Sentenza 23 febbraio 2023
Accoglimento
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 3289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3289 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03289/2026REG.PROV.COLL.
N. 07407/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7407 del 2023, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
SC CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Tofful, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il RI EZ GI (sezione prima), n. 60 del 23 febbraio 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor SC CO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il consigliere AN LI e udito per la parte resistente l’avvocato Alberto Tofful;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dalla determinazione prot. n. 0026863/2022 del 16 febbraio 2022, del comandante della sezione operativa della compagnia di Monfalcone della Guardia di finanza, con la quale è stata inflitta la sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero”;
b) dalla determinazione prot. n. 0096001/2022 del 6 giugno 2022, con cui il comandante della compagnia di Monfalcone della Guardia di finanza, ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso detta sanzione.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) in data 12 maggio 2021, finanzieri del Nucleo polizia economico finanziaria di Gorizia davano esecuzione al “ Decreto di perquisizione locale e personale - Informazione di garanzia e sul diritto di difesa ”, emesso nell’ambito del procedimento penale n. 1998/2019 R.G.N.R. dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti, tra gli altri, del maresciallo aiutante della Guardia di finanza SC CO, indagato per i reati di cui all’artt. 110, 40 comma 2, 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e 640- bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) c.p., nella veste di amministratore di fatto dell’Associazione di volontariato “AMICIZIA”, per il quale il giudice delle indagini preliminari emetteva, in data 21 novembre 2022, un decreto di archiviazione;
b) a seguito di un controllo su internet del sito istituzionale del comune di Gorizia veniva individuato il curriculum vitae del CO nel quale, alla voce “Ulteriori informazioni”, veniva indicato quale “ Vice Presidente dell’Associazione Culturale “Gradisca…il Teatro” con sede in Gradisca d’Isonzo (GO) ”, circostanza questa che induceva il comandante della compagnia di Monfalcone a chiedere al comandante della dipendente sezione operativa di valutare la sussistenza di profili suscettibili di procedimento disciplinare;
c) a seguito della richiesta di informazioni operata con nota prot. n. 127422/2021 del 13 luglio 2021, il maresciallo, con nota del 20 luglio 2021, rappresentava di far parte, con l’incarico di vicepresidente, del direttivo della citata associazione teatrale e di averlo comunicato anni prima all’amministrazione, allorché era in forza ad altro comando del Corpo, altresì segnalando di svolgere tale attività a titolo completamente gratuito e libero dal servizio ed escludendo che tale attività richiedesse un’autorizzazione preventiva o una comunicazione;
d) con dichiarazione del 9 ottobre 2021, il CO trasmetteva l’estratto dello statuto dell’associazione culturale in argomento, rappresentando altresì sia di non avere mai dovuto sostituire il rappresentante legale dell’associazione, sia di aver rassegnato le dimissioni da tale carica in data 8 ottobre 2021;
e) in conseguenza di quanto segnalato dal maresciallo, la compagnia di Gorizia, con nota prot. n. 163973/P del 16 settembre 2021, trasmetteva alla compagnia di Monfalcone una comunicazione, datata 12 giugno 2007, con la quale il militare portava a conoscenza l’allora reparto di appartenenza di “essere socio, nonché membro direttivo di un’associazione culturale, senza scopo di lucro, denominata Gradisca…il Teatro” , appurando così che lo stesso non aveva riferito in quella circostanza di ricoprire anche la carica di vicepresidente;
f) su tale base il comandante della sezione operativa della compagnia di Monfalcone, con nota prot. n. 0213207/2021 del 3 dicembre 2021, comunicava al maresciallo l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione degli artt. 713, 717 e 748 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (di seguito r.m.), con contestuale contestazione degli addebiti;
g) valutate le argomentazioni a discolpa, depositate con nota prot. n. 3805 in data 11 gennaio 2022, il comandante della sezione operativa con determina prot. n. 0026863/2022 del 16 febbraio 2022, irrogava al maresciallo CO la sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero” con la seguente motivazione: "Ispettore, in forza ad una Compagnia, ometteva di comunicare all’Amministrazione di aver assunto all’interno di un’associazione culturale senza scopo di lucro la carica di vicepresidente che, in ragione dello statuto della medesima, prevede la sostituzione del presidente in ogni sua attribuzione, quale la rappresentanza legale, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. Tale carica, che avrebbe potuto comportare potenziali conflitti d’interesse con i compiti istituzionali del Corpo, rendeva pertanto necessaria l’autorizzazione all’assunzione della stessa. Nell’occasione ha dimostrato scarso senso di responsabilità, tenendo un comportamento contrario ai doveri attinenti al grado ed alle funzioni del proprio status di appartenente al Corpo. La mancanza è stata commessa in Gorizia, Trieste e Monfalcone in data antecedente al 08 ottobre 2021 nei gradi di Maresciallo Capo e Maresciallo Aiutante, in violazione del combinato disposto degli artt. 713, 717 e 748 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare (D.P.R. n. 90/2010)” ;
h) avverso la citata sanzione disciplinare il CO in data 11 marzo 2022 presentava ricorso gerarchico al comandante della compagnia di Monfalcone che tuttavia lo respingeva con determina prot. n. 0096001/2022 del 6 giugno 2022,
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il RI EZ GI l’interessato, odierno appellato, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti sub 1., articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pagina 5 a pagina 11):
I. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1370 e 1398 del D Lgs 66/2010 nella parte in cui regolamentano la contestazione degli addebiti, il diritto di difesa nonché il procedimento disciplinare e dell’art. 1046 comma 1 lettera h) n. 6) del DPR 90/2010 nella parte in cui indica un termine massimo di durata del procedimento disciplinare. ”.
II. “ Violazione e/o falsa applicazione e/o eccesso di potere in riferimento alla Circolare n. 200000/2005 del Comando Generale, alla Circolare Prot. n. 0104068/2015 del Comando Generale nonché alla Circolare Prot. n. 0183274/2019 del Comando Regionale RI EZ GI nella parte in cui regolamentano l’esercizio delle attività private extraprofessionali da parte del personale del Corpo della Guardia di Finanza in servizio con particolare riferimento all’ambito delle associazioni culturali. ”.
III. “ Violazione di legge e/o eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta nella parte in cui viene irrogata la sanzione disciplinare del “Rimprovero”. ”.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Comando regionale RI EZ GI della Guardia di finanza si costituiva nel giudizio di primo grado.
4. L’impugnata sentenza del T.a.r. per il RI EZ GI ha accolto il ricorso.
4.1. In particolare il Tribunale:
a) ha ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso poiché non proposto in sede di ricorso gerarchico (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);
b) ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, considerando insussistente un preciso e ulteriore obbligo di comunicazione della specifica carica ricoperta all’interno dell’associazione, essendo sufficiente la comunicazione fornita all’amministrazione in data 12 giugno 2007;
c) ha assorbito il terzo motivo di censura;
d) ha compensato le spese di lite.
5. Avverso tale pronuncia il Ministero dell’economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di finanza ha interposto l’appello in trattazione, notificato e depositato in data 12 settembre 2023, articolando quattro motivi di gravame (estesi da pagina 4 a pagina 13), che hanno contestato compiutamente le statuizioni sfavorevoli poste a base dell’impugnata sentenza.
6. Nel corso del procedimento:
a) con memoria depositata in data 8 novembre 2023 parte appellata si è costituita in giudizio per resistere, concludendo: i) in via preliminare, per l’inammissibilità dell’appello per violazione del principio di chiarezza e specificità dei motivi di appello e/o per violazione dell’art. 101, comma, 1 n. 6, c.p.a. nonché dell’art. 40, comma 1 lettera d), c.p.a. in forza del rinvio interno operato dall’art. 38 c.p.a.; ii) nel merito, per la reiezione dell’appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata; c) in via subordinata per l’annullamento degli atti impugnati in primo grado per l’eccessività della sanzione irrogata ovvero per violazione di legge e/o eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.
7. All’udienza pubblica del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare fondato.
9. Preliminarmente il collegio rileva che:
a) l’eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del dovere di specificità dei motivi sancito dall’art. 101 c.p.a. – sollevata dalla difesa dell’intimato a pagina 5 della memoria di costituzione in giudizio – è ictu oculi inaccoglibile alla stregua del tenore testuale e del contenuto del gravame.
b) in appello è stato devoluto l’intero thema decidendum trattato in primo grado, pertanto, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il collegio esaminerà direttamente i motivi originari posti a sostegno del ricorso di primo grado i quali perimetrano obbligatoriamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a. (sul principio e la sua applicazione pratica, fra le tante, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1137 del 2020, n. 1130 del 2016, sez. V, n. 5868 del 2015 e n. 5347 del 2015);
10. Appare ora necessario valutare partitamente i profili di censura avanzati dal ricorrente nel primo grado di giudizio.
10.1. Con il primo motivo si censura la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1370 e 1398 del decreto legislativo 15 marzo 2019, n. 66 recante il “Codice dell’ordinamento militare” (di seguito c.m.) e 1046, comma 1, lettera h) n. 6). r.m., atteso che la conoscenza da parte dell’amministrazione del comportamento poi oggetto di sanzione disciplinare risaliva al mese di luglio 2021. La doglianza non è meritevole di favorevole considerazione.
Il motivo è stato respinto dall’impugnata sentenza e, come dianzi anticipato, il relativo capo di sentenza non è stato gravato, sicche la relativa statuizione, in parte qua, è passata in giudicato.
10.2. Tramite il secondo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione e/o eccesso di potere in riferimento alle circolari n. 200000/2005 e n. 0104068/2015 del Comando generale della Guardia di finanza, e n. 0183274/2019 del Comando regionale RI EZ GI nella parte in cui regolamentano l’esercizio delle attività private extraprofessionali da parte del personale del Corpo.
Il motivo è infondato.
10.2.1. In via preliminare il collegio intende richiamare le coordinate normative della disciplina relativa alle situazioni di incompatibilità per esercizio di attività extraprofessionale.
Al proposito, ritiene il Collegio di richiamare la disposizione dell’art. 53 (rubricato “ Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ”) del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, per cui “ Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ”.
Il comma 7 dell’art. 53 prevede poi che “ i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ”; disposizione presidiata dalla previsione secondo cui “ In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti ”. Ai sensi del comma 6 dell’articolo citato, il comma 7 e i seguenti “ si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3 ”.
L’art. 60 del t.u. del 1957 prevede un generale principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego affermando che “ l’impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente ”.
Con specifico riguardo al personale militare - che, a norma dell’articolo 3 del d. lgs. n. 165 del 2001, rientra nel “ Personale in regime di diritto pubblico ” - l’articolo 896 c.m. disciplina “ Le attività extraprofessionali da svolgere previa autorizzazione o conferimento ”, stabilendo quanto segue:
“ 1. I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.
2. Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con l’adempimento dei doveri connessi con lo status di militare.
3. Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
4. E’ fatta salva l’applicazione, in quanto compatibile, dell’articolo 53, commi da 8 a 16-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ”.
10.2.2. Il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che l’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 si pone, rispetto alle disposizioni dell’articolo 2 (rapporti di lavoro privatizzati) e dell’articolo 3 (rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico), come norma generale di principio, immediatamente applicabile a tutto il comparto del pubblico impiego, per evidenti esigenze di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), senza alcuna distinzione tra categorie privatizzate e non, in quanto diretta attuazione dei canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97), nonché di efficacia e di efficienza, rubricati nell’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 5854 del 2025, n. 3482 del 2022; sez. I, parere, n. 659 del 2023; sez. IV, n. 4669 del 2021, n. 1489 del 2020, n. 1317 del 2017).
E’ comunque dirimente che alle medesime conclusioni, nel senso della piana applicabilità dell’art. 53 cit. e del conseguente regime di esclusività anche al personale militare, sia pervenuto il giudice delle leggi (cfr. da ultimo Corte cost. n. 98 del 2023).
Da tale compendio normativo la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che il rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni sia caratterizzato dall’obbligo di esclusività sancito dall’art. 98 della Costituzione nei confronti di tutti i pubblici impiegati, e dai principi di buon andamento e imparzialità, che l’art. 97 impone siano assicurati nell’organizzazione dei pubblici uffici; da ciò discende il dovere di dedicare interamente all’ufficio la propria attività lavorativa senza disperdere le proprie energie in attività esterne e ulteriori rispetto al rapporto di impiego, peraltro sottraendo il dipendente pubblico dai condizionamenti che potrebbero derivare dall’esercizio di altre attività.
Quindi, dalla lettura combinata e complessiva dell’art. 53 del d.lgs.165 del 2001 con l’art. 60 del t.u. n. 3 del 1957 deriva che si possono distinguere tre ipotesi: 1) attività assolutamente incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione art. 60 t.u. cit.; 2) attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria l’autorizzazione (indicate dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 6); 3) attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività comprese nella sfera di applicabilità dell’art. 53 del d.lgs. 165.
Dunque, tranne i casi espressamente indicati al comma 6 dell’art. 53 e i divieti dell’art. 60 o gli altri espressamente previsti, la regola generale posta dal d.lgs.165 del 2001 e dal t.u. del 1957 è quella secondo cui vige un principio generale di esclusività, che può essere derogato con l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
Poiché lo scopo dell’autorizzazione è di verificare ex ante la mancanza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, la situazione di incompatibilità deve essere valutata in astratto, sul presupposto che la norma mira a salvaguardare le energie lavorative del dipendente al fine del miglior rendimento, indipendentemente anche dalla circostanza che questi abbia sempre regolarmente svolto la propria attività impiegatizia (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 2169 del 2026, n. 3521 del 2021; C.g.a., n. 794 del 2019).
10.2.3. Ciò posto è inconferente l’affermazione secondo cui “ l’Associazione Culturale di cui si discute, che raggruppa attori amatoriali, sia una realtà di modestissime dimensioni dove non solo non vi sono compensi, indennità o rimborsi spese ma spesso siano gli stessi soci ad effettuare degli esborsi per il pagamento di oggetti di scena, costumi teatrali, spese di trasferta ” e il carattere apodittico e generico, fondato su una mera considerazione soggettiva del ricorrente, dell’asserzione per cui “ Il riferimento operato nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico in merito al fatto che il Vicepresidente sostituisce il Presidente quando quest’ultimo risulti impossibilitato, rappresenta pertanto una clausola di mero stile ”.
Invero, fermo restando l’obbligo di legge di cui al citato art. 748, comma 5, lett. b), r.m., ai sensi del quale “ Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente […] b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio ”, la circolare del 2005 impone l’adempimento dell’obbligo della comunicazione all’amministrazione al verificarsi di diverse circostanze, tra le quali valenza significativa assume il “ collegamento, anche solo indiretto, con l’appartenenza al Corpo del militare ”, non circoscrivendolo quindi, a differenza di quanto indicato nel ricorso, al solo caso in cui “ un Militare svolga attività culturali-ricreative per le quali percepisca un compenso e/o rimborso spese ”.
In quest’ottica, rilievo non minore assume il codice deontologico della Guardia di finanza – edizione 2016 - che all’art. 4 ( Comportamento in servizio ) dispone che “ l’appartenente al Corpo […] informa il proprio superiore di ogni circostanza di rilievo che lo riguardi o che possa comunque avere riflessi sul servizio ” e all’art. 9 ( Comunicazioni di incompatibilità e conflitto d’interessi. Obbligo di astensione ) prevede che“ L’appartenente alla Guardia di finanza, anche in relazione a singoli incarichi, informa tempestivamente il proprio superiore, di norma per iscritto, circa l’esistenza o la sopravvenienza di situazioni di incompatibilità o di conflitto d’interessi ”.
Nel rilevare inoltre che né la circolare in parola, né quelle del 2015 e del 2019 hanno costituito oggetto di impugnazione da parte del CO, da quanto sopra esposto discende l’impossibilità di configurare una violazione o falsa applicazione della circolare del 2005, peraltro anteriore alla comunicazione fatta dal finanziere il 12 giugno 2007, omettendo in quella circostanza di fare riferimento alla sua qualifica di vicepresidente dell’associazione culturale di cui al caso di specie, con la conseguenza di rendere dovuto il provvedimento sanzionatorio, una volta che sia stato ritualmente accertato il fatto nonché acquisite e valutate le relative osservazioni a discolpa.
Del resto, poiché la carica di vicepresidente dell’associazione in parola prevede, in ragione dello statuto, la sostituzione del presidente in ogni sua attribuzione, quale la rappresentanza legale, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni, ciò avrebbe potuto comportare potenziali conflitti d’interesse con i peculiari compiti istituzionali - a partire dalle delicate attività di verifica e controllo - che la legge assegna alla Guardia di finanza anche nei confronti delle associazioni culturali, con la conseguenza del sorgere in capo al CO dell’obbligo di fornire al proprio comando una sollecita comunicazione di tale circostanza. In questo quadro, la possibilità anche solo eventuale di incorrere in potenziali situazioni di conflitto posta alla base della necessita di una preventiva comunicazione al comando di appartenenza rende quindi non rilevante la circostanza sottolineata dal CO di non avere mai sostituito il presidente dell’associazione.
10.2.4. Da ultimo, in ordine all’asserito eccesso di potere di cui sarebbe viziata la gravata sanzione disciplinare, il collegio rammenta che, secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, tale vizio del provvedimento deve risultare da profili sintomatici di deviazione della funzione specificamente introdotti dall’esponente mediante puntuali allegazioni fattuali in grado di insinuare un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza, immediatamente percepibile, del suddetto vizio (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 1570 del 2024 e n. 976 del 2024; sez. IV, n.3256 del 2021). Nel caso di specie, invece, tale allegazione è del tutto mancata, limitandosi il ricorrente a una mera enunciazione dell’eccesso di potere.
10.3. Neppure condivisibile è poi la censura sollevata con il terzo motivo diretta a evidenziare violazione di legge e/o eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta rispetto ad altri militari che “ nella medesima situazione ” sono stati puniti con una lettera di richiamo e non con il “rimprovero” atteso che, in disparte l’assoluta genericità dell’affermazione, secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, affinché si possa predicare disparità di trattamento è necessaria un’assoluta identità della situazione di fatto, che valga a testimoniare l'irrazionalità delle diverse conseguenze tratte dall'amministrazione e che deve essere valutata con particolare rigore (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. II, n. 3116 del 2026; sez. VI, n. 2396 del 2026, n. 10344 del 2025 e n. 1125 del 2025). In altri termini, la disparità di trattamento può invocarsi esclusivamente laddove vi siano situazioni identiche o quantomeno totalmente sovrapponibili, ipotesi questa che nella fattispecie non risulta comprovata.
10.3.1. Parimenti inaccoglibile, infine, è la contestazione relativa alla irragionevolezza e sproporzionalità della sanzione irrogata.
In generale, quanto ai profili della adeguatezza della sanzione e della sua proporzionalità, il collegio non intende decampare dai consolidati approdi esegetici cui è giunta la giurisprudenza secondo cui il relativo principio consiste in un canone legale di raffronto che, anche dopo la sua espressa codificazione a livello comunitario (art. 5, ultimo comma, del Trattato C.E., e ora art. 5, comma 4, del Trattato U.E.), non consente di per sé di sindacare il merito dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4381 del 2016).Di conseguenza, il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, e il suo corollario in campo disciplinare rappresentato dal c.d. gradualismo sanzionatorio, vieta al giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall’autorità disciplinare, soggette solo a sindacato ab externo , qualora trasmodino nell’abnormità ovvero in evidenti profili di manifesto travisamento o manifesta illogicità e irragionevolezza, che palesino con immediatezza una chiara carenza di proporzionalità tra l'infrazione e il fatto (cfr., ex multis , Cons. Stato, Ad. gen., pareri n. 1214 del 2023 e n. 135 del 2018; sez. II, n. 3116 del 2026 cit.; sez. IV, n. 2428 del 2021, n. 7880 del 2020, n. 4761 del 2020, n. 7335 del 2019, n. 1302 del 2017; sez. III, n. 3652 del 2019). Nella fattispecie all’esame, tuttavia, l’impugnata sanzione non appare abnorme, arbitraria, illogica o irragionevole, in quanto - ricondotto il perimetro del sindacato giurisdizionale nei limiti della “non manifesta sproporzionalità”- irrogata in ragione di una condotta contraria alle finalità del Corpo di appartenenza.
Inoltre, va ricordato che “ le forze armate sono regolate da un complesso di norme e principi (che gli appartenenti si obbligano ad osservare) i quali, in virtù di pubblici interessi ed in quanto rivolti a soggetti cui si chiede una disciplina “speciale”, possono trovare del tutto legittimamente un’applicazione in senso compressivo di alcuni profili di libertà comportamentale ” (Cons. Stato, sez. I, parere n. 51 del 2024; sez. IV, n. 1609 del 2014) e sono sottoposte ai doveri che incombono sui militari ai sensi del d.P.R. n. 90 del 2010.
Al riguardo si deve quindi segnalare che, alla luce della costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, le disposizioni di cui agli artt. 713 (“ Doveri attinenti al grado ”), 717 (“ Senso di responsabilità ”) e 748 (“ Comunicazioni dei militari ”) r.m. - la cui violazione ha determinato l’irrogazione della sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero” - recano doveri generali del personale militare, in quanto rivolti a soggetti cui si chiede una disciplina “speciale” a tutela di superiori interessi pubblici, tale da informarne in ogni momento la condotta: lungi dall’essere inconferenti, costituiscono dunque parametri generali da cui discende un vincolo di condotta, certo violato dal non avere comunicato la particolare qualifica di vicepresidente dell’associazione rivestita dal CO. Ne discende che non può dubitarsi nel caso di specie della correttezza e proporzionalità della sanzione disciplinare di corpo inflitta al maresciallo.
10.4. Il collegio, infine, rileva che il rigetto dei motivi di gravame avverso il provvedimento con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero comporta la improcedibilità del gravame avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico (cfr. Cons. Stato, sez. I, pareri n. 854 del 2024 e 452 del 2024, sez. IV n. 5053 del 2017, sez. V, n. 2548 del 2012).
11. Alla stregua delle rassegnate conclusioni l’appello deve essere accolto.
12. Le spese del doppio grado – vista l’esiguità dell’addebito – si possono compensare integralmente tra le parti, ex artt. 26, comma 1, c.p.a e 92, comma 2, c.p.c., stante la novità della questione in fatto e il peculiare andamento del processo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 7407/2023), lo accoglie e in riforma sentenza impugnata respinge in toto il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
AN LI, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | Vito Poli |
IL SEGRETARIO