Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 23/03/2026, n. 99
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Sentenza 23 marzo 2026

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  • Rigettato
    Responsabilità del Sindaco PI IE ER

    La Corte ha escluso la responsabilità di ER, ritenendo che non vi fosse colpa grave nella sua condotta, dato che aveva ereditato una situazione di profondo squilibrio e si era attivato tempestivamente con la proposizione del Piano di riequilibrio.

  • Rigettato
    Responsabilità dell'Assessore al bilancio ZI LA PE

    La Corte ha escluso la responsabilità di LA PE, ritenendo che non vi fosse colpa grave nella sua condotta, dato che aveva ereditato una situazione di profondo squilibrio e si era attivata tempestivamente con la proposizione del Piano di riequilibrio. Inoltre, le sue dimissioni prima del parere negativo della Corte dei conti hanno precluso la sua partecipazione alla fase conclusiva.

  • Rigettato
    Responsabilità dei revisori dei conti NT, Di CA, Di OM

    La Corte ha escluso la responsabilità dei revisori, ritenendo che, pur avendo segnalato criticità, non vi fosse colpa grave ma piuttosto colpa lieve. Hanno svolto funzioni di controllo e segnalazione, e il dissesto è intervenuto anni dopo la loro cessazione dal mandato.

  • Accolto
    Responsabilità dei revisori dei conti IO, Di BA AR, CU

    La Corte ha accertato la responsabilità dei revisori per colpa grave, ritenendo che abbiano violato i doveri di vigilanza e omesso pareri negativi dovuti, contribuendo al dissesto con condotte omissive e rassicurazioni fuorvianti.

  • Rigettato
    Accertamento della responsabilità per dissesto finanziario

    La Corte ha confermato la responsabilità di RT Di RI per colpa grave, ritenendo che la sua gestione abbia contribuito al dissesto attraverso l'omessa adozione di misure straordinarie e la persistenza di criticità finanziarie.

  • Rigettato
    Legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 5, TUEL

    La Corte ha dichiarato la questione irrilevante, ritenendo che la sanzione interdittiva operi come effetto legale automatico e che la sua applicazione sia demandata ad autorità amministrative, non incidendo sull'accertamento della responsabilità da parte della Corte dei conti.

  • Rigettato
    Accertamento della responsabilità per dissesto finanziario

    La Corte ha confermato la responsabilità di AL SE per colpa grave, ritenendo che la sua gestione abbia contribuito al dissesto attraverso l'omessa adozione di misure straordinarie e la persistenza di criticità finanziarie.

  • Accolto
    Responsabilità dei revisori dei conti IO, Di BA AR, CU

    La Corte ha accertato la responsabilità dei revisori per colpa grave, ritenendo che abbiano violato i doveri di vigilanza e omesso pareri negativi dovuti, contribuendo al dissesto con condotte omissive e rassicurazioni fuorvianti.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ha pronunciato sentenza in merito a ricorsi in opposizione avverso un decreto monocratico che aveva accertato la responsabilità del Sindaco Umberto Di Primio e dell'Assessore al bilancio Valentina Luise per il dissesto finanziario del Comune di Chieti, rigettando la domanda nei confronti degli altri convenuti. La Procura regionale ha impugnato il decreto limitatamente alle posizioni dei soggetti assolti, contestando l'erroneità dell'esclusione della responsabilità del Sindaco Pietro Diego Ferrara e dell'Assessore Tiziana Della Penna, ritenendo che il loro contributo causale al dissesto non si esaurisse nella mera proposizione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) non omologato, ma investisse ulteriori condotte omissive e commissive. La Procura ha altresì contestato l'assoluzione dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti, ritenendo le loro condotte connotate da inerzia e grave negligenza, in violazione del dovere di vigilanza. Le difese degli amministratori Ferrara e Della Penna hanno eccepito l'inammissibilità della modifica dell'accusa e ribadito il carattere pregresso e irreversibile del dissesto al momento del loro insediamento, valorizzando la tempestività delle loro azioni e l'assenza di colpa grave. Le difese dei revisori hanno eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di specificità e contestato l'inerzia, evidenziando l'attività di controllo e segnalazione svolta. Il Sindaco Di Primio e l'Assessore Luise hanno impugnato il decreto monocratico eccependo preliminarmente l'incostituzionalità dell'art. 248, comma 5, TUEL per l'automatismo delle sanzioni interdittive e, nel merito, denunciando un travisamento del quadro istruttorio, la mancata considerazione delle loro azioni e la non corretta ricostruzione del nesso causale, attribuendo le criticità finanziarie a gestioni successive.

La Corte dei Conti ha parzialmente accolto il ricorso della Procura, confermando l'assoluzione del Sindaco Ferrara e dell'Assessore Della Penna per insussistenza della colpa grave, ritenendo che il breve lasso di tempo del loro mandato e la tempestività nell'attivazione del PRFP, pur inadeguato, non integrassero tale requisito, e valorizzando i pareri tecnici favorevoli ricevuti. Ha invece dichiarato la sussistenza della responsabilità sanzionatoria dei revisori Angelo Palombizio, Alfonso Di Sabatino Martina e Luciana Cunicella, condannandoli al pagamento di sanzioni pecuniarie e all'interdizione dalla carica, ritenendo che i loro pareri favorevoli, nonostante le criticità rilevate, abbiano integrato una violazione manifesta delle norme e un travisamento dei fatti, contribuendo causalmente al dissesto. Ha respinto il ricorso in opposizione del Sindaco Di Primio e dell'Assessore Luise, confermando la loro responsabilità amministrativa per colpa grave nel contribuire al dissesto, ritenendo che la loro gestione sia stata caratterizzata da omissioni e scelte politiche inadeguate, quali il mancato ricorso a procedure straordinarie e il non rigoroso rispetto del principio di prudenza, nonostante i reiterati moniti degli organi di controllo. La Corte ha quantificato le sanzioni pecuniarie e disposto le misure interdittive nei confronti dei revisori condannati e degli amministratori Di Primio e Luise, ponendo le spese di giudizio a carico dei soccombenti. È stata altresì ordinata la trasmissione della sentenza agli enti competenti per gli adempimenti conseguenti. La questione di legittimità costituzionale sollevata dagli opponenti Di Primio e Luise è stata dichiarata irrilevante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 23/03/2026, n. 99
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo
    Numero : 99
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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