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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente
IO LB, Relatore
ROMANO RE GI, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 383/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.a.s - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 329/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 2
e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA902I1010752003 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 906/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, i contribuenti (società- obbligata principale e soci-coobbligati) impugnavano la sentenza n. 329/II/24, emessa in data 23/30.09,24 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Teramo Sez. II, con la quale, in una alla condanna alle spese di lite giusta soccombenza, veniva rigettato il loro ricorso avverso l'avviso di accertamento ad oggetto IRAP relativa all'anno d'imposta 2018.
A fronte di una sentenza che, disattesa l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dei ricorrenti, sollevata dall'ufficio resistente, e previamente precisato che il thema decidendum era rappresentato dalla dimostrazione dell'esistenza dei costi deducibili (quali appunto quelli ripresi a tassazione), aveva deciso come innanzi rammentato sull'articolato rilievo che 1)- lo spesometro costituisce valido strumento di controllo e verifica, sicché eventuali discrasie di dati rispetto a quanto (costituente presunzione iuris tantum) risultante da esso strumento necessitano di adeguata dimostrazione (a prova contraria) a carico del contribuente;
2)-
i contribuenti, nel caso in esame, a fronte di dati risultanti dallo spesometro per un importo complessivo pari ad € 157.550,56, non avevano dato specifica giustificazione dei componenti negativi dichiarati per il maggiore importo pari ad € 236.925,00, né all'uopo potevano valere gli estratti di c/c prodotti, atteso che non v'era corrispondenza tra gli importi degli assegni e le fatture, gli appellanti, ripercorsi nei debiti termini gravatori,
i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo, censuravano la statuizione per
1- illegittimità sentenza appellata per invalidità costituzione in giudizio ADE DP-violazione art.
7-bis L. 212/2000: il primo giudice è incorso nella titolata censura, laddove ha ritenuto valida la costituzione in giudizio dell'ufficio, quand'anche il relativo atto non fosse stato sottoscritto dal suo legale rappresentante, ma da un preteso suo delegato senza però che, nonostante la contestazione al riguardo, fosse stata prodotta valida e legittima delega;
2- illegittimità sentenza appellata per invalidità del'art.
7. C. 5bis, D.Lgs. 546/1992: il primo giudice è incorso nella titolata censura, laddove non ha fondato la sua statuizione sui mezzi di prova che i ricorrenti avevano prodotto in giudizio (lista dei fornitori, fatture relative all'anno d'imposta ed all'anno 2017, ma pagate nell'anno d'imposta, dichiarazioni rilasciate dai vari fornitori, copia di svariati assegni bancari erano stati in grado di reperire al momento>); la decisione doveva altresì ritenersi errata anche in ragione di tutti gli altri assegni bancari che i ricorrenti, giusta quanto disposto dall'art. 58, c. 2, D.Lgs. n. 546/92 erano riusciti a procurarsi successivamente, presso gli istituti bancari di loro traenza erra, assegni che, unitamente agli estratti di c/c, offrivano idonea dimostrazione che i costi effettivamente sopportati coincidevano con quello esposti in dichiarazione e non già con quelli evincibili dal considerato spesometro, e ciò anche perché, nell'anno d'imposta, i contribuenti avevano provveduto al pagamento di fatture emesse nell'anno 2017.
Si costituiva in giudizio l'ufficio, il quale, a sostegno dell'impugnata sentenza, partitamente replicava:
-a parte la stessa inammissibilità dell'originaria censura (ed oggi, transitivamente, della odierna doglianza) per essere stata eccepita intempestivamente con memoria illustrativa, piuttosto che con integrazione dei motivi di ricorso, la medesima non risulta affatto fondata, ove si voglia tener conto che le disposizioni di servizio riferivano le generalità del delegato coincidenti con quelle indicate nel relativo atto difensivo, corredate altresì del corrispondente protocollo e riferenti gli annessi poteri di sottoscrizione;
-nuovamente rimarcato quale fosse il thema decidendum (e cioè l'indeducibilità di costi superiori
€ 82.511,00> rispetto a quelli desumibili dallo spesometro), la doglianza non risultava fondata, atteso che i ricorrenti con le loro produzioni non avevano vinto la presunzione (relativa) derivamente dall'applicazione dello spesometro integrato e, così, le risultanze evincibili dal detto strumento: in particolare, le addotte produzioni non sono risultate idonee a giustificare i differenti costi recuperati (€ 85.511,00, di cui € 80.901,00, associati a fatture ricevute nel 2017 e pagate nel 2018), atteso che la detta documentazione, ancor più la moneta bancaria (per di più non riferibile a tutti i fornitori), non appre collimante con le fatture passive ed ancor più con le fatture scritturate nell'anno d'imposta precedente, sicché in difetto di precisa e puntuale prova (contraria) non possono essere smentite le risultanze da spesometro, poste a base dell'impugnato accertamento.
Seguiva ulteriore memoria degli appellanti, con la quale, ad ulteriore confutazione della pretesa tributaria, si rimarcava che con i versati assegni bancari, intestati alle ditte fornitrici e tutti tratti nell'anno d'imposta
2018, a fronte di costi ritenuti non comprovati e pari ad € 82.511,00, erano stati eseguiti pagamenti addirittura per € 83.461,84.
La causa, precedentemente rinviata, veniva trattenuta a decisione all'esito di discussione alla pubblica udienza dell'11.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi.
Con riferimento al primo motivo di gravame (la cui unica conseguenza pratica sarebbe stata quella relativa alla non doverosa liquidazione delle spese di lite del grado in favore della parte vittoriosa, ma non ritualmente costituita un giudizio), è sufficiente osservare che l'atto, come era dato desumere dalla stessa lettura dello stesso e dai riferimenti ivi citati, era stato formato e proveniva da chi (capo ufficio legale) aveva il potere (cfr.: DDS in atti), giusta delega del titolare (direttore provinciale), di rappresentare in giudizio l'ufficio, e ciò
a parte il fatto, come contro eccepito, che la doglianza, già in origine, è stata tardivamente proposta per cui non è/sarebbe neppure qui sindacabile.
Con riferimento alle doglianze in punto di merito, va invece osservato che onere dei contribuenti, a fronte delle ragioni fondative della opposta pretesa fiscale, era quello di dare puntuale dimostrazione che i recuperati costi (per € 82.511,00 dati dalla differenza tra quelli dichiarati, e pari ad € 236.925,00, e quelli risultanti da spesometro, e pari ad € 157.550,56) fossero invece stati pagati nell'anno di imposta in questione. A tal proposito sarebbe stato necessario, al fine di costituire inequivoca prova al riguardo, atta a superare la presunzione relativa dei dati rivenienti dallo spesometro, che i vari pagamenti coincidessero, singolarmente od anche cumulativamente, con gli importi delle singole o più fatture passive rappresentative dei costi in questione. V'è, però, che la documentazione in atti una tale specifica e puntuale prova non offre, ove solo si volesse considerare che la somma (€ 83.460,84) degli assegni tratti nel 2018, a favore dei vari fornitori, non coincide con la somma dei costi recuperati (€ 82.511,00), per non dire del fatto che i vari importi degli stessi non collimano con le varie fatture, di tal che non può affermarsi con la debita univocità che quella moneta bancaria abbia appunto riguardato quei costi e non altri, ed ancora per non dire che non collimano tra di loro neppure i dati che la contribuente ha inteso riassumere nel quadro sinottico posto a corredo delle sue difese.
In conclusione, in difetto di una prova oltremodo puntuale ed inequivoca dei pagamenti relativi ai costi recuperati a tassazione, il cui onere è a carico del contribuente, non può dirsi vinta la presunzione (relativa) che deriva dai dati evincibili dallo spesometro, posti a base del contestato accertamento.
Alla reiezione del gravame segue la condanna dell'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del grado, così come tassate e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'ABRUZZO Sezione I^, defintivamente pronunciando, così provvede: Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio liquidate in €. 2.000,00, oltre oneri accessori se dovuti. Così deciso in L'Aquila l'11.12.2025. Il Presidente
Avv. Enrico Di Marcotullio. Il Relatore Avv. Alberto Baiocco.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente
IO LB, Relatore
ROMANO RE GI, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 383/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.a.s - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 329/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 2
e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA902I1010752003 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 906/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, i contribuenti (società- obbligata principale e soci-coobbligati) impugnavano la sentenza n. 329/II/24, emessa in data 23/30.09,24 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Teramo Sez. II, con la quale, in una alla condanna alle spese di lite giusta soccombenza, veniva rigettato il loro ricorso avverso l'avviso di accertamento ad oggetto IRAP relativa all'anno d'imposta 2018.
A fronte di una sentenza che, disattesa l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dei ricorrenti, sollevata dall'ufficio resistente, e previamente precisato che il thema decidendum era rappresentato dalla dimostrazione dell'esistenza dei costi deducibili (quali appunto quelli ripresi a tassazione), aveva deciso come innanzi rammentato sull'articolato rilievo che 1)- lo spesometro costituisce valido strumento di controllo e verifica, sicché eventuali discrasie di dati rispetto a quanto (costituente presunzione iuris tantum) risultante da esso strumento necessitano di adeguata dimostrazione (a prova contraria) a carico del contribuente;
2)-
i contribuenti, nel caso in esame, a fronte di dati risultanti dallo spesometro per un importo complessivo pari ad € 157.550,56, non avevano dato specifica giustificazione dei componenti negativi dichiarati per il maggiore importo pari ad € 236.925,00, né all'uopo potevano valere gli estratti di c/c prodotti, atteso che non v'era corrispondenza tra gli importi degli assegni e le fatture, gli appellanti, ripercorsi nei debiti termini gravatori,
i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo, censuravano la statuizione per
1- illegittimità sentenza appellata per invalidità costituzione in giudizio ADE DP-violazione art.
7-bis L. 212/2000: il primo giudice è incorso nella titolata censura, laddove ha ritenuto valida la costituzione in giudizio dell'ufficio, quand'anche il relativo atto non fosse stato sottoscritto dal suo legale rappresentante, ma da un preteso suo delegato senza però che, nonostante la contestazione al riguardo, fosse stata prodotta valida e legittima delega;
2- illegittimità sentenza appellata per invalidità del'art.
7. C. 5bis, D.Lgs. 546/1992: il primo giudice è incorso nella titolata censura, laddove non ha fondato la sua statuizione sui mezzi di prova che i ricorrenti avevano prodotto in giudizio (lista dei fornitori, fatture relative all'anno d'imposta ed all'anno 2017, ma pagate nell'anno d'imposta, dichiarazioni rilasciate dai vari fornitori, copia di svariati assegni bancari erano stati in grado di reperire al momento>); la decisione doveva altresì ritenersi errata anche in ragione di tutti gli altri assegni bancari che i ricorrenti, giusta quanto disposto dall'art. 58, c. 2, D.Lgs. n. 546/92 erano riusciti a procurarsi successivamente, presso gli istituti bancari di loro traenza erra, assegni che, unitamente agli estratti di c/c, offrivano idonea dimostrazione che i costi effettivamente sopportati coincidevano con quello esposti in dichiarazione e non già con quelli evincibili dal considerato spesometro, e ciò anche perché, nell'anno d'imposta, i contribuenti avevano provveduto al pagamento di fatture emesse nell'anno 2017.
Si costituiva in giudizio l'ufficio, il quale, a sostegno dell'impugnata sentenza, partitamente replicava:
-a parte la stessa inammissibilità dell'originaria censura (ed oggi, transitivamente, della odierna doglianza) per essere stata eccepita intempestivamente con memoria illustrativa, piuttosto che con integrazione dei motivi di ricorso, la medesima non risulta affatto fondata, ove si voglia tener conto che le disposizioni di servizio riferivano le generalità del delegato coincidenti con quelle indicate nel relativo atto difensivo, corredate altresì del corrispondente protocollo e riferenti gli annessi poteri di sottoscrizione;
-nuovamente rimarcato quale fosse il thema decidendum (e cioè l'indeducibilità di costi superiori
€ 82.511,00> rispetto a quelli desumibili dallo spesometro), la doglianza non risultava fondata, atteso che i ricorrenti con le loro produzioni non avevano vinto la presunzione (relativa) derivamente dall'applicazione dello spesometro integrato e, così, le risultanze evincibili dal detto strumento: in particolare, le addotte produzioni non sono risultate idonee a giustificare i differenti costi recuperati (€ 85.511,00, di cui € 80.901,00, associati a fatture ricevute nel 2017 e pagate nel 2018), atteso che la detta documentazione, ancor più la moneta bancaria (per di più non riferibile a tutti i fornitori), non appre collimante con le fatture passive ed ancor più con le fatture scritturate nell'anno d'imposta precedente, sicché in difetto di precisa e puntuale prova (contraria) non possono essere smentite le risultanze da spesometro, poste a base dell'impugnato accertamento.
Seguiva ulteriore memoria degli appellanti, con la quale, ad ulteriore confutazione della pretesa tributaria, si rimarcava che con i versati assegni bancari, intestati alle ditte fornitrici e tutti tratti nell'anno d'imposta
2018, a fronte di costi ritenuti non comprovati e pari ad € 82.511,00, erano stati eseguiti pagamenti addirittura per € 83.461,84.
La causa, precedentemente rinviata, veniva trattenuta a decisione all'esito di discussione alla pubblica udienza dell'11.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi.
Con riferimento al primo motivo di gravame (la cui unica conseguenza pratica sarebbe stata quella relativa alla non doverosa liquidazione delle spese di lite del grado in favore della parte vittoriosa, ma non ritualmente costituita un giudizio), è sufficiente osservare che l'atto, come era dato desumere dalla stessa lettura dello stesso e dai riferimenti ivi citati, era stato formato e proveniva da chi (capo ufficio legale) aveva il potere (cfr.: DDS in atti), giusta delega del titolare (direttore provinciale), di rappresentare in giudizio l'ufficio, e ciò
a parte il fatto, come contro eccepito, che la doglianza, già in origine, è stata tardivamente proposta per cui non è/sarebbe neppure qui sindacabile.
Con riferimento alle doglianze in punto di merito, va invece osservato che onere dei contribuenti, a fronte delle ragioni fondative della opposta pretesa fiscale, era quello di dare puntuale dimostrazione che i recuperati costi (per € 82.511,00 dati dalla differenza tra quelli dichiarati, e pari ad € 236.925,00, e quelli risultanti da spesometro, e pari ad € 157.550,56) fossero invece stati pagati nell'anno di imposta in questione. A tal proposito sarebbe stato necessario, al fine di costituire inequivoca prova al riguardo, atta a superare la presunzione relativa dei dati rivenienti dallo spesometro, che i vari pagamenti coincidessero, singolarmente od anche cumulativamente, con gli importi delle singole o più fatture passive rappresentative dei costi in questione. V'è, però, che la documentazione in atti una tale specifica e puntuale prova non offre, ove solo si volesse considerare che la somma (€ 83.460,84) degli assegni tratti nel 2018, a favore dei vari fornitori, non coincide con la somma dei costi recuperati (€ 82.511,00), per non dire del fatto che i vari importi degli stessi non collimano con le varie fatture, di tal che non può affermarsi con la debita univocità che quella moneta bancaria abbia appunto riguardato quei costi e non altri, ed ancora per non dire che non collimano tra di loro neppure i dati che la contribuente ha inteso riassumere nel quadro sinottico posto a corredo delle sue difese.
In conclusione, in difetto di una prova oltremodo puntuale ed inequivoca dei pagamenti relativi ai costi recuperati a tassazione, il cui onere è a carico del contribuente, non può dirsi vinta la presunzione (relativa) che deriva dai dati evincibili dallo spesometro, posti a base del contestato accertamento.
Alla reiezione del gravame segue la condanna dell'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del grado, così come tassate e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'ABRUZZO Sezione I^, defintivamente pronunciando, così provvede: Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio liquidate in €. 2.000,00, oltre oneri accessori se dovuti. Così deciso in L'Aquila l'11.12.2025. Il Presidente
Avv. Enrico Di Marcotullio. Il Relatore Avv. Alberto Baiocco.