Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 12/03/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
99/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa OL Lo UD, quale giudice delle pensioni ai sensi dell’art. 151 c.g.c.;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 80160 del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig.
XX (c.f. omissis), rappresentato e difeso dall’avv. Damaso Pattumelli (c.f.
[...]) e dall’avv. Daniele Di Bella (c.f.
[...]),
contro
- Inps – Istituto nazionale previdenza sociale
(c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Botta (c.f.
[...]),
- Ministero dell’economia e delle finanze, Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Visto il ricorso e gli atti di causa;
uditi all’udienza dell’11 marzo 2026, con l’assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l’avv. Carla Conte, in sostituzione dell’avv. Damaso Pattumelli e dell’avv. Daniele Di Bella, per il ricorrente, e l’avv. Andrea Botta per l’Inps.
Considerato in In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
FATTO
1. Con ricorso del 13 ottobre 2023 il sig. XX rappresentava che con sentenza di questa Sezione n. 646/2020, resa nel giudizio nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, Guardia di Finanza, era stato riconosciuto il proprio diritto al trattamento pensionistico privilegiato di prima categoria, tabella A, a vita, a decorrere dal 13 gennaio 2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La sentenza veniva notificata il 23 luglio 2021 al Ministero dell’economia e delle finanze.
Stante il mancato pagamento, il sig. XX proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art.
217 c.g.c. nei confronti del Ministero.
Questa Sezione, con sentenza n. 854/2022 rigettava il ricorso, affermando la competenza dell’Inps, non evocato in giudizio, quale ordinatore secondario di spesa, a dare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza n. 646/2020.
Il 2 febbraio 2023 il ricorrente notificava all’Inps le citate sentenze n. 646/2020 e n. 854/2022 di questa Sezione e con PEC del 13 febbraio 2023 chiedeva all’Inps la liquidazione della pensione privilegiata.
Con il ricorso in esame, stante il mancato pagamento In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 di quanto spettante, chiedeva di accertare il diritto al trattamento pensionistico privilegiato di prima categoria, tabella A, a vita, a decorrere dal 13 gennaio 2016, e di condannare l’Inps al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi e rivalutazione, indicando le somme dovute, come risultanti dai propri conteggi. In particolare, affermava il proprio diritto a percepire le somme lorde di euro 35.330,24 per l’anno 2016; 38.543,00 per l’anno 2017; 38.737,00 per l’anno 2018; 38.977,00 per l’anno 2019; 39.058,00 per l’anno 2020; 39.079,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
In via istruttoria chiedeva di ammettere prova testimoniale sulle circostanze dedotte nel ricorso e di ordinare all’Inps di esibire la documentazione di pagamento del beneficio.
2. Con memoria del 1° marzo 2024 si costituiva in giudizio l’Inps.
Eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei rispetto al 2 febbraio 2023, data di notifica all’Istituto delle sentenze.
Contestava la correttezza dei conteggi del ricorrente in relazione alle somme dovute, peraltro non svolti nel ricorso, evidenziando che la pensione privilegiata costituisce un mero incremento In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 percentuale della pensione già in godimento.
Rappresentava che il procedimento di liquidazione non era stato definito, evidenziando la necessità di un’interlocuzione con il competente Ministero per procedere alla liquidazione.
Chiedeva quindi un rinvio per provvedere.
3. All’udienza del 13 marzo 2024, poiché l’Inps chiedeva un rinvio per il completamento delle procedure, era disposto il rinvio all’udienza del 9 ottobre 2024. A seguito dell’assegnazione del giudizio ad altro magistrato, l’udienza veniva rinviata al 12 febbraio 2025.
4. All’esito dell’udienza del 12 febbraio 2025, preso atto della mancata liquidazione da parte dell’Inps delle somme dovute, questa Sezione con ordinanza n.
34/2025 disponeva che l’Inps depositasse una relazione in merito allo stato di avanzamento del procedimento di liquidazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente in esecuzione della sentenza n. 646/2020 e sulle eventuali ragioni ostative alla sua positiva conclusione.
5. All’esito dell’udienza del 16 luglio 2025, considerato che l’Inps aveva affermato di non poter ottemperare in mancanza della documentazione da parte della competente amministrazione, con ordinanza n.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 123/2025 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio con il Ministero dell’economia e delle finanze, Guardia di Finanza, ai sensi dell’art.
160-bis c.g.c.
6. Con memoria del 26 febbraio 2026 si costituiva in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, Guardia di Finanza, chiedendo di dichiarare l’infondatezza del ricorso.
La G.d.F. richiamava il proprio decreto n. 1009 del 6 maggio 2021 con il quale, in esecuzione della citata sentenza n. 646/2020, era stata conferita al ricorrente la pensione privilegiata di prima categoria a decorrere dal 13 gennaio 2016.
Evidenziava che detto provvedimento era stato trasmesso all’Inps per la messa in pagamento con nota del 7 maggio 2021 e che, con la sua adozione, la G.d.F. aveva esaurito le proprie competenze endoprocedimentali.
Sottolineava che la correttezza del suo operato era stata affermata dalla sentenza di questa Sezione n.
854/2022, secondo la quale l’Amministrazione aveva tempestivamente provveduto a dare esecuzione alla sentenza n. 646/2020 con il decreto n. 1009 del 6 maggio 2021, trasmesso all’Inps per gli adempimenti di competenza, affermando altresì che l’Inps non In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 aveva formulato rilievi al procedimento amministrativo avviato dalla G.d.F. per la corresponsione al ricorrente della pensione privilegiata, né aveva richiesto ulteriori elementi o documenti utili alla definizione del medesimo. Non ravvisava le motivazioni per le quali l’Inps non aveva ancora proceduto al pagamento del trattamento pensionistico privilegiato, né per le quali era rimasto inerte anziché interloquire con la G.d.F.
stessa laddove fosse stato necessario.
7. All’udienza dell’11 marzo 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati, specificando ulteriormente quanto dedotto.
All’esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta del ricorrente di accertamento del proprio diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato di prima categoria, tabella A, a vita, a decorrere dal 13 gennaio 2016 come affermato da questa Sezione con la sentenza n. 646/2020, con conseguente condanna dell’Inps al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi e In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 rivalutazione, indicando le somme dovute, come risultanti dai propri conteggi.
2. In via preliminare deve essere respinta l’eccezione sollevata dall’Inps di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici in considerazione della circostanza che le sentenze n.
646/2020 e n. 854/2022 sono state notificate dal ricorrente all’Istituto in data 2 febbraio 2023.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che la richiesta di liquidazione avanzata dal ricorrente trova il suo fondamento nella sentenza di questa Sezione n. 646/2020 depositata il 15 dicembre 2020, che ha affermato il diritto del medesimo alla liquidazione del trattamento pensionistico di privilegio con decorrenza dal 13 gennaio 2016 e che in tale sentenza non è stata dichiarata alcuna prescrizione. In disparte ogni valutazione in merito alle plurime istanze e azioni poste in essere dal ricorrente a seguito di tale sentenza per pervenire alla liquidazione del trattamento riconosciuto come spettante, appare evidente che anche rispetto alla sola richiesta avanzata direttamente nei confronti dell’Inps (2 febbraio 2023) non può essere maturata alcuna prescrizione quinquennale dalla citata sentenza che ha riconosciuto il diritto stesso.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 3. Nel merito il ricorso deve essere parzialmente accolto, nei limiti di seguito esposti.
Deve anzitutto essere dichiarata la sussistenza del diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato di prima categoria, tabella A, con decorrenza dal 13 gennaio 2016, come riconosciuto dalla citata sentenza n.
646/2020 di questa Sezione.
In esecuzione di tale sentenza n. 646/2020, come già affermato dalla sentenza n. 854/2022 di questa Sezione, la Guardia di Finanza ha tempestivamente provveduto all’adozione del decreto n. 1009 del 6 maggio 2021, trasmesso all’Inps per gli adempimenti di competenza il 7 maggio 2021. La medesima sentenza n. 854/2022 ha altresì precisato che “a fronte del decreto emesso dal CNA della Guardia di Finanza, incombe all’Inps, quale ordinatore secondario di spesa (…) il dovere di provvedere alla corretta esecuzione del provvedimento emesso dalla Guardia di Finanza in favore del ricorrente relativamente alla liquidazione degli oneri accessori, secondo le modalità e i termini derivanti dal riconosciuto beneficio pensionistico”.
A fronte di ciò non risulta dall’Inps adottato alcun provvedimento di liquidazione, né sono state In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 rappresentate dall’Istituto stesso ragioni impeditive alla liquidazione o esigenze di acquisire ulteriori elementi o atti dall’Amministrazione.
Sussiste dunque il diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico di privilegio, come affermato dalla sentenza di questa Sezione n. 646/2020.
Non può invece in questa sede essere affermato il diritto del ricorrente al pagamento delle somme nella misura indicata nel ricorso, essendo il relativo conteggio un adempimento rientrante nelle competenze dell’Istituto previdenziale in sede esecutiva. Deve precisarsi, al riguardo, che come evidenziato dall’Istituto stesso, la pensione privilegiata costituisce un incremento della pensione già in godimento, con la conseguente necessità di procedere al conteggio delle relative maggiorazioni.
4. Le spese seguono la soccombenza e, in considerazione della complessità e del valore della controversia, nonché delle fasi nelle quali si è svolto il giudizio, sono liquidate in euro 1.500,00
(millecinquecento/00) oltre accessori come per legge a carico dell’Inps, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
PER QUESTI MOTIVI
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara la sussistenza del diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato di prima categoria con decorrenza dal gennaio 2016, come riconosciuto con sentenza di questa Sezione n. 646/2020.
Condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in euro 1.500,00
(millecinquecento/00) oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d’ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 nominati.
Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio dell’11 marzo 2026.
IL GIUDICE
OL Lo UD
(f.to digitalmente)
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA SS VINICOLA CORTE DEI CONTI 12.03.2026 13:42:11 GMT+01:00