TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23862
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Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
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Ordinanza presidenziale 23 luglio 2025
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione artt. 10 e 11 d.lgs. 166/2006; Eccesso di potere

    La commissione ha definito i criteri di valutazione nel verbale n. 15 del 26.6.2023, incorporando un formulario standard con criteri puntuali, in conformità all'art. 10, comma 2 del d.lgs. 166/2006 e all'art. 34, comma 50, lettera f) del DL 179/2012. La giurisprudenza avalla la ratio di tale previsione per semplificare il lavoro della commissione e rendere omogenea l'applicazione dei criteri.

  • Rigettato
    Violazione artt. 10 e 11 d.lgs. 166/2006; Violazione art. 29 L. 52/1985; Eccesso di potere

    La mancanza di un esplicito collegamento tra i dati catastali e la planimetria depositata non è irrilevante e può essere intesa come mancanza di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dell'immobile, ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis della L. 52/1985. La sanatoria eventuale e futura, prevista dall'art. 29, comma 1 ter, non era menzionata nell'elaborato.

  • Rigettato
    Violazione artt. 10 e 11 d.lgs. 166/2006; Violazione artt. 57 e 58 L. 89/1913; Eccesso di potere

    La traccia prevedeva che ND intendesse alienare a NI, sordomuto ma capace di leggere e scrivere. L'art. 57 della L. 89/1913 impone che il muto o sordomuto scriva di proprio pugno che ha letto e riconosciuto l'atto conforme alla sua volontà. L'elaborato del ricorrente non includeva tale dichiarazione scritta da NI, ma solo un riferimento generico.

  • Rigettato
    Violazione artt. 10 e 11 d.lgs. 166/2006; Violazione art. 2812 c.c. e art. 47, comma 2 L. 89/1913; Eccesso di potere

    La traccia prevedeva la costituzione di una servitù di passaggio e la richiesta dell'acquirente di essere garantito sulla sua esistenza e validità. La commissione ha rilevato la 'mancanza di ogni garanzia relativa alla servitù prediale', sanzionando una 'grave insufficienza per incompletezza dell'atto'. La parte teorica presentava una trattazione generale delle servitù, non specifica sulla garanzia richiesta.

  • Rigettato
    Violazione artt. 10 e 11 d.lgs. 166/2006; Violazione art. 563 c.c. e art. 47, comma 2 L. 89/1913; Eccesso di potere

    La traccia indicava che il fratello ER non aveva ancora ricevuto beni e che era disponibile ad intervenire nell'atto, pur tutelando l'acquirente contro eventuali azioni future. L'acquirente NI voleva essere tutelato contro tali azioni. La difesa erariale ha sostenuto che la rinuncia di ER doveva essere limitata al solo bene oggetto della donazione a ND, per soddisfare la volontà di entrambe le parti (NI e ER).

  • Rigettato
    Violazione artt. 10 e 11 d.lgs. 166/2006; Violazione art. 35, co. 22 DL 223/2006, art. 46 dPR 445/2000 e art. 1, comma 63 L. 147/2013; Eccesso di potere

    Il DL 223/2006 (art. 35, comma 22) e la L. 147/2013 (art. 1, comma 63) richiedono l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo e disciplinano il deposito del prezzo presso il notaio. L'elaborato del ricorrente non conteneva l'indicazione analitica dei mezzi di pagamento e la formulazione relativa al deposito del prezzo non era sufficientemente chiara, mancando l'individuazione dell'intestatario del conto o del destinatario del mezzo di pagamento.

  • Rigettato
    Violazione artt. 10 e 11 d.lgs. 166/2006; Violazione art. 2671 c.c.; Eccesso di potere

    La commissione ha rilevato la mancanza di riferimento al verbale di accertamento dell'avveramento della condizione risolutiva. Il ricorrente sostiene che nessuna disposizione di legge impone tale previsione nel contratto. Il giudice ritiene che la formulazione dell'elaborato fosse lacunosa riguardo alla condizione risolutiva e all'obbligo restitutorio del notaio.

  • Rigettato
    Violazione artt. 10 e 11 d.lgs. 166/2006; Violazione art. 1029 c.c.; Eccesso di potere

    Il ricorrente ha dedicato due pagine alla trattazione della servitù per vantaggio futuro, descrivendone le caratteristiche e le modalità di costituzione. La commissione ha ritenuto l'esposizione incompleta o carente sotto il profilo giuridico.

  • Rigettato
    Violazione artt. 10 e 11 d.lgs. 166/2006; Eccesso di potere per disparità di trattamento

    La corte afferma che la disparità di trattamento, seppur astrattamente suscettibile di sindacato giurisdizionale, è subordinata all'identità delle situazioni esaminate. Inoltre, la configurazione della nullità è legata a parametri univoci, mentre la 'grave insufficienza' lascia margini alla valutazione della commissione. La presenza di errori in altri elaborati non potrebbe determinare l'idoneità del ricorrente, ma semmai la revisione delle valutazioni favorevoli.

  • Rigettato
    Annullamento graduatoria approvata con decreto del Ministro della Giustizia del 15.5.2025

    Il ricorso è stato respinto nel merito, pertanto anche l'impugnazione del decreto di approvazione della graduatoria viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23862
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23862
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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