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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2024, n. 5691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5691 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1533/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Principi d'Acaja Parte_1 C.F._1
n.15 presso lo studio dell'avv. MARCHINO ELISA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
MORGHEN, 32/G 10149 TORINO presso lo studio dell'avv. STEFANIA BESSON che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte presentate in data 29/10/2024
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
20/05/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 211 parte 1 serie – uff 2 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
pagina 1 di 4 Dall'unione sono nate due figlie gemelle: e il 29.11.20216 Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/01/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
con riguardo alle minori ha domandato di disporsi l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di sé, di un calendario visite come in atti e l'assegnazione della casa coniugale condotta in locazione;
inoltre, di porsi a carico del marito un assegno per contribuire al mantenimento delle figlie nella misura complessiva di € 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e A.U interamente in suo favore.
Con memoria depositata il 06/04/2024 ha condiviso la domanda di Controparte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando tuttavia che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge. Chiedeva quindi addebitarsi la separazione alla moglie e di accertare e riconoscere un risarcimento da danno illecito endo-familiare.
Con riguardo alle minori, di disporsi l'affidamento condiviso, la collocazione prevalente presso la madre e in favore di quest'ultima l'assegnazione della casa coniugale. Di disporsi un calendario visite padre- figlie e porsi a suo carico un assegno per contribuire al mantenimento delle figlie nella misura complessiva di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e A.U come per legge.
All'udienza dell'8/05/2024 sono comparse personalmente le parti con i rispettivi difensori e all'esito dell'ascolto, attesa la possibilità di un accordo di separazione, il Giudice relatore disponeva un breve rinvio, al 15/5/2024. In tale evenienza, i difensori rappresentavano l'assenza accordo stante le divergenze in punto di visita infrasettimanale padre-figlie e il quantum del contributo al mantenimento. Pertanto, il
Giudice si riservava.
Con ordinanza del 29/5/2024, a scioglimento della riserva, autorizzava i coniugi a vivere separati e provvedeva in via provvisoria ed urgente alla regolamentazione delle minori, nonché alle richieste istruttorie, fissando udienza al 4/11/2024.
Nelle more del procedimento i rispettivi difensori comunicavano che le parti erano addivenute ad un accordo di separazione consensuale.
Il giudice relatore assegnava alle parti termine ex 127 ter per il deposito delle note sostitutive dell'udienza e i ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte ex artt. 127 ter e 473- bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pagina 2 di 4 PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE CHE:
1.siano affidate le figlie minori a entrambi i genitori, disponendo che le stesse mantengano la residenza anagrafica, la collocazione e la dimora abituale presso la madre con la precisazione che il signor CP_1 ha già dato il consenso per il trasferimento delle minori con la madre a Chivasso, dove è già stata presentata domanda di iscrizione a scuola. Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. dell'art. 337 ter, 3°comma, c.c.
2.disporre che il signor , salvo diverso accordo direttamente intercorso tra i genitori, possa vedere CP_1
e tenere con sé le figlie secondo le seguenti modalità (precisando che per luogo di prelievo e di riaccompagnamento deve intendersi il domicilio della madre):
a) un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato mattina alle ore 9:00 sino alla domenica sera alle ore 21,00;
b) il padre potrà altresì trascorrere con le minori un pomeriggio infrasettimanale, che si indica nella giornata di mercoledì, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, quanto le riporterà a scuola;
c) durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con le minori 15 giorni consecutivi, concordando il periodo entro il 15 giugno di ciascun anno, comunicando la località di soggiorno, ivi compreso un recapito telefonico fisso ed un cellulare;
in difetto di accordo o di comunicazione, durante gli anni pari, il padre trascorrerà con le figlie i primi quindici giorni di agosto e la madre la seconda quindicina;
negli anni dispari il contrario;
d) le minori trascorreranno le maggiori festività alternativamente con uno o con l'altro genitore: il periodo natalizio, salvo diverso accordo, potrà essere suddiviso dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30 dicembre e dal 31 dicembre fino alla ripresa della scuola (e ciò a far tempo dalle festività natalizie del 2024 in cui le minori trascorreranno il primo periodo, nel quale è compreso il giorno di
Natale, con il padre e così via); e) I genitori trascorreranno alternativamente con le figlie le vacanze pasquali, a decorrere dalla Pasqua
2025, che le figlie trascorreranno con il padre;
f) gli ulteriori giorni di vacanza scolastica, comprensivi di eventuali ponti, verranno suddivisi tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza (giorni singoli di vacanza sono da intendersi senza pernottamento); g) le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno del proprio compleanno con il padre o con la madre
(nel 2024 con il padre e così via) e il giorno del compleanno della mamma o del papà con i rispettivi genitori;
3. Anche tenuto conto dei tempi di permanenza delle bambine presso ciascun genitore, il signor CP_1 verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, conviventi con la madre, la Pt_1 somma mensile di euro 600,00 (300,00 per ogni figlia), da corrispondersi con bonifico bancario con valuta fissa al giorno 23 di ciascun mese, annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT con primo aggiornamento a maggio 2025;
4. disporre che, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, il signor rimborsi inoltre alla CP_1 signora il 50% della spesa della mensa scolastica nonché delle spese scolastiche, mediche e Pt_1 farmaceutiche non coperte dal SSN e sportive e ricreative come da Protocollo di questo Tribunale;
DÀ ATTO CHE:
pagina 3 di 4 5. L'assegno unico sarà suddiviso tra i genitori al 50% come per legge;
6. I genitori autorizzano il rilascio del passaporto personale e di documento valido per l'espatrio per le minori.
7. Le parti rinunciano alle ulteriori domande proposte in giudizio e in particolare il signor rinuncia CP_1 alla domanda di addebito;
8. Inoltre, a definizione dei rapporti patrimoniali in essere, i signori e concordano quanto Pt_1 CP_1 segue:
- la signora rilascerà con le bambine la casa familiare a lei assegnata entro la data del 20 luglio Pt_1
2024, asportando, oltre ai propri beni personali e a quelli delle bambine, i seguenti beni, che verranno a lei attribuiti in proprietà esclusiva: asciugatrice, forno, mobile bianco delle bambine, Tv cucina, letto matrimoniale, divano, i lettini, passeggini e giochi delle bambine conservati in cantina, i due pouf, il ventilatore;
- il signor potrà trattenere e a lui verranno attribuiti in proprietà esclusiva i seguenti beni: robot CP_1 aspirapolvere, arredamento completo della cucina, del salone e della camera da letto (letto escluso), arredi del bagno, tv della sala e della camera da letto, lavatrice, stereo, condizionatori;
- il signor farà pervenire alla signora la documentazione necessaria per richiedere la CP_1 Pt_1 liberazione del medesimo quale garante del suo finanziamento dell'auto, al fine di sottoporre la richiesta all'approvazione della finanziaria;
- il canone di locazione, le spese condominiali e le spese inerenti le utenze della casa familiare rimarranno a carico esclusivo del signor . CP_1
9. Ciascun coniuge sosterrà le spese del proprio legale e i difensori rinunciano alla solidarietà professionale.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/11/2024
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1533/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Principi d'Acaja Parte_1 C.F._1
n.15 presso lo studio dell'avv. MARCHINO ELISA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
MORGHEN, 32/G 10149 TORINO presso lo studio dell'avv. STEFANIA BESSON che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte presentate in data 29/10/2024
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
20/05/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 211 parte 1 serie – uff 2 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
pagina 1 di 4 Dall'unione sono nate due figlie gemelle: e il 29.11.20216 Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/01/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
con riguardo alle minori ha domandato di disporsi l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di sé, di un calendario visite come in atti e l'assegnazione della casa coniugale condotta in locazione;
inoltre, di porsi a carico del marito un assegno per contribuire al mantenimento delle figlie nella misura complessiva di € 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e A.U interamente in suo favore.
Con memoria depositata il 06/04/2024 ha condiviso la domanda di Controparte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando tuttavia che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge. Chiedeva quindi addebitarsi la separazione alla moglie e di accertare e riconoscere un risarcimento da danno illecito endo-familiare.
Con riguardo alle minori, di disporsi l'affidamento condiviso, la collocazione prevalente presso la madre e in favore di quest'ultima l'assegnazione della casa coniugale. Di disporsi un calendario visite padre- figlie e porsi a suo carico un assegno per contribuire al mantenimento delle figlie nella misura complessiva di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e A.U come per legge.
All'udienza dell'8/05/2024 sono comparse personalmente le parti con i rispettivi difensori e all'esito dell'ascolto, attesa la possibilità di un accordo di separazione, il Giudice relatore disponeva un breve rinvio, al 15/5/2024. In tale evenienza, i difensori rappresentavano l'assenza accordo stante le divergenze in punto di visita infrasettimanale padre-figlie e il quantum del contributo al mantenimento. Pertanto, il
Giudice si riservava.
Con ordinanza del 29/5/2024, a scioglimento della riserva, autorizzava i coniugi a vivere separati e provvedeva in via provvisoria ed urgente alla regolamentazione delle minori, nonché alle richieste istruttorie, fissando udienza al 4/11/2024.
Nelle more del procedimento i rispettivi difensori comunicavano che le parti erano addivenute ad un accordo di separazione consensuale.
Il giudice relatore assegnava alle parti termine ex 127 ter per il deposito delle note sostitutive dell'udienza e i ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte ex artt. 127 ter e 473- bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pagina 2 di 4 PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE CHE:
1.siano affidate le figlie minori a entrambi i genitori, disponendo che le stesse mantengano la residenza anagrafica, la collocazione e la dimora abituale presso la madre con la precisazione che il signor CP_1 ha già dato il consenso per il trasferimento delle minori con la madre a Chivasso, dove è già stata presentata domanda di iscrizione a scuola. Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. dell'art. 337 ter, 3°comma, c.c.
2.disporre che il signor , salvo diverso accordo direttamente intercorso tra i genitori, possa vedere CP_1
e tenere con sé le figlie secondo le seguenti modalità (precisando che per luogo di prelievo e di riaccompagnamento deve intendersi il domicilio della madre):
a) un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato mattina alle ore 9:00 sino alla domenica sera alle ore 21,00;
b) il padre potrà altresì trascorrere con le minori un pomeriggio infrasettimanale, che si indica nella giornata di mercoledì, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, quanto le riporterà a scuola;
c) durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con le minori 15 giorni consecutivi, concordando il periodo entro il 15 giugno di ciascun anno, comunicando la località di soggiorno, ivi compreso un recapito telefonico fisso ed un cellulare;
in difetto di accordo o di comunicazione, durante gli anni pari, il padre trascorrerà con le figlie i primi quindici giorni di agosto e la madre la seconda quindicina;
negli anni dispari il contrario;
d) le minori trascorreranno le maggiori festività alternativamente con uno o con l'altro genitore: il periodo natalizio, salvo diverso accordo, potrà essere suddiviso dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30 dicembre e dal 31 dicembre fino alla ripresa della scuola (e ciò a far tempo dalle festività natalizie del 2024 in cui le minori trascorreranno il primo periodo, nel quale è compreso il giorno di
Natale, con il padre e così via); e) I genitori trascorreranno alternativamente con le figlie le vacanze pasquali, a decorrere dalla Pasqua
2025, che le figlie trascorreranno con il padre;
f) gli ulteriori giorni di vacanza scolastica, comprensivi di eventuali ponti, verranno suddivisi tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza (giorni singoli di vacanza sono da intendersi senza pernottamento); g) le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno del proprio compleanno con il padre o con la madre
(nel 2024 con il padre e così via) e il giorno del compleanno della mamma o del papà con i rispettivi genitori;
3. Anche tenuto conto dei tempi di permanenza delle bambine presso ciascun genitore, il signor CP_1 verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, conviventi con la madre, la Pt_1 somma mensile di euro 600,00 (300,00 per ogni figlia), da corrispondersi con bonifico bancario con valuta fissa al giorno 23 di ciascun mese, annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT con primo aggiornamento a maggio 2025;
4. disporre che, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, il signor rimborsi inoltre alla CP_1 signora il 50% della spesa della mensa scolastica nonché delle spese scolastiche, mediche e Pt_1 farmaceutiche non coperte dal SSN e sportive e ricreative come da Protocollo di questo Tribunale;
DÀ ATTO CHE:
pagina 3 di 4 5. L'assegno unico sarà suddiviso tra i genitori al 50% come per legge;
6. I genitori autorizzano il rilascio del passaporto personale e di documento valido per l'espatrio per le minori.
7. Le parti rinunciano alle ulteriori domande proposte in giudizio e in particolare il signor rinuncia CP_1 alla domanda di addebito;
8. Inoltre, a definizione dei rapporti patrimoniali in essere, i signori e concordano quanto Pt_1 CP_1 segue:
- la signora rilascerà con le bambine la casa familiare a lei assegnata entro la data del 20 luglio Pt_1
2024, asportando, oltre ai propri beni personali e a quelli delle bambine, i seguenti beni, che verranno a lei attribuiti in proprietà esclusiva: asciugatrice, forno, mobile bianco delle bambine, Tv cucina, letto matrimoniale, divano, i lettini, passeggini e giochi delle bambine conservati in cantina, i due pouf, il ventilatore;
- il signor potrà trattenere e a lui verranno attribuiti in proprietà esclusiva i seguenti beni: robot CP_1 aspirapolvere, arredamento completo della cucina, del salone e della camera da letto (letto escluso), arredi del bagno, tv della sala e della camera da letto, lavatrice, stereo, condizionatori;
- il signor farà pervenire alla signora la documentazione necessaria per richiedere la CP_1 Pt_1 liberazione del medesimo quale garante del suo finanziamento dell'auto, al fine di sottoporre la richiesta all'approvazione della finanziaria;
- il canone di locazione, le spese condominiali e le spese inerenti le utenze della casa familiare rimarranno a carico esclusivo del signor . CP_1
9. Ciascun coniuge sosterrà le spese del proprio legale e i difensori rinunciano alla solidarietà professionale.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/11/2024
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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