Articolo 2 della Legge 31 marzo 1980, n. 141
Articolo 1
Versione
7 maggio 1980
Art. 2.
All'onere di lire 225 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 7 maggio 1980