TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N.R.G. 7822/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7822 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 7/4/2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio
e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente Parte_1
in Silvi (TE) alla Via Figlie della Speranza n. 19D, C.F.
, elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA) al Corso C.F._1
Umberto I n. 157, presso lo studio dell'Avv. Marco Coppola, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] [...], residente in [...] Controparte_1
alla Via Matteotti n. 2, C.F. , elettivamente domiciliato C.F._2
in Pozzuoli (NA) alla Via Cappuccini n.3, presso lo studio dell'Avv. Assunta
Pubblico che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno concluso come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/10/24, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Marano di Napoli (NA) il 26/6/1995 con CP_1
dal quale è nata una figlia, (nata il [...]), per le
[...] Persona_1
ragioni indicate nell'atto introduttivo, ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito e, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto.
Nel merito, ha chiesto:
- l'assegnazione della casa familiare, in uno ai mobili e agli arredi in suo favore perché la continui ad abitare con la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- un assegno, a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento della famiglia di almeno € 1500,00 da corrispondere mensilmente alla
Pag. 2 di 6 moglie;
- la ripartizione, tra i coniugi, delle spese straordinarie, nella misura del 50% per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Si è costituito il resistente con comparsa di risposta del 20/12/2024 il quale ha contestato gli assunti di pare ricorrente ed ha chiesto, a sua volta, la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, a seguire la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, un assegno, a suo carico, a titolo di mantenimento della moglie e della figlia pari a € 800,00 mensili da corrispondere alla ricorrente
All'udienza di comparizione delle parti del 29/1/2025, i difensori hanno chiesto congiuntamente un rinvio della procedura, rappresentando la volontà dei coniugi di formalizzare un accordo sulle condizioni della separazione.
Con istanza congiunta del 17/3/2025, i difensori hanno depositato l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni ivi riportate e hanno chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 18/3/2025, la Giudice delegata ha chiesto chiarimenti alle parti sulla necessità di differenziare il mantenimento da imputare alla figlia e al coniuge, pertanto ha disposto la comparizione delle parti.
All'udienza del 7/4/2025, le parti sono comparse dinanzi alla Giudice delegata e hanno precisato che il mantenimento di euro 1.000,00 è inteso in ragione di euro 500,00 per il mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente e 500,00 per il mantenimento della moglie.
La Giudice delegata, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
I difensori hanno depositato i patti e le condizioni contenenti la precisazione resa dalle parti all'udienza del 7/4/2025.
Pag. 3 di 6 Il P.M. ha apposto il proprio visto in data 12/4/2025.
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo depositato il 7/4/2025, alle seguenti condizioni:
- i coniugi rinunciano alle rispettive domande di addebito avanzate nei loro scritti difensivi e prestano accettazione reciproca;
- i coniugi vivranno separatamente;
- la casa familiare sita in Cardito (NA) alla Via Matteotti n. 2, resta assegnata Per_ alla sig.ra che la continuerà ad abitare con la figlia Parte_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- il Sig. , si obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
quale contributo al mantenimento della famiglia, la somma mensile
[...]
pari ad € 1.000,00 entro il giorno 5 di ciascun mese, e precisamente € 500,00 per la figlia ed € 500,00 per la moglie;
- la predetta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici pubblicati dall'Istat, come per legge;
- i coniugi provvederanno, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle
Per_ spese mediche non previste dal SSN, sportive e universitarie per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sempre che le stesse siano preventivamente concordate tra di loro e il tutto come previsto dal
Protocollo tra Magistrati e avvocati del Tribunale di Napoli Nord del
25.10.19;
- il sig. , poiché il trasferimento è funzionale ed Controparte_1
Pag. 4 di 6 indispensabile ai fini del superamento della crisi familiare, si obbliga a Per_ trasferire entro il 31.12.25, alla figlia , le seguenti unità immobiliari: 1) immobile sito in Cardito (NA) alla via Dei Gasperi, Piano T, foglio 5,
Numero 343, sub 4, categoria A/2, classe 3. 2) immobile sito in Cardito (NA) alla via Giovanni Amendola n. 17, Piano T, foglio 1, Numero 245, sub 26, categoria A/3, classe 1. 3) immobile sito in Cardito (NA) alla via Giovanni
Amendola n. 17 , Piano T, foglio 1, Numero 245, sub 27, categoria C/1, classe 4. 4) immobile sito in Cardito (NA) alla via Giacomo Matteotti n. 2,
Piano 3, foglio 1, Numero 255, sub 7, categoria A/2, classe 4.
- le spese relative al trasferimento degli immobili di cui sopra saranno a carico dei coniugi nella misura del 50%;
- le spese legali della presente lite saranno integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 68 c.p.c.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Inoltre, in riferimento ai contenuti dell'accordo non attinenti all'oggetto del presente giudizio, il Tribunale si limita ad una presa d'atto.
Considerato che le parti con i rispettivi atti, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473 -bis.49 e 51 c.p.c., hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo della Giudice relatrice affinché questa, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Pag. 5 di 6 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] [...], ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., alle
[...]
condizioni concordate di cui in parte motiva;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marando di Napoli
(Numero 77, Parte II, S,A, Anno 1995) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza;
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 29/5/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
Pag. 6 di 6