12 della legge 118/71, che assicura la pensione di inabilità “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa ”.
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del ”. Organizzazione_1
La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. n. 78/09 che ha CP_1 soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il Organizzazione_1
assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1°
[...] luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è
l' CP_1
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato, sia nella relazione che nei chiarimenti resi al giudicante, la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui la stessa è affetta, accertando che il quadro patologico comporta una percentuale invalidante del 100%, a decorrere dal mese di Agosto 2023.
La stessa consulenza porta altresì a riconoscere in capo alla ricorrente, lo status di persona portatrice di handicap ex art.3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n.104, sempre con decorrenza dal mese di Agosto 2023.
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Sussiste, dunque, il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla
L.104/92 art. 3, comma 3, con la decorrenza suindicata (Agosto 2023).
Sussiste altresì la percentuale invalidante utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità
L.118/71, con la decorrenza suindicata (Agosto 2023).
CP_ Tale statuizione per costante giurisprudenza non comporta una esplicita condanna del resistente in quanto la eventuale fase contenziosa che si apre, a mente del sesto comma dell'art. 445bis c.p.c., a seguito della contestazione delle risultanze peritali dell'Accertamento Tecnico Preventivo, è sempre limitata alla sola discussione circa la sussistenza o meno del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta.
La sentenza, che conclude tale fase contenziosa - così come già il decreto di omologa del requisito sanitario
- non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce e non può statuire sulla spettanza della prestazione ri-chiesta e sul conseguente obbligo CP_ dell di erogarla (cfr. Cass. civ., sez. Lav. 02.07.2015 n. 13550, Cass. Civ., sez. Lav. 27.04.2015 n. 8533,
Cass. civ., ord. 6, 17.03.2014 n. 6085, Cass. Civ., 14.03.2014 n. 6010, Cass. Civ. 3373/2021).
In conformità sul punto anche i Tribunali di merito si sono espressi in questo senso. (Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sentenza del 23.05.2017, il Tribunale di Roma sentenza del 4/04/2017, il Tribunale di
Catania sentenza 2/03/2017, Trib. Modena 233/2021, Trib. Roma 6085/2020, e la stessa sezione di questo
Tribunale con diverse pronunzie.
Va rilevato però che la ricorrente ha superato i limiti di età per l'ottenimento della prestazione principale richiesta (pensione di inabilità);
Le spese processuali vista la data di decorrenza, successiva ai vari ricorsi, vanno interamente compensate.
CP_ Le spese di CTU separatamente liquidate vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Parte_1 CP_1
1)Riconosce e dichiara che parte ricorrente , ha una percentuale invalidante del 100%, utile ai Parte_1 fini del riconoscimento della pensione di inabilità ), a decorrere dal mese di Agosto 2023, ma che Numer_1 comunque non potrà ottenere per il raggiungimento del limite di età;
2)Riconosce e dichiara che parte ricorrente , ha una percentuale invalidante utile ai fini del Parte_1 riconoscimento dei benefici previsti dalla L.104/1992 art. 3 comma 3; 3)Compensa le spese di lite;
CP_ 4)Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla C.T.U., liquidate con separato provvedimento;
Patti, 05/04/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia