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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 30/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere dott. Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 392 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024 promosso da:
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed elettivamente domiciliata in
Cagliari, alla via Sidney Sonnino n. 152, presso lo studio dell'avv. Corrado Murru, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Corrado Giacchi e Carlo Sbocchelli, in forza di procura speciale alle liti allegata al ricorso in appello appellante contro
, con sede in Roma, alla Via Ciro il Controparte_1
Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Mariantonietta Piras e Alessandro Doa, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 (Rep. 37875 e Racc. 7313) a firma del dott.
notaio in Fiumicino, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici Persona_1 dell'Avvocatura dell'ente, in Cagliari, alla Via P. Delitala n. 2 appellato
e
, c.f. , nata in [...] il CP_2 C.F._2
10.11.1971 e residente in [...]appellata
1 La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di “La Corte adita, in accoglimento dell'appello e in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, provveda come appresso: 1) dato atto, incidenter tantum, della nullità della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1874/2010 - che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_3 quantomeno in ordine all'omessa regolamentazione degli interessi economici secondo la comune volontà delle parti, voglia ordinare all' di versare a favore della Sig.ra CP_1
la quota della pensione di reversibilità spettante ai superstiti a seguito della Parte_1 morte del Sig. nella misura dell'80% o in quella diversa misura, Controparte_3
maggiore o minore, che si riterrà di giustizia, in ogni caso in misura non inferiore all'assegno già goduto dalla ricorrente nella misura di € 2.100,00 mensili, a far data dal primo giorno del mese successivo al decesso del Sig. 2) voglia Controparte_3
CP_ condannare l' a rifondere alla Sig.ra gli esborsi, i compensi, le spese Parte_1
generali ex art. 2 comma 2 D. M. n. 55/2014, la c.p.a. e l'i.v.a. come per legge del doppio grado”.
Nell'interesse dell' : “Voglia l'Ill. ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa conferma della sentenza impugnata:
1. In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del presente gravame per intervenuto decorso del termine per impugnare, non applicandosi al caso di specie la sospensione feriale dei termini processuali;
2. Respingere l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, anche con riferimento all'eccepita tardività della domanda proposta per la prima volta in appello e all'eccezione di prescrizione;
3. Con vittoria di spese e competenze, per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024, ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 145/2024 del 22 aprile 2024, pubblicata il 3 maggio 2024 e non notificata, con cui il Tribunale di Cagliari, rilevando l'assenza, in capo alla richiedente, del presupposto costituito dalla titolarità di un assegno divorzile, aveva rigettato la domanda da lei proposta ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. n. 898/1970, tesa al riconoscimento di una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto
2 il quale, dopo il divorzio pronunciato con sentenza n. 1874/2010 Controparte_3
del medesimo Tribunale, aveva contratto nuovo matrimonio con ed era CP_2
deceduto in Milano il 9 dicembre 2017.
Il Tribunale aveva evidenziato che nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata su ricorso congiunto delle parti, nulla era stato disposto in merito all'assegno divorzile “in assenza di ulteriori domande”. Di conseguenza, a nulla rilevava la circostanza, dedotta dalla ricorrente, che quest'ultima fosse già titolare di un assegno di mantenimento, pari ad euro 2.000,00 mensili oltre rivalutazione, in virtù dell'omologa degli accordi di separazione, non potendo da ciò desumersi l'implicito riconoscimento di un assegno divorzile di pari importo, per errore non esplicitato in sentenza;
né poteva attribuirsi rilievo al fatto che l'ex coniuge, successivamente alla pronuncia di divorzio e fino alla sua morte, avesse provveduto a versarle somme mensili di denaro pari ad euro
2.100,00 (di cui euro 100,00 per aggiornamento ISTAT), “dovendosi intendere tali versamenti quale dazione volontaria e non quale ottemperanza ad un obbligo disposto giudizialmente anche, eventualmente, su accordo delle parti”.
2. Il gravame è stato affidato ad un unico motivo.
L'appellante, preso atto della ratio sottesa alla decisione impugnata, ha riproposto la tesi, già prospettata nel primo grado di giudizio, volta a sottolineare la comune volontà dei coniugi, i quali, in sede di divorzio, avevano chiaramente inteso confermare, anche nella misura, l'assegno stabilito a titolo di mantenimento al momento della separazione consensuale, solo per errore non trasfuso espressamente in sentenza. A sostegno di tale assunto, evincibile dal comportamento concludente tenuto dallo la ha CP_3 Pt_1
dedotto, per la prima volta, la nullità radicale e insanabile della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di cui ha chiesto l'accertamento con pronuncia incidenter tantum, quantomeno in merito all'omessa regolamentazione degli aspetti economici, giacché i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale senza l'assistenza tecnica di un difensore: un vizio di questa gravità, comportando la violazione dell'art. 82, comma 3, c.p.c. ed una irreparabile compromissione dello ius postulandi, aveva inciso, a suo dire, sull'interesse di entrambe le parti ad essere compiutamente informate circa le istanze necessarie per la formalizzazione degli assetti personali ed economici, nonché in ordine alle relative conseguenze. Sulla base di tale premesse, Pt_1 ha chiesto che questa Corte ordinasse all' di versarle la quota di pensione di
[...] CP_1 reversibilità spettante “ai superstiti” nella misura dell'80% o nella diversa misura ritenuta
3 di giustizia, in ogni caso in misura non inferiore all'assegno già goduto nella misura di euro 2.100,00 mensili.
3. L' si è costituito anche nel presente grado Controparte_1 di giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per decorso del termine lungo ad impugnare, nonché la tardività, per novità, della domanda diretta ad accertare, sia pure incidenter tantum, la nullità radicale della sentenza che aveva pronunciato il divorzio. Nel merito, ha ribadito quanto già esposto sin dalla fase amministrativa circa l'assenza di titolarità, in capo alla di un assegno divorzile, Pt_1 reiterando, comunque, l'eccezione di prescrizione dei ratei pensionistici relativi ai periodi antecedenti il quinquennio rispetto alla data di notificazione del ricorso introduttivo (o rispetto ad altro atto interruttivo) e deducendo l'inammissibilità della domanda di condanna rivolta nei suoi confronti.
4. All'udienza del 18 aprile 2025, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, previa concessione di un termine antecedente per il deposito di note, senza espletamento di ulteriore attività istruttoria.
5. L'appello è inammissibile per intervenuta decadenza dal termine di cui all'art. 327
c.p.c., essendo fondata l'eccezione sollevata al riguardo dall'ente costituito.
La proposizione dell'impugnazione è avvenuta mediante ricorso depositato il 3 dicembre
2024 e, cioè, oltre i sei mesi dalla pubblicazione, mediante deposito, avvenuto il 3 maggio
2024, della sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari, dovendosi computare, nella fattispecie in esame, anche il periodo ricaduto nel mese di agosto.
La controversia avente ad oggetto la ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e il coniuge divorziato, secondo quanto ormai chiarito a più riprese dalla Corte di Cassazione, ha infatti natura previdenziale, con la conseguenza che non trova applicazione, per esse, il termine di sospensione feriale (cfr.
Cass. n. 8092 del 2015 e Cass. n. 23880 del 2008, riprese, di recente, da Cass. n. 10668 del 2023).
Tale conclusione trova giustificazione nella considerazione per cui, contrariamente a quanto argomentato dall'appellante nelle proprie note conclusive - laddove si sostiene l'operatività della sospensione feriale dei termini in forza dell'assoggettamento della presente controversia alle regole dei procedimenti in camera di consiglio ex artt. 737 e ss.
(salvo che per la natura del provvedimento finale), estranei alla competenza della sezione lavoro, nonché in ragione del richiamo alla disciplina applicabile ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta
4 del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile nelle varie forme -, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità dell'ex coniuge deceduto,
a prescindere dalla forma processuale propria del rito in cui viene accertato, costituisce un diritto autonomo di indole previdenziale, limitato solo quantitativamente dall'omologo diritto spettante al coniuge superstite. Il principio affermato nella presente materia è coerente, tra l'altro, con quanto affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità in relazione alle controversie trattate dal giudice fallimentare, che, pur nell'ambito delle procedure concorsuali assoggettate allo speciale rito previsto, allorquando abbiano ad oggetto l'ammissione al passivo di un credito di lavoro o di natura previdenziale, sono sottratte alla sospensione dei termini feriali (in questi termini, si veda Cass., Sez. Un. n.
10944 del 2017, che ha affermato che “In tema di fallimento, anche nelle procedure aperte successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, la sospensione dei termini durante il periodo feriale, pur applicandosi in via generale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e degli artt. 1 e 3 della l. n. 742 del
1969, ai giudizi per l'accertamento dei crediti concorsuali, non opera in quelli in cui si controverta dell'ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro, i quali, benché da trattarsi con il rito fallimentare, sono assoggettati al regime previsto dall'art. 3 citato, in ragione della materia che ne forma l'oggetto”; in senso conforme, cfr. Cass. n. 21163 del
2018).
6. La tardività dell'appello preclude l'esame di ogni altro accertamento, compreso quello sollecitato in relazione alla pretesa nullità assoluta della sentenza di divorzio, il cui riscontro è stato richiesto non mediante l'esperimento di un'autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis), ma in occasione del ricorso ad un ordinario mezzo di impugnazione nei confronti di altra decisione, che ne esige pertanto il tempestivo esperimento nel rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c..
Peraltro, l'accertamento incidenter tantum, così come richiesto, non consentirebbe in questa sede l'ulteriore verifica necessaria ai fini del riconoscimento, in concreto, dell'assegno divorzile e della quota della pensione di reversibilità in capo all'istante, non potendo portare al conseguimento del risultato utile auspicato per effetto della consumazione del potere di impugnazione sotto il profilo economico qui in discussione.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste, pertanto, a carico di Pt_1 nei rapporti con l' , non dovendo disporsi alcunché nei rapporti con l'appellata
[...] CP_1
non costituita. La liquidazione è effettuata in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, da comprendersi, per l'indeterminabilità della stessa, all'interno dello
5 scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 euro, secondo parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e della pronuncia adottata in punto di rito, in assenza di fase istruttoria, nonché del mancato deposito di note conclusive da parte dell'appellato.
5. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2202, comportanti l'obbligo dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara inammissibile, per intervenuta decadenza, l'appello proposto da Parte_1
nei confronti della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 145/2024, pubblicata il 3 maggio
2024;
2. Condanna alla rifusione, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro
[...]
3.473,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
3. Nulla sulle spese nei rapporti tra e;
Parte_1 CP_2
4. Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, comportanti l'obbligo dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
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