Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Ordinanza presidenziale 23 luglio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23862 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23862/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08904/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8904 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MM OV, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Rosignoli, Mario Bucello, Simona Emanuela Anna Viola, con domicilio eletto in Milano, via G. Serbelloni, 7;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del giudizio di inidoneità della commissione esaminatrice per il concorso notarile indetto con decreto dirigenziale 13.12.2022, espresso nel corso della seduta dell’8.11.2023 n. 330, nonché della scheda di valutazione; della graduatoria dei candidati giudicati idonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso la ricorrente fra gli idonei, anch’essa conosciuta il 3.7.2024; dell’elenco riepilogativo dei candidati giudicati idonei e inidonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso la ricorrente fra gli idonei; dei criteri di valutazione degli elaborati applicati dalla Commissione esaminatrice; dei verbali della Commissione esaminatrice del 5-6-7-12-13-26 giugno 2023.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 dicembre 2024: per l’annullamento dei medesimi atti, di cui al ricorso principale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10 giugno 2025: del decreto del Ministro della Giustizia del 15 maggio 2025 con cui è approvata la graduatoria dei vincitori del concorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. AN AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. MM OV ha impugnato e chiesto l’annullamento del giudizio di inidoneità della commissione esaminatrice per il concorso notarile indetto con decreto dirigenziale 13.12.2022, espresso nel corso della seduta dell’8.11.2023 n. 330, nonché della scheda di valutazione; della graduatoria dei candidati giudicati idonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso la ricorrente fra gli idonei, anch’essa conosciuta il 3.7.2024; dell’elenco riepilogativo dei candidati giudicati idonei e inidonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso la ricorrente fra gli idonei; dei criteri di valutazione degli elaborati applicati dalla Commissione esaminatrice; dei verbali della Commissione esaminatrice del 5-6-7-12-13-26 giugno 2023.
Oggetto del giudizio è la traccia assegnata per la redazione dell’atto inter vivos (“ I due fratelli RI e ND, entrambi coniugati in regime di comunione legale, hanno ricevuto con atto di donazione, a rogito del dott. Romolo Remo, notaio in Roma, in data 25/5/2015, in parti eguali tra loro dai genitori ME e IL, due fabbricati (A e B), ciascuno con annessa corte pertinenziale, siti in Roma, via Gioberti nn. 5 e 7, mentre il fratello ER non ha ancora ricevuto alcunché. Ancora in vita i genitori, RI e ND hanno proceduto a dividere i beni donati, con atto del medesimo notaio, del 12/5/2022, con attribuzione a ciascuno di un fabbricato con annessa corte pertinenziale. Nell’atto di divisione, a rogito del medesimo notaio, per mera dimenticanza, non è stato indicato il titolo edilizio abilitativo della costruzione del fabbricato assegnato a RI (titolo edilizio correttamente enunciato nella donazione). Si dà atto che: 1) era stata costituita da RI ipoteca volontaria sulla propria quota indivisa, a rogito del notaio Romina Romoli; 2) in sede di divisione era stata costituita una servitù di passaggio, a favore del bene assegnato a ND e a carico del bene assegnato a RI, in previsione della realizzazione di un fabbricato da edificare sull’area pertinenziale del fabbricato di ND. Nella divisione era stato convenuto un conguaglio in danaro a favore di RI e a carico di ND, già corrisposto in sede di divisione. In relazione a tale divisione sono state curate tutte le formalità di legge. ND intende alienare a NI (sordumuto, ma capace di leggere e scrivere) il bene a lui assegnato e la moglie di ND è disponibile ad intervenire nel relativo atto. Anche il fratello ER è disponibile ad intervenire nel relativo atto, pur senza prestare garanzia di alcun tipo, qualora possa tutelare l’acquirente contro eventuali azioni che ER potrebbe esperire in futuro. L’acquirente intende acquistare l’appartamento solo a condizione che: 1) la divisione stipulata l’anno precedente risulti valida ed efficace; 2) sia tutelato dalle conseguenze di eventuali future azioni promosse nei suoi confronti da ER. Inoltre NI intende essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo oggetto della presente vendita e che il prezzo pagato venga consegnato a ND solo dopo che il notaio abbia verificato l’inesistenza di preesistenti formalità pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto, prima della trascrizione della vendita. Al riguardo ND e NI sono d’accordo che se dovessero risultare formalità pregiudizievoli, da un lato le somme versate saranno restituite dal notaio a NI e, dall’altro, la proprietà ritornerà alla parte venditrice. Il candidato, assunte le vesti del dott. Romolo Romani, notaio in Roma, con studio in Roma alla via Aurelia n.619, adegui la volontà delle parti e rediga il relativo atto. Nella parte teorica illustri le soluzioni adottate e tratti della divisione, con particolare riguardo alla natura del conguaglio anche in riferimento al regime patrimoniale tra i coniugi; dell’omessa menzione dei titoli edilizi comunque esistenti; di eventuali garanzie da prestare all’acquirente di immobili di provenienza donativa; della servitù per vantaggio futuro ”).
Il giudizio di inidoneità del ricorrente è stato motivato sul presupposto che avrebbe redatto l’atto con n. 2 cause di nullità (“ mancanza di esplicito collegamento tra l’immobile compravenduto e le planimetrie depositate in catasto ”; “ mancanza della dichiarazione resa di pugno da NI in quanto solo prevista dal candidato ma non scritta di pugno da tale parte ”); che avrebbe commesso n. 4 errori valutati gravemente insufficienti (“ incompletezza dell’atto consistita nella mancanza di ogni garanzia relativa alla servitù prediale costituita in sede di divisione sul fondo assegnato da RI ”; “ incongruità delle soluzioni adottate ” in quanto “ la rinuncia di ER all’azione di restituzione è fatta con l’uso di espressioni tali da comprendere unicamente anche la donazione a favore di RI e i suoi aventi causa ”; “ presenza di errori di diritto ” in quanto “ la dichiarazione delle modalità di pagamento del prezzo non contiene l’indicazione analitica dei mezzi di pagamento ” e “ la clausola relativa al c.d. deposito del prezzo, a causa dell’omessa individuazione del destinatario immediato del mezzo di pagamento, non consente di assodare l’effettiva operatività dello stesso deposito ”); che avrebbe commesso n. 2 errori valutati come insufficienti “ per difetto di completezza e/o coerenza logica e/o ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alle motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica ” con riguardo alla “ formulazione della clausola condizionale ” ed al “ tema relativo alla servitù di cui all’art. 1029 c.c. ” (cfr. pagg. 9 - 10).
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e incompetenza ”.
In prima battuta, il ricorrente ha contestato che non sarebbero stati esplicitati i criteri di valutazione che la commissione esaminatrice avrebbe dovuto definire prima di esaminare i compiti dei candidati.
2°) “ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 della L. 52/1985. Eccesso di potere per grave illogicità, errore di diritto e disparità di trattamento ”.
Relativamente al profilo di inidoneità riferito alla “ nullità per mancanza di un esplicito collegamento tra i dati catastali dell’immobile compravenduto e la planimetria depositata in catasto ”, il ricorrente ha dedotto che “ la legge non richiede che l’atto rechi l’indicazione degli estremi della planimetria catastale depositata, ma soltanto che si possa individuare con certezza quale sia la planimetria catastale corredante la dichiarazione di conformità dell’immobile ” (cfr. pag. 15); e che, di contro, “ l’elaborato del ricorrente specifica che: (i) la planimetria è quella relativa al fabbricato oggetto della compravendita e (ii) rinvia all’allegato che la riproduce e che al suo interno contiene peraltro gli estremi di identificazione catastale. L’atto non lascia dunque spazio per alcuna incertezza circa la planimetria rispetto alla quale viene resa la dichiarazione di conformità ” (cfr., ancora, pag. 15).
Ha soggiunto che “ il metro di giudizio della Commissione, che (lo si ripete) è gravemente erroneo, è stato per giunta applicato solo ad intermittenza: moltissimi candidati giudicati idonei (n. 29, cioè il 27% dell’ampio campione esaminato) hanno infatti seguito la stessa tecnica redazionale prescelta dalla ricorrente, senza sentirsi contestare, a conferma dell’arbitrarietà dell’obiezione, la nullità dell’atto ” (cfr. pag. 16).
3°) “ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57 e 58 della L. 89/1913. Eccesso di potere per grave illogicità, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, errore di diritto e disparità di trattamento ”.
Relativamente al profilo di inidoneità riferito alla “ nullità dell’atto per mancanza della dichiarazione resa di pugno da NI ” ha dedotto che “ stando alle regole della traccia, al ricorrente era impedito di scrivere una dichiarazione che la legge vuole resa di pugno dal Comparente. Sul piano sostanziale, il ricorrente ha così dimostrato di ben conoscere le regole notarili che presidiano la volontà del sordomuto: ha infatti indicato le pertinenti disposizioni della Legge Notarile; ed ha indicato correttamente il contenuto della dichiarazione precisando che questa dovesse essere resa di pugno da NI. A conferma di ciò, nella motivazione delle scelte adottate richiesta dalla traccia, a pagina 13 dell’elaborato, il candidato ribadisce la necessità di inserire in atto la dichiarazione di pugno contestata ” (cfr. pag. 18).
4°) “ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2812 c.c. e dell’art. 47, comma 2 della L. 89/1913. Eccesso di potere per grave illogicità, travisamento dei fatti e disparità di trattamento ”.
Con riferimento al profilo di correzione afferente alla “ garanzia rispetto al diritto di servitù di passaggio ”, parte ricorrente ha lamentato che “ la formulazione ambigua della traccia lasciava ritenere che NI intendesse essere garantito sulla perdurante esistenza e validità della servitù ” (cfr. pag. 20); cosicché, ha sostenuto che “ l’elaborato è esente da errore, poiché la traccia non era sufficientemente precisa in merito alla tipologia di garanzia pretesa da NI; e in ogni caso, come testimoniato dall’elevato numero di elaborati sottoposti all’attenzione del Collegio, la Commissione ha ritenuto che l’omissione della garanzia rispetto alla servitù di passaggio non fosse affatto rilevante ai fini della valutazione dell’elaborato ” (cfr. pag. 22).
5°) “ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 563 c.c. e dell’art. 47, comma 2 della L. 89/1913. Eccesso di potere per grave illogicità, travisamento dei fatti e dei presupposti, disparità di trattamento ”.
Con riferimento al profilo di inidoneità riferito alla “ rinuncia resa da ER anche nei confronti della donazione ricevuta da RI ”, il ricorrente ha dedotto di aver “ introdotto nell’atto notarile commissionato una clausola in forza della quale ER rinunciava all’azione di restituzione ai sensi dell’art. 563 c.c. Sebbene la soluzione fosse corretta, la sottocommissione ha eccepito che la rinuncia all’azione di restituzione avrebbe dovuto essere espressamente limitata al solo immobile venduto da ND e non anche a quello di RI. La contestazione mossa dalla sottocommissione non trova riscontro nel dettato della traccia ” (cfr. pagg. 23 - 24).
Ha soggiunto che, comunque, “ nella finzione del concorso, non essendo possibile ottenere integrazioni alla traccia, era sufficiente che il candidato indicasse il rimedio corretto (rinuncia all’azione di restituzione nei confronti dell’avente causa), senza che l’idoneità del candidato dipendesse da congetture sulla volontà delle parti ” (cfr. pag. 24).
6°) “ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35, co. 22 del DL 223/2006, dell’art. 46 del dPR 445/2000 e dell’art. 1, comma 63 della L. 147/2013. Eccesso di potere per grave illogicità, errore e travisamento dei fatti e dei presupposti, difetto e incongruità della motivazione ”.
Con riguardo al profilo di inidoneità riferito alle “ modalità di pagamento e di deposito del prezzo ”, il ricorrente ha contestato che “ la tecnica del rinvio non è stata contestata dalla sottocommissione, che si è invece imputata sull’asserita omissione dell’indicazione delle modalità di pagamento. Sicché delle due l’una: o la scheda di valutazione è viziata per errore di fatto e travisamento dei presupposti oppure per difetto e incongruenza della motivazione. La clausola formulata dal ricorrente non contiene alcun elemento di ambiguità o incertezza: le modalità di pagamento, in questo caso un assegno circolare, sono descritte con cura e il rinvio alle modalità di pagamento opera all’interno della medesima clausola, sicché la ricostruzione del contenuto della dichiarazione non è né difficile, né si presta a equivoci ” (cfr. pag. 27).
7°) “ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2671 c.c. Eccesso di potere per grave illogicità e travisamento dei presupposti ”.
Con riferimento al profilo di inidoneità riguardante la “ formulazione della condizione risolutiva dell’atto di compravendita ”, il ricorrente ha sostenuto che “ è vero che l’elaborato confezionato dal ricorrente non contiene alcun riferimento al verbale di accertamento dell’avveramento (o del mancato avveramento) della condizione risolutiva, ma nessuna disposizione di legge ne impone la previsione all’interno del contratto. Anzi, le Parti potranno facoltativamente decidere se redigere il verbale indipendentemente dalla circostanza che questo sia previsto dal contratto ” (cfr. pag. 31).
8°) “ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1029 c.c. Eccesso di potere per grave illogicità e difetto di motivazione ”.
Da ultimo, con riguardo al profilo di correzione afferente alla “ incompletezza dell’esposizione teorica relativa alla servitù per vantaggio futuro ”, il ricorrente ha lamentato di aver “ dedicato al tema due pagine del proprio elaborato: ripercorrendo le caratteristiche essenziali della servitù e le modalità di costituzione; con riguardo alla servitù per vantaggio futuro, è stato precisato che questo diritto non è efficace dalla data dell’atto con cui viene costituito, ma dalla data in cui viene a esistenza la cosa futura o dal giorno in cui viene acquistato il fondo dominante; descrivendo l’eccezione che opera nel caso di acquisto immediato del fondo dominante ” (cfr. pag. 32).
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia (23.8.2024), che nella memoria del 4.10.2024 ha eccepito che “le censure formulate dalla parte ricorrente, contrariamente a quanto si assume, riguardano il merito della valutazione rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione che, ancorché sindacabile, lo è per vizi (che nella specie non ricorrono) di illogicità, ragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Parimenti infondata è la censura volta a far valere la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, pur a fronte di soluzioni omogenee ” (cfr. pag. 5); ha, quindi, motivatamente controdedotto a ciascuno dei profili di correzione contestati dal ricorrente.
Con ordinanza n. 4536 del 10 ottobre 2024 la Sezione ha respinto la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ rilevato: che il ricorrente ha censurato la legittimità dei criteri di valutazione delle prove scritte, ma anche, nel merito delle risultanze della correzione del proprio elaborato, la causa di nullità dell’atto oggetto della prova concorsuale (la mancanza di un esplicito collegamento tra i dati catastali dell’immobile oggetto della vendita e la planimetria depositata in catasto; la mancanza della dichiarazione resa di pugno da NI), gli errori valutati come grave insufficienza (la garanzia rispetto al diritto di servitù di passaggio; la rinuncia resa da ER anche nei confronti della donazione ricevuta da RI; le modalità di pagamento e di deposito del prezzo) e come insufficienza (la formulazione della condizione risolutiva dell’atto di compravendita; la presunta incompletezza dell’esposizione teorica relativa alla servitù per vantaggio futuro); che tali profili di doglianza implicano una cognizione incompatibile con la delibazione propria della presente fase cautelare; che non è profilabile un pregiudizio grave e irreparabile, quest’ultimo non potendo sostanziarsi nell’esigenza di “una celere progressione lavorativa e reddituale”, né, tantomeno, restando preclusa la possibilità che, in caso di accoglimento del ricorso, sia disposta la correzione da parte di altra commissione esaminatrice; né, da ultimo, restando preclusa la possibilità di partecipare e superare altro e successivo concorso ”.
Con motivi aggiunti depositati il 4.12.2024 il ricorrente ha compendiato la propria impugnazione in ragione di quanto eccepito dalla difesa erariale, deducendo, in aggiunta ai precedenti motivi:
9°) “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, disparità di trattamento e contraddittorietà manifesta ”.
Il ricorrente ha censurato le formulazioni standard, contestando che “ mentre i criteri di valutazione si applicano per la correzione di tutti gli elaborati, la formulazione standard viene utilizzata soltanto per motivare sinteticamente il giudizio di inidoneità. I due strumenti sono fra loro distinti: i criteri di valutazione presiedono al vaglio delle prove di tutti i candidati e concorrono anche a determinare il punteggio di quelli giudicati idonei (punteggio variabile da un minimo di 35 a un massimo 50); al contrario, il formulario standard opera solo nella successiva fase di manifestazione della decisione della Commissione rispetto ai soli candidati non idonei ” (cfr. pag. 6).
Con secondi motivi aggiunti depositati il 10.6.2025 il ricorrente ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto del Ministro della Giustizia del 15.5.2025, con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso, richiamando i motivi precedentemente proposti.
All’udienza pubblica del 19 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
In linea generale, occorre premettere che, ai sensi dell’art. 11, comma 7 del d.lgs. 166/2006 (“ Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della L. 28 novembre 2005, n. 246 ”), “ nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla Commissione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, la Sottocommissione dichiara non idoneo il candidato, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi ”.
E’ appunto in tale disposizione che rinviene il suo fondamento la decisione della commissione del concorso notarile in questione di sancire la non idoneità del ricorrente, avendo ravvisato nel suo elaborato inter vivos di diritto civile i profili ostativi all’idoneità, sopra illustrati, in conformità alla previsione di cui al citato art. 11, che al comma 5 prevede che “ il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati ”.
Sempre in via preliminare, va evidenziato che il carattere “ostativo”, riferito dalla disciplina di cui al citato art. 11, comma 7 alle nullità o “gravi insufficienze” riscontrate dalla commissione in una delle prime due prove scritte, non è subordinato alla pluralità delle stesse né al congiunto ricorrere delle due tipologie di vizi, “ con la conseguenza, processualmente apprezzabile, che l’immunità dai vizi lamentati dalla parte ricorrente anche di uno solo dei molteplici rilievi formulati sul punto dalla commissione di concorso imporrebbe di ritenere legittimamente adottato l’impugnato giudizio di non idoneità ”; ed in secondo luogo, “ deve osservarsi che se eventuali profili di disparità di trattamento – subordinati, secondo la regola generale, alla identità delle situazioni esaminate, a fronte delle quali l’Amministrazione si sia incomprensibilmente orientata in modo difforme – sono astrattamente suscettibili di fornire alimento al sindacato giurisdizionale avente ad oggetto la sussistenza della contestata “grave insufficienza” dell’elaborato, tenuto conto dei confini non compiutamente definiti della fattispecie (al cui riconoscimento in concreto concorre quindi in misura significativa l’apporto valutativo della commissione di concorso), a diversa conclusione deve pervenirsi in relazione all’ipotesi della nullità, la cui configurazione in concreto è legata a parametri univoci desumibili senza significativi margini di incertezza dalle disposizioni che testualmente le prevedono, con la conseguenza che, atteggiandosi l’attività di riscontro dell’Amministrazione, per questo aspetto, in termini sostanzialmente vincolati, non sono ravvisabili spazi effettivi alla operatività del vizio di eccesso di potere (di cui la disparità di trattamento costituisce, come è noto, una species o un elemento sintomatico) ” (cfr. pag. Consiglio di Stato, sez. III, 19 giugno 2025, n. 5362).
Tanto premesso, non coglie nel segno il primo motivo, esaminabile per affinità tematica con il nono (proposto nei motivi aggiunti del 4.12.2024), posto che nel verbale n. 15 del 26.6.2023 il formulario standard ha incorporato puntuali criteri di correzione, letteralmente riportati: “ travisamento della traccia ”; “ incompletezza dell'atto ”; “ incongruità delle soluzioni adottate, contraddittorietà intrinseca delle soluzioni adottate, omessa o carente trattazione degli istituti giuridici attinenti alla traccia errori di diritto nell’atto ”; “ difetto di correttezza nell’uso della lingua italiana, per la presenza di errori di grammatica, di sintassi o di ortografia, non riconducibili a semplici lapsus calami ”; “ inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell’atto in forma notarile ”; “ inadeguatezza dell’atto rispetto agli intenti e agli interessi delle parti, nei limiti consentiti dalla legge ”; “ difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica ”.
Può, dunque, dirsi nella specie osservata la disciplina di cui all’art. 10, comma 2 del d.lgs. 166/2006, in cui è previsto che la Commissione, prima di iniziare la correzione, definisca i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse; e, in applicazione dell’art. 34, comma 50, lettera f) del DL 179/2012, come sostituito dalla legge di conversione 221/2012, l’eventuale giudizio di non idoneità deve essere sinteticamente motivato con ricorso a “formulazioni standard”, che la Commissione deve predisporre contestualmente alla definizione dei criteri che regoleranno la valutazione degli elaborati: una disciplina avallata dalla giurisprudenza, ad avviso della quale “ la ratio di tale previsione consiste nel semplificare e snellire il lavoro della Commissione, nel rendere omogenea l’applicazione dei criteri prestabiliti, nonché più semplice la verifica, ab externo, dell’osservanza dei criteri che la Commissione ha predeterminato ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2023, n. 3733), non essendo revocabile in dubbio che tali direttrici hanno preceduto l’avvio dell’attività di correzione degli elaborati.
Infondato è il secondo motivo.
Ai sensi dell’art. 2, comma 58 della legge 662/1996 “ gli atti di cui al secondo comma dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell’intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonché, per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui all’articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dal comma 44 del presente articolo, l’attestazione dell’avvenuta richiesta alle autorità competenti dell’espressione del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall’articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione dell’autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell’articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente comma concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 ”.
Ai sensi dell’art. 29, comma 1 bis della legge 52/1985, invece, “ gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari ”.
Alla stregua di tali disposizioni, non può ritenersi irrilevante la mancanza di un “ esplicito collegamento tra i dati catastali dell'immobile compravenduto e la planimetria depositata in catasto ”; tale lacuna potendo essere, altresì, intesa come mancanza di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dell’immobile; ed indipendentemente dalla previsione di cui all’art. 29, comma 1 ter della legge 52/1985 (secondo cui “ se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in Catasto o della dichiarazione, resa in atto dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L’atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ”), che allude ad una sanabilità eventuale e futura, di cui nell’elaborato del ricorrente non vi è menzione.
Parimenti infondato è il terzo motivo.
La commissione ha rilevato la “ mancanza della dichiarazione resa di pugno da NI in quanto solo prevista dal candidato ma non scritta di pugno da tale parte ”.
Nella traccia si è precisato che “ ND intende alienare a NI (sordumuto, ma capace di leggere e scrivere) ”; il che avrebbe dovuto prescrivere la peculiare tutela prevista dall’art. 57 della legge 89/2013 (c.d. legge notarile), secondo cui “ il muto o sordo-muto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà ”.
Perciò, era imposto che nell’atto fosse presente una dichiarazione scritta da NI; e non – come è riportato nell’elaborato del ricorrente – che “ il comparente NI ha letto personalmente l’atto e gli allegati ” (adempimento corretto) e “ rende di seguito la dichiarazione di legge: (segue dichiarazione di NI di aver letto e riconosciuto conforme alla sua volontà l’atto e gli allegati ai sensi dell’art. 57 LN) ” (adempimento diverso e incompleto rispetto alla prescrizione notarile).
Va, poi, respinto il quarto motivo, esaminabile congiuntamente all’ottavo (riferito, quest’ultimo, alla parte teorica).
Nella traccia è stato rappresentato che “ in sede di divisione era stata costituita una servitù di passaggio, a favore del bene assegnato a ND e a carico del bene assegnato a RI, in previsione della realizzazione di un fabbricato da edificare sull’area pertinenziale del fabbricato di ND ”; e che l’acquirente (dal dante causa ND) “ NI intende essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo oggetto della presente vendita e che il prezzo pagato venga consegnato a ND solo dopo che il notaio abbia verificato l’inesistenza di preesistenti formalità pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto, prima della trascrizione della vendita ”.
L’acquirente aveva, quindi, evidenziato uno specifico interesse a non incorrere nel rischio di subire l’evizione: dunque, è stato richiesto ai concorrenti di predefinire una garanzia, da porre a carico dell’alienante ND, in favore del compratore NI in ordine all’eventuale liberazione del bene dall’ipoteca.
Soluzione che avrebbe reso necessaria un’adeguata esplicitazione nella parte teorica (all’opposto caratterizzata da una trattazione generale dell’istituto delle servitù prediali).
Nella scheda di correzione la commissione ha rilevato la “ mancanza di ogni garanzia relativa alla servitù prediale costituita in sede di divisione sul fondo assegnato a RI ”; ed ha, perciò, sanzionato una “ grave insufficienza per incompletezza dell’atto ”; che è rilievo meno grave dell’errore di diritto.
Non coglie nel segno nemmeno il quinto motivo, riferito al rilievo secondo cui “ la rinunzia di ER all'azione di restituzione è fatta con l'uso espressioni tali da comprendere univocamente anche la donazione a favore di RI e i suoi aventi causa ”.
Nella parte iniziale della traccia si è precisato che, dai propri genitori “ il fratello ER non ha ancora ricevuto alcunché ”, a riprova di una potenziale volontà di tale soggetto di poter esperire, in caso di ulteriori cessioni del bene, l’azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione di cui all’art. 563 del codice civile.
Nella traccia si è, però, fatto cenno ad una vicenda traslativa riguardante il (solo) fabbricato di ND: alienazione rispetto alla quale risulta che “ anche il fratello ER è disponibile ad intervenire nel relativo atto, pur senza prestare garanzia di alcun tipo, qualora possa tutelare l’acquirente contro eventuali azioni che ER potrebbe esperire in futuro ”; ma che, di converso, l’acquirente NI “ intende acquistare l’appartamento solo a condizione che: (…) 2) sia tutelato dalle conseguenze di eventuali future azioni promosse nei suoi confronti da ER ”.
E’, pertanto, persuasiva l’opposizione della difesa erariale secondo cui “ il compratore NI e il legittimario ER avevano espresso, da diverse prospettive, una volontà riferita a un identico oggetto: le azioni proponibili da ER nei confronti del solo acquirente. Ciò imponeva, senza possibilità di interpretazione alternativa, di limitare la portata della rinunzia di ER al solo bene oggetto della donazione fatta a ND ” (cfr. pag. 14 della memoria difensiva del Ministero).
Va, poi, respinto il sesto motivo, avente ad oggetto due, rilevati, errori di diritto dell’atto, ossia che “ a) la dichiarazione delle modalità di pagamento del prezzo non contiene l'indicazione analitica dei mezzi di pagamento ”.
Il DL 233/2006, la cui disciplina è stata opposta dal Ministero, prevede che “ all’atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo ” (art. 35, comma 22).
L’art. 1, comma 63 della legge 147/2013 ha previsto che “ il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato: (…) c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio ”.
Ne deriva che l’essenzialità della funzione del notaio avrebbe comportato un’esplicita menzione all’intestazione del conto.
Per ragioni analoghe anche il settimo motivo va respinto.
Difettando l’individuazione dell’intestatario del mezzo di pagamento (cioè il notaio), viene meno, altresì, la puntualità dell’adempimento imposto dalla legge 147/2013 e, comunque, non è affatto evincibile dalla lacunosa formula “ NI mi consegna un assegno circolare non trasferibile ”, che non può implicare l’assimilazione della consegna (di un assegno) ad un’attività (pagamento) e, pertanto, rende inefficace (in quanto non operativo) – allo stato della formulazione dell’elaborato del ricorrente – l’obbligo restitutorio del corrispettivo da parte del notaio nella pattuizione restitutoria convenuta tra ND e NI “ se dovessero risultare formalità pregiudizievoli ” gravanti sul bene in oggetto, prima della trascrizione della vendita.
Da ultimo, le tabelle elaborate dalla difesa di parte ricorrente sulla base di un cospicuo numero di compiti, hanno condotto quest’ultima a lamentare la presenza di alcuni candidati che sarebbero incorsi in alcuni errori comportanti nullità, grave (o, talvolta, semplice) insufficienza o insufficienza, analoghi a quelli contestati al ricorrente; un fenomeno che, a tutto concedere, certo non potrebbe determinare, in modo sillogistico, l’idoneità dello stesso ricorrente, ma, semmai, la revisione delle valutazioni favorevoli operate dalla commissione; e né, tantomeno, potrebbe sostanziare un vizio della procedura tale da infirmarne la legittimità.
In conclusione, il ricorso principale ed i due ricorsi per motivi aggiunti vanno respinti.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT IT, Presidente
AN AN, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, RI Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AN | RT IT |
IL SEGRETARIO