Articolo 174 del Codice di procedura penale
Articolo 162Articolo 175
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24 ottobre 1989
Art. 174. Prolungamento dei termini di comparizione 1. Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo 161 e' fuori del comune nel quale ha sede l'autorita' giudiziaria procedente, il termine per comparire e' prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento e' di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando e' possibile l'uso dei mezzi pubblici di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi.
Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non puo' essere superiore a tre giorni. Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del termine e' stabilito dall'autorita' giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.
2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'autorita' procedente emette ordine o invito.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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