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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 252. Individuazione delle zone monumentali di guerra 1. Istituite ai sensi dell'abrogato regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386 , a consacrazione nei secoli della gratitudine della Patria verso i figli che per la sua grandezza vi combatterono epiche lotte nella guerra di redenzione 1915- 1918, le seguenti zone, scelte fra quelle piu' legate a immortali fasti di gloria, sono dichiarate monumentali e costituiscono demanio culturale gestito dal Ministero della difesa:
a) Monte Pasubio; b) Monte Grappa; c) Monte Sabotino; d) Monte San Michele. 2. Sono altresi' zone monumentali di guerra e demanio culturale gestito dal Ministero della difesa:
a) la zona di Castel Dante in Rovereto; b) la zona di Monte Cengio; c) la zona di Monte Ortigara; d) la zona Punta Serauta della Marmolada, sita nel comune di Rocca Pietore (Belluno).
Nota all' art. 252:
- Il regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386 (che dichiara monumenti alcune fra le piu' cospicue per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-918), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1922. n. 258.
a) Monte Pasubio; b) Monte Grappa; c) Monte Sabotino; d) Monte San Michele. 2. Sono altresi' zone monumentali di guerra e demanio culturale gestito dal Ministero della difesa:
a) la zona di Castel Dante in Rovereto; b) la zona di Monte Cengio; c) la zona di Monte Ortigara; d) la zona Punta Serauta della Marmolada, sita nel comune di Rocca Pietore (Belluno).
Nota all' art. 252:
- Il regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386 (che dichiara monumenti alcune fra le piu' cospicue per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-918), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1922. n. 258.
Commentari • 6
- 1. Sequestro di dispositivi e sistemi informatici: l’intervento del legislatoreDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 settembre 2025 · 1
1. Il “nuovo” art. 254-ter cod. proc. pen. (Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici) L'art. 1 del disegno di legge A.C. 1822, come appena accennato poco prima, prevede una norma procedurale di nuovo conio, vale a dire l'art. 254-ter cod. proc. pen., rubricato “Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute”, il quale prevede quanto segue: “1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici …
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Giurisprudenza • 16
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