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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2624/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
LI RI, Relatore
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11868/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 01109279 44 000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 826/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2021 01109279 44 000, notificata il 30.4.2024, emessa dall'Agenzia delle entrate - riscossione in virtù di controllo su Modello Unico relativo all'anno 2015, dichiarazione modello Unico/2016 per un importo di euro 77.866,46 di cui euro 49.854,38 per tributo, euro 14.929,32 per sanzioni ed euro 10.904,81 a titolo di interessi oltre diritti di notifica ed oneri di riscossione.
1.2. Il ricorrente deduce:
1) la nullità del ruolo per intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 d.lgs. n. 602/1973 perché la cartella
è stata formata a seguito del mancato pagamento della “rata n. 7 scaduta in data 1.4.2019” e, quindi, avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2022, mentre risulta notificata il 30.4.2024 con conseguente decadenza dal diritto di azionare la pretesa tributaria;
2) per difetto di titolo, inesistenza o non corretta notifica degli atti prodromici per non avere l'Ufficio fornito alcuna prova circa l'esistenza e la corretta notificazione dei titoli che legittimerebbero l'esecutività del ruolo;
3) per carenza di motivazione perché nella cartella si fa riferimento ad una comunicazione precedente ed asseritamente consegnata in data 11.5.2017 che non sarebbe mai pervenuta al ricorrente, né è stata allegata alla cartella impugnata;
4) per non essere dovute le somme indicate a titolo di sanzioni ed interessi non essendo mai stato notificato l'avviso bonario. Inoltre sarebbe incerto il quantum debeatur azionato, atteso che discende dalla somma della sorte capitale e degli interessi, senza che sia indicata la modalità di calcolo degli interessi, senza alcun riferimento dal quale risulti il tasso applicato di interessi e la loro base di calcolo;
5) per prescrizione delle somme richieste a titolo di sanzioni pecuniarie, secondo quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997, nonché per prescrizione di quelle richieste a titolo di interessi per ritardato versamento, in quanto entrambe soggette alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c..
2. L'Agenzia delle entrate – riscossione si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità per tardività del ricorso perché notificato dopo il decorso del termine perentorio di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/92.
Sempre in via preliminare l'Agenzia ha eccepito il difetto di instaurazione del contraddittorio e ne ha chiesto l'integrazione nei confronti del litisconsorte necessario, ai sensi degli artt. 14 del d.lgs. n. 546/1992 e 102 c.
p.c., indicandolo nella Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio territoriale Roma 5 Tuscolano, quale titolare del rapporto sostanziale intercorso con il contribuente e ufficio che ha emesso e notificato gli avvisi di accertamento propedeutici alla cartella di pagamento impugnata, nonché in subordine, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d. lgs. n. 546/92, ne ha richiesto la chiamata in causa.
2.1. Nel merito l'Ufficio ha concluso per il rigetto.
3. La Direzione Provinciale II di Roma si è costituita in giudizio ed ha controdedotto sulle censure articolate, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. Con memorie, depositate il 2.1.2026, il ricorrente ha ribadito la tempestività del ricorso, nonché le ulteriori censure di illegittimità del provvedimento impugnato.
5. All'udienza del 26.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
7. E' documentalmente provato e non contestato che il ricorrente ha ritirato la cartolina informativa il 23.4.2024,
a seguito di tutte le formalità per la notifica ex art. 140 c.p.c. e che il ricorso è stato notificato il 28.6.2024.
7.1. Secondo la prospettazione del ricorrente sebbene avesse ricevuto la comunicazione postale del deposito dell'atto presso la casa comunale in data 23.4.2024, con avviso di ricevimento recepito e firmato da altra persona presente presso la sua abitazione, essendosi recato presso la casa comunale in data 30.4.2024, come da timbro apposto sulla stessa raccomandata informativa, solo da tale data avrebbe preso effettiva cognizione del contenuto dell'atto. Ne discenderebbe che il dies a quo per il computo del termine decadenziale dovrebbe decorrere dal 30.4.2024 con conseguente tempestività del ricorso notificato il 28.6.2024.
7.2. Il Collegio non ritiene di poter condividere la predetta prospettazione.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita, ai sensi dell' art. 140 c. p. c., ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto ( Cass. n. 6788 del 2017 ).
Nelle ipotesi di cd. irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto; il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata.
7.3. Come chiarito anche dalla Corte costituzionale l'art. 140 c.p.c. presuppone per il perfezionamento del procedimento di notificazione, l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario dell'atto, della raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto stesso, in tal modo ponendo l'accipiens nelle condizioni di poter prendere prontamente contezza del contenuto del medesimo. In tal caso, la conoscenza legale dell'atto coincide con il momento in cui può esserne conseguita anche l'effettiva conoscenza (Corte cost. n. 146 del
2016).
7.4. Ne discende, pertanto, che la notificazione della cartella impugnata, avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.
p.c. con il puntuale adempimento di tutte le formalità contemplate dalla disposizione normativa - annotazione sulla relata di notifica degli accessi infruttuosi eseguiti;
affissione dell'atto presso la Casa comunale;
invio della cd. CAD con raccomandata A/R -, si è perfezionata in data 23.4.2024 con la sottoscrizione da parte del ricevente dell'avviso di ricevimento della cd. CAD regolarmente inviata dal concessionario, laddove il ricorso avversario è stato notificato soltanto in data 28.6.2024, vale a dire oltre il termine di cui all'art. 21 D.
Lgs. 546/92.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in
€ 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
LI RI, Relatore
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11868/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 01109279 44 000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 826/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2021 01109279 44 000, notificata il 30.4.2024, emessa dall'Agenzia delle entrate - riscossione in virtù di controllo su Modello Unico relativo all'anno 2015, dichiarazione modello Unico/2016 per un importo di euro 77.866,46 di cui euro 49.854,38 per tributo, euro 14.929,32 per sanzioni ed euro 10.904,81 a titolo di interessi oltre diritti di notifica ed oneri di riscossione.
1.2. Il ricorrente deduce:
1) la nullità del ruolo per intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 d.lgs. n. 602/1973 perché la cartella
è stata formata a seguito del mancato pagamento della “rata n. 7 scaduta in data 1.4.2019” e, quindi, avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2022, mentre risulta notificata il 30.4.2024 con conseguente decadenza dal diritto di azionare la pretesa tributaria;
2) per difetto di titolo, inesistenza o non corretta notifica degli atti prodromici per non avere l'Ufficio fornito alcuna prova circa l'esistenza e la corretta notificazione dei titoli che legittimerebbero l'esecutività del ruolo;
3) per carenza di motivazione perché nella cartella si fa riferimento ad una comunicazione precedente ed asseritamente consegnata in data 11.5.2017 che non sarebbe mai pervenuta al ricorrente, né è stata allegata alla cartella impugnata;
4) per non essere dovute le somme indicate a titolo di sanzioni ed interessi non essendo mai stato notificato l'avviso bonario. Inoltre sarebbe incerto il quantum debeatur azionato, atteso che discende dalla somma della sorte capitale e degli interessi, senza che sia indicata la modalità di calcolo degli interessi, senza alcun riferimento dal quale risulti il tasso applicato di interessi e la loro base di calcolo;
5) per prescrizione delle somme richieste a titolo di sanzioni pecuniarie, secondo quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997, nonché per prescrizione di quelle richieste a titolo di interessi per ritardato versamento, in quanto entrambe soggette alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c..
2. L'Agenzia delle entrate – riscossione si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità per tardività del ricorso perché notificato dopo il decorso del termine perentorio di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/92.
Sempre in via preliminare l'Agenzia ha eccepito il difetto di instaurazione del contraddittorio e ne ha chiesto l'integrazione nei confronti del litisconsorte necessario, ai sensi degli artt. 14 del d.lgs. n. 546/1992 e 102 c.
p.c., indicandolo nella Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio territoriale Roma 5 Tuscolano, quale titolare del rapporto sostanziale intercorso con il contribuente e ufficio che ha emesso e notificato gli avvisi di accertamento propedeutici alla cartella di pagamento impugnata, nonché in subordine, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d. lgs. n. 546/92, ne ha richiesto la chiamata in causa.
2.1. Nel merito l'Ufficio ha concluso per il rigetto.
3. La Direzione Provinciale II di Roma si è costituita in giudizio ed ha controdedotto sulle censure articolate, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. Con memorie, depositate il 2.1.2026, il ricorrente ha ribadito la tempestività del ricorso, nonché le ulteriori censure di illegittimità del provvedimento impugnato.
5. All'udienza del 26.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
7. E' documentalmente provato e non contestato che il ricorrente ha ritirato la cartolina informativa il 23.4.2024,
a seguito di tutte le formalità per la notifica ex art. 140 c.p.c. e che il ricorso è stato notificato il 28.6.2024.
7.1. Secondo la prospettazione del ricorrente sebbene avesse ricevuto la comunicazione postale del deposito dell'atto presso la casa comunale in data 23.4.2024, con avviso di ricevimento recepito e firmato da altra persona presente presso la sua abitazione, essendosi recato presso la casa comunale in data 30.4.2024, come da timbro apposto sulla stessa raccomandata informativa, solo da tale data avrebbe preso effettiva cognizione del contenuto dell'atto. Ne discenderebbe che il dies a quo per il computo del termine decadenziale dovrebbe decorrere dal 30.4.2024 con conseguente tempestività del ricorso notificato il 28.6.2024.
7.2. Il Collegio non ritiene di poter condividere la predetta prospettazione.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita, ai sensi dell' art. 140 c. p. c., ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto ( Cass. n. 6788 del 2017 ).
Nelle ipotesi di cd. irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto; il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata.
7.3. Come chiarito anche dalla Corte costituzionale l'art. 140 c.p.c. presuppone per il perfezionamento del procedimento di notificazione, l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario dell'atto, della raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto stesso, in tal modo ponendo l'accipiens nelle condizioni di poter prendere prontamente contezza del contenuto del medesimo. In tal caso, la conoscenza legale dell'atto coincide con il momento in cui può esserne conseguita anche l'effettiva conoscenza (Corte cost. n. 146 del
2016).
7.4. Ne discende, pertanto, che la notificazione della cartella impugnata, avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.
p.c. con il puntuale adempimento di tutte le formalità contemplate dalla disposizione normativa - annotazione sulla relata di notifica degli accessi infruttuosi eseguiti;
affissione dell'atto presso la Casa comunale;
invio della cd. CAD con raccomandata A/R -, si è perfezionata in data 23.4.2024 con la sottoscrizione da parte del ricevente dell'avviso di ricevimento della cd. CAD regolarmente inviata dal concessionario, laddove il ricorso avversario è stato notificato soltanto in data 28.6.2024, vale a dire oltre il termine di cui all'art. 21 D.
Lgs. 546/92.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in
€ 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.