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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 806/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO EN, LA
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2068/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Comune di Pomigliano D'Arco - Piazza Municipio 1 80038 Pomigliano D'Arco NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12803/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 10/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6864 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6624/2025 depositato il
07/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo PEC in data 20-2-25 il Comune di Pomigliano D'Arco proponeva appello avverso la sentenza n. 12803/24 del 10/09/2024, pronunciata dalla sezione n. 25 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, con cui era stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 6864/2018, per omesso pagamento IMU, notificato in data 28/06/2023, emesso dal Comune di Pomigliano D'Arco, relativo alla Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018 per un importo di
€ 1.646,00; il contribuente, premessa la sua appartenenza al Corpo dei VV.FF., aveva eccepito il mancato riconoscimento dell'esenzione di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 124 del 2013.
La Corte di primo grado aveva accolto il ricorso rilevando che il ricorrente aveva provato il possesso dei requisiti per il riconoscimento della richiesta esenzione.
L'appellante Comune deduceva che il contribuente aveva presentato solo in data 21 giugno 2022 una autocertificazione attestante la sua appartenenza al Corpo dei Vigili del Fuoco e che in ogni caso non aveva mai presentato la dichiarazione IMU per richiedere il diritto all'esenzione in relazione all'immobile oggetto dell'avviso di accertamento..
L'appellato non si costituiva in giudizio.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della camera di consiglio, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102 convertito dalla l. n. 124/2013 “ Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”
Ai sensi del successivo comma 5-bis :” Ai fini dell'applicazione dei benefìci di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.”
Premesso che l'art. 2, comma 5-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, come convertito, ha imposto al contribuente di presentare, «a pena di decadenza» dal riconoscimento dell'esenzione, la «dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica» entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU
(vale a dire, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento), una dichiarazione presentata in epoca successiva alla scadenza del termine decadenziale (vale a dire, dopo il 30 giugno dell'anno successivo quello di riferimento), essendo tardiva, è inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione al godimento del beneficio fiscale (salva la valenza per gli anni successivi) ( cfr. Cass. n. 28931 del 2023).
Secondo il consolidato orientamento in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (cfr. Cass. n.
12852/2021, n. 32635/2019, n. 695/2015 e n. 12495/2014), la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e altresì di ritenere superflua la dichiarazione.
Per le suesposte considerazioni, risultando pacifico che il contribuente non ha presentato la prescritta dichiarazione, l'appello va accolto con conferma della legittimità dell'avviso oggetto di causa ed il rigetto del ricorso di I grado.
La condanna alle spese del doppio grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; condanna l'appellato al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune appellante che liquida in € 310,00, per il I grado ed in € 450,00 per il II grado oltre accessori come per legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO EN, LA
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2068/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Comune di Pomigliano D'Arco - Piazza Municipio 1 80038 Pomigliano D'Arco NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12803/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 10/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6864 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6624/2025 depositato il
07/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo PEC in data 20-2-25 il Comune di Pomigliano D'Arco proponeva appello avverso la sentenza n. 12803/24 del 10/09/2024, pronunciata dalla sezione n. 25 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, con cui era stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 6864/2018, per omesso pagamento IMU, notificato in data 28/06/2023, emesso dal Comune di Pomigliano D'Arco, relativo alla Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018 per un importo di
€ 1.646,00; il contribuente, premessa la sua appartenenza al Corpo dei VV.FF., aveva eccepito il mancato riconoscimento dell'esenzione di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 124 del 2013.
La Corte di primo grado aveva accolto il ricorso rilevando che il ricorrente aveva provato il possesso dei requisiti per il riconoscimento della richiesta esenzione.
L'appellante Comune deduceva che il contribuente aveva presentato solo in data 21 giugno 2022 una autocertificazione attestante la sua appartenenza al Corpo dei Vigili del Fuoco e che in ogni caso non aveva mai presentato la dichiarazione IMU per richiedere il diritto all'esenzione in relazione all'immobile oggetto dell'avviso di accertamento..
L'appellato non si costituiva in giudizio.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della camera di consiglio, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102 convertito dalla l. n. 124/2013 “ Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”
Ai sensi del successivo comma 5-bis :” Ai fini dell'applicazione dei benefìci di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.”
Premesso che l'art. 2, comma 5-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, come convertito, ha imposto al contribuente di presentare, «a pena di decadenza» dal riconoscimento dell'esenzione, la «dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica» entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU
(vale a dire, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento), una dichiarazione presentata in epoca successiva alla scadenza del termine decadenziale (vale a dire, dopo il 30 giugno dell'anno successivo quello di riferimento), essendo tardiva, è inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione al godimento del beneficio fiscale (salva la valenza per gli anni successivi) ( cfr. Cass. n. 28931 del 2023).
Secondo il consolidato orientamento in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (cfr. Cass. n.
12852/2021, n. 32635/2019, n. 695/2015 e n. 12495/2014), la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e altresì di ritenere superflua la dichiarazione.
Per le suesposte considerazioni, risultando pacifico che il contribuente non ha presentato la prescritta dichiarazione, l'appello va accolto con conferma della legittimità dell'avviso oggetto di causa ed il rigetto del ricorso di I grado.
La condanna alle spese del doppio grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; condanna l'appellato al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune appellante che liquida in € 310,00, per il I grado ed in € 450,00 per il II grado oltre accessori come per legge.