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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/10/2025, n. 7382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7382 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33996/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 33996/2022 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PERGOLA MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA G. ALESSI, 2/16 16128 GENOVApresso il difensore avv. PERGOLA MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RODOLFI MARCO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MARTINI FILIPPO ( ) LARGO AUGUSTO 3 20122 MILANO;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 3 MILANOpresso il difensore avv. RODOLFI MARCO IO DI (C.F. ) C.F._2
C.F. Parte_2 C.F._3
CONTUMACI CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nell'interesse della e si precisazione delle Controparte_2 Parte_1 conclusioni che si riportano fin d'ora qui di seguito con la concessione dei termini per memoria conclusionale e repliche: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis: previo rinnovo e/o integrazione della CTU per quanto esposto nella parte motiva;
1)accogliere l'appello formulato dalla per tutti i Pt_3 Controparte_2 motivi indicati nella parte motiva e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza impugnata condannando la ad integrare il risarcimento, con il versamento dell'importo di € 973,47, già decurtata la Controparte_3 Con somma versata da in acconto ed a seguito del giudizio di primo grado, per i danni patiti dall'autovettura della SI.ra , maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'evento al Parte_4 saldo effettivo;
2)in via subordinata accogliere l'appello formulato dalla per tutti i motivi Pt_3 Controparte_2 indicati nella parte motiva e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza impugnata condannando la
[...] ad integrare il risarcimento, con il versamento dell'importo di € 697,18, come indicato nella parte CP_3 Co motiva, già decurtata la somma versata da in acconto e a seguito del giudizio di primo grado, per i danni patiti dall'autovettura della SI.ra , maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi Parte_4 dalla data dell'evento al saldo effettivo;
In ogni caso vinte le spese e competenze di causa (comprese quelle di
CTU e CTP se espletate in corso di causa) oltre al rimborso delle spese generali (15%) CPA e IVA. Per Controparte_1
pagina 1 di 4 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: 1) IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c.; 2) NEL MERITO. IN VIA
PRINCIPALE: respingere con la migliore motivazione l'appello proposto dall'appellante, confermando integralmente la sentenza n. 409/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano, Dott. Di Palma, e pubblicata in data 02.02.2022. IN OGNI CASO: Con la vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa ex art. 91 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Milano n. 409/2022. L'appello è infondato. L'appellante (appellata Controparte_2 Parte_1 Parte_1 [...]
regolarmente costituitasi;
sono rimasti contumaci NN IN e Controparte_1
allega che il Giudice di Pace si sarebbe attenuto all'elaborato peritale (a Parte_2 cura del geom. ), in forza del quale “la riparazione sarebbe stata CP_4 antieconomica con tutte le conseguenze derivanti, ovvero la deduzione del relitto rispetto al valore commerciale, ovvero la stima per le migliorie o le rivalutazioni subite dalla vettura a seguito di una riparazione avvenuta a regola d'arte e quindi con una riduzione in percentuale del dovuto, con la conseguenza che il danneggiato avrebbe subito una riduzione dei costi conseguenti alla riparazione … Oltretutto, la differenza tra la stima dello scrivente di € 4.388,00 e la stima del CTP è anche minima. Il CTP stima un danno imponibile di € 4.959,99, ovvero € 571,99 in più rispetto alla stima dello scrivente”. Inoltre “con riferimento alla lavorazione del cerchio ruota posteriore dx nessun conteggio di ore è stato effettuato”. Si contesta da parte dell'appellante che la valutazione di antieconomicità sarebbe dovuta spettare al giudice e non al c.tu., che la stessa era comunque erronea e che, del pari erroneamente, il c.t.u. non ha calcolato il costo orario di manodopera, pari a € 52 l'ora. Si argomenta nel senso che l'eccessiva onerosità ex art. 2058 c.c. non coincide con il maggior costo del risarcimento in forma specifica rispetto al risarcimento per equivalente, atteso che occorre valutare l'entità dello scarto anziché limitarsi a prendere atto dell'esistenza dello stesso. Si evidenzia infatti che, “per valutare se la riparazione sia commercialmente opportuna, non basta compiere riferimento al valore ante sinistro del veicolo ma si deve tenere conto di tutte le altre voci di spesa a cui il danneggiato deve far fronte per avere un veicolo come quello che aveva prima del sinistro” e si indicano al riguardo i seguenti costi nuova immatricolazione o passaggio di proprietà; spese di radiazione e demolizione;
bollo non goduto;
F.R.A.M. (fermo reperimento analogo mezzo), spese tutte “che normalmente ammontano a circa €. 850,00. Nella presente fattispecie la fattura di riparazione è pari ad € 6.347,47 ed anche considerando il valore commerciale indicato dal CTU, che comunque si contesta essere pari ad € 5.600,00, la riparazione non può, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, essere considerata eccessivamente onerosa. Sicuramente poi nessun miglioramento ha avuto l'autovettura di parte attrice, semmai la circostanza di aver avuto un sinistro ne diminuirà l'interesse da parte pagina 2 di 4 di possibili acquirenti e quindi anche la futura appetibilità come usato”. Si contesta poi la valutazione del c.t.u. tenendo conto del fatto che “In primo luogo, infatti, il valore commerciale del veicolo condotto dalla SI.ra , Volkswagen Touran, immatricolato il Pt_4
01.01.2009 è stato determinato dal CTP Per. Ind. nella somma di € Persona_1
7.880,00” a fronte della stima del c.t.u., pari a € 5.600,00. Ancora: “la tariffa oraria media, a partire dall'anno 2018, è stata fissata nella misura di € 59,00, ovverosia una somma di gran lunga superiore rispetto a quella praticata dalla che, dunque, applica una tariffa inferiore rispetto a quella generalmente Controparte_2 applicata sul territorio. Dunque, la non solo si è attenuta agli standard dettati Pt_3 Pt_1 dall'Associazione Carrozzieri di Genova, ma ha anche praticato un costo minore”. Ora, in punto di valutazione del bene ante sinistro, si deve condividere la relazione del c.t.u., il quale corre evidenzia quanto segue:
“REPLICA DEL CTU : Nel merito, tutte le compagnie di assicurazioni, e molti tribunali, per la stima del valore commerciale di una vettura, utilizzano riviste del settore ( QU, eurotaxi blu e giallo – autoclassiche o altre riviste per auto storiche ) in assenza, si utilizzano ricerche di mercati. Lo scrivente utilizza la banca dati di Domus QU ed anche la media delle riviste eurotaxi blu e giallo”. Per quanto concerne invece la mancata valorizzazione delle ore di manodopera nonché l'eccessiva onerosità sopravvenuta, si osserva quanto segue. Nel nostro ordinamento non esiste una norma che, come per es. il § 249 Ab. II BGB, sancisce il diritto del danneggiato al risarcimento dei costi del ripristino del bene. In questo modo il danno viene identificato non nella differenza tra il valore del patrimonio del danneggiato ante e post sinistro, bensì avuto riguardo al danno materiale o reale, ossia al bene nella sua datità. A questo punto, l'ammontare del risarcimento varia a seconda dell'opzione scelta dal creditore (e sempre che non si vada oltre il limite dell'art. 2058 c. II c.c.). Certo, la tipologia di risarcimento in esame ha il fondamento che le deriva dall'essere istituto giurisprudenzialmente riconosciuto, ma occorre pur sempre ricondurla a sistema. Ora, il valore del bene, al momento del sinistro, era pari a € 5.600,00. Tenuto conto di ulteriori
€ 850,00, che sono le spese per rendere il veicolo per così dire marciante, si perviene a € 6.450. Le spese necessarie, secondo parte appellante, sono quelle della manodopera, quantificate dal ctp di parte odierna appellante in € 2704,00 (doc. 6 app.nte). E' in sé evidente, sia in termini assoluti che proporzionali, che la somma, pari a oltre 1/3 del valore della vettura, finisce per essere eccessiva, e ha ragione il c.t.u. a sostenere che la stessa avrebbe reso la riparazione antieconomica. Quanto alla domanda subordinata di pagamento di € 697,18, la stessa viene pretesa perché il c.t.u. si sarebbe limitato a non considerarla in quanto praticamente irrilevante. Certo, il punto è che allora, proprio perché irrilevante, la stessa non appare eccessivamente onerosa. Ma a monte ancora, si tratta di capire da dove deriva questa somma. Ora, espone parte appellante che “In via subordinata si chiede la riforma parziale della sentenza con l'applicazione del costo orario della pari ad € 52h + IVA sulla base di quanto indicato da proprio Controparte_2
CTP, perito e non preso in considerazione dal CTU in quanto la differenza tra i due Per_1 importi ( 4388,00 +IVA e 4959,99 + IVA) è stata ritenuta “minima” e quindi secondo lo stesso
“non degna” di essere accolta”. Per il vero, la causa petendi della somma non è chiara, e la si pagina 3 di 4 sarebbe dovuta motivare in termini sostanziali e positivi, e non già “in negativo”, ossia rilevando che il c.t.u. avrebbe dovuto tenerla in considerazione. Si sarebbe dovuto evidenziare in quali punti tale minore somma non è stata presa in considerazione del c.t.u., ma si è già visto che le critiche al relativo elaborato, per quanto richiamato in atti, sono infondate. Consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza. Spese pari a € 600,00, avuto riguardo alla modestia della causa e all'assenza sostanziale di fase istruttoria, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. Si dà atto che ricorrono i presupposti di fattispecie di cui all'art. 13 c.
1-quater del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta, RESPINGE L'appello proposto avverso la sentenza n. 409/2022 del Giudice di pace di Milano DICHIARA confermata la sentenza impugnata DA
al pagamento in favore di Parte_5 [...] di € 600,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. Controparte_1
Milano, 2 ottobre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 33996/2022 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PERGOLA MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA G. ALESSI, 2/16 16128 GENOVApresso il difensore avv. PERGOLA MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RODOLFI MARCO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MARTINI FILIPPO ( ) LARGO AUGUSTO 3 20122 MILANO;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 3 MILANOpresso il difensore avv. RODOLFI MARCO IO DI (C.F. ) C.F._2
C.F. Parte_2 C.F._3
CONTUMACI CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nell'interesse della e si precisazione delle Controparte_2 Parte_1 conclusioni che si riportano fin d'ora qui di seguito con la concessione dei termini per memoria conclusionale e repliche: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis: previo rinnovo e/o integrazione della CTU per quanto esposto nella parte motiva;
1)accogliere l'appello formulato dalla per tutti i Pt_3 Controparte_2 motivi indicati nella parte motiva e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza impugnata condannando la ad integrare il risarcimento, con il versamento dell'importo di € 973,47, già decurtata la Controparte_3 Con somma versata da in acconto ed a seguito del giudizio di primo grado, per i danni patiti dall'autovettura della SI.ra , maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'evento al Parte_4 saldo effettivo;
2)in via subordinata accogliere l'appello formulato dalla per tutti i motivi Pt_3 Controparte_2 indicati nella parte motiva e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza impugnata condannando la
[...] ad integrare il risarcimento, con il versamento dell'importo di € 697,18, come indicato nella parte CP_3 Co motiva, già decurtata la somma versata da in acconto e a seguito del giudizio di primo grado, per i danni patiti dall'autovettura della SI.ra , maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi Parte_4 dalla data dell'evento al saldo effettivo;
In ogni caso vinte le spese e competenze di causa (comprese quelle di
CTU e CTP se espletate in corso di causa) oltre al rimborso delle spese generali (15%) CPA e IVA. Per Controparte_1
pagina 1 di 4 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: 1) IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c.; 2) NEL MERITO. IN VIA
PRINCIPALE: respingere con la migliore motivazione l'appello proposto dall'appellante, confermando integralmente la sentenza n. 409/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano, Dott. Di Palma, e pubblicata in data 02.02.2022. IN OGNI CASO: Con la vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa ex art. 91 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Milano n. 409/2022. L'appello è infondato. L'appellante (appellata Controparte_2 Parte_1 Parte_1 [...]
regolarmente costituitasi;
sono rimasti contumaci NN IN e Controparte_1
allega che il Giudice di Pace si sarebbe attenuto all'elaborato peritale (a Parte_2 cura del geom. ), in forza del quale “la riparazione sarebbe stata CP_4 antieconomica con tutte le conseguenze derivanti, ovvero la deduzione del relitto rispetto al valore commerciale, ovvero la stima per le migliorie o le rivalutazioni subite dalla vettura a seguito di una riparazione avvenuta a regola d'arte e quindi con una riduzione in percentuale del dovuto, con la conseguenza che il danneggiato avrebbe subito una riduzione dei costi conseguenti alla riparazione … Oltretutto, la differenza tra la stima dello scrivente di € 4.388,00 e la stima del CTP è anche minima. Il CTP stima un danno imponibile di € 4.959,99, ovvero € 571,99 in più rispetto alla stima dello scrivente”. Inoltre “con riferimento alla lavorazione del cerchio ruota posteriore dx nessun conteggio di ore è stato effettuato”. Si contesta da parte dell'appellante che la valutazione di antieconomicità sarebbe dovuta spettare al giudice e non al c.tu., che la stessa era comunque erronea e che, del pari erroneamente, il c.t.u. non ha calcolato il costo orario di manodopera, pari a € 52 l'ora. Si argomenta nel senso che l'eccessiva onerosità ex art. 2058 c.c. non coincide con il maggior costo del risarcimento in forma specifica rispetto al risarcimento per equivalente, atteso che occorre valutare l'entità dello scarto anziché limitarsi a prendere atto dell'esistenza dello stesso. Si evidenzia infatti che, “per valutare se la riparazione sia commercialmente opportuna, non basta compiere riferimento al valore ante sinistro del veicolo ma si deve tenere conto di tutte le altre voci di spesa a cui il danneggiato deve far fronte per avere un veicolo come quello che aveva prima del sinistro” e si indicano al riguardo i seguenti costi nuova immatricolazione o passaggio di proprietà; spese di radiazione e demolizione;
bollo non goduto;
F.R.A.M. (fermo reperimento analogo mezzo), spese tutte “che normalmente ammontano a circa €. 850,00. Nella presente fattispecie la fattura di riparazione è pari ad € 6.347,47 ed anche considerando il valore commerciale indicato dal CTU, che comunque si contesta essere pari ad € 5.600,00, la riparazione non può, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, essere considerata eccessivamente onerosa. Sicuramente poi nessun miglioramento ha avuto l'autovettura di parte attrice, semmai la circostanza di aver avuto un sinistro ne diminuirà l'interesse da parte pagina 2 di 4 di possibili acquirenti e quindi anche la futura appetibilità come usato”. Si contesta poi la valutazione del c.t.u. tenendo conto del fatto che “In primo luogo, infatti, il valore commerciale del veicolo condotto dalla SI.ra , Volkswagen Touran, immatricolato il Pt_4
01.01.2009 è stato determinato dal CTP Per. Ind. nella somma di € Persona_1
7.880,00” a fronte della stima del c.t.u., pari a € 5.600,00. Ancora: “la tariffa oraria media, a partire dall'anno 2018, è stata fissata nella misura di € 59,00, ovverosia una somma di gran lunga superiore rispetto a quella praticata dalla che, dunque, applica una tariffa inferiore rispetto a quella generalmente Controparte_2 applicata sul territorio. Dunque, la non solo si è attenuta agli standard dettati Pt_3 Pt_1 dall'Associazione Carrozzieri di Genova, ma ha anche praticato un costo minore”. Ora, in punto di valutazione del bene ante sinistro, si deve condividere la relazione del c.t.u., il quale corre evidenzia quanto segue:
“REPLICA DEL CTU : Nel merito, tutte le compagnie di assicurazioni, e molti tribunali, per la stima del valore commerciale di una vettura, utilizzano riviste del settore ( QU, eurotaxi blu e giallo – autoclassiche o altre riviste per auto storiche ) in assenza, si utilizzano ricerche di mercati. Lo scrivente utilizza la banca dati di Domus QU ed anche la media delle riviste eurotaxi blu e giallo”. Per quanto concerne invece la mancata valorizzazione delle ore di manodopera nonché l'eccessiva onerosità sopravvenuta, si osserva quanto segue. Nel nostro ordinamento non esiste una norma che, come per es. il § 249 Ab. II BGB, sancisce il diritto del danneggiato al risarcimento dei costi del ripristino del bene. In questo modo il danno viene identificato non nella differenza tra il valore del patrimonio del danneggiato ante e post sinistro, bensì avuto riguardo al danno materiale o reale, ossia al bene nella sua datità. A questo punto, l'ammontare del risarcimento varia a seconda dell'opzione scelta dal creditore (e sempre che non si vada oltre il limite dell'art. 2058 c. II c.c.). Certo, la tipologia di risarcimento in esame ha il fondamento che le deriva dall'essere istituto giurisprudenzialmente riconosciuto, ma occorre pur sempre ricondurla a sistema. Ora, il valore del bene, al momento del sinistro, era pari a € 5.600,00. Tenuto conto di ulteriori
€ 850,00, che sono le spese per rendere il veicolo per così dire marciante, si perviene a € 6.450. Le spese necessarie, secondo parte appellante, sono quelle della manodopera, quantificate dal ctp di parte odierna appellante in € 2704,00 (doc. 6 app.nte). E' in sé evidente, sia in termini assoluti che proporzionali, che la somma, pari a oltre 1/3 del valore della vettura, finisce per essere eccessiva, e ha ragione il c.t.u. a sostenere che la stessa avrebbe reso la riparazione antieconomica. Quanto alla domanda subordinata di pagamento di € 697,18, la stessa viene pretesa perché il c.t.u. si sarebbe limitato a non considerarla in quanto praticamente irrilevante. Certo, il punto è che allora, proprio perché irrilevante, la stessa non appare eccessivamente onerosa. Ma a monte ancora, si tratta di capire da dove deriva questa somma. Ora, espone parte appellante che “In via subordinata si chiede la riforma parziale della sentenza con l'applicazione del costo orario della pari ad € 52h + IVA sulla base di quanto indicato da proprio Controparte_2
CTP, perito e non preso in considerazione dal CTU in quanto la differenza tra i due Per_1 importi ( 4388,00 +IVA e 4959,99 + IVA) è stata ritenuta “minima” e quindi secondo lo stesso
“non degna” di essere accolta”. Per il vero, la causa petendi della somma non è chiara, e la si pagina 3 di 4 sarebbe dovuta motivare in termini sostanziali e positivi, e non già “in negativo”, ossia rilevando che il c.t.u. avrebbe dovuto tenerla in considerazione. Si sarebbe dovuto evidenziare in quali punti tale minore somma non è stata presa in considerazione del c.t.u., ma si è già visto che le critiche al relativo elaborato, per quanto richiamato in atti, sono infondate. Consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza. Spese pari a € 600,00, avuto riguardo alla modestia della causa e all'assenza sostanziale di fase istruttoria, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. Si dà atto che ricorrono i presupposti di fattispecie di cui all'art. 13 c.
1-quater del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta, RESPINGE L'appello proposto avverso la sentenza n. 409/2022 del Giudice di pace di Milano DICHIARA confermata la sentenza impugnata DA
al pagamento in favore di Parte_5 [...] di € 600,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. Controparte_1
Milano, 2 ottobre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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