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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2393/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere relatore riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS Teams;
ha emesso nella causa n. r.g. 2393/2023, pendente tra
Parte_1 Pt_2
ATTORE IN RIASSUNZIONE
contro
Controparte_1
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE la seguente
ORDINANZA
Rilevato che la convenuta in riassunzione ha depositato nota con cui le parti hanno congiuntamente rinunciato agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., avendo raggiunto un accordo transattivo;
ritenuto, pertanto, che vadano interrotte le operazioni peritali;
ritenuto che
la citata rinuncia congiunta vada intesa come rinuncia accettata dalla controparte, comportando l'estinzione del processo, e che, provenendo da entrambe le parti, giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dispone l'interruzione delle operazioni peritali e, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo, con compensazione delle spese processuali.
Pagina 1 Si comunichi alle parti e al c.t.u.
Firenze, 03/04/2025
Pagina 2
Il Presidente dott. Anna Primavera
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere relatore riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS Teams;
ha emesso nella causa n. r.g. 2393/2023, pendente tra
Parte_1 Pt_2
ATTORE IN RIASSUNZIONE
contro
Controparte_1
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE la seguente
ORDINANZA
Rilevato che la convenuta in riassunzione ha depositato nota con cui le parti hanno congiuntamente rinunciato agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., avendo raggiunto un accordo transattivo;
ritenuto, pertanto, che vadano interrotte le operazioni peritali;
ritenuto che
la citata rinuncia congiunta vada intesa come rinuncia accettata dalla controparte, comportando l'estinzione del processo, e che, provenendo da entrambe le parti, giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dispone l'interruzione delle operazioni peritali e, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo, con compensazione delle spese processuali.
Pagina 1 Si comunichi alle parti e al c.t.u.
Firenze, 03/04/2025
Pagina 2
Il Presidente dott. Anna Primavera