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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G.16408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16408 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso cumulativo di separazione e divorzio ex artt. 473 bis 49 e 51
c.p.c. promossa
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nato a [...] il [...] - C.F. ) entrambi rappresentati e difesi, giusta C.F._2 procura in calce al ricorso, dall'avv. GADALETA ILARIA presso la quale elettivamente domiciliano in
Bari alla Via Stradella del Caffè 24/E
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.09.2024 e , premesso che Parte_1 Parte_2
avevano intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale era nato un figlio, 13.09.2019); che Per_1
successivamente e cioè in data 15.12.2022 avevano contratto matrimonio in Napoli;
che la comunione materiale e spirituale era tra loro cessata, chiedevano pronunziarsi la separazione personale alle pag. 1 di 5 condizioni concordate e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio (atto n.72 , P. I, anno
2022)
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme degli artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Dopo un rinvio resosi necessario onde consentire alle parti di rimodulare i patti, acquisito il parere del
PM, all'udienza del 4.02.2025 celebrata in modalità cartolare i ricorrenti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi e successivamente divorziare alle condizioni riportate nel ricorso e successivamente modificate.
La causa veniva riservata al Collegio per la decisone.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si osserva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonchè previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
1.la dimora coniugale ubicata nel Comune di Napoli in Viale degli Oleandri n.19 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a , il padre, nell'interesse del figlio minore con lui Parte_2
convivente ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica , anche perché la madre, medico, con famiglia di origine in Puglia, non è in grado di poter Parte_1
garantire sempre una sequenza oraria e una stabilità giornaliera.
2. il minore resta affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente Persona_2
la responsabilità genitoriale , eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 entrambe le linee parentali.
3.il minore resta collocato prevalentemente presso la dimora paterna;
la madre potrà Persona_2
esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) due weekend al mese in alternanza, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo
l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora paterna e comunque non oltre le ore 21:00; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali : n.4 pomeriggi o giornate a settimana per il genitore non collocatario , da concordarsi preventivamente e comunque all'inizio di ogni settimana;
a tal fine, si impegna a comunicare tempestivamente i turni( notti, Parte_1
reperibilità, congressi) per permettere una corretta programmazione;
si impegna a Parte_2
comunicare in maniera tempestiva, le trasferte lavorative per permettere una corretta programmazione;
b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con
i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale ( una settimana per uno) ; ovvero un anno la madre terrà il figlio dalla Vigilia di Natale sino al 31 dicembre e il padre dall'1 al 6 gennaio;
l'anno successivo si farà il contrario;
stessa cosa dicasi per le altre festività indicate;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi almeno un mese prima di dette feste, ogni anno.
4.Il genitore non collocatario verserà al genitore collocatario , entro e non oltre il giorno cinque di ciascun mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad Euro 500,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N. , quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6.Dato atto dele attuali condizioni economico / reddituali dei coniugi, gli immobili siti in : a) Bari Viale
Papa Giovanni Paolo I 8/E, di proprietà della sig.ra b) Napoli Viale degli Oleandri 19, di Pt_1
proprietà del sig. , resteranno nelle disponibilità esclusiva dei rispettivi proprietari, senza che Pt_2 nessuno dei due abbia da pretendere alcunchè dall'altro.
7.Il cane CI seguirà la sig.ra nel suo nuovo domicilio che verrà comunicato al sig. . Pt_1 Pt_2
8.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Ritiene il Tribunale che gli accordi raggiunti dalle parti non siano contrari a norme imperative e siano conformi all'interesse del minore , peraltro infradodicenne, senza necessità ex art 473 bis 4 co 3 cpc di procedere all'ascolto dello stesso in quanto manifestamente superfluo in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle recepire e porre a base della decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito del decorso dei termini di cui all'art 473 bis 49 cpc , impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Pt_2
così provvede:
[...]
-pronunzia, secondo le condizioni riportate in motivazione, la separazione personale ex art 151 co 1 cc dei ricorrenti e;
Parte_1 Parte_2
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 72, P.I, anno 2022 );
-provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
-spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16408 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso cumulativo di separazione e divorzio ex artt. 473 bis 49 e 51
c.p.c. promossa
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nato a [...] il [...] - C.F. ) entrambi rappresentati e difesi, giusta C.F._2 procura in calce al ricorso, dall'avv. GADALETA ILARIA presso la quale elettivamente domiciliano in
Bari alla Via Stradella del Caffè 24/E
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.09.2024 e , premesso che Parte_1 Parte_2
avevano intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale era nato un figlio, 13.09.2019); che Per_1
successivamente e cioè in data 15.12.2022 avevano contratto matrimonio in Napoli;
che la comunione materiale e spirituale era tra loro cessata, chiedevano pronunziarsi la separazione personale alle pag. 1 di 5 condizioni concordate e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio (atto n.72 , P. I, anno
2022)
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme degli artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Dopo un rinvio resosi necessario onde consentire alle parti di rimodulare i patti, acquisito il parere del
PM, all'udienza del 4.02.2025 celebrata in modalità cartolare i ricorrenti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi e successivamente divorziare alle condizioni riportate nel ricorso e successivamente modificate.
La causa veniva riservata al Collegio per la decisone.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si osserva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonchè previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
1.la dimora coniugale ubicata nel Comune di Napoli in Viale degli Oleandri n.19 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a , il padre, nell'interesse del figlio minore con lui Parte_2
convivente ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica , anche perché la madre, medico, con famiglia di origine in Puglia, non è in grado di poter Parte_1
garantire sempre una sequenza oraria e una stabilità giornaliera.
2. il minore resta affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente Persona_2
la responsabilità genitoriale , eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 entrambe le linee parentali.
3.il minore resta collocato prevalentemente presso la dimora paterna;
la madre potrà Persona_2
esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) due weekend al mese in alternanza, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo
l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora paterna e comunque non oltre le ore 21:00; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali : n.4 pomeriggi o giornate a settimana per il genitore non collocatario , da concordarsi preventivamente e comunque all'inizio di ogni settimana;
a tal fine, si impegna a comunicare tempestivamente i turni( notti, Parte_1
reperibilità, congressi) per permettere una corretta programmazione;
si impegna a Parte_2
comunicare in maniera tempestiva, le trasferte lavorative per permettere una corretta programmazione;
b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con
i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale ( una settimana per uno) ; ovvero un anno la madre terrà il figlio dalla Vigilia di Natale sino al 31 dicembre e il padre dall'1 al 6 gennaio;
l'anno successivo si farà il contrario;
stessa cosa dicasi per le altre festività indicate;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi almeno un mese prima di dette feste, ogni anno.
4.Il genitore non collocatario verserà al genitore collocatario , entro e non oltre il giorno cinque di ciascun mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad Euro 500,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N. , quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6.Dato atto dele attuali condizioni economico / reddituali dei coniugi, gli immobili siti in : a) Bari Viale
Papa Giovanni Paolo I 8/E, di proprietà della sig.ra b) Napoli Viale degli Oleandri 19, di Pt_1
proprietà del sig. , resteranno nelle disponibilità esclusiva dei rispettivi proprietari, senza che Pt_2 nessuno dei due abbia da pretendere alcunchè dall'altro.
7.Il cane CI seguirà la sig.ra nel suo nuovo domicilio che verrà comunicato al sig. . Pt_1 Pt_2
8.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Ritiene il Tribunale che gli accordi raggiunti dalle parti non siano contrari a norme imperative e siano conformi all'interesse del minore , peraltro infradodicenne, senza necessità ex art 473 bis 4 co 3 cpc di procedere all'ascolto dello stesso in quanto manifestamente superfluo in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle recepire e porre a base della decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito del decorso dei termini di cui all'art 473 bis 49 cpc , impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Pt_2
così provvede:
[...]
-pronunzia, secondo le condizioni riportate in motivazione, la separazione personale ex art 151 co 1 cc dei ricorrenti e;
Parte_1 Parte_2
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 72, P.I, anno 2022 );
-provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
-spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5