Art. 2.
Nella prima applicazione della presente legge e fino al 31 dicembre 1978 il consiglio di amministrazione del consorzio di cui all' articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' integrato con tre rappresentanti della regione Veneto e due rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia.
Nella prima applicazione della presente legge e fino al 31 dicembre 1978 il consiglio di amministrazione del consorzio di cui all' articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' integrato con tre rappresentanti della regione Veneto e due rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia.