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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati
IL RI presidente
Biagio Politano consigliere
NA AR CH consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'azione di adempimento di un contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie e vertente tra
(partita IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa P.IVA_1
dalla (già Avvocato ON CC ed Controparte_1
altri STP) e, per essa, dall'avvocato ON CC, nonché dall'avvocato Federico Lerro
Parte appellante e
(C.F./P.I ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avvocati
ON LL e CH ND
Parte appellata
1 nonché
, in persona del presidente della giunta regionale pro Controparte_3
tempore, difesa dall'avvocato Ferdinando Mazzacuva
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
- annullare e/o riformare l'Ordinanza n. 4303/2018 emessa dal
Tribunale di Cosenza il 5.12.2019, sia in riferimento alla domanda contrattuale sia in riferimento alla domanda ex art. 2041 cod. civ., in quanto errata, infondata ed ingiustamente lesiva dei diritti dell'odierna appellante per i motivi esposti e, a seguito della declaratoria di sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario, adottare i provvedimenti di cui all'art. 353 c.p.c.;
- per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di credito della odierna appellante, nei confronti della e CP_4
della , in relazione alle prestazioni sanitarie erogate, in Controparte_3
regime di accreditamento, per un valore pari ad Euro 210.176,28;
- per l'effetto, condannare la e la CP_4 Controparte_3
al pagamento, in favore della ricorrente della somma di Euro 210.176,28, ovvero al pagamento della sola sorte, pari ad Euro 93.110,88, oltre interessi legali, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che verrà accertata giudizialmente, oltre agli interessi moratori successivi, così come previsti dal D. Lgs. N. 231/2002, dalle scadenze al soddisfo sulla sorte capitale e sull'intera sorte gli interessi ex art. 1284 c.c. IV comma;
- in via subordinata, condannare la in solido con Controparte_3
la ognuna per quanto di rispettiva competenza ed CP_4
obbligazione, al pagamento dell'importo di Euro 210.176,28, o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia, a titolo di ingiustificato
2 arricchimento ex art. 2041 cod. civ., oltre interessi ex artt.4 e 5 D.Lgs.
231/2002 e succ mod e int. e D.lgs. 192/2012;
- con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di gravame da distrarsi in favore dell'Avv.
ON CC e dell'Avv. Federico Lerro”.
Per l “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, CP_4
rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per le motivazioni in premessa descritte da intendersi qui richiamate e trascritte, dichiarare l'atto di appello inammissibile e/o improponibile e/o irricevibile ovvero nel merito infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza resa dal
Tribunale di Cosenza in data 05.12.2019 emessa in esito al giudizio iscritto al n. 4303/2018.
In ogni caso con condanna della appellante in epigrafe Parte_2
descritta, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori (ossia oneri sociali pari al 26,68% sulle competenze fisse ed Irap pari all'8,50% pure sulle stesse competenze fisse in luogo di iva e cap), in favore dell in p.l.r.p.t.” CP_4
Per la “rigettare l'appello proposto dal Controparte_3 [...]
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, confermando l'ordinanza ex art. 702 ter del
5/12/2019 del Tribunale di Cosenza, in via principale, nel punto in cui ha riconosciuto il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. In subordine rigettare la domanda principale stante l'assoluta infondatezza della stessa quantomeno nei confronti della stante Controparte_3
l'assoluto difetto di legittimazione passiva della stessa con conseguente rigetto anche della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.p.c..
In via ancor più subordinata, statuire l'intervenuta prescrizione dei presunti crediti vantati e l'assoluta infondatezza della richiesta di liquidazione degli interessi, per come formulati nel ricorso originario.
3 Con ogni statuizione di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il aveva Parte_1
citato in giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l' e la Controparte_4
per sentir condannare queste ultime al pagamento della Controparte_3
somma di € 210.176,28, a titolo di differenza tra quanto dovuto e quanto versato dalle resistenti.
Aveva dedotto la resistente di essere una struttura accreditata col servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, di aver erogato per l'anno 2001 prestazioni per il valore di
Lire 422.239.500, ma di aver ricevuto soltanto la somma di Lire
241.951.678, in applicazione dell'abbattimento tariffario previsto con la delibera della giunta regionale n. 512/2001.
Aveva, poi, dedotto che la predetta delibera era stata annullata dal giudice amministrativo e di aver allora emesso una fattura per € 93.110,88
a titolo di sorte capitale per la parte del corrispettivo relativo all'anno
2001 alla quale era stato applicato illegittimamente l'abbattimento e una per € 117.065,40 a titolo di interessi ex d.lgs. 231/2002.
In subordine aveva chiesto la condanna al pagamento delle somme a titolo di ingiustificato arricchimento.
La si era costituita, eccependo il difetto di Controparte_3
giurisdizione del giudice ordinario, e argomentando nel merito per l'infondatezza della pretesa, sulla scorta delle seguenti ragioni: prescrizione del credito, impossibilità di far valere il giudicato amministrativo non essendo stata la ricorrente parte di quei giudizi, infondatezza della domanda, inidoneità delle fatture a provare il credito, illegittimità della richiesta di interessi ex d.lgs. 231/2002 in ragione della
4 natura concessoria del rapporto, difetto di legittimazione passiva della
CP_3
Si era costituita, altresì, l' , Controparte_2
argomentando per la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, per l'intervenuta prescrizione del credito, per l'infondatezza dello stesso, per l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa in data 5.12.2019 a definizione del giudizio n. 4303/2018, il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo e compensato le spese di lite tra le parti.
Il tribunale aveva motivato la decisione sulla scorta del vuoto di disciplina determinato dall'annullamento delle delibere che prevedevano i sistemi tariffari e della mancanza di un contratto tra le parti: sarebbe stato necessario un intervento normativo, in assenza del quale la giurisdizione non si sarebbe potuta radicare innanzi al giudice ordinario.
L'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, argomentando per la giurisdizione del giudice ordinario.
L e la Controparte_2 Controparte_3
si sono costituite, entrambe deducendo nei rispettivi atti la correttezza della decisione del primo giudice e argomentando nel merito sulla scorta delle medesime difese svolte in primo grado.
All'udienza del 9.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 13.7.2023, data d'inizio della decorrenza dei suddetti termini.
L'appello è fondato e dev'essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
5 Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo avviene sulla base del principio della domanda, avuto riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi.
Oggetto di causa è il diritto alla remunerazione di prestazioni che il ricorrente in primo grado assume di avere eseguito nell'interesse dell'azienda sanitaria provinciale, in regime di accreditamento, inciso dagli abbattimenti tariffari stabiliti con le delibere della Controparte_3
poi annullate dal Tar, sicché deduce la consequenziale riespansione del diritto nella sua interezza.
A prescindere da ogni considerazione relativamente alla fondatezza nel merito della domanda, è evidente che nella prospettazione del ricorrente si chiede la tutela di un diritto soggettivo perfetto fondato sull'esecuzione della prestazione, sul riconoscimento della stessa da parte dell'azienda sanitaria provinciale e sul venir meno del provvedimento che aveva determinato la decurtazione della remunerazione spettante.
Non entra in gioco alcun esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione, né la controversia involge profili di illegittimità di atti o provvedimenti.
Ne discende che la giurisdizione non può che essere del giudice ordinario, rilevando le questioni poste alla base della decisione dal giudice di primo grado - quali la mancanza di una valida fonte negoziale e l'assenza di una disciplina regolamentare – eventualmente nella verifica della fondatezza della domanda, e non per escludere la giurisdizione del giudice adito.
Dalle considerazioni suesposte discende che, in riforma dell'ordinanza impugnata, il giudice ordinario dev'essere dichiarato munito di giurisdizione e le parti devono essere rimandate dinanzi al
Tribunale di Cosenza, ai sensi dell'art. 353 comma I c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile.
6 Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri medi ratione temporis applicabili, ridotte della metà in ragione della unicità della questione trattata, dello scaglione di riferimento (da €
52.001,00 a € 260.000,00), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione il giudice ordinario, rimandando le parti dinanzi al Tribunale di Cosenza ai sensi dell'art. 353 comma I c.p.c.;
- condanna l e la a rifondere al Controparte_4 Controparte_3 [...]
le spese di lite del primo Parte_1
grado di giudizio, liquidate per complessivi € 7.121,50, di cui € 406,50 per spese ed € 6.715,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
- condanna le appellate a rifondere all'appellante le spese di lite del giudizio d'appello, liquidate in complessivi € 8.323,50, di cui € 1.165,50 per spese ed € 7.158,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NA AR CH IL RI
7
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati
IL RI presidente
Biagio Politano consigliere
NA AR CH consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'azione di adempimento di un contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie e vertente tra
(partita IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa P.IVA_1
dalla (già Avvocato ON CC ed Controparte_1
altri STP) e, per essa, dall'avvocato ON CC, nonché dall'avvocato Federico Lerro
Parte appellante e
(C.F./P.I ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avvocati
ON LL e CH ND
Parte appellata
1 nonché
, in persona del presidente della giunta regionale pro Controparte_3
tempore, difesa dall'avvocato Ferdinando Mazzacuva
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
- annullare e/o riformare l'Ordinanza n. 4303/2018 emessa dal
Tribunale di Cosenza il 5.12.2019, sia in riferimento alla domanda contrattuale sia in riferimento alla domanda ex art. 2041 cod. civ., in quanto errata, infondata ed ingiustamente lesiva dei diritti dell'odierna appellante per i motivi esposti e, a seguito della declaratoria di sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario, adottare i provvedimenti di cui all'art. 353 c.p.c.;
- per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di credito della odierna appellante, nei confronti della e CP_4
della , in relazione alle prestazioni sanitarie erogate, in Controparte_3
regime di accreditamento, per un valore pari ad Euro 210.176,28;
- per l'effetto, condannare la e la CP_4 Controparte_3
al pagamento, in favore della ricorrente della somma di Euro 210.176,28, ovvero al pagamento della sola sorte, pari ad Euro 93.110,88, oltre interessi legali, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che verrà accertata giudizialmente, oltre agli interessi moratori successivi, così come previsti dal D. Lgs. N. 231/2002, dalle scadenze al soddisfo sulla sorte capitale e sull'intera sorte gli interessi ex art. 1284 c.c. IV comma;
- in via subordinata, condannare la in solido con Controparte_3
la ognuna per quanto di rispettiva competenza ed CP_4
obbligazione, al pagamento dell'importo di Euro 210.176,28, o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia, a titolo di ingiustificato
2 arricchimento ex art. 2041 cod. civ., oltre interessi ex artt.4 e 5 D.Lgs.
231/2002 e succ mod e int. e D.lgs. 192/2012;
- con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di gravame da distrarsi in favore dell'Avv.
ON CC e dell'Avv. Federico Lerro”.
Per l “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, CP_4
rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per le motivazioni in premessa descritte da intendersi qui richiamate e trascritte, dichiarare l'atto di appello inammissibile e/o improponibile e/o irricevibile ovvero nel merito infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza resa dal
Tribunale di Cosenza in data 05.12.2019 emessa in esito al giudizio iscritto al n. 4303/2018.
In ogni caso con condanna della appellante in epigrafe Parte_2
descritta, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori (ossia oneri sociali pari al 26,68% sulle competenze fisse ed Irap pari all'8,50% pure sulle stesse competenze fisse in luogo di iva e cap), in favore dell in p.l.r.p.t.” CP_4
Per la “rigettare l'appello proposto dal Controparte_3 [...]
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, confermando l'ordinanza ex art. 702 ter del
5/12/2019 del Tribunale di Cosenza, in via principale, nel punto in cui ha riconosciuto il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. In subordine rigettare la domanda principale stante l'assoluta infondatezza della stessa quantomeno nei confronti della stante Controparte_3
l'assoluto difetto di legittimazione passiva della stessa con conseguente rigetto anche della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.p.c..
In via ancor più subordinata, statuire l'intervenuta prescrizione dei presunti crediti vantati e l'assoluta infondatezza della richiesta di liquidazione degli interessi, per come formulati nel ricorso originario.
3 Con ogni statuizione di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il aveva Parte_1
citato in giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l' e la Controparte_4
per sentir condannare queste ultime al pagamento della Controparte_3
somma di € 210.176,28, a titolo di differenza tra quanto dovuto e quanto versato dalle resistenti.
Aveva dedotto la resistente di essere una struttura accreditata col servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, di aver erogato per l'anno 2001 prestazioni per il valore di
Lire 422.239.500, ma di aver ricevuto soltanto la somma di Lire
241.951.678, in applicazione dell'abbattimento tariffario previsto con la delibera della giunta regionale n. 512/2001.
Aveva, poi, dedotto che la predetta delibera era stata annullata dal giudice amministrativo e di aver allora emesso una fattura per € 93.110,88
a titolo di sorte capitale per la parte del corrispettivo relativo all'anno
2001 alla quale era stato applicato illegittimamente l'abbattimento e una per € 117.065,40 a titolo di interessi ex d.lgs. 231/2002.
In subordine aveva chiesto la condanna al pagamento delle somme a titolo di ingiustificato arricchimento.
La si era costituita, eccependo il difetto di Controparte_3
giurisdizione del giudice ordinario, e argomentando nel merito per l'infondatezza della pretesa, sulla scorta delle seguenti ragioni: prescrizione del credito, impossibilità di far valere il giudicato amministrativo non essendo stata la ricorrente parte di quei giudizi, infondatezza della domanda, inidoneità delle fatture a provare il credito, illegittimità della richiesta di interessi ex d.lgs. 231/2002 in ragione della
4 natura concessoria del rapporto, difetto di legittimazione passiva della
CP_3
Si era costituita, altresì, l' , Controparte_2
argomentando per la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, per l'intervenuta prescrizione del credito, per l'infondatezza dello stesso, per l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa in data 5.12.2019 a definizione del giudizio n. 4303/2018, il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo e compensato le spese di lite tra le parti.
Il tribunale aveva motivato la decisione sulla scorta del vuoto di disciplina determinato dall'annullamento delle delibere che prevedevano i sistemi tariffari e della mancanza di un contratto tra le parti: sarebbe stato necessario un intervento normativo, in assenza del quale la giurisdizione non si sarebbe potuta radicare innanzi al giudice ordinario.
L'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, argomentando per la giurisdizione del giudice ordinario.
L e la Controparte_2 Controparte_3
si sono costituite, entrambe deducendo nei rispettivi atti la correttezza della decisione del primo giudice e argomentando nel merito sulla scorta delle medesime difese svolte in primo grado.
All'udienza del 9.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 13.7.2023, data d'inizio della decorrenza dei suddetti termini.
L'appello è fondato e dev'essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
5 Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo avviene sulla base del principio della domanda, avuto riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi.
Oggetto di causa è il diritto alla remunerazione di prestazioni che il ricorrente in primo grado assume di avere eseguito nell'interesse dell'azienda sanitaria provinciale, in regime di accreditamento, inciso dagli abbattimenti tariffari stabiliti con le delibere della Controparte_3
poi annullate dal Tar, sicché deduce la consequenziale riespansione del diritto nella sua interezza.
A prescindere da ogni considerazione relativamente alla fondatezza nel merito della domanda, è evidente che nella prospettazione del ricorrente si chiede la tutela di un diritto soggettivo perfetto fondato sull'esecuzione della prestazione, sul riconoscimento della stessa da parte dell'azienda sanitaria provinciale e sul venir meno del provvedimento che aveva determinato la decurtazione della remunerazione spettante.
Non entra in gioco alcun esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione, né la controversia involge profili di illegittimità di atti o provvedimenti.
Ne discende che la giurisdizione non può che essere del giudice ordinario, rilevando le questioni poste alla base della decisione dal giudice di primo grado - quali la mancanza di una valida fonte negoziale e l'assenza di una disciplina regolamentare – eventualmente nella verifica della fondatezza della domanda, e non per escludere la giurisdizione del giudice adito.
Dalle considerazioni suesposte discende che, in riforma dell'ordinanza impugnata, il giudice ordinario dev'essere dichiarato munito di giurisdizione e le parti devono essere rimandate dinanzi al
Tribunale di Cosenza, ai sensi dell'art. 353 comma I c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile.
6 Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri medi ratione temporis applicabili, ridotte della metà in ragione della unicità della questione trattata, dello scaglione di riferimento (da €
52.001,00 a € 260.000,00), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione il giudice ordinario, rimandando le parti dinanzi al Tribunale di Cosenza ai sensi dell'art. 353 comma I c.p.c.;
- condanna l e la a rifondere al Controparte_4 Controparte_3 [...]
le spese di lite del primo Parte_1
grado di giudizio, liquidate per complessivi € 7.121,50, di cui € 406,50 per spese ed € 6.715,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
- condanna le appellate a rifondere all'appellante le spese di lite del giudizio d'appello, liquidate in complessivi € 8.323,50, di cui € 1.165,50 per spese ed € 7.158,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NA AR CH IL RI
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