Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non puo' essere superiore a tre giorni. Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del termine e' stabilito dall'autorita' giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.
2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'autorita' procedente emette ordine o invito.