Articolo 246 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 245Articolo 247
Versione
6 maggio 1952
Art. 246.
(Qualifiche per l'immatricolazione)


L'immatricolazione fra la gente di mare di terza categoria, si effettua con la qualifica di "mozzo per il traffico locale" o di "mozzo per la pesca costiera".
Tuttavia coloro che sono in possesso di qualifiche o di specializzazioni professionali sono immatricolati con tali qualiliche o specializzazioni in relazione alle norme che regolano l'iscrizione nei turni di collocamento della gente di mare.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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