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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/04/2024, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 10113 dell'anno 2020 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
, quale cessionaria dei crediti vantati dal sig. Parte_1 Pt_2
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale dell'Avv.to Bruno
[...]
Tassone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellante contro
, C.F. in persona del procuratore speciale, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Alcamo (TP), Via Tommaseo n. 36, presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Francesco Ruisi, che la rappresenta e difende unitamente agli
Avv.ti Matteo Castioni e Caterina Mascanzoni giusta procura in atti appellata
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del
15.01.2024, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in qualità Parte_1 di cessionaria del credito vantato da , proponeva appello avverso la Parte_2 sentenza n. 3929/20190 con la quale il Giudice di Pace di Palermo aveva dichiarato 2
il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda (svolta dalla cessionaria) di condanna di al pagamento di € 250,00, a titolo di CP_1 compensazione pecuniaria per il ritardo del volo (prenotato in origine dal Pt_2
FR4315 del 26.3.2019, con arrivo previsto all'aeroporto di Org_1 destinazione alle ore 14:15, ma la cui partenza veniva differita di 4 ore e 55 min, con arrivo all'aeroporto di destinazione alle ore 22:45. Il giudice di prime cure argomentava il proprio difetto di giurisdizione richiamando la clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell'art.
2.4 delle Condizioni Generali di Trasporto di che riteneva valida ai sensi dell'art. 25 del Regolamento 1215/2012 e CP_1 condannava l'attrice alla refusione delle spese processuali. L'appellante censura la statuizione declinatoria, ritenendola in palese contrasto con le fonti comunitarie.
Chiede, pertanto, l'integrale riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda di condanna al pagamento della compensazione pecuniaria e col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2. Costituitasi in giudizio, la società appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, sull'assunto dell'inapplicabilità della normativa consumeristica;
in via subordinata, ha chiesto di «rigettare la pretesa di pagamento avanzata da nel Parte_1 giudizio di primo grado per incedibilità del credito e/o per difetto di cessione del credito per cui è causa e/o per mancata iscrizione di nell'Albo degli intermediari Parte_1 finanziari e quindi per nullità del presunto contratto di cessione».
3. La causa, istruita mediante produzione documentale, allo scadere del termine perentorio del 15 gennaio 2024, assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive ex art. 127-ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. Così sinteticamente riassunti i fatti di lite, il Tribunale ritiene l'appello fondato.
L'eccezione sollevata da in primo grado si fonda sull'inserimento, nelle CP_1 condizioni generali di trasporto, dell'art. 2.4., contenente la c.d. clausola di proroga 3
della giurisdizione, che prevede: «Salvo quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione o dalla legge applicabile, il vostro contratto di trasporto con noi, i presenti termini e condizioni di trasporto e il nostro regolamento saranno regolati e interpretati nel rispetto della legge irlandese, e qualunque controversia che dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi».
Nel senso della validità della clausola, in conformità a quanto affermato dalla
Corte di Giustizia con la sentenza 21 maggio 2015, C- 322/14, , si è Org_2 espressa Cass. SS.UU. n. 21622 del 2017, secondo la quale «tali modalità di stipulazione dell'accordo di proroga della giurisdizione devono ritenersi valide in base al disposto dell'art. 23, par. 1, del richiamato regolamento Bruxelles I, a mente del quale la forma scritta, imposta per tali accordi, “comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo di competenza»: la Corte di giustizia dell'Unione Europea, infatti, ha statuito che, ove la clausola di proroga della giurisdizione sia contenuta in condizioni generali di contratto disponibili mediante accesso ad un sito Internet, si è in presenza di “una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto». Nondimeno, le medesime Sezioni Unite, con ordinanza n.
3561 del 2020, hanno affermato (in un caso analogo), conformemente alla giurisprudenza del Tribunale di Lussemburgo, che le clausole di proroga della competenza giurisdizionale vanno interpretate in senso rigorosamente restrittivo, sottolineando come la stessa regola contrattuale si autolimiti lasciando fuori dalla operatività della clausola di proroga, che obbligherebbe le parti a rivolgersi per ogni controversia al giudice irlandese, il caso che sia altrimenti disposto dalla
Convenzione, laddove, nelle definizioni riportate nelle condizioni generali, la
“Convenzione”, cui il contratto fa più volte riferimento senza altra specificazione, è chiaramente identificata nella Convenzione di Montreal 28 maggio 1999, per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale.
Ciò posto, malgrado il dato testuale della Convenzione (v. art. 1) sembri 4
escluderne l'applicazione ai voli operati sul territorio di un unico stato, a meno che non si preveda uno scalo in un paese estero, appare, tuttavia, più conforme alla ratio della stessa, tesa ad armonizzare le tutele offerte ai viaggiatori di voli internazionali, ritenere che tale espressione ricomprenda ogni volo che, pur coinvolgendo territorialmente un unico stato, presenti quale elemento di internazionalità l'appartenenza del vettore a un paese straniero. Nella specie, il volo
, veda coinvolga aeroporti di partenza e di arrivo dello stesso Paese, Org_1
è stato operato da un vettore irlandese, con ciò assumendo, ai fini della presente decisione, la qualifica di “volo internazionale”. Una diversa interpretazione, che facendo leva sul dato testuale della Convenzione ne escluda l'applicabilità ad un volo tra destinazioni interne al territorio di un solo Stato, se operato da vettore straniero, produrrebbe l'effetto distorto di costringere il passeggero che debba chiedere tutela risarcitoria od indennitaria a rivolgersi ad un giudice straniero, mentre più ampia tutela è assicurata dall'art. 33 della Convenzione, con un'irragionevole disparità di trattamento tra coloro che si trovano a volare su un volo nazionale e coloro che viaggino su un volo comunitario-internazionale.
Neppure può condividersi la ricostruzione di laddove invoca CP_1
l'applicazione degli artt. 25 del reg. UE 1215/2012 ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione e li ritiene prevalenti sulla convenzione di Montreal.
Come hanno affermato le Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 3561/2020), infatti,
è lo stesso Regolamento n. 1215/2012 che, per prevenire eventuali conflitti, prevede
'che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie specifiche" (considerando 35), e nel testo contiene una norma specifica per dirimere i conflitti nell'ipotesi di concorrente applicabilità della normazione convenzionale e di quella europea, secondo cui "il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari" (art. 71). La specialità della Convenzione è poi evidente per il 5
fatto che, se il Regolamento concerne in generale la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la
Convenzione di Montreal ha lo specifico e circoscritto fine di unificare alcune norme, prima di tutto in materia di giurisdizione ma non solo, relative al trasporto aereo internazionale.
La ritenuta applicabilità della Convenzione di Montreal conduce alla conclusione che la clausola contrattuale cui si appella il vettore è nulla, giacché
l'art. 49 della Convenzione fissa la regola della propria imperatività, comminando la nullità di tutte le clausole con essa contrastanti contenute nei contratti di trasporto Org_ a cui essa si applica. Pertanto, poiché alla Convenzione hanno aderito l ed anche l'Irlanda, è alla predetta che occorre far riferimento per individuare il giudice avente giurisdizione nel caso concreto, ed in particolare all'art. 33, comma primo, della stessa (norma applicabile a tutte le ipotesi di ritardo nel compimento della complessiva operazione di trasporto aereo dedotta in contratto fino alla destinazione finale: Cass. SS.UU. n. 3561.2020), che introduce al riguardo vari possibili criteri alternativi: «1. L'azione di risarcimento danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione».
Nella vicenda di lite, la giurisdizione si radica, dunque, in Italia in applicazione del criterio di collegamento fondato sul luogo di destinazione del viaggio, nonché del criterio di collegamento del «luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto», che nel caso di biglietti acquistati on line coincide con il Org_ domicilio dell'acquirente (nella fattispecie in ), in quanto luogo ove lo stesso è venuto a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata tramite portale web
(v. Cass. SS.UU. n. 3561.2020). L'appellante ha, perciò, correttamente incardinato il giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria italiana (luogo di destinazione).
All'accoglimento del motivo consegue, evidentemente, l'applicazione dell'art. 6
353, comma 1, c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile), sicché la causa va rimessa al primo giudice.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto delle tabelle accluse al DM 55/14 (parametri minimi per tutte le fasi, scaglione fino a € 1.100,00). È utile rammentare che, agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza può essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine processuale, non richiedendo l'articolo 91 c.p.c., per la statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, bensì una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito, tale dovendosi considerare anche la pronuncia con cui il giudice d'appello rimette le parti davanti al primo giudice per ragioni di giurisdizione ai sensi dell'articolo 353 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. un., nn. 9594/1994 e 583/1999; Cass. n.
5119/2004).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
- dichiara la sussistenza la giurisdizione del giudice italiano e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 3919 del 3.12.2019, dispone la rimessione delle parti innanzi al predetto Giudice, con onere di riassunzione nel termine di cui all'art. 353 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile);
- condanna al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 423,00 (di cui € 91,00 per esborsi ed € 332,00 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva).
Così deciso in Palermo, 19 aprile 2024.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 10113 dell'anno 2020 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
, quale cessionaria dei crediti vantati dal sig. Parte_1 Pt_2
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale dell'Avv.to Bruno
[...]
Tassone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellante contro
, C.F. in persona del procuratore speciale, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Alcamo (TP), Via Tommaseo n. 36, presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Francesco Ruisi, che la rappresenta e difende unitamente agli
Avv.ti Matteo Castioni e Caterina Mascanzoni giusta procura in atti appellata
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del
15.01.2024, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in qualità Parte_1 di cessionaria del credito vantato da , proponeva appello avverso la Parte_2 sentenza n. 3929/20190 con la quale il Giudice di Pace di Palermo aveva dichiarato 2
il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda (svolta dalla cessionaria) di condanna di al pagamento di € 250,00, a titolo di CP_1 compensazione pecuniaria per il ritardo del volo (prenotato in origine dal Pt_2
FR4315 del 26.3.2019, con arrivo previsto all'aeroporto di Org_1 destinazione alle ore 14:15, ma la cui partenza veniva differita di 4 ore e 55 min, con arrivo all'aeroporto di destinazione alle ore 22:45. Il giudice di prime cure argomentava il proprio difetto di giurisdizione richiamando la clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell'art.
2.4 delle Condizioni Generali di Trasporto di che riteneva valida ai sensi dell'art. 25 del Regolamento 1215/2012 e CP_1 condannava l'attrice alla refusione delle spese processuali. L'appellante censura la statuizione declinatoria, ritenendola in palese contrasto con le fonti comunitarie.
Chiede, pertanto, l'integrale riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda di condanna al pagamento della compensazione pecuniaria e col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2. Costituitasi in giudizio, la società appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, sull'assunto dell'inapplicabilità della normativa consumeristica;
in via subordinata, ha chiesto di «rigettare la pretesa di pagamento avanzata da nel Parte_1 giudizio di primo grado per incedibilità del credito e/o per difetto di cessione del credito per cui è causa e/o per mancata iscrizione di nell'Albo degli intermediari Parte_1 finanziari e quindi per nullità del presunto contratto di cessione».
3. La causa, istruita mediante produzione documentale, allo scadere del termine perentorio del 15 gennaio 2024, assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive ex art. 127-ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. Così sinteticamente riassunti i fatti di lite, il Tribunale ritiene l'appello fondato.
L'eccezione sollevata da in primo grado si fonda sull'inserimento, nelle CP_1 condizioni generali di trasporto, dell'art. 2.4., contenente la c.d. clausola di proroga 3
della giurisdizione, che prevede: «Salvo quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione o dalla legge applicabile, il vostro contratto di trasporto con noi, i presenti termini e condizioni di trasporto e il nostro regolamento saranno regolati e interpretati nel rispetto della legge irlandese, e qualunque controversia che dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi».
Nel senso della validità della clausola, in conformità a quanto affermato dalla
Corte di Giustizia con la sentenza 21 maggio 2015, C- 322/14, , si è Org_2 espressa Cass. SS.UU. n. 21622 del 2017, secondo la quale «tali modalità di stipulazione dell'accordo di proroga della giurisdizione devono ritenersi valide in base al disposto dell'art. 23, par. 1, del richiamato regolamento Bruxelles I, a mente del quale la forma scritta, imposta per tali accordi, “comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo di competenza»: la Corte di giustizia dell'Unione Europea, infatti, ha statuito che, ove la clausola di proroga della giurisdizione sia contenuta in condizioni generali di contratto disponibili mediante accesso ad un sito Internet, si è in presenza di “una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto». Nondimeno, le medesime Sezioni Unite, con ordinanza n.
3561 del 2020, hanno affermato (in un caso analogo), conformemente alla giurisprudenza del Tribunale di Lussemburgo, che le clausole di proroga della competenza giurisdizionale vanno interpretate in senso rigorosamente restrittivo, sottolineando come la stessa regola contrattuale si autolimiti lasciando fuori dalla operatività della clausola di proroga, che obbligherebbe le parti a rivolgersi per ogni controversia al giudice irlandese, il caso che sia altrimenti disposto dalla
Convenzione, laddove, nelle definizioni riportate nelle condizioni generali, la
“Convenzione”, cui il contratto fa più volte riferimento senza altra specificazione, è chiaramente identificata nella Convenzione di Montreal 28 maggio 1999, per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale.
Ciò posto, malgrado il dato testuale della Convenzione (v. art. 1) sembri 4
escluderne l'applicazione ai voli operati sul territorio di un unico stato, a meno che non si preveda uno scalo in un paese estero, appare, tuttavia, più conforme alla ratio della stessa, tesa ad armonizzare le tutele offerte ai viaggiatori di voli internazionali, ritenere che tale espressione ricomprenda ogni volo che, pur coinvolgendo territorialmente un unico stato, presenti quale elemento di internazionalità l'appartenenza del vettore a un paese straniero. Nella specie, il volo
, veda coinvolga aeroporti di partenza e di arrivo dello stesso Paese, Org_1
è stato operato da un vettore irlandese, con ciò assumendo, ai fini della presente decisione, la qualifica di “volo internazionale”. Una diversa interpretazione, che facendo leva sul dato testuale della Convenzione ne escluda l'applicabilità ad un volo tra destinazioni interne al territorio di un solo Stato, se operato da vettore straniero, produrrebbe l'effetto distorto di costringere il passeggero che debba chiedere tutela risarcitoria od indennitaria a rivolgersi ad un giudice straniero, mentre più ampia tutela è assicurata dall'art. 33 della Convenzione, con un'irragionevole disparità di trattamento tra coloro che si trovano a volare su un volo nazionale e coloro che viaggino su un volo comunitario-internazionale.
Neppure può condividersi la ricostruzione di laddove invoca CP_1
l'applicazione degli artt. 25 del reg. UE 1215/2012 ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione e li ritiene prevalenti sulla convenzione di Montreal.
Come hanno affermato le Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 3561/2020), infatti,
è lo stesso Regolamento n. 1215/2012 che, per prevenire eventuali conflitti, prevede
'che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie specifiche" (considerando 35), e nel testo contiene una norma specifica per dirimere i conflitti nell'ipotesi di concorrente applicabilità della normazione convenzionale e di quella europea, secondo cui "il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari" (art. 71). La specialità della Convenzione è poi evidente per il 5
fatto che, se il Regolamento concerne in generale la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la
Convenzione di Montreal ha lo specifico e circoscritto fine di unificare alcune norme, prima di tutto in materia di giurisdizione ma non solo, relative al trasporto aereo internazionale.
La ritenuta applicabilità della Convenzione di Montreal conduce alla conclusione che la clausola contrattuale cui si appella il vettore è nulla, giacché
l'art. 49 della Convenzione fissa la regola della propria imperatività, comminando la nullità di tutte le clausole con essa contrastanti contenute nei contratti di trasporto Org_ a cui essa si applica. Pertanto, poiché alla Convenzione hanno aderito l ed anche l'Irlanda, è alla predetta che occorre far riferimento per individuare il giudice avente giurisdizione nel caso concreto, ed in particolare all'art. 33, comma primo, della stessa (norma applicabile a tutte le ipotesi di ritardo nel compimento della complessiva operazione di trasporto aereo dedotta in contratto fino alla destinazione finale: Cass. SS.UU. n. 3561.2020), che introduce al riguardo vari possibili criteri alternativi: «1. L'azione di risarcimento danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione».
Nella vicenda di lite, la giurisdizione si radica, dunque, in Italia in applicazione del criterio di collegamento fondato sul luogo di destinazione del viaggio, nonché del criterio di collegamento del «luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto», che nel caso di biglietti acquistati on line coincide con il Org_ domicilio dell'acquirente (nella fattispecie in ), in quanto luogo ove lo stesso è venuto a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata tramite portale web
(v. Cass. SS.UU. n. 3561.2020). L'appellante ha, perciò, correttamente incardinato il giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria italiana (luogo di destinazione).
All'accoglimento del motivo consegue, evidentemente, l'applicazione dell'art. 6
353, comma 1, c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile), sicché la causa va rimessa al primo giudice.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto delle tabelle accluse al DM 55/14 (parametri minimi per tutte le fasi, scaglione fino a € 1.100,00). È utile rammentare che, agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza può essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine processuale, non richiedendo l'articolo 91 c.p.c., per la statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, bensì una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito, tale dovendosi considerare anche la pronuncia con cui il giudice d'appello rimette le parti davanti al primo giudice per ragioni di giurisdizione ai sensi dell'articolo 353 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. un., nn. 9594/1994 e 583/1999; Cass. n.
5119/2004).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
- dichiara la sussistenza la giurisdizione del giudice italiano e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 3919 del 3.12.2019, dispone la rimessione delle parti innanzi al predetto Giudice, con onere di riassunzione nel termine di cui all'art. 353 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile);
- condanna al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 423,00 (di cui € 91,00 per esborsi ed € 332,00 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva).
Così deciso in Palermo, 19 aprile 2024.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi