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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3905/24 R.G. contenzioso, vertente
TRA
Avv. Giuseppe Martino, in proprio
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 7.6.24 l'avv. Martino ha proposto opposizione al decreto emesso dal Tribunale di Lecce – sezione seconda monocratica, con il quale sono state liquidate le proprie competenze in qualità di difensore d'ufficio di nel Controparte_2
procedimento penale n. 2524/20; ha assunto, a sostegno dell'erroneità del cennato provvedimento, che la liquidazione dei compensi fosse stata effettuata soltanto con riferimento alla fase decisionale,
e non anche a quella di studio ed alla fase istruttoria;
ha rimarcato, ancora, che non fossero state integralmente liquidate le spettanze connesse alle attività di recupero svolte in danno dell'assistito e che l'importo riconosciutogli fosse al di sotto dei parametri minimi, anche ove ridotti di un terzo;
ha chiesto, pertanto, determinarsi il compenso spettantegli per l'attività svolta, da porsi a carico dell'Erario, in € 3.121,33 ed, in via gradata, in €. 2.617,66; ha instato, altresì, per la rifusione delle spese di lite. Il , benchè ritualmente evocato in giudizio, non ha curato la propria Controparte_1
costituzione, sicchè ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 1.7.24 la causa è stata immediatamente trattenuta in decisione.
Il ricorrente ha censurato la legittimità del provvedimento di liquidazione emesso in suo favore in primo luogo con riferimento all'individuazione delle fasi processuali delle quali era stato curato l'espletamento; dal tenore del provvedimento in contestazione si evince che il medesimo abbia partecipato alla sola udienza di discussione;
l'avv. Martino ha assunto che fossero comunque dovute le competenze per la fase di studio e per la fase istruttoria, precisando di aver prestato il consenso per
Parte l'acquisizione del dopo averla esaminata.
La prospettazione delineata in ricorso non risulta plausibile, ove si rilevi che:
-l'attività di studio ricomprende tutti gli incombenti funzionali alla predispone della linea processuale
- l'inquadramento della vicenda mediante analisi degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti- ovvero attività che non possono aver luogo nella fase conclusiva, in cui il difensore si è limitato ad acquisire contezza delle vicende del caso per il quale era chiamato ad intervenire;
-la fase istruttoria postula l'estrinsecazione di incombenti funzionali a fornire riscontro alle argomentazioni della difesa ed a contrastare la prospettazione avversa, quali la formulazione richieste di prova, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, le partecipazioni e assistenze relative ad attivita' istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto
Parte d'ufficio; il mero consenso all'acquisizione della nella fase conclusiva del procedimento, peraltro funzionale solo a manifestare un atteggiamento collaborativo, come indicato in ricorso, non appare, pertanto, significativo.
In ossequio alla cristallizzata opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte, deve ritenersi che “Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento detta procedura di liquidazione dei propri compensi professionali' anche al rimborso delle spese e dei compensi relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine” ( cfr. Cass. civ. ord. n. 29827/17);
- pertanto, all'opponente spettano i compensi relativi al procedimento penale epigrafato, determinati in ossequio ai parametri di cui al DM 55/14, in considerazione dell'attività svolta;
la liquidazione è stata formulata con riferimento ai minimi, ma in atti non vi è nessun elemento che consenta di ritenere tale importo inadeguato rispetto alla portata dell'attività difensiva ed alla complessità della vicenda penale cui la stessa atteneva;
deve, pertanto, trovare conferma l'importo così determinato, pari a complessivi € 600,00, da maggiorarsi di rsf, iva e cpa;
sulla diminuzione di 1/3, preme rimarcare come la relativa previsione sia stata qualificata dalla Corte nomofilattica come norma speciale tesa a contemperare le esigenze pubbliche ed il diritto al compenso del difensore del soggetto irreperibile
( cfr. Cass. civ. sent. n. 22257/22);
- spettano, altresì, all'avv. Martino i compensi relativi alla fase innanzi al Giudice di Pace;
la relativa statuizione non è stata depositata in atti, sicchè non vi è contezza della consistenza dell'attività processuale svolta;
comunque, tale statuizione non risulta sia divenuta oggetto di impugnazione con riferimento all'entità delle spese di lite liquidate in danno dell'assistito, sicchè alcuna valutazione in ordine alla congruità di tale importo può essere effettuata in questa sede;
- con riferimento alle spese afferenti la fase esecutiva in danno dell'assistito, per come stabilite dai parametri innanzi richiamati, viene i considerazione l'importo di € 142,00 per il precetto ed € 500,00 per il pignoramento presso terzi;
l'importo da attribuirsi al medesimo è, pertanto, pari complessivi € 1.381,00 per compensi, da maggiorarsi di rsf, iva e cpa;
- le spese di lite del presente procedimento devono essere compensate tra le parti, stante il limitato accoglimento dell'opposizione P.T.M
- dichiara l'illegittimità del provvedimento impugnato, limitatamente all'omissione dell'integrale liquidazione del compenso per le attività esecutive in danno dell'assistito;
- per l'effetto, ridetermina in complessivi € € 1.381,00 per compensi, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva se dovuta e cpa, l'importo al medesimo spettante;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Lecce, 28.3.25 Il Giudice
Dott. ssa Francesca Caputo