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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
GI NC, RE
EPIFANI REMO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1626/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale IA
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1140/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 10/04/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TUB030100041 IVA-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così ricostruiti dalla Suprema Corte con la sentenza del 29 gennaio 2021, n. 2068.
“1. Ricorrente_1 (in seguito: "Ricorrente_1") impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari l'atto impositivo con il quale l'Agenzia delle entrate aveva accertato un maggiore imponibile, ai fini dell'IVA, per l'annualità 2008, a causa dell'indebita detrazione dell'imposta sul valore aggiunto su costi non inerenti. Specificamente, si trattava dell'IVA assolta in relazione alla fattura n. 1/A/08, dell'11/01/2008, emessa dalla controllante Società_3 S.p.a., che, in tal modo, secondo la tesi erariale, aveva illegittimamente trasferito sulla contribuente i costi di un'attività di consulenza, svolta da Società_4, su incarico di Società_3 S.p.a., consistente nello studio di fattibilità strumentale all'acquisizione di Ricorrente_1, all'esito di un'operazione di fusione a seguito d'acquisizione con indebitamento, c.d. leveraged buy-out (LBO), realizzata tramite: (a) la costituzione (in data 26/01/2006) di Società_5 controllata, in pari quota, da Società_6 e da Società_7 S.p.a.; (b) l'acquisizione (in data 02/02/2006), da parte di Società_5 S.r.1., dell'intero capitale sociale di Ricorrente_1.; (c) la deliberazione di fusione per incorporazione di I Ricorrente_1 in Società_5 (in data 13/12/2006, con effetto dal 01/01/2007), ed ii mutamento della denominazione sociale in S.r.l. IRicorrente_1, con successiva trasformazione (con decorrenza dal 20/06/2007), della stessa S.r.l. in S.p.a..
2. La C.T.P. di Bari accolse ii ricorso, con sentenza (n. 1140/2015) confermata dalla Commissione tributaria regionale della IA, la quale, con la sentenza menzionata in epigrafe, nel contraddittorio della società, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate svolgendo le seguenti considerazioni: sono inammissibili, ai sensi dell'art. 53, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le censure riferibili alle argomentazioni "riportate nella sezione Fatto" dell'atto di appello, perchè carenti del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, a causa del generico rinvio all'esposizione svolta nel giudizio di primo grado;
quanto all'inerenza dei costi, il motivo d'appello è privo di fondamento poichè la contestata attività di consulenza e un costo inerente allo scopo sociale di Società_5 S.r.l., in quanto funzionale all'attività di acquisizione di IPEM S.r.l. e alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, e ciò a prescindere dalla circostanza che, nella specie, la consulenza fosse stata commissionata dalla socia controllante Società_3 S.p.a.."
All'esito del giudizio di legittimità, con la ricordata sentenza del 29 gennaio 2021, n. 2068, la Corte di
Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile il secondo motivo,
e cassato la sentenza in relazione al primo motivo, con rinvio alla C.T.R. della IA, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Segnatamente, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso sulla scorta della seguente motivazione:
«l'Agenzia censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibili i motivi d'appello dell'Ufficio, per difetto di specificità, in quanto l'Ufficio si era limitato a richiamare l'esposizione svolta nel giudizio di primo grado, senza considerare che, per unanime giurisprudenza di merito, nelle cause d'impugnazione di un atto impositivo, il requisito della specificità dei motivi di appello dell'A.F. è soddisfatto mercè la sola riproposizione del contenuto dell'avviso di accertamento impegnato e annullato dal primo giudice.»
Conseguentemente Ricorrente_1 riassumeva ritualmente il giudizio deducendo che in realtà, a dispetto del presunto omesso esame in grado d'appello del merito della controversia, il Giudice di secondo grado, dopo la petizione di principio secondo cui l'appello dell'Ufficio fosse inammissibile siccome carente del requisito di specificità dei motivi di impugnazione atteso il generico rinvio all'esposizione svolto nel giudizio di primo grado, aveva in realtà deciso comunque la causa nel merito, ritenendo legittima l'operata detrazione dell'Iva da parte della Società contribuente.
Ribadiva quindi nel merito le ragioni di merito, già condivise dai giudici di primo e secondo grado, a supporto della legittima detrazione dell'Iva relativa all'operazione di LBO, ulteriormente corroborate nel 2024 dalla
Suprema Corte in distinto giudizio vertente sulla medesima questione e concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese dell'intero giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, confutando ancora una volta le ragioni della società, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado e la conferma della correttezza del proprio operato, con vittoria di spese.
All'udienza pubblica del 12.12.2025 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ricordato, con la sentenza del 29 gennaio 2021, n. 2068, la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso per cassazione e cassato la sentenza della CT IA n. 407/07/2017 depositata l'8.2.2017 in relazione al primo motivo, ritenendo che la CT avesse errato nel ritenere inammissibili i motivi d'appello dell'Ufficio per difetto di specificità - in quanto l'Ufficio si era limitato a richiamare l'esposizione svolta nel giudizio di primo grado - senza considerare che, per unanime giurisprudenza di merito, nelle cause d'impugnazione di un atto impositivo, il requisito della specificità dei motivi di appello dell'A.F. è soddisfatto mercè la sola riproposizione del contenuto dell'avviso di accertamento impegnato e annullato dal primo giudice.
Acclarato che i motivi d'appello formulati dall'Ufficio erano sufficientemente specifici, il nucleo della controversia si sposta dunque sul merito, in ordine al quale, invero, la CT IA si era in ogni caso espressa in favore della società, con considerazioni che la Cassazione ha tuttavia ritenuto ultronee e giuridicamente ininfluenti, posto che la CT aveva già dichiarato inammissibili i motivi d'appello. Questo collegio deve dunque nuovamente esaminare la controversia nel merito.
Tanto premesso, va confermata la sentenza di primo grado.
Invero, alle ragioni già espresse dai precedenti giudici – condivise pienamente da questo collegio - si aggiunge, nell'economia del giudizio, la circostanza che nelle more del giudizio la Suprema Corte, come ricordato dalla IPEM, si è espressa in un caso del tutto sovrapponibile a quello della fattispecie, affermando che “gli acquisti di beni e servizi da parte di una società “veicolo”, costituita nel contesto di un'operazione di merger leveraged buy out (MLBO) che mira all'acquisizione (con indebitamento) di una società target, possono beneficiare del diritto alla detrazione IVA”.
Le ragioni che nella fattispecie l'Ufficio ha evidenziato per negare la detraibilità dell'Iva si sostanziano infatti nella circostanza che Società_5 sarebbe una holding statica, la cui attività sarebbe consistita in atti volti all'integrazione della società target (Ricorrente_1, senza esercitare alcuna attività di carattere commerciale, e nel fatto che Società_5 ha iniziato a svolgere attività di impresa soltanto a partire dal 1.01.2007 - data di incorporazione della società target Ricorrente_1 – con la conseguenza che i costi sostenuti antecedentemente a tale data non potrebbero godere del regime di detraibilità, in quanto non inerenti ad un'attività di impresa.
In senso contrario, tuttavia, la Cassazione con la su ricordata pronuncia, ha anzitutto ricostruito le fasi che compongono lo schema dell'operazione di merger leveraged buy out, ovvero: costituzione della società veicolo (SPV), ricorso al capitale di debito, acquisizione della società target da parte della società veicolo e successiva fusione per incorporazione di quest'ultima nella società target (o viceversa).
Sulla base di tale assunto ha quindi affermato che “Dette fasi rendono evidente che l'acquisizione della partecipazione nel capitale della società target, da parte della società veicolo, rappresenta una fase meramente transeunte e strumentale alla fusione della società veicolo medesima con quella che - transitoriamente – è la propria controllata. La fusione tra società veicolo e società target assurge, infatti, ab origine a presupposto necessario dell'intera operazione, in quanto funzionale alla congiunzione del debito finanziario della società veicolo con il patrimonio della società target.
La società veicolo è in grado di svolgere nel contesto dell'operazione ora in discorso un ruolo del tutto divaricato rispetto a quello di una holding destinata alla detenzione ed eventuale gestione di partecipazioni societarie. La c.d. società veicolo (SPV) non nasce, infatti, a meri fini di detenzione di partecipazioni, connotandosi, piuttosto, come strumento finalizzato ad attingere le risorse indispensabili all'acquisizione della società target, allo scopo precipuo di gestirne in via diretta l'azienda e di implementarne la struttura economico-finanziaria, inseguito al perfezionarsi di una già preordinata fusione.
In questo contesto, ai fini IVA l'acquisizione della società target s'atteggia ad attività preparatoria dell'attività economica che in esito all'acquisizione della società bersaglio verrà esercitata. Il sostenimento di per sé, da parte della società veicolo, di spese di investimento orientate all'acquisizione delle partecipazioni azionarie fa di detto ente un soggetto passivo, ancorché i beni e servizi acquistati non siano immediatamente utilizzati per lo svolgimento di tale attività economica, ma siano prodromici al suo concreto avvio.
Per il principio di neutralità immanente al regime dell'IVA le spese di investimento effettuate ai fini di un'operazione orientata all'esercizio finale dell'attività produttiva si iscrivono nel perimetro delle attività economiche. Non rileva, in altri termini, il momento in cui si realizzano le prime operazioni attive da parte di un ente, non potendosi ragionevolmente distinguere tra spese di investimento effettuate prima oppure in costanza dell'effettivo svolgimento dell'attività economica.
Con la sentenza del 12 Novembre 2020 relativa alla causa C-42/19 (Società_8 SA), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, riprendendo i principi espressi nella precedente sentenza del 17 ottobre 2018 relativa alla causa C-249/17 (Società_9 Ltd), è intervenuta in materia di detraibilità dell'IVA per i c.d. "transaction cost" relativi ai servizi di consulenza ricevuti da una holding mista al fine di acquisire delle partecipazioni in una società. Nell'occasione il giudice unionale ha avuto significativamente modo di fornire alcune essenziali coordinate d'approccio. Segnatamente, è stato chiarito che "chiunque abbia l'intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un'attività economica ed effettua a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato un soggetto passivo". Più nello specifico, la soggettività passiva ai fini IVA, non riconducibile -secondo l'ottica della Corte eurounitaria - ad una holding "statica", la cui mera attività consiste "nell'acquisizione di partecipazioni in società, senza interferire direttamente o indirettamente nella gestione di queste ultime", è, viceversa, ascrivibile ad una holding "mista", ossia ad una società che, parallelamente alla sua attività di detenzione di partecipazioni, fornisce servizi ai soggetti controllati, esercitando proprio in ragione di ciò un'attività economica.
Nell'ottica della Corte di Giustizia UE, a norma della Sesta Direttiva, gli atti preparatori devono, in particolare, già ritenersi parte integrante delle attività economiche (sentenza del 29 febbraio 1996, INZO, C-110/94 , EU: C:1996:67, punto 15 e giurisprudenza ivi citata), di talché chiunque abbia l'intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un'attività economica ed effettui a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato come un soggetto passivo (sentenze dell'8 giugno 2000, Breitsohl, C-400/98 ,EU: C:2000:304, punto 34, e del 14 marzo 2013, Ablessio, C-527/11 , EU:C:2013:168, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Nel contesto delle operazioni di merger leveraged buy out, le SPV sono società costituite allo scopo assorbente della realizzazione dell'acquisizione (con indebitamento) di una società target e della successiva fusione della stessa, e svolgono quindi un'attività di natura preparatoria rispetto alla rilevazione del controllo della società-obiettivo e alla susseguente gestione della relativa azienda.
I costi sostenuti dalla società veicolo, benché anteriormente alla fusione non si risolvano in una interferenza diretta nella gestione societaria della controllata che implichi l'effettuazione di operazioni soggette a IVA, nondimeno appaiono intimamente preparatori dell'esercizio dell'attività economica e del suo rafforzamento.
La società veicolo neocostituita sostiene i costi stessi con la finalità di utilizzare i beni o i servizi consulenziali acquistati per la prosecuzione dell'attività economica della società target, altrimenti non avrebbe neppure ragione di acquistarli.
Quand'anche manchi in capo alla società veicolo l'effettuazione di operazioni attive, nondimeno, ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione Iva, va evidenziato come questa Corte abbia più volte, dal canto suo, precisato che, se, da un lato, in ordine agli acquisti di beni ed in generale alle operazioni passive occorre accertare, ai fini della detraibilità dell'imposta, che ricorra l'effettiva inerenza all'esercizio dell'impresa, cioè il loro compimento in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, d'altro lato, non è richiesto, tuttavia, " il concreto esercizio dell'impresa, potendo la detrazione dell'imposta spettare anche nel caso di assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività meramente preparatorie" poiché "è inerente all'esercizio dell'impresa anche l'acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità altresì le attività meramente preparatorie" (Cass. n. 7344 del 2011; Cass. n. 1578 del 2015; Cass. n. 18475 del 2016; Cass. n. 23994 del 2018).
In ultima analisi, le attività preparatorie costituiscono pur sempre esercizio di un'attività economica e, conseguentemente, anche l'acquisto dei beni e dei servizi necessari alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività economica tipica dell'impresa possa concretamente iniziare devono considerarsi strumentali e inerenti allo svolgimento della futura attività economica.”
Come evidente, trattasi di considerazioni che possono perfettamente sovrapporsi alla fattispecie in esame,
e che conducono per la detraibilità dell'Iva, contrariamente all'assunto dell'Ufficio.
Non è infatti corretto che, come sostenuto nella discussione finale dall'Ufficio, la fattispecie esaminata dalla
Suprema Corte sia differente da quella in esame in quanto in quell'ipotesi verrebbe in rilievo la richiesta di rimborso Iva inoltrata dal contribuente e negata dall'Ufficio, posto che i presupposti che legittimano la spettanza o meno del diritto alla detrazione sono i medesimi.
Nemmeno rileva la circostanza che in quel caso la consulenza tecnica sia stata commissionata dalla società veicolo, laddove nella presente fattispecie la consulenza è stata commissionata (non dalla società veicolo Società_5) ma da Società_3, proprio perché, per quanto chiarito dalla Suprema Corte, la consulenza in questione ben può farsi rientrare tra le attività preparatorie strumentali e inerenti allo svolgimento della successiva attività economica, tanto più che nella specie ciò si è effettivamente realizzato.
Le considerazioni suesposte si rivelano assorbenti nell'economia del giudizio.
In definitiva, l'appello dell'Ufficio va rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite, anche in relazione al giudizio di Cassazione, sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello dell'Ufficio. Condanna l'Agenzia delle Entrate appellante al pagamento, in favore della società appellata, delle spese di lite liquidate in € 5.000,00 – di cui € 2.000,00 per il giudizio in Cassazione - oltre accessori di legge.
Bari, 12.12.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Giancarlo Maggiore Dott. Salvatore Grillo
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
GI NC, RE
EPIFANI REMO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1626/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale IA
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1140/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 10/04/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TUB030100041 IVA-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così ricostruiti dalla Suprema Corte con la sentenza del 29 gennaio 2021, n. 2068.
“1. Ricorrente_1 (in seguito: "Ricorrente_1") impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari l'atto impositivo con il quale l'Agenzia delle entrate aveva accertato un maggiore imponibile, ai fini dell'IVA, per l'annualità 2008, a causa dell'indebita detrazione dell'imposta sul valore aggiunto su costi non inerenti. Specificamente, si trattava dell'IVA assolta in relazione alla fattura n. 1/A/08, dell'11/01/2008, emessa dalla controllante Società_3 S.p.a., che, in tal modo, secondo la tesi erariale, aveva illegittimamente trasferito sulla contribuente i costi di un'attività di consulenza, svolta da Società_4, su incarico di Società_3 S.p.a., consistente nello studio di fattibilità strumentale all'acquisizione di Ricorrente_1, all'esito di un'operazione di fusione a seguito d'acquisizione con indebitamento, c.d. leveraged buy-out (LBO), realizzata tramite: (a) la costituzione (in data 26/01/2006) di Società_5 controllata, in pari quota, da Società_6 e da Società_7 S.p.a.; (b) l'acquisizione (in data 02/02/2006), da parte di Società_5 S.r.1., dell'intero capitale sociale di Ricorrente_1.; (c) la deliberazione di fusione per incorporazione di I Ricorrente_1 in Società_5 (in data 13/12/2006, con effetto dal 01/01/2007), ed ii mutamento della denominazione sociale in S.r.l. IRicorrente_1, con successiva trasformazione (con decorrenza dal 20/06/2007), della stessa S.r.l. in S.p.a..
2. La C.T.P. di Bari accolse ii ricorso, con sentenza (n. 1140/2015) confermata dalla Commissione tributaria regionale della IA, la quale, con la sentenza menzionata in epigrafe, nel contraddittorio della società, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate svolgendo le seguenti considerazioni: sono inammissibili, ai sensi dell'art. 53, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le censure riferibili alle argomentazioni "riportate nella sezione Fatto" dell'atto di appello, perchè carenti del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, a causa del generico rinvio all'esposizione svolta nel giudizio di primo grado;
quanto all'inerenza dei costi, il motivo d'appello è privo di fondamento poichè la contestata attività di consulenza e un costo inerente allo scopo sociale di Società_5 S.r.l., in quanto funzionale all'attività di acquisizione di IPEM S.r.l. e alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, e ciò a prescindere dalla circostanza che, nella specie, la consulenza fosse stata commissionata dalla socia controllante Società_3 S.p.a.."
All'esito del giudizio di legittimità, con la ricordata sentenza del 29 gennaio 2021, n. 2068, la Corte di
Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile il secondo motivo,
e cassato la sentenza in relazione al primo motivo, con rinvio alla C.T.R. della IA, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Segnatamente, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso sulla scorta della seguente motivazione:
«l'Agenzia censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibili i motivi d'appello dell'Ufficio, per difetto di specificità, in quanto l'Ufficio si era limitato a richiamare l'esposizione svolta nel giudizio di primo grado, senza considerare che, per unanime giurisprudenza di merito, nelle cause d'impugnazione di un atto impositivo, il requisito della specificità dei motivi di appello dell'A.F. è soddisfatto mercè la sola riproposizione del contenuto dell'avviso di accertamento impegnato e annullato dal primo giudice.»
Conseguentemente Ricorrente_1 riassumeva ritualmente il giudizio deducendo che in realtà, a dispetto del presunto omesso esame in grado d'appello del merito della controversia, il Giudice di secondo grado, dopo la petizione di principio secondo cui l'appello dell'Ufficio fosse inammissibile siccome carente del requisito di specificità dei motivi di impugnazione atteso il generico rinvio all'esposizione svolto nel giudizio di primo grado, aveva in realtà deciso comunque la causa nel merito, ritenendo legittima l'operata detrazione dell'Iva da parte della Società contribuente.
Ribadiva quindi nel merito le ragioni di merito, già condivise dai giudici di primo e secondo grado, a supporto della legittima detrazione dell'Iva relativa all'operazione di LBO, ulteriormente corroborate nel 2024 dalla
Suprema Corte in distinto giudizio vertente sulla medesima questione e concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese dell'intero giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, confutando ancora una volta le ragioni della società, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado e la conferma della correttezza del proprio operato, con vittoria di spese.
All'udienza pubblica del 12.12.2025 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ricordato, con la sentenza del 29 gennaio 2021, n. 2068, la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso per cassazione e cassato la sentenza della CT IA n. 407/07/2017 depositata l'8.2.2017 in relazione al primo motivo, ritenendo che la CT avesse errato nel ritenere inammissibili i motivi d'appello dell'Ufficio per difetto di specificità - in quanto l'Ufficio si era limitato a richiamare l'esposizione svolta nel giudizio di primo grado - senza considerare che, per unanime giurisprudenza di merito, nelle cause d'impugnazione di un atto impositivo, il requisito della specificità dei motivi di appello dell'A.F. è soddisfatto mercè la sola riproposizione del contenuto dell'avviso di accertamento impegnato e annullato dal primo giudice.
Acclarato che i motivi d'appello formulati dall'Ufficio erano sufficientemente specifici, il nucleo della controversia si sposta dunque sul merito, in ordine al quale, invero, la CT IA si era in ogni caso espressa in favore della società, con considerazioni che la Cassazione ha tuttavia ritenuto ultronee e giuridicamente ininfluenti, posto che la CT aveva già dichiarato inammissibili i motivi d'appello. Questo collegio deve dunque nuovamente esaminare la controversia nel merito.
Tanto premesso, va confermata la sentenza di primo grado.
Invero, alle ragioni già espresse dai precedenti giudici – condivise pienamente da questo collegio - si aggiunge, nell'economia del giudizio, la circostanza che nelle more del giudizio la Suprema Corte, come ricordato dalla IPEM, si è espressa in un caso del tutto sovrapponibile a quello della fattispecie, affermando che “gli acquisti di beni e servizi da parte di una società “veicolo”, costituita nel contesto di un'operazione di merger leveraged buy out (MLBO) che mira all'acquisizione (con indebitamento) di una società target, possono beneficiare del diritto alla detrazione IVA”.
Le ragioni che nella fattispecie l'Ufficio ha evidenziato per negare la detraibilità dell'Iva si sostanziano infatti nella circostanza che Società_5 sarebbe una holding statica, la cui attività sarebbe consistita in atti volti all'integrazione della società target (Ricorrente_1, senza esercitare alcuna attività di carattere commerciale, e nel fatto che Società_5 ha iniziato a svolgere attività di impresa soltanto a partire dal 1.01.2007 - data di incorporazione della società target Ricorrente_1 – con la conseguenza che i costi sostenuti antecedentemente a tale data non potrebbero godere del regime di detraibilità, in quanto non inerenti ad un'attività di impresa.
In senso contrario, tuttavia, la Cassazione con la su ricordata pronuncia, ha anzitutto ricostruito le fasi che compongono lo schema dell'operazione di merger leveraged buy out, ovvero: costituzione della società veicolo (SPV), ricorso al capitale di debito, acquisizione della società target da parte della società veicolo e successiva fusione per incorporazione di quest'ultima nella società target (o viceversa).
Sulla base di tale assunto ha quindi affermato che “Dette fasi rendono evidente che l'acquisizione della partecipazione nel capitale della società target, da parte della società veicolo, rappresenta una fase meramente transeunte e strumentale alla fusione della società veicolo medesima con quella che - transitoriamente – è la propria controllata. La fusione tra società veicolo e società target assurge, infatti, ab origine a presupposto necessario dell'intera operazione, in quanto funzionale alla congiunzione del debito finanziario della società veicolo con il patrimonio della società target.
La società veicolo è in grado di svolgere nel contesto dell'operazione ora in discorso un ruolo del tutto divaricato rispetto a quello di una holding destinata alla detenzione ed eventuale gestione di partecipazioni societarie. La c.d. società veicolo (SPV) non nasce, infatti, a meri fini di detenzione di partecipazioni, connotandosi, piuttosto, come strumento finalizzato ad attingere le risorse indispensabili all'acquisizione della società target, allo scopo precipuo di gestirne in via diretta l'azienda e di implementarne la struttura economico-finanziaria, inseguito al perfezionarsi di una già preordinata fusione.
In questo contesto, ai fini IVA l'acquisizione della società target s'atteggia ad attività preparatoria dell'attività economica che in esito all'acquisizione della società bersaglio verrà esercitata. Il sostenimento di per sé, da parte della società veicolo, di spese di investimento orientate all'acquisizione delle partecipazioni azionarie fa di detto ente un soggetto passivo, ancorché i beni e servizi acquistati non siano immediatamente utilizzati per lo svolgimento di tale attività economica, ma siano prodromici al suo concreto avvio.
Per il principio di neutralità immanente al regime dell'IVA le spese di investimento effettuate ai fini di un'operazione orientata all'esercizio finale dell'attività produttiva si iscrivono nel perimetro delle attività economiche. Non rileva, in altri termini, il momento in cui si realizzano le prime operazioni attive da parte di un ente, non potendosi ragionevolmente distinguere tra spese di investimento effettuate prima oppure in costanza dell'effettivo svolgimento dell'attività economica.
Con la sentenza del 12 Novembre 2020 relativa alla causa C-42/19 (Società_8 SA), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, riprendendo i principi espressi nella precedente sentenza del 17 ottobre 2018 relativa alla causa C-249/17 (Società_9 Ltd), è intervenuta in materia di detraibilità dell'IVA per i c.d. "transaction cost" relativi ai servizi di consulenza ricevuti da una holding mista al fine di acquisire delle partecipazioni in una società. Nell'occasione il giudice unionale ha avuto significativamente modo di fornire alcune essenziali coordinate d'approccio. Segnatamente, è stato chiarito che "chiunque abbia l'intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un'attività economica ed effettua a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato un soggetto passivo". Più nello specifico, la soggettività passiva ai fini IVA, non riconducibile -secondo l'ottica della Corte eurounitaria - ad una holding "statica", la cui mera attività consiste "nell'acquisizione di partecipazioni in società, senza interferire direttamente o indirettamente nella gestione di queste ultime", è, viceversa, ascrivibile ad una holding "mista", ossia ad una società che, parallelamente alla sua attività di detenzione di partecipazioni, fornisce servizi ai soggetti controllati, esercitando proprio in ragione di ciò un'attività economica.
Nell'ottica della Corte di Giustizia UE, a norma della Sesta Direttiva, gli atti preparatori devono, in particolare, già ritenersi parte integrante delle attività economiche (sentenza del 29 febbraio 1996, INZO, C-110/94 , EU: C:1996:67, punto 15 e giurisprudenza ivi citata), di talché chiunque abbia l'intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un'attività economica ed effettui a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato come un soggetto passivo (sentenze dell'8 giugno 2000, Breitsohl, C-400/98 ,EU: C:2000:304, punto 34, e del 14 marzo 2013, Ablessio, C-527/11 , EU:C:2013:168, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Nel contesto delle operazioni di merger leveraged buy out, le SPV sono società costituite allo scopo assorbente della realizzazione dell'acquisizione (con indebitamento) di una società target e della successiva fusione della stessa, e svolgono quindi un'attività di natura preparatoria rispetto alla rilevazione del controllo della società-obiettivo e alla susseguente gestione della relativa azienda.
I costi sostenuti dalla società veicolo, benché anteriormente alla fusione non si risolvano in una interferenza diretta nella gestione societaria della controllata che implichi l'effettuazione di operazioni soggette a IVA, nondimeno appaiono intimamente preparatori dell'esercizio dell'attività economica e del suo rafforzamento.
La società veicolo neocostituita sostiene i costi stessi con la finalità di utilizzare i beni o i servizi consulenziali acquistati per la prosecuzione dell'attività economica della società target, altrimenti non avrebbe neppure ragione di acquistarli.
Quand'anche manchi in capo alla società veicolo l'effettuazione di operazioni attive, nondimeno, ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione Iva, va evidenziato come questa Corte abbia più volte, dal canto suo, precisato che, se, da un lato, in ordine agli acquisti di beni ed in generale alle operazioni passive occorre accertare, ai fini della detraibilità dell'imposta, che ricorra l'effettiva inerenza all'esercizio dell'impresa, cioè il loro compimento in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, d'altro lato, non è richiesto, tuttavia, " il concreto esercizio dell'impresa, potendo la detrazione dell'imposta spettare anche nel caso di assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività meramente preparatorie" poiché "è inerente all'esercizio dell'impresa anche l'acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità altresì le attività meramente preparatorie" (Cass. n. 7344 del 2011; Cass. n. 1578 del 2015; Cass. n. 18475 del 2016; Cass. n. 23994 del 2018).
In ultima analisi, le attività preparatorie costituiscono pur sempre esercizio di un'attività economica e, conseguentemente, anche l'acquisto dei beni e dei servizi necessari alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività economica tipica dell'impresa possa concretamente iniziare devono considerarsi strumentali e inerenti allo svolgimento della futura attività economica.”
Come evidente, trattasi di considerazioni che possono perfettamente sovrapporsi alla fattispecie in esame,
e che conducono per la detraibilità dell'Iva, contrariamente all'assunto dell'Ufficio.
Non è infatti corretto che, come sostenuto nella discussione finale dall'Ufficio, la fattispecie esaminata dalla
Suprema Corte sia differente da quella in esame in quanto in quell'ipotesi verrebbe in rilievo la richiesta di rimborso Iva inoltrata dal contribuente e negata dall'Ufficio, posto che i presupposti che legittimano la spettanza o meno del diritto alla detrazione sono i medesimi.
Nemmeno rileva la circostanza che in quel caso la consulenza tecnica sia stata commissionata dalla società veicolo, laddove nella presente fattispecie la consulenza è stata commissionata (non dalla società veicolo Società_5) ma da Società_3, proprio perché, per quanto chiarito dalla Suprema Corte, la consulenza in questione ben può farsi rientrare tra le attività preparatorie strumentali e inerenti allo svolgimento della successiva attività economica, tanto più che nella specie ciò si è effettivamente realizzato.
Le considerazioni suesposte si rivelano assorbenti nell'economia del giudizio.
In definitiva, l'appello dell'Ufficio va rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite, anche in relazione al giudizio di Cassazione, sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello dell'Ufficio. Condanna l'Agenzia delle Entrate appellante al pagamento, in favore della società appellata, delle spese di lite liquidate in € 5.000,00 – di cui € 2.000,00 per il giudizio in Cassazione - oltre accessori di legge.
Bari, 12.12.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Giancarlo Maggiore Dott. Salvatore Grillo