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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1318/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
LE CO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5480/2022 depositato il 18/10/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1463/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 11 e pubblicata il 24/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. AVV DI LIQU N. 07 03 8628 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il rappresentante dell' Ufficio chiede la riforma della sentenza di primo grado
Resistente/Appellato: Assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con ricorso notificato a Resistente_1 il 23/09/2022, qui inviato il 18/10/2022 e iscritto al n. 5480/2022 R.G.A., l'Agenzia delle Entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza n. 1463/11/2022, emessa il 17/02/2022 dalla Commissione tributaria provinciale di Catania, depositata il 24/02/2022, che accoglieva il ricorso avverso l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni n. 07 03 8628 - Registro
2011.
Esponeva l'AE che il contribuente aveva impugnato l'avviso sopra indicato avente ad oggetto omesso pagamento di annualità successive del canone di locazione, con i seguenti motivi di ricorso: 1) inesistenza giuridica della notificazione;
2) decadenza dell'azione di accertamento – violazione dell'art. 76
D.P.R. 131/1986, dell'art. 3 L. 212/2000, dell'art. 11 disposizioni sulla legge in generale;
3) vizio di incompetenza territoriale dell'ufficio accertatore;
4) difetto di sottoscrizione dell'accertamento.
L'AE, costituitasi in giudizio, aveva contestato la domanda di annullamento.
La C.T.P. aveva accolto il ricorso e condannato l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00.
§2. Proponeva appello l'AE avverso la sentenza citata, asseritamente affetta da erronea e falsa interpretazione di legge, deducendo i seguenti motivi : 1) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 17 e 76, comma 2 bis, D.P.R. 131/1986; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 3, D.P.R. 600/73; 3) omessa motivazione su un punto essenziale della controversia (omessa valutazione delle eccezioni dell'Ufficio); 4) errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto (errata valutazione su un punto decisivo della controversia, inerente l'interpretazione della novellata normativa);
5) errata pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite.
§3. Resisteva l'appellato con memoria.
§4. All'udienza del 26/01/2026, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. L'appello è fondato.
§6. Osserva preliminarmente la Corte che la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto la domanda del contribuente, ritenendo l'Amministrazione Finanziaria decaduta dall'azione di recupero dell'imposta di registro.
Va notato in proposito che la Direzione Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania, delegando la Direzione Provinciale di Messina – U.T. Barcellona P.G., ha notificato l'avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni contestato, relativo al presunto omesso versamento di euro 1.200,00, oltre accessori, a titolo di imposta di registro per le annualità successive alla terza, con riferimento al contratto di locazione Numero_1 – serie 3 – registrato presso D.P. Catania – U.T. Catania il 12/06/2007 e avente termine della locazione indicato per il 13/02/2012. L'annualità contestata riguarda l'anno 2011 e l'avviso di liquidazione è stato notificato il 27/09/2016.
La C.T.P. ha ritenuto applicabile il termine di decadenza triennale, sostenendo che l'art. 76, comma 2-bis
T.U.R., il quale ha modificato il termine decadenziale da tre a cinque anni, sia operativo dall'anno d'imposta 2012. Secondo i Giudici di prime cure,
L'ampliamento da tre a cinque anni del termine decadenziale di cui al co.
2-bis dell'art.76 del DPR 131/86
… è entrato in vigore il 2/3/2012, dopo la scadenza contrattuale del 1/6/2011. Da quest'ultima data decorrevano i maggiori termini di decadenza. Il motivo del ricorso è quindi accolto. Il nuovo e più lungo termine decadenziale previsto nel 2012 non può applicarsi alla fattispecie de qua perché il contratto è stato stipulato e registrato nel 2007 e la norma non ha previsto alcunché in merito ai rapporti pendenti, ovvero in merito ai rapporti per i quali, quando la legge è entrata in vigore (29/4/2012), il vecchio termine di accertamento di tre anni era ancora in corso. Quindi tale legge non ha previsto alcuna deroga espressa alla previgente disciplina, ma l'ha semplicemente modificata per l'avvenire. Nella fattispecie l'eventuale violazione (omesso pagamento imposta di registro per annualità successive) è avvenuta nel 2011 e l'obbligo non è retroattivo. Da quanto detto consegue inevitabilmente che l'Agenzia delle Entrate era obbligata a richiedere l'imposta di registro entro il vecchio termine triennale di decadenza, dunque al massimo entro 1'1/06/2014.
La tesi non convince.
Dalla lettera della norma risulta che la decorrenza della disposizione, fissata dal 02/03/2012, ha comportato l'estensione del termine decadenziale dell'azione amministrativa da tre a cinque anni, a partire da tale data, sui termini di riscossione ancora pendenti. Non appare pertinente, dunque, il richiamo alla vigenza del contratto di riferimento, esauritosi l'01/06/2011, atteso che la modifica non ha riguardato il sottostante rapporto sostanziale, ma soltanto i termini per richiedere il versamento dell'imposta relativa, che erano ancora pendenti alla data della novella.
Pertanto, in seguito alla modifica legislativa, a far data dal 02/03/2012 il termine decadenziale dell'azione amministrativa è variato da tre anni a cinque anni. Di conseguenza, per l'omesso versamento da effettuare nell'anno 2011, l'intervento normativo ha ampliato i termini (ancora in corso) per la richiesta dell'imposta complementare di registro da tre a cinque anni, posticipando la scadenza per l'anno 2011 al mese di dicembre 2016.
L'atto è stato notificato, dunque, entro il nuovo termine di decadenza.
§7. Con riferimento alla illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato in quanto emesso dalla
Direzione Provinciale di Messina, nonostante il contribuente abbia domicilio fiscale a Catania e il contratto sia stato registrato a Catania, osserva il Collegio che l'AE, ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs.
546/1992, che prevede la possibilità di produrre nuovi documenti in appello anche se già esistenti nel giudizio di primo grado (Corte di Cassazione – sentenza 07/12/2016 n. 25120, conformemente alle sentenze n. 22776/2015, n. 23616/2011 e, da ultimo, n. 19795/2017), ha depositato l'Atto Dispositivo n. 34/2016, sottoscritto dal Direttore Provinciale pro tempore di Catania, dr.ssa Nominativo_1.
Tale atto, sulla base di una nota interna della Direzione Regionale Sicilia – attestante la “condivisione”, per quanto riguarda la gestione delle “rate successive” dei contratti di locazione, da parte del personale della Direzione Provinciale di Messina – delega specifici funzionari della predetta Direzione, nel caso in esame il Funzionario Nominativo_2 relativamente al caso oggetto del presente giudizio.
Sul punto, giova rimarcare che la giurisprudenza appare pacificamente attestata sulla ammissibilità della produzione documentale in appello. Da ultimo, v.:
Nel processo tributario le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Cass. Sez. 5, 23/04/2025, n. 10549, Rv. 674955 - 01)
Nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre per la prima volta nel secondo grado l'originale dell'atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l'avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del
1992, unicamente le eccezioni in senso stretto (Sez. 5 - , Ordinanza n. 14567 del 26/05/2021, Rv.
661352 - 01).
§8. Infine, con riferimento all'ulteriore questione concernente la sottoscrizione dell'atto impugnato, rileva la Corte che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, gli atti dell'Agenzia delle
Entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal suo Direttore Generale sia perché l'art. 5, comma 1, del Regolamento di amministrazione approvato in attuazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, commi 2 e 3 attribuisce agli uffici locali le funzioni operative dell'Agenzia ed in particolare la gestione dei tributi, l'accertamento e la riscossione e la trattazione del contenzioso, sia perché l'art. 6 dello Statuto dell'Agenzia, approvato con delibera del Comitato direttivo 13 dicembre 2000 n. 6, attribuisce al Direttore
Generale poteri di delega … sia, infine, per la possibilità di conferimento di delega all'interno degli uffici finanziari (cfr. Cass. 14815/11).
Inoltre, la provenienza dell'atto dall'ufficio e la sua idoneità ad esprimere la volontà si presume, finché non venga provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o, comunque, l'usurpazione dei relativi poteri (cfr. Cass. 874/1999; Cass. 09/01/2014 n.220).
§9. Segue alle superiori considerazioni l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza emessa dalla C.G.T. di I grado di Catania, con la conseguente conferma dell'avviso di liquidazione n. 07 03 8628 -
Registro 2011.
§10. Applicando il principio della soccombenza, va disposta la condanna del contribuente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese dei due gradi di giudizio, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sezione V, accogliendo l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1463/11/2022 della C.T.P. di Catania, rigetta il ricorso originario.
Condanna Resistente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese processuali, che liquida per il primo grado in euro 200,00 e per questo grado in euro €. 250,00=, oltre gli oneri accessori di legge.
Catania, 26.01.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
CE UL SO LA
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
LE CO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5480/2022 depositato il 18/10/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1463/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 11 e pubblicata il 24/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. AVV DI LIQU N. 07 03 8628 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il rappresentante dell' Ufficio chiede la riforma della sentenza di primo grado
Resistente/Appellato: Assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con ricorso notificato a Resistente_1 il 23/09/2022, qui inviato il 18/10/2022 e iscritto al n. 5480/2022 R.G.A., l'Agenzia delle Entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza n. 1463/11/2022, emessa il 17/02/2022 dalla Commissione tributaria provinciale di Catania, depositata il 24/02/2022, che accoglieva il ricorso avverso l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni n. 07 03 8628 - Registro
2011.
Esponeva l'AE che il contribuente aveva impugnato l'avviso sopra indicato avente ad oggetto omesso pagamento di annualità successive del canone di locazione, con i seguenti motivi di ricorso: 1) inesistenza giuridica della notificazione;
2) decadenza dell'azione di accertamento – violazione dell'art. 76
D.P.R. 131/1986, dell'art. 3 L. 212/2000, dell'art. 11 disposizioni sulla legge in generale;
3) vizio di incompetenza territoriale dell'ufficio accertatore;
4) difetto di sottoscrizione dell'accertamento.
L'AE, costituitasi in giudizio, aveva contestato la domanda di annullamento.
La C.T.P. aveva accolto il ricorso e condannato l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00.
§2. Proponeva appello l'AE avverso la sentenza citata, asseritamente affetta da erronea e falsa interpretazione di legge, deducendo i seguenti motivi : 1) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 17 e 76, comma 2 bis, D.P.R. 131/1986; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 3, D.P.R. 600/73; 3) omessa motivazione su un punto essenziale della controversia (omessa valutazione delle eccezioni dell'Ufficio); 4) errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto (errata valutazione su un punto decisivo della controversia, inerente l'interpretazione della novellata normativa);
5) errata pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite.
§3. Resisteva l'appellato con memoria.
§4. All'udienza del 26/01/2026, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. L'appello è fondato.
§6. Osserva preliminarmente la Corte che la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto la domanda del contribuente, ritenendo l'Amministrazione Finanziaria decaduta dall'azione di recupero dell'imposta di registro.
Va notato in proposito che la Direzione Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania, delegando la Direzione Provinciale di Messina – U.T. Barcellona P.G., ha notificato l'avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni contestato, relativo al presunto omesso versamento di euro 1.200,00, oltre accessori, a titolo di imposta di registro per le annualità successive alla terza, con riferimento al contratto di locazione Numero_1 – serie 3 – registrato presso D.P. Catania – U.T. Catania il 12/06/2007 e avente termine della locazione indicato per il 13/02/2012. L'annualità contestata riguarda l'anno 2011 e l'avviso di liquidazione è stato notificato il 27/09/2016.
La C.T.P. ha ritenuto applicabile il termine di decadenza triennale, sostenendo che l'art. 76, comma 2-bis
T.U.R., il quale ha modificato il termine decadenziale da tre a cinque anni, sia operativo dall'anno d'imposta 2012. Secondo i Giudici di prime cure,
L'ampliamento da tre a cinque anni del termine decadenziale di cui al co.
2-bis dell'art.76 del DPR 131/86
… è entrato in vigore il 2/3/2012, dopo la scadenza contrattuale del 1/6/2011. Da quest'ultima data decorrevano i maggiori termini di decadenza. Il motivo del ricorso è quindi accolto. Il nuovo e più lungo termine decadenziale previsto nel 2012 non può applicarsi alla fattispecie de qua perché il contratto è stato stipulato e registrato nel 2007 e la norma non ha previsto alcunché in merito ai rapporti pendenti, ovvero in merito ai rapporti per i quali, quando la legge è entrata in vigore (29/4/2012), il vecchio termine di accertamento di tre anni era ancora in corso. Quindi tale legge non ha previsto alcuna deroga espressa alla previgente disciplina, ma l'ha semplicemente modificata per l'avvenire. Nella fattispecie l'eventuale violazione (omesso pagamento imposta di registro per annualità successive) è avvenuta nel 2011 e l'obbligo non è retroattivo. Da quanto detto consegue inevitabilmente che l'Agenzia delle Entrate era obbligata a richiedere l'imposta di registro entro il vecchio termine triennale di decadenza, dunque al massimo entro 1'1/06/2014.
La tesi non convince.
Dalla lettera della norma risulta che la decorrenza della disposizione, fissata dal 02/03/2012, ha comportato l'estensione del termine decadenziale dell'azione amministrativa da tre a cinque anni, a partire da tale data, sui termini di riscossione ancora pendenti. Non appare pertinente, dunque, il richiamo alla vigenza del contratto di riferimento, esauritosi l'01/06/2011, atteso che la modifica non ha riguardato il sottostante rapporto sostanziale, ma soltanto i termini per richiedere il versamento dell'imposta relativa, che erano ancora pendenti alla data della novella.
Pertanto, in seguito alla modifica legislativa, a far data dal 02/03/2012 il termine decadenziale dell'azione amministrativa è variato da tre anni a cinque anni. Di conseguenza, per l'omesso versamento da effettuare nell'anno 2011, l'intervento normativo ha ampliato i termini (ancora in corso) per la richiesta dell'imposta complementare di registro da tre a cinque anni, posticipando la scadenza per l'anno 2011 al mese di dicembre 2016.
L'atto è stato notificato, dunque, entro il nuovo termine di decadenza.
§7. Con riferimento alla illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato in quanto emesso dalla
Direzione Provinciale di Messina, nonostante il contribuente abbia domicilio fiscale a Catania e il contratto sia stato registrato a Catania, osserva il Collegio che l'AE, ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs.
546/1992, che prevede la possibilità di produrre nuovi documenti in appello anche se già esistenti nel giudizio di primo grado (Corte di Cassazione – sentenza 07/12/2016 n. 25120, conformemente alle sentenze n. 22776/2015, n. 23616/2011 e, da ultimo, n. 19795/2017), ha depositato l'Atto Dispositivo n. 34/2016, sottoscritto dal Direttore Provinciale pro tempore di Catania, dr.ssa Nominativo_1.
Tale atto, sulla base di una nota interna della Direzione Regionale Sicilia – attestante la “condivisione”, per quanto riguarda la gestione delle “rate successive” dei contratti di locazione, da parte del personale della Direzione Provinciale di Messina – delega specifici funzionari della predetta Direzione, nel caso in esame il Funzionario Nominativo_2 relativamente al caso oggetto del presente giudizio.
Sul punto, giova rimarcare che la giurisprudenza appare pacificamente attestata sulla ammissibilità della produzione documentale in appello. Da ultimo, v.:
Nel processo tributario le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Cass. Sez. 5, 23/04/2025, n. 10549, Rv. 674955 - 01)
Nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre per la prima volta nel secondo grado l'originale dell'atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l'avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del
1992, unicamente le eccezioni in senso stretto (Sez. 5 - , Ordinanza n. 14567 del 26/05/2021, Rv.
661352 - 01).
§8. Infine, con riferimento all'ulteriore questione concernente la sottoscrizione dell'atto impugnato, rileva la Corte che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, gli atti dell'Agenzia delle
Entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal suo Direttore Generale sia perché l'art. 5, comma 1, del Regolamento di amministrazione approvato in attuazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, commi 2 e 3 attribuisce agli uffici locali le funzioni operative dell'Agenzia ed in particolare la gestione dei tributi, l'accertamento e la riscossione e la trattazione del contenzioso, sia perché l'art. 6 dello Statuto dell'Agenzia, approvato con delibera del Comitato direttivo 13 dicembre 2000 n. 6, attribuisce al Direttore
Generale poteri di delega … sia, infine, per la possibilità di conferimento di delega all'interno degli uffici finanziari (cfr. Cass. 14815/11).
Inoltre, la provenienza dell'atto dall'ufficio e la sua idoneità ad esprimere la volontà si presume, finché non venga provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o, comunque, l'usurpazione dei relativi poteri (cfr. Cass. 874/1999; Cass. 09/01/2014 n.220).
§9. Segue alle superiori considerazioni l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza emessa dalla C.G.T. di I grado di Catania, con la conseguente conferma dell'avviso di liquidazione n. 07 03 8628 -
Registro 2011.
§10. Applicando il principio della soccombenza, va disposta la condanna del contribuente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese dei due gradi di giudizio, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sezione V, accogliendo l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1463/11/2022 della C.T.P. di Catania, rigetta il ricorso originario.
Condanna Resistente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese processuali, che liquida per il primo grado in euro 200,00 e per questo grado in euro €. 250,00=, oltre gli oneri accessori di legge.
Catania, 26.01.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
CE UL SO LA